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Decisione

52.2017.161

Tassa di soggiorno - riduzione a seguito di aggregazione comunale

25 aprile 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i Comuni di __________ e di __________ sono confluiti per aggregazione nel nuovo

Comune di __________, le condizioni di assoggettamento del ricorrente alla

tassa di soggiorno per l'immobile in questione sono venute meno. Contrariamente

a quanto sostenuto da RI 1, ciò non giustifica tuttavia l'annullamento

dell'intera tassa, la quale però deve essere ridotta proporzionalmente ai mesi

in cui il suo assoggettamento era dato.

3.4. Per quanto concerne la tariffa applicata, come ammesso dalla resistente

stessa in sede di duplica, agli atti non sussistono elementi che permettono di valutarne

la legittimità per cui devono essere fatti degli accertamenti in proposito, al

fine di stabilire se il rustico, come sostiene l'insorgente, sia raggiungibile

unicamente a piedi e dunque se debba essere in specie applicata la tariffa per

i casi eccezionali. D'altronde CO 1 si è basato su un formulario compilato dal

ricorrente oltre quindici anni fa il quale non contiene alcuna indicazione in

merito alle modalità d'accesso alla sua proprietà.

Non essendo compito precipuo di questo Tribunale porre rimedio alle carenze

istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore, su questo punto gli atti

sono pertanto rinviati CO 1 per le verifiche del caso.

4. 4.1. Stante

quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata

annullata. Gli atti sono rinviati all'Autorità di prime cure affinché, una

volta esperiti i dovuti accertamenti in merito all'accessibilità del rustico in

parola, emetta una nuova fattura a carico del ricorrente che tenga conto del fatto

che nel corso del __________ il suo assoggettamento alla tassa in questione è

sussistito soltanto durante il periodo compreso tra il __________.

4.2. Dato l'esito si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art.

47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la decisione del 10 febbraio 2017

dell'CO 1 è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi

all'autorità di prime cure per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 800.-

versato a titolo di anticipo spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera