52.2017.192
Ricorso di un'associazione in materia edilizia; requisiti di forma (firma)
19 luglio 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.192
Lugano
19 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 28 marzo 2017 della
RI
1
RI 2
patrocinate da: PA 1
contro
la
decisione 7 marzo 2017 (n. 994) del Consiglio di Stato che dichiara
irricevibile l'impugnativa inoltrata dalle ricorrenti avverso la decisione 16
agosto 2016 con cui il municipio di __________ ha rilasciato all'CO 2 la
licenza edilizia per l'edificazione di un centro residenziale per anziani
autosufficienti al mapp. __________ di quel comune, previa demolizione dell'edificato
esistente;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 16 febbraio 2016, CO 2
ha chiesto al municipio di __________ il permesso di demolire l'edificato
esistente al mapp. __________ e di costruire un centro residenziale per anziani
autosufficienti.
b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda si è opposta, tra altri, la RI 1 ,
che, anche a nome e per conto della RI 2 , di cui è sezione cantonale, ha
avversato il progetto segnatamente dal profilo dell'inserimento del nuovo
edificio nel paesaggio.
Raccolto l'avviso favorevole (n. 96610) dei Servizi generali del Dipartimento
del territorio, in data 16 agosto 2016 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo al contempo l'opposizione sollevata.
B. a. Con ricorso 15 settembre
2016 la RI 1, a firma del vicepresidente __________, è insorta - anche a nome e
per conto della RI 2 - davanti al Consiglio di Stato, domandandogli di annullare
il permesso.
b. In sede di risposta, la
beneficiaria della licenza ha, tra l'altro, contestato la ricevibilità del
gravame, eccependo l'assenza di una preventiva autorizzazione a ricorrere da
parte del consiglio direttivo della RI 1.
c. Il 6 dicembre 2016, il
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha chiesto alla RI 1 di produrre copia
del pronunciato del Consiglio Direttivo relativamente all'introduzione del
gravame.
Ne è seguito uno scambio
di corrispondenza, di cui si dirà, in quanto necessario, nei considerandi di
diritto.
C. Con giudizio 7 marzo 2017,
il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa della RI 1.
Il Governo ha anzitutto dichiarato irricevibile il gravame in quanto presentato
(anche) per la RI 2, poiché, a differenza della RI 1, quest'ultima non figura
nell'elenco di cui al decreto esecutivo del 22
febbraio 1995 che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai
sensi dell'art. 8 LE (RL 7.1.2.1.2). Non porterebbe ad altro risultato il fatto
che la RI 2 sia invece annoverata nell'elenco delle organizzazioni legittimate
a ricorrere ai sensi della LPAmb,
della LIG o della LPN, allegato all'ordinanza che designa le organizzazioni di
protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio
legittimate a ricorrere del 27 giugno 1990 (ODO; RS 814.076), poiché la
legittimazione ricorsuale sarebbe circoscritta alle decisioni rese nello
svolgimento di un compito della Confederazione, ciò che non sarebbe il caso per
la protezione del paesaggio e del patrimonio costruito, che rientra nella
competenza dei cantoni. Per quanto concerne la RI 1, passati in rassegna gli statuti,
l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la competenza a decidere della
presentazione di un ricorso (…) spetta al consiglio direttivo quale organo esecutivo
supremo, non essendo ancora stata implementata a livello statutario l'asserita proposta
di creare un gruppo ristretto composto da membri dell'ufficio presidenziale
(UP) e del consiglio direttivo (CD) responsabile della gestione del
contenzioso. Di seguito, constatato come lo statuto fosse silente in merito al
potere di rappresentanza dei membri dei vari organi, ha reputato che oggetto
del contendere non fosse il potere di rappresentanza del vicepresidente che ha
sottoscritto l'impugnativa, ma l'effettiva sussistenza (…) della volontà
dell'organo sociale competente a procedere in tal senso. Da questo profilo,
ha rilevato, non sarebbe stato comprovato tramite produzione della relativa
risoluzione la volontà del CD di interporre il ricorso in rassegna al momento
della sua presentazione. Tutt'al più sarebbe stata prodotta la ratifica da
parte del CD, riunitosi in seduta straordinaria, del ricorso introdotto dal
vicepresidente. Da qui, l'irricevibilità (pure) del ricorso presentato a nome e
per conto della RI 1.
D. Contro il predetto giudizio
governativo, la RI 1 si aggrava, anche in
nome e per conto della RI 2, davanti al Tribunale amministrativo, chiedendo
il suo annullamento ed il rinvio degli atti al Governo affinché si pronunci nel
merito delle censure sollevate avverso la licenza edilizia.
Le insorgenti eccepiscono sostanzialmente che, per ragioni di tempistica, il CD
ha avallato informalmente l'allestimento e la presentazione del controverso
gravame ad opera del vicepresidente, ciò che rientrerebbe nelle facoltà
(attuali) del CD, tenuto conto dello scopo sociale. Ad ogni modo, l'agire del
vicepresidente sarebbe stato ratificato in occasione della riunione straordinaria
del CD del 31 gennaio 2017. Ratifica, questa, a torto negletta dal Consiglio di
Stato.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene CO 2, qui resistente, con argomenti che, per
quanto necessario, saranno illustrati in appresso.
Il municipio e l'Ufficio
delle domande di costruzione (UDC) si rimettono invece al giudizio del Tribunale.
F. In replica e duplica, le parti si
riconfermano essenzialmente nelle rispettive, antitetiche tesi e conclusioni.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia
cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva delle
ricorrenti, che hanno partecipato al procedimento davanti all'istanza
inferiore, sono particolarmente toccate dal giudizio impugnato ed hanno un
interesse degno di protezione all'annullamento di quest'ultimo (art. 65 cpv. 1
legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Se
la RI 1 e la RI 2 fossero legittimate a ricorrere davanti al Consiglio di Stato
è invece questione di merito che verrà esaminata in appresso. Con queste
precisazioni, il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti sollecitano l'assunzione di ulteriori
prove.
Considerandi
2.
2.1
Giusta l'art. 21 cpv. 1 LE,
contro le decisioni del municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato e,
contro le decisioni di quest'ultimo, al Tribunale cantonale amministrativo.
Sono legittimati a ricorrere, prosegue la
norma (cpv. 2), l'istante, le persone che hanno fatto opposizione, il
Dipartimento del territorio e, in seconda istanza, il comune. Per l'art.
8.
cpv. 1 seconda proposizione LE sono pure legittimate a far opposizione le
organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti,
la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge.
In base all'art. 1 del decreto esecutivo
del 22 febbraio 1995 che designa le organizzazioni legittimate a fare
opposizione ai sensi dell'art. 8 LE, sono legittimate a ricorrere (recte:
a fare opposizione) le organizzazioni elencate in allegato. Secondo l'art. 3
cpv. 1 del medesimo decreto, le organizzazioni che adempiono le condizioni dell'art.
8.
cpv. 1 LE sono iscritte, a richiesta, nell'elenco di quelle legittimate a
ricorrere (recte: a fare opposizione).
2.2
In concreto, la RI 1 è menzionata al
n. 5 dell'elenco delle organizzazioni legittimate a fare opposizione allegato
al citato decreto del 22 febbraio 1995. Di principio, come del resto ammesso dal
Governo (cfr. giudizio impugnato, pag. 2), era dunque legittimata ad opporsi
alla domanda di costruzione presentata dalla resistente e, successivamente, a
ricorrere contro la licenza edilizia rilasciata dal municipio.
Lo
stesso valeva invero anche per la RI 2, a prescindere dal fatto ch'essa non
figura nell'elenco menzionato. Determinante
non era infatti quest'ultima circostanza, posto che l'iscrizione è
facoltativa e non ha dunque carattere costitutivo (cfr. art. 3 cpv. 1 decreto
esecutivo 22 febbraio 1995), bensì il fatto
che la RI 2 è stata fondata nel __________ ed ha come scopo, tra l'altro,
quello di proteggere il paesaggio e gli insediamenti dall'alterazione, dalla
deturpazione e dalla distruzione nonché di favorire l'inserimento armonioso nel
territorio delle costruzioni e degli impianti per traffico, se del caso
intervenendo nel processo legislativo o inoltrando i necessari rimedi giuridici
(cfr. art. 2 n. 1 e 2, art. 3 n. 7 del suo statuto in lingua tedesca, consultabile
sul sito ‹www.__________.ch›; cfr. STA 52.2013.208 del 17 giugno 2014
consid. 2.2.). Pure la RI 2 rientra(va) pertanto nel novero delle
organizzazioni di principio legittimate ad opporsi a tenore dell'art. 8 cpv. 1
LE e, quindi, a ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia. Contrariamente a quanto ritenuto dall'Esecutivo
cantonale, non era dunque necessario esaminare la legittimazione
ricorsuale della RI 2 giusta l'art. 12 della legge federale sulla protezione
della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451), poiché la stessa
era già data in base al diritto (edilizio) cantonale. Da questo profilo, il
giudizio impugnato non può dunque essere seguito. Irrilevante è d'altronde il
fatto che la RI 2 non avesse presentato ricorso autonomamente, dato che in base
al suo statuto (cfr. art. 6 n. 3) la RI 1,
quale sua sezione cantonale, era/è infatti legittimata ad inoltrare l'impugnativa
anche a nome e per conto dell'associa-zione centrale.
3.
Secondo l'art.
10.
cpv. 1 LPAmm, gli allegati devono essere scritti in lingua italiana e
firmati dalle parti o dai loro patrocinatori. Il ricorso 15 settembre 2016 al
Consiglio di Stato è stato inoltrato dalla RI 1, anche a nome e per conto della
RI 2, a firma di __________. Secondo il Governo, controverso non è tanto il potere
di rappresentanza di quest'ultimo, ovvero il fatto che l'impugnativa sia stata
sottoscritta dal solo vicepresidente, quanto piuttosto la volontà del CD, concretamente non comprovata, di interporre il ricorso
in rassegna al momento della sua presentazione. Inutile sarebbe poi,
apparentemente, la successiva ratifica dell'atto da parte del CD. La tesi
governativa non è condivisibile.
3.1
Giusta l'art. 54
del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) le persone
giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili tosto che siano costituti gli
organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti. Esse
esercitano i loro diritti civili per mezzo
dei loro organi, i quali sono chiamati ad esprimerne la volontà (cfr. art. 55
cpv. 1 CC). Nell'ambito di una procedura giudiziaria, le persone
giuridiche agiscono per il tramite degli organi che le rappresentano. Il potere
di rappresentanza degli organi di una persona giuridica, rispettivamente dei
suoi rappresentanti contrattuali, è
determinato dalla sua organizzazione nonché dalle disposizioni speciali relative
alla forma giuridica da essa adottata (cfr. Bruno
Cocchi/Francesco Trezzini/Giorgio A. Bernasconi, Commentario al codice
di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 236 seg.).
3.2
La RI 1 è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg.
CC. Giusta l'art. 69 CC, la direzione - che, nella prassi, può assumere anche
altre denominazioni - ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione
e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti.
La norma attribuisce
all'organo direttivo il diritto e il dovere di occuparsi della gestione
corrente e di rappresentare l'associazione.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, per le associazioni non iscritte
a registro di commercio (cfr. art. 52 cpv. 2 CC) - qual è la RI 1 - ciascun
membro della direzione dispone del potere di rappresentanza, a meno che una
limitazione dello stesso sia stata altrimenti resa nota in modo adeguato. Dal
profilo materiale, l'estensione del potere di rappresentanza è comunque circoscritta
a quegli atti (giuridici) che sono conformi allo scopo sociale (cfr. DTF 117 IV
437.
consid. 1c per il diritto di presentare querela; Anton Heini/Urs Scherrer in : Basler Kommentar, ZGB I, Basilea 2014, ad
art. 69 n. 32 segg.; Anton Heini/Wolfgang Portmann/Matthias Seemann, Grundriss
des Vereinsrechts, Basilea 2009, pag. 130 n. 414 seg.; Hans Michael Riemer in : Berner Kommentar, ZGB, Das
Personenrecht, Berna 1990, ad art. 69 n. 67). In sostanza, ciascuno membro dell'organo
direttivo di un'associazione non iscritta a registro di commercio può fare, in
nome della stessa, tutti gli atti conformi allo scopo sociale (Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser,
Gesellschaftsrecht, 11 ed., Berna 2012, § 20 n. 69; cfr., per analogia, art. 718
cpv. 1 seconda proposizione e 718a cpv. 1 codice delle obbligazioni del
30.
marzo 1911; CO; RS 220).
3.3
Secondo l'art. 5 dello statuto della RI 1, vigente al
momento dell'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato e prodotto dalla ricorrente
quale doc. D, gli organi sociali della stessa erano a) l'assemblea dei
soci, b) il CD e c) la commissione di revisione dei conti. In
base al citato statuto, il CD era formato da un minimo di 9 ad un massimo di 15 membri, eletti dall'assemblea (art. 8 dello statuto). Il CD era, in generale, responsabile
del buon funzionamento dell'associazione e, segnatamente, prendeva le iniziative
opportune per il conseguimento dello scopo sociale. Per il disbrigo degli
affari correnti, era istituito nel suo seno un ufficio presidenziale (UP),
composto da 3 a 5 persone, di cui ne erano membri di diritto il presidente ed
il segretario (cfr. art. 8 dello statuto). Al momento dell'inoltro del ricorso,
l'UP era composto da 4 persone, tra cui il vicepresidente __________
(cfr. scritto 16 dicembre 2016 della RI 1 al Governo).
3.4
Come illustrato, la RI 1 era legittimata ad inoltrare
ricorso contro la licenza edilizia (art. 21 cpv. 2 LE in combinazione con l'art.
8.
cpv. 1 seconda proposizione LE e l'art. 1 decreto esecutivo 22 febbraio
1995). Ancorché lo statuto vigente al momento determinante non si esprimesse al
riguardo, la presentazione del ricorso rientrava senz'altro nelle competenze
del CD. La si può in effetti considerare come un'iniziativa opportuna per il
conseguimento dello scopo sociale (cfr. pure art. 6 n. 3 dello statuto della RI
2). Nessuno pretende del resto il contrario (cfr. giudizio impugnato, pag. 5). Conseguentemente, in assenza di una
diversa regolamentazione dei poteri di firma iscritta a registro di commercio o
altrimenti notificata, a ciascun suo
membro, e quindi anche a __________ quale membro del CD e vicepresidente dell'UP,
competeva il potere di rappresentare (con firma individuale) la RI 1 e, dunque, di inoltrare per conto di quest'ultima
(nonché della RI 2) il ricorso contro il permesso rilasciato dal municipio. Tanto
bastava per considerare che la RI 1 avesse impugnato validamente la licenza
edilizia concessa alla qui resistente. Contrariamente a quanto preteso dal
Governo, fuorviato dall'eccezione sollevata da quest'ultima in sede di risposta,
non era invece necessario dimostrare, a mano di un verbale di seduta, la
volontà (della maggioranza dei membri) del CD di ricorrere, poiché l'atto
compiuto dal membro di direzione legittimato a rappresentare l'associazione,
ovvero da un suo organo, esprime direttamente la volontà di quest'ultima (cfr.
art. 55 CC; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
op. cit., pag. 237). Del resto, non
vi era motivo alcuno di dubitare della volontà (interna) della ricorrente di
impugnare la licenza edilizia, posto che se la (maggioranza dei membri del CD
della) RI 1 non fosse stata d'accordo con l'introduzione dell'impugnativa per
mano del suo vicepresidente, nulla le avrebbe impedito di (decidere di)
ritirare il gravame. Ferme queste premesse, non vi era quindi neppure necessità
di (dimostrare la volontà interna di) ratificare a posteriori l'operato del
vicepresidente. Ogni approfondimento di questo aspetto, cui il Governo ha accennato
senza trarne chiare conclusioni, è pertanto superfluo.
L'atto di ricorso 15 settembre 2016, sottoscritto da persona
legittimata a tale scopo, era dunque ricevibile ed avrebbe dovuto essere esaminato
nel merito.
4.
4.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, l'impugna-tiva va accolta. Di
conseguenza, il giudizio impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al
Governo affinché esamini nel merito il ricorso 15 settembre 2016.
4.2
Dato l'esito, la tassa di
giustizia è posta a carico della resistente, secondo soccombenza (art. 47 cpv.
1.
LPAmm). La stessa rifonderà inoltre alle ricorrenti, assistite da un legale,
adeguate ripetibili per questa istanza (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è
accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1
la decisione 7 marzo 2017 (n.
994) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2
gli atti sono rinviati al Governo
affinché esamini nel merito il ricorso 15 settembre 2016.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dell'CO 2, la quale verserà un
identico importo alle ricorrenti a titolo di
ripetibili. A queste ultime viene retrocessa la somma di fr. 1'500.- versata quale
anticipo delle presumibili spese processuali.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere