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Decisione

52.2017.20

Dipendenti pubblici cantonali. Promozione alla classe di stipendio superiore

5 luglio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i dipendenti per funzione, separandoli in distinti capitoli per ogni

Dipartimento al quale appartengono. A ciascuna funzione è attribuita una classe di organico esattamente definita, unica

o con possibili alternative indicate. L'art. 3 cpv. 1 vLStip stabilisce le

classi di stipendio dei dipendenti cantonali, fissando lo stipendio minimo e

quello massimo, rispettivamente gli aumenti annui di ogni singola classe.

2.2. La vLStip non definisce le nozioni di promozione, avanzamento e riclassificazione.

Tali concetti sono esplicitati all'art. 58 del regolamento dei dipendenti dello

Stato del 2 luglio 2014 (vRDS; BU 2014, 367). La promozione consiste nel

passaggio da una funzione a un'altra di grado superiore, oppure nell'ambito della

medesima funzione, il passaggio nelle classi indicate tra parentesi (art. 58

cpv. 1 vRDS).

L'art. 10 vLStip attribuisce al Consiglio di Stato il compito di elaborare norme

di promozione nei casi di funzioni per le quali sono previste classi

alternative di stipendio e classi tra parentesi. Con risoluzione n. 811 del 24

febbraio 2016 il Governo ha quindi stabilito, per

quanto qui di interesse, che la promozione a classi superiori (cosiddette tra

parentesi indicate nella pianta organica) può avvenire soltanto se il

dipendente ha raggiunto in modo eccellente i risultati attesi dalla funzione e

se il suo comportamento verso gli utenti, i colleghi e i superiori è stato

corretto (n. 2.1, pag. 3). Essa, soggiunge la norma, rientra nella piena

autonomia di giudizio del Consiglio di Stato e viene decisa soltanto dopo il

raggiungimento del massimo della classe precedente.

2.3. Il

Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e

di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece

ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm).

Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e

scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90

LPAmm), in materia di retribuzione la legge non estende il potere di cognizione

del Tribunale all'adeguatezza. Nella materia che ci occupa, le disposizioni

citate al considerando precedente riservano all'autorità di nomina un margine

discrezionale decisamente ampio. Censurabili sono quindi soltanto

le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere,

ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate

su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi

fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, al

divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).

3. 3.1. Nel caso

concreto, il funzionario dirigente ha formulato un preavviso negativo riguardo alla

promozione del ricorrente alla classe di stipendio superiore indicando che il

medesimo non aveva raggiunto l'eccellenza. Nello scritto del 13 gennaio 2017 ha

dettagliato la propria valutazione, esponendo le seguenti valutazioni:

-

di principio l'amministrazione si

aspetta da ogni suo collaboratore che esso svolga quanto descritto nella sua funzione

in modo soddisfacente;

-

l'eccellenza presuppone un impegno

che va oltre le normali aspettative, sia in termini di efficienza, che in

termini di propositività, competenza e iniziativa tecnica, nonché eccezionali

competenze sociali e spirito di gruppo con i colleghi e con i superiori. In

poche parole se un collaboratore va oltre un lavoro ben fatto e se si distingue

da altri perché non solo esegue bene quanto gli si dice di fare ma è un "opinion

maker" a cui tutti (dal basso all'alto e dall'alto al basso) devono o

possono prestare attenzione in un'ottica di miglioramento generale, non sarà

solo buono ma avrà raggiunto anche l'eccellenza.

La Direzione ha interpretato pertanto in questo modo

la condizione posta dalla RG n. 811: se si raggiunge l'eccellenza si può

aspirare ad una classe tra parentesi, se si fa bene e senza errori o reclami il

proprio lavoro non basta per avanzare.

Come discusso assieme (tu, io, l'Ing. __________, la

D.ssa __________) in occasione della riunione del 5.1.2017 (organizzata a

seguito della tua richiesta del 28.12.2016) nel tuo caso è fuori dubbio che

l'esecuzione di quanto descritto nella tua funzione sia buona, a soddisfazione

della Direzione. Vi sono tuttavia possibilità di miglioramento per quanto

attiene la comunicazione con i tuoi diretti superiori, la gestione delle

procedure, e l'attenuazione di un atteggiamento che potrebbe apparire poco

collaborativo e fonte di attrito all'interno del gruppo.

Per essere riclassificato in una classe fra parentesi, la Direzione si aspetta

tuttavia da un controllore delle derrate alimentari con funzione di "funzionario

tecnico" come te, che egli sia un punto di riferimento all'interno del

gruppo; che sia sempre da stimolo per i colleghi; che sappia prevenire,

gestire, aiutare ad appianare ogni forma di attrito nel gruppo. Nel tuo caso,

con ancora maggiore disponibilità e ancora maggiore spirito di iniziativa di

quello che il diretto superiore ha comunque confermato essere presente.

In sostanza, nel tuo caso la negazione di un avanzamento a una classe tra

parentesi non significa che la tua attività finora sia stata insoddisfacente: è

stata al contrario bene in linea con quanto la funzione assegnata impone, senza

tuttavia raggiungere quei livelli che la Direzione reputa debbano essere

raggiunti nello svolgimento dei propri compiti per essere eccellenti come richiede

la RG n. 811.

3.2. Il funzionario

dirigente ha giudicato soddisfacente l'operato del ricorrente e non ha

evidenziato particolari lacune nella sua prestazione. Non ha tuttavia ritenuto

di poter definire eccellente il modo in cui il medesimo ha raggiunto i

risultati previsti per la funzione, intravedendo possibili margini di

miglioramento, oltre che per quanto attiene alle relazioni con colleghi e

superiori, anche nella gestione delle procedure. Su questi aspetti il ricorrente,

con la replica, non ha avanzato particolari e puntuali contestazioni. Alla luce

di questo preavviso del funzionario dirigente, che ha avuto modo di verificare

di persona l'operato del ricorrente e di raccogliere informazioni dagli altri

suoi diretti superiori, la decisione del Consiglio di Stato di negare il

passaggio alla classe di stipendio superiore non può che essere tutelata. Se è

vero che non sono state mosse critiche di rilievo circa la prestazione lavorativa

dell'insorgente, è pur vero che la promozione alla classe tra parentesi non è

automatica e che per costante prassi del Governo è concessa soltanto in caso di

risultati superiori alle regolari aspettative. Il ricorrente, d'altra parte,

non ha sostanziato di essersi distinto per le sue eccellenti prestazioni. La

conclusione secondo cui la buona, ma tutto sommato normale, attività lavorativa

del ricorrente non permetta di concedergli il passaggio alla classe superiore

tra parentesi appare sostenibile e conforme alle norme stabilite dal Consiglio

di Stato in materia.

4. Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a

carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) alle

condizioni di cui all'art. 85 LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera