Lexipedia

Decisione

52.2017.163

Difetto di legittimazione a ricorrere in nome proprio del municipio

14 marzo 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2017.163

Lugano

14 marzo 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo

Cassina, vicepresidente

assistito

dal

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo

sul ricorso 13 marzo 2017 del

RI

1

contro

la decisione 8 febbraio 2017 della Commissione di vigilanza

per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista (CV- LEPICOSC) che ha inflitto aRI 1 una multa di fr.

5'000.-;

ritenuto, in

fatto

che l'11 marzo 2015 la __________,

__________, ditta non iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione,

è stata notificata aRI 1 quale impresa esecutrice dei lavori previsti sulla

part. n. 1221 di questo comune;

che in occasione di un controllo sul predetto mappale la CV-LEPICOSC ha

constatato che la __________ stava eseguendo delle importanti opere di

costruzione per un costo preventivabile superiore a fr. 30'000.-;

che il 26 agosto 2016 la CV-LEPICOSC ha avviato nei confronti del RI 1 una

procedura disciplinare per mancato adempimento dei doveri di vigilanza che l'art.

18 cpv. 1 della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore

e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1°

dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 7.1.5.3) attribuisce agli esecutivi comunali;

che dopo avere raccolto le osservazioni del municipio interessato, con

decisione 8 febbraio 2017 la CV-LEPICOSC ha inflitto a quest'ultimo una multa

di fr. 5'000.-;

che avverso quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che il ricorso non è stato intimato per la risposta;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 17a LEPICOSC;

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il

Tribunale può decidere nella composizione di

un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che

non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che, giusta l'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), l'autorità di ricorso può - immediatamente

o dopo aver richiamato gli atti - respingere con breve motivazione i ricorsi

inammissibili o manifestamente infondati;

che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, al municipio dev'essere

negata la legittimazione a ricorrere;

che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 18

cpv. 3 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 15 dicembre 1997;

Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 9 cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC;

RL 2.1.1.2]); non si identifica, con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti

all'autorità giudiziaria;

che legittimato a ricorrere e detentore della

qualità per agire in giudizio è soltanto il comune, in quanto corporazione di

diritto pubblico; diversamente da

quest'ultimo, il municipio non possiede invece né la capacità giuridica, né

quella di essere parte (cfr. STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl. in:

RDAT II-1999 n. 48 con rinvii a giurisprudenza e dottrina; inoltre, tra le

tante sentenze del Tribunale cantonale amministrativo, STA 52.2012.81 del 23 febbraio

2012, 52. 2010. 417 del 10 gennaio 2011, 52.2008.158 del 24 aprile 2008,

52.2007.130 del 23 aprile 2007, 52.2005.430 del 28 dicembre 2005, 52.2003.64

del 10 marzo 2003, 52.2002.324 del 25 settembre 2002, 52.2001.140 del 15 giugno

2001, pubbl. in: RDAT I-2002 n. 8);

che il municipio può dunque esclusivamente

introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in

vertenze di carattere amministrativo

anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1

lett. l LOC; inoltre: RDAT II-1999 n. 48);

che nulla muta a questo proposito che l'art.

18 cpv. 3 LEPICOSC, utilizzando una terminologia per il vero discutibile,

preveda la sanzionabilità del municipio in caso di grave inadempimento ai

doveri di vigilanza che la legge gli attribuisce;

che tale circostanza da sola non basta infatti a conferire all'esecutivo

comunale la capacità giuridica e quella di

essere parte nel procedimento, qualità, queste, che come appena esposto spettano

soltanto al comune;

che, d'altra parte, benché la sanzione in questione sia formalmente indirizzata

al municipio, dal profilo materiale la stessa riguarda il comune;

che non si può ritenere che i ricorsi presentati dal municipio in nome proprio

possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la

giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale cantonale

amministrativo ha da ormai lungo tempo abbandonato la prassi opposta,

favorevole all'ente pubblico ma contraria

alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate citate in precedenza;

inoltre: circolare, datata aprile 2000, attraverso cui la Sezione degli enti

locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi);

che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in

genere, il rispetto delle condizioni formali, devono essere ossequiati in modo

severo: non costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento

rigoroso;

che, nella fattispecie, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio

dev'essere quindi respinto in limine, siccome irricevibile per carenza

di legittimazione attiva dell'insorgente;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese (art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse,

né spese.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il vicecancelliere