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Decisione

52.2017.212

Ordine di messa fuori servizio delle serpentine nella lavanderia e nel locale tecnico

18 ottobre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Dopo

vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 12 luglio 2013 RI 1 ha chiesto al Municipio di Stabio il

permesso di costruire tre abitazioni unifamiliari ai mapp. __________, __________ e __________,

situati in zona estensiva (area pedemontana). Il progetto prevedeva di

realizzare tre edifici identici, ciascuno di due piani, di cui uno parzialmente

interrato, destinato a garage (mq 47.10), cantina (mq 22.00) e

lavanderia/locale tecnico (mq 46.00).

b. La domanda ha suscitato l'opposizione

di CO 1, proprietario di un fondo confinante (mapp. __________).

Raccolto l'avviso favorevole (n.

85387) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, in data 22 ottobre

2013 il Municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola, per

quanto qui interessa, alla condizione che i locali al piano seminterrato non

fossero muniti, neppure a livello di predisposizione, di impianti di

riscaldamento, di servizi igienici e di impianti per la cottura di cibi.

B. Con giudizio del 15 gennaio 2014 (n. 265) il

Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso presentato

dall'opponente contro il provvedimento municipale, confermandolo ad una

condizione supplementare - concernente la sistemazione del terreno ed i muri di

sostegno - che qui non occorre approfondire.

Il

Governo ha in particolare respinto le censure concernenti il preteso

superamento dell'indice di sfruttamento (i.s.) valido per la zona di situazione. Pur ammettendo che la cantina e

la lavanderia/locale tecnico

potrebbero oggettivamente essere trasformati in locali utilizzabili a scopi

abitativi (svago), date la dimensione e l'altezza generose nonché la presenza

di ampie aperture, ha reputato che le condizioni imposte dal Municipio per

impedire tale trasformazione fossero sufficienti per escludere queste superfici

dal computo dell'i.s.

C. Adito da CO 1, con sentenza del 26 marzo 2015 (STA 52.2014.39) il

Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il gravame, completando

il dispositivo n. 1 della decisione governativa nel senso di subordinare la

licenza edilizia, oltre a quanto imposto dall'Esecutivo comunale, a tre ulteriori condizioni, e meglio: a) il

mantenimento del pavimento della cantina e del garage allo stato grezzo, b)

l'eliminazione della finestra più grande (1.57 x 1.10 m) della cantina e c) l'eliminazione, per quanto concerne

la lavanderia/locale tecnico, di una

delle due finestre sulla facciata ovest e di quella sulla facciata sud.

In sostanza, il Tribunale ha reputato che, stanti le finestre

previste e l'altezza dei locali in questione, non fosse effettivamente

esclusa una loro possibile trasformazione in locali a scopi abitativi (locale

gioco per bambini, studio, ecc.). Da qui, l'imposizione di condizioni di

licenza supplementari.

La sentenza è passata in

giudicato incontestata.

D. a. Il 2 novembre 2016, l'Ufficio

tecnico comunale ha constatato che, in contrasto con la specifica condizione di

licenza, nel locale tecnico/lavanderia delle abitazioni ai mapp. __________ e __________

erano state posate le serpentine.

b. Preso atto di ciò, in

data 10 novembre 2016 il Municipio ha ordinato a RI 1 di procedere, per

entrambi gli edifici, alla "messa fuori

servizio delle serpentine posate (…) attraverso l'apertura di un pezzo di

sottofondo cementizio, l'eliminazione delle serpentine nell'ultimo

tratto del collettore con relativa sigillatura ed inoltre la piombatura del

collettore interessato. Deve inoltre essere iniettato cemento liquido nelle serpentine

per renderle definitivamente non utilizzabili". L'Esecutivo comunale ha

fissato un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato per eseguire i lavori,

assortendo l'ordine con la comminatoria dell'art. 292 del codice penale

svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.00) e dell'esecuzione d'ufficio in

caso d'inadempienza.

E. Con giudizio del 14 marzo 2017 il Consiglio di Stato ha

respinto il ricorso presentato da RI 1 contro

il provvedimento municipale, confermandolo.

Rilevato

come l'esistenza di una violazione materiale sia stata già accertata nell'ambito

della procedura di rilascio del permesso, nel cui contesto è stata imposta una

precisa condizione di licenza, che l'istante - al pari delle ulteriori condizioni

poste da questo Tribunale - non ha contestato, il Governo ha ritenuto che RI 1

non potesse rimettere in discussione questi aspetti. Decidere diversamente significherebbe

eludere i termini previsti per l'uso dei rimedi di diritto. Il controverso

ordine sarebbe inoltre rispettoso del principio di proporzionalità, in quanto

adeguato al raggiungimento dello scopo, privo di difficoltà pratiche di

realizzazione ed insuscettibile di comportare costi rilevanti. Anche l'interesse

pub-

blico imporrebbe il ripristino di una situazione conforme al diritto, al fine

di non premiare l'inosservanza delle leggi. Infine, una sanzione pecuniaria non

entrerebbe in considerazione, giacché il ripristino non sarebbe impossibile né

sproporzionato.

F. Avverso il predetto giudizio

governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato assieme alla decisione comunale.

Il ricorrente ammette di

aver violato una delle condizioni impostegli. Si tratterebbe di un evidente

errore dettato dal fatto che, a suo giudizio e per esperienza personale,

la lavanderia viene di norma riscaldata. Richiamando le fotografie prodotte

davanti al Governo, evidenzia poi come il locale in questione, che si presenta "allo

stato grezzo, con un pavimento tecnico che presenta una pendenza del 2.5% verso

il centro del locale dove è posizionato il pozzetto per il recupero dell'acqua",

ospita "la lavatrice-asciugatrice, il lavabo, la termopompa per la

produzione di calore, il boiler per l'accumulo dell'acqua calda e presenta i

tubi tecnici a vista". A prescindere dalla posa delle serpentine sarebbe

pertanto oggettivamente impossibile convertire tale spazio in un locale abitabile.

L'ordine impartito sarebbe dunque sproporzionato. In sé, la posa delle

serpentine non sostanzierebbe del resto alcuna violazione materiale. Con o

senza queste ultime il locale in questione sarebbe perfettamente legale, dato

che, con la sua attuale conformazione, non potrebbe comunque essere convertito

in locale abitativo.

G. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono sia il Municipio, riconfermandosi

nella propria presa di posizione inoltrata al Governo, e CO 1, qui resistente,

evidenziando come l'insorgente non avrebbe agito in buona fede e come il

postulato mantenimento della situazione abusiva esistente cozzerebbe contro i

più basilari principi di giustizia.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art.

21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL

705.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, già istante in licenza, è

certa [art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)]. Il ricorso, tempestivo (art. 68

cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e

dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficiente dalle carte

processuali e, in particolare, dalle fotografie richiamate dal ricorrente

medesimo. Il sopralluogo genericamente sollecitato non appare idoneo a

procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il

giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Nel caso concreto, è indubbio

che il ricorrente, discostandosi dal permesso ottenuto, non si è attenuto a

tutte le condizioni impostegli. In particolare, non ha rispettato la condizione

di non munire i locali al piano seminterrato di impianti di riscaldamento. La posa di serpentine allacciate al sistema di

riscaldamento all'interno del locale tecnico/lavanderia è pertanto formalmente

abusiva. Neppure l'insorgente pretende il contrario. Controversa è la

legittimità, segnatamente sotto il profilo della proporzionalità, della misura

di ripristino ordinata dal Municipio.

2.2

2.2.1

Giusta l'art. 43

cpv. 1 LE, il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere

eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori,

tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse

pubblico.

L'adozione di un

provvedimento di ripristino presuppone dunque l'esistenza di una violazione

materiale del diritto concretamente applicabile, ovvero di una difformità non

sanabile mediante il rilascio di un permesso di costruzione a posteriori (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, ad art. 43 LE n. 1287). L'accertamento dell'esistenza e dei limiti di una simile violazione va di principio effettuato

nell'ambito di un procedimento di rilascio

della licenza a posteriori, che il proprietario dell'opera è sollecitato a

promuovere inoltrando una domanda di costruzione in sanatoria (cfr. Athos Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia annotata, Locarno

2016, ad art. 1 pag. 38 e rif. ivi citati). Conformemente al principio di

economia processuale e al divieto di formalismo eccessivo, si può

eccezionalmente prescindere da tale formalità quando particolari circostanze lo

giustificano, segnatamente quando la violazione materiale è già stata accertata

in precedenza oppure quando l'illegalità materiale della costruzione risulti chiara

e indiscutibile (cfr. STA 52.2015.27 del 25 aprile 2017 consid. 3.1 e rif. ivi

citati, 52.2010.420 del 6 aprile 2011 consid. 3.1 e rif. ivi citati).

2.2.2

Nel caso

concreto, l'ordine di ripristino non ha fatto seguito ad un procedimento

(sfociato in una decisione negativa) di rilascio del permesso di costruzione in

sanatoria. Tale circostanza è tuttavia irrilevante, dal momento che la violazione

materiale è già stata accertata nell'ambito della pregressa procedura di

rilascio della licenza, conclusasi con il rilascio del permesso alle condizioni

indicate, alle quali il ricorrente non si è attenuto completamente. In quella

sede è stato infatti appurato che per evitare un sorpasso dell'i.s. ammesso

dalle norme di zona fosse necessario subordinare la licenza a delle condizioni

volte ad assicurare che determinate superfici, tra cui quella del locale tecnico/lavanderia,

non potessero essere utilizzate a fini abitativi e potessero quindi essere

escluse dal computo della superficie utile lorda (SUL). L'insorgente non ha

contestato tale accertamento, insorgendo contro le condizioni impostegli con la

licenza edilizia, ma le ha accettate, salvo poi discostarsene parzialmente in

sede d'esecuzione dei lavori. Ora, in queste particolari circostanze, non vi è alcun

motivo di dare avvio ad una (nuova) procedura di rilascio della licenza in

sanatoria. L'espletamento di una siffatta procedura significherebbe non

soltanto premiare un comportamento manifestamente contrario alla buona fede, ma

anche consentire al ricorrente di rimettere in discussione una decisione -

quella di questo Tribunale, che ha confermato la condizione di licenza imposta

dal Municipio, aggiungendone delle altre - che ha omesso di contestare

tempestivamente e che, pertanto, essendo cresciuta formalmente in giudicato, va

considerata quale accertamento vincolante, per l'autorità e le parti, nella

successiva procedura di ripristino. Irrilevante è dunque il fatto evocato dall'insorgente

secondo cui, di per sé, la sola posa delle serpentine nel locale tecnico/lavanderia

non sostanzierebbe alcuna violazione materiale, poiché con o senza queste

ultime il locale in questione, data la sua attuale conformazione, non potrebbe

comunque essere riconvertito in locale abitativo e sarebbe quindi perfettamente

legale. Decisivo è piuttosto che, procedendo a tale posa, il ricorrente ha

omesso di adottare uno dei provvedimenti imposti - ed accettati - per poter escludere

la relativa superficie dal computo della SUL ed evitare così il sorpasso dell'i.s.

massimo (0.3) prescritto per la zona di situazione. Nemmeno il ricorrente

pretende del resto che qualora si dovesse computare la superficie del locale

tecnico/lavanderia (mq 46.00), l'i.s. massimo, già raggiunto dal progetto

autorizzato (cfr. licenza edilizia), sarebbe superato. Di principio, sono dunque

date le premesse per l'adozione delle opportune a misure volte a ripristinare

una situazione conforme al diritto.

2.3

2.3.1

Secondo l’art. 44 cpv. 1 LE, ove la misura del

ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il Municipio la sostituisce

con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto

al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore.

Il principio della

legalità e quello dell'uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza

autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio

fatte rettificare o demolire. Ammettere il contrario significherebbe premiare

l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione

che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 43 LE n.

1277). L'ordine di demolire o di rettificare un'opera edificata senza permesso

e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario

al principio della proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di ripristino

quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato,

quando la demolizione o la rettifica non perseguono scopi d'interesse pubblico,

oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello

stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (cfr. STF

1C.514/2008 del 2 febbraio 2009 consid. 3.1; DTF 111 Ib 213 consid. 6). La proporzionalità

dell'ordine impartito va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il

ripristino della situazione conforme al diritto comporta per l'astretto e,

dall'altro, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per

quello dei vicini (cfr. fra le tante: STA 52.2011.147 del 31 maggio 2012

consid. 3.1). Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve comunque

attendersi che essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione

conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne derivano per chi

ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; STF 1C.167/2007 del 7 dicembre

2007.

consid. 6.1,1P.336/2003 del 23 luglio 2003 consid. 2.1,1A.103/2002 del

22.

gennaio 2003 consid. 4.2; STA 52.2013.264 del 4 febbraio 2015).

2.3.2

Nella

fattispecie, l'ordine di ripristino impartito risulta sorretto anche da un

sufficiente interesse pubblico, posto che si tratta di non oltrepassare l'i.s.

massimo, attualmente già raggiunto; parametro, questo, che tende a limitare la

densità fondiaria dei terreni. Visto il chiaro testo delle condizioni di

licenza, il ricorrente non poteva d'altronde

ritenere in buona fede che fosse lecito scostarsi dal permesso ricevuto. Ferme

queste premesse, occorre a questo punto esaminare se la misura in contestazione

sia, sotto il profilo della proporzionalità, idonea a ripristinare una situazione

conforme al diritto. Nella fattispecie, il Municipio ha assegnato al ricorrente un termine di un mese dalla crescita in

giudicato dell'ordine per la messa fuori servizio delle serpentine. Praticamente,

si tratta di procedere all'eliminazione delle serpentine nell'ultimo tratto del

collettore, con relativa sigillatura, ed alla piombatura del collettore

interessato. È stato inoltre imposto di iniettare cemento liquido nelle

serpentine allo scopo di renderle definitivamente inutilizzabili. In concreto,

il provvedimento è rispettoso del principio della proporzionalità. È in effetti

idoneo a raggiungere lo scopo e non comporta - nemmeno il ricorrente lo

pretende - costi rilevanti o difficoltà pratiche di realizzazione. La decisione

del Municipio, volta sostanzialmente a ripristinare una situazione assimilabile

a quella che vi sarebbe stata se il ricorrente si fosse attenuto integralmente

alle condizioni di licenza, appare sostenibile e merita dunque di essere

confermata. In tali circostanze, non vi è spazio per prescindere dal

provvedimento adottato, sostituendolo con una sanzione pecuniaria, misura

sussidiaria prevista dal diritto cantonale qualora il ripristino risulti impossibile

o sproporzionato, che peraltro l'insorgente neppure propone di irrogare in

sostituzione della contestata misura di ripristino.

3.

3.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

3.2

La tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), il quale rifonderà al resistente, assistito

da un legale, adeguate ripetibili per questa istanza (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente. Egli

verserà inoltre a CO 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

;

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere