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Decisione

52.2017.176

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 agosto 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri

di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono

in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione

richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità

è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente

la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta dell'offerta

più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti

ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non

ha luogo soltanto nell'ambito della procedura

di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso

monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre

in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di

parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere

quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una

corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente

procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di

aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2011.458 del 5 gennaio 2012,

52.2010.132 del 7 giugno 2010 e

52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i concorsi retti dal CIAP cfr. invece

STA 52.2012.426 dell'11 gennaio 2013 e

52.2010.267 del 23 agosto 2010).

3.2. I criteri d'idoneità si

suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere

particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi

concorrente deve soddisfare indipendentemente

dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento

degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i

criteri d'idoneità di carattere particolare

le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per

certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di

sue specifiche esigenze.

4. Nel caso di specie, il comune di __________,

nel frattempo aggregatosi con __________, ha deciso di realizzare una pista finlandese

nella zona campo sportivo/Chiesa di __________. Trattasi di un percorso d'allenamento

per podisti, solitamente demarcato da bordature in legno e arricchito con

materiale spugnoso come trucioli di legno o segatura, così da rendere più

confortevole ed elastica l'attività del correre o del camminare. Per la costruzione

di tale impianto l'esecutivo ha indetto un concorso a procedura libera,

riservato alle sole imprese socie di JardinSuisse o dell'Associazione

Imprenditori Forestali della Svizzera Italiana (ASIF). Per quanto verosimilmente

volta ad assicurare un'esecuzione impeccabile dell'opera e pur tenendo conto

della latitudine di giudizio di cui fruisce il municipio nella fissazione dei

criteri di idoneità, la scelta operata dall'ente banditore non può essere tutelata

in quanto lesiva del diritto (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb).

Intanto occorre osservare che l'affiliazione

a JardinSuisse o all'ASIF non soggiace a particolari requisiti d'ordine

qualitativo e non garantisce quindi che un'impresa facente parte di queste corporazioni

sia certamente in grado di svolgere la commessa meglio di altre aziende non

associate (cfr. § 6 statuti Jardinsuisse e art. 6 statuti ASIF, documenti consultabili

in internet sub www.jardinsuisse.ch/it/associazione/uber-uns/statuen-und-beilagenit/

e www.forestasif.ch/index_file/statuti.htm).

D'altra parte, così come

impostata la pos. 223.100 CPN 102 viola l'aspetto negativo della

libertà d'associazione sancito dall'art. 23 cpv. 3 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), secondo cui

nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte (DTF

124 I 107, consid. 4).

Il controverso criterio di

idoneità non trova ragione d'essere nemmeno nel fatto che le aziende

appartenenti alle due associazioni sono automaticamente sottoposte al CCL di obbligatorietà

generale vigente in Ticino nel rispettivo ramo di attività. La ricorrente è

infatti iscritta all'albo LIA, per cui rispetta giocoforza le disposizioni

legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro (vedi art. 9 LIA e

art. 9 cpv. 2 lett. b regolamento della legge sulle imprese artigianali del 20

gennaio 2016, RLIA, RL 7.1.5.4.1) e con esse le analoghe prescrizioni ancorate

all'art. 5 lett. c LCPubb.

5. Sulla scorta delle considerazioni

che precedono il bando di concorso va annullato con la relativa documentazione

di gara. Il committente provvederà a rinviare ai concorrenti le offerte pervenutegli

senza aprirle.

6. L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

7. La tassa di giustizia è posta a

carico dell'ente banditore secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), con

l'ulteriore obbligo di versare alla ricorrente, assistita da un legale, congrue

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. il bando ed il capitolato del

concorso indetto dall'ex municipio di __________ per aggiudicare le opere da

giardiniere o da impresa forestale necessarie alla realizzazione di una nuova

pista finlandese in zona campo sportivo - Chiesa di __________ sono annullati;

1.2. l'ente banditore rinvierà ai

concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

2'000.- è posta a carico del comune di __________.

Alla

ricorrente va restituita la somma di fr. 2'000.- versata a titolo di

anticipo delle presunte spese processuali.

3.

L'ente banditore verserà alla

ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle

condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera