52.2017.212
Ordine di messa fuori servizio delle serpentine nella lavanderia e nel locale tecnico
18 ottobre 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.212
Lugano
18 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliere:
Mariano
Morgani
statuendo
sul ricorso del 10 aprile 2017 di
RI
1
contro
la
decisione del 14 marzo 2017 (n. 1094) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa
presentata dal ricorrente avverso la decisione del 10 novembre 2016 con cui
il Municipio di Stabio ha ordinato la messa fuori servizio delle serpentine
posate nel locale tecnico/la-vanderia delle abitazioni ai mapp. __________ e __________
di quel Comune;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Dopo
vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 12 luglio 2013 RI 1 ha chiesto al Municipio di Stabio il
permesso di costruire tre abitazioni unifamiliari ai mapp. __________, __________ e __________,
situati in zona estensiva (area pedemontana). Il progetto prevedeva di
realizzare tre edifici identici, ciascuno di due piani, di cui uno parzialmente
interrato, destinato a garage (mq 47.10), cantina (mq 22.00) e
lavanderia/locale tecnico (mq 46.00).
b. La domanda ha suscitato l'opposizione
di CO 1, proprietario di un fondo confinante (mapp. __________).
Raccolto l'avviso favorevole (n.
85387) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, in data 22 ottobre
2013 il Municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola, per
quanto qui interessa, alla condizione che i locali al piano seminterrato non
fossero muniti, neppure a livello di predisposizione, di impianti di
riscaldamento, di servizi igienici e di impianti per la cottura di cibi.
B. Con giudizio del 15 gennaio 2014 (n. 265) il
Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso presentato
dall'opponente contro il provvedimento municipale, confermandolo ad una
condizione supplementare - concernente la sistemazione del terreno ed i muri di
sostegno - che qui non occorre approfondire.
Il
Governo ha in particolare respinto le censure concernenti il preteso
superamento dell'indice di sfruttamento (i.s.) valido per la zona di situazione. Pur ammettendo che la cantina e
la lavanderia/locale tecnico
potrebbero oggettivamente essere trasformati in locali utilizzabili a scopi
abitativi (svago), date la dimensione e l'altezza generose nonché la presenza
di ampie aperture, ha reputato che le condizioni imposte dal Municipio per
impedire tale trasformazione fossero sufficienti per escludere queste superfici
dal computo dell'i.s.
C. Adito da CO 1, con sentenza del 26 marzo 2015 (STA 52.2014.39) il
Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il gravame, completando
il dispositivo n. 1 della decisione governativa nel senso di subordinare la
licenza edilizia, oltre a quanto imposto dall'Esecutivo comunale, a tre ulteriori condizioni, e meglio: a) il
mantenimento del pavimento della cantina e del garage allo stato grezzo, b)
l'eliminazione della finestra più grande (1.57 x 1.10 m) della cantina e c) l'eliminazione, per quanto concerne
la lavanderia/locale tecnico, di una
delle due finestre sulla facciata ovest e di quella sulla facciata sud.
In sostanza, il Tribunale ha reputato che, stanti le finestre
previste e l'altezza dei locali in questione, non fosse effettivamente
esclusa una loro possibile trasformazione in locali a scopi abitativi (locale
gioco per bambini, studio, ecc.). Da qui, l'imposizione di condizioni di
licenza supplementari.
La sentenza è passata in
giudicato incontestata.
D. a. Il 2 novembre 2016, l'Ufficio
tecnico comunale ha constatato che, in contrasto con la specifica condizione di
licenza, nel locale tecnico/lavanderia delle abitazioni ai mapp. __________ e __________
erano state posate le serpentine.
b. Preso atto di ciò, in
data 10 novembre 2016 il Municipio ha ordinato a RI 1 di procedere, per
entrambi gli edifici, alla "messa fuori
servizio delle serpentine posate (…) attraverso l'apertura di un pezzo di
sottofondo cementizio, l'eliminazione delle serpentine nell'ultimo
tratto del collettore con relativa sigillatura ed inoltre la piombatura del
collettore interessato. Deve inoltre essere iniettato cemento liquido nelle serpentine
per renderle definitivamente non utilizzabili". L'Esecutivo comunale ha
fissato un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato per eseguire i lavori,
assortendo l'ordine con la comminatoria dell'art. 292 del codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.00) e dell'esecuzione d'ufficio in
caso d'inadempienza.
E. Con giudizio del 14 marzo 2017 il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso presentato da RI 1 contro
il provvedimento municipale, confermandolo.
Rilevato
come l'esistenza di una violazione materiale sia stata già accertata nell'ambito
della procedura di rilascio del permesso, nel cui contesto è stata imposta una
precisa condizione di licenza, che l'istante - al pari delle ulteriori condizioni
poste da questo Tribunale - non ha contestato, il Governo ha ritenuto che RI 1
non potesse rimettere in discussione questi aspetti. Decidere diversamente significherebbe
eludere i termini previsti per l'uso dei rimedi di diritto. Il controverso
ordine sarebbe inoltre rispettoso del principio di proporzionalità, in quanto
adeguato al raggiungimento dello scopo, privo di difficoltà pratiche di
realizzazione ed insuscettibile di comportare costi rilevanti. Anche l'interesse
pub-
blico imporrebbe il ripristino di una situazione conforme al diritto, al fine
di non premiare l'inosservanza delle leggi. Infine, una sanzione pecuniaria non
entrerebbe in considerazione, giacché il ripristino non sarebbe impossibile né
sproporzionato.
F. Avverso il predetto giudizio
governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme alla decisione comunale.
Il ricorrente ammette di
aver violato una delle condizioni impostegli. Si tratterebbe di un evidente
errore dettato dal fatto che, a suo giudizio e per esperienza personale,
la lavanderia viene di norma riscaldata. Richiamando le fotografie prodotte
davanti al Governo, evidenzia poi come il locale in questione, che si presenta "allo
stato grezzo, con un pavimento tecnico che presenta una pendenza del 2.5% verso
il centro del locale dove è posizionato il pozzetto per il recupero dell'acqua",
ospita "la lavatrice-asciugatrice, il lavabo, la termopompa per la
produzione di calore, il boiler per l'accumulo dell'acqua calda e presenta i
tubi tecnici a vista". A prescindere dalla posa delle serpentine sarebbe
pertanto oggettivamente impossibile convertire tale spazio in un locale abitabile.
L'ordine impartito sarebbe dunque sproporzionato. In sé, la posa delle
serpentine non sostanzierebbe del resto alcuna violazione materiale. Con o
senza queste ultime il locale in questione sarebbe perfettamente legale, dato
che, con la sua attuale conformazione, non potrebbe comunque essere convertito
in locale abitativo.
G. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono sia il Municipio, riconfermandosi
nella propria presa di posizione inoltrata al Governo, e CO 1, qui resistente,
evidenziando come l'insorgente non avrebbe agito in buona fede e come il
postulato mantenimento della situazione abusiva esistente cozzerebbe contro i
più basilari principi di giustizia.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art.
21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
705.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, già istante in licenza, è
certa [art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)]. Il ricorso, tempestivo (art. 68
cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficiente dalle carte
processuali e, in particolare, dalle fotografie richiamate dal ricorrente
medesimo. Il sopralluogo genericamente sollecitato non appare idoneo a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
Considerandi
2.
2.1. Nel caso concreto, è indubbio
che il ricorrente, discostandosi dal permesso ottenuto, non si è attenuto a
tutte le condizioni impostegli. In particolare, non ha rispettato la condizione
di non munire i locali al piano seminterrato di impianti di riscaldamento. La posa di serpentine allacciate al sistema di
riscaldamento all'interno del locale tecnico/lavanderia è pertanto formalmente
abusiva. Neppure l'insorgente pretende il contrario. Controversa è la
legittimità, segnatamente sotto il profilo della proporzionalità, della misura
di ripristino ordinata dal Municipio.
2.2
2.2.1
Giusta l'art. 43
cpv. 1 LE, il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere
eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori,
tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse
pubblico.
L'adozione di un
provvedimento di ripristino presuppone dunque l'esistenza di una violazione
materiale del diritto concretamente applicabile, ovvero di una difformità non
sanabile mediante il rilascio di un permesso di costruzione a posteriori (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo
1996, ad art. 43 LE n. 1287). L'accertamento dell'esistenza e dei limiti di una simile violazione va di principio effettuato
nell'ambito di un procedimento di rilascio
della licenza a posteriori, che il proprietario dell'opera è sollecitato a
promuovere inoltrando una domanda di costruzione in sanatoria (cfr. Athos Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia annotata, Locarno
2016, ad art. 1 pag. 38 e rif. ivi citati). Conformemente al principio di
economia processuale e al divieto di formalismo eccessivo, si può
eccezionalmente prescindere da tale formalità quando particolari circostanze lo
giustificano, segnatamente quando la violazione materiale è già stata accertata
in precedenza oppure quando l'illegalità materiale della costruzione risulti chiara
e indiscutibile (cfr. STA 52.2015.27 del 25 aprile 2017 consid. 3.1 e rif. ivi
citati, 52.2010.420 del 6 aprile 2011 consid. 3.1 e rif. ivi citati).
2.2.2
Nel caso
concreto, l'ordine di ripristino non ha fatto seguito ad un procedimento
(sfociato in una decisione negativa) di rilascio del permesso di costruzione in
sanatoria. Tale circostanza è tuttavia irrilevante, dal momento che la violazione
materiale è già stata accertata nell'ambito della pregressa procedura di
rilascio della licenza, conclusasi con il rilascio del permesso alle condizioni
indicate, alle quali il ricorrente non si è attenuto completamente. In quella
sede è stato infatti appurato che per evitare un sorpasso dell'i.s. ammesso
dalle norme di zona fosse necessario subordinare la licenza a delle condizioni
volte ad assicurare che determinate superfici, tra cui quella del locale tecnico/lavanderia,
non potessero essere utilizzate a fini abitativi e potessero quindi essere
escluse dal computo della superficie utile lorda (SUL). L'insorgente non ha
contestato tale accertamento, insorgendo contro le condizioni impostegli con la
licenza edilizia, ma le ha accettate, salvo poi discostarsene parzialmente in
sede d'esecuzione dei lavori. Ora, in queste particolari circostanze, non vi è alcun
motivo di dare avvio ad una (nuova) procedura di rilascio della licenza in
sanatoria. L'espletamento di una siffatta procedura significherebbe non
soltanto premiare un comportamento manifestamente contrario alla buona fede, ma
anche consentire al ricorrente di rimettere in discussione una decisione -
quella di questo Tribunale, che ha confermato la condizione di licenza imposta
dal Municipio, aggiungendone delle altre - che ha omesso di contestare
tempestivamente e che, pertanto, essendo cresciuta formalmente in giudicato, va
considerata quale accertamento vincolante, per l'autorità e le parti, nella
successiva procedura di ripristino. Irrilevante è dunque il fatto evocato dall'insorgente
secondo cui, di per sé, la sola posa delle serpentine nel locale tecnico/lavanderia
non sostanzierebbe alcuna violazione materiale, poiché con o senza queste
ultime il locale in questione, data la sua attuale conformazione, non potrebbe
comunque essere riconvertito in locale abitativo e sarebbe quindi perfettamente
legale. Decisivo è piuttosto che, procedendo a tale posa, il ricorrente ha
omesso di adottare uno dei provvedimenti imposti - ed accettati - per poter escludere
la relativa superficie dal computo della SUL ed evitare così il sorpasso dell'i.s.
massimo (0.3) prescritto per la zona di situazione. Nemmeno il ricorrente
pretende del resto che qualora si dovesse computare la superficie del locale
tecnico/lavanderia (mq 46.00), l'i.s. massimo, già raggiunto dal progetto
autorizzato (cfr. licenza edilizia), sarebbe superato. Di principio, sono dunque
date le premesse per l'adozione delle opportune a misure volte a ripristinare
una situazione conforme al diritto.
2.3
2.3.1
Secondo l’art. 44 cpv. 1 LE, ove la misura del
ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il Municipio la sostituisce
con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto
al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore.
Il principio della
legalità e quello dell'uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza
autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio
fatte rettificare o demolire. Ammettere il contrario significherebbe premiare
l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione
che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 43 LE n.
1277). L'ordine di demolire o di rettificare un'opera edificata senza permesso
e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario
al principio della proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di ripristino
quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato,
quando la demolizione o la rettifica non perseguono scopi d'interesse pubblico,
oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello
stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (cfr. STF
1C.514/2008 del 2 febbraio 2009 consid. 3.1; DTF 111 Ib 213 consid. 6). La proporzionalità
dell'ordine impartito va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il
ripristino della situazione conforme al diritto comporta per l'astretto e,
dall'altro, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per
quello dei vicini (cfr. fra le tante: STA 52.2011.147 del 31 maggio 2012
consid. 3.1). Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve comunque
attendersi che essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione
conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne derivano per chi
ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; STF 1C.167/2007 del 7 dicembre
2007.
consid. 6.1,1P.336/2003 del 23 luglio 2003 consid. 2.1,1A.103/2002 del
22.
gennaio 2003 consid. 4.2; STA 52.2013.264 del 4 febbraio 2015).
2.3.2
Nella
fattispecie, l'ordine di ripristino impartito risulta sorretto anche da un
sufficiente interesse pubblico, posto che si tratta di non oltrepassare l'i.s.
massimo, attualmente già raggiunto; parametro, questo, che tende a limitare la
densità fondiaria dei terreni. Visto il chiaro testo delle condizioni di
licenza, il ricorrente non poteva d'altronde
ritenere in buona fede che fosse lecito scostarsi dal permesso ricevuto. Ferme
queste premesse, occorre a questo punto esaminare se la misura in contestazione
sia, sotto il profilo della proporzionalità, idonea a ripristinare una situazione
conforme al diritto. Nella fattispecie, il Municipio ha assegnato al ricorrente un termine di un mese dalla crescita in
giudicato dell'ordine per la messa fuori servizio delle serpentine. Praticamente,
si tratta di procedere all'eliminazione delle serpentine nell'ultimo tratto del
collettore, con relativa sigillatura, ed alla piombatura del collettore
interessato. È stato inoltre imposto di iniettare cemento liquido nelle
serpentine allo scopo di renderle definitivamente inutilizzabili. In concreto,
il provvedimento è rispettoso del principio della proporzionalità. È in effetti
idoneo a raggiungere lo scopo e non comporta - nemmeno il ricorrente lo
pretende - costi rilevanti o difficoltà pratiche di realizzazione. La decisione
del Municipio, volta sostanzialmente a ripristinare una situazione assimilabile
a quella che vi sarebbe stata se il ricorrente si fosse attenuto integralmente
alle condizioni di licenza, appare sostenibile e merita dunque di essere
confermata. In tali circostanze, non vi è spazio per prescindere dal
provvedimento adottato, sostituendolo con una sanzione pecuniaria, misura
sussidiaria prevista dal diritto cantonale qualora il ripristino risulti impossibile
o sproporzionato, che peraltro l'insorgente neppure propone di irrogare in
sostituzione della contestata misura di ripristino.
3.
3.1. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
3.2
La tassa di
giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), il quale rifonderà al resistente, assistito
da un legale, adeguate ripetibili per questa istanza (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente. Egli
verserà inoltre a CO 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
;
;
;
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere