Lexipedia

Decisione

52.2017.231

Licenza edilizia. Esigenze di motivazione del ricorso

21 agosto 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 303 consid. 1.3; 131 II 533 consid. 4.3; STA 52.2014.87 citata; STPT

90.2002.45 del 20 febbraio 2003; cfr. pure Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ad art. 32, n. 15; Bovay, op. cit., pag. 551; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 46, n. 3a);

che può invece apparire ammissibile un preciso rimando a specifici argomenti

che figurano nell'atto prodotto dinnanzi all'istanza inferiore (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 46, n.

3a);

che, in concreto,

nell'atto ricorsuale datato 8 aprile 2016 (in cui ha formulato la richiesta di revocare

la licenza edilizia nella forma attuale) l'insorgente si è limitata a

rinviare puramente e semplicemente agli argomenti presentati nell'opposizione

18 ottobre 2015 e nel successivo complemento del 31 ottobre;

che, da questo profilo,

il gravame difettava pertanto della necessaria motivazione;

che con il complemento 28 aprile 2016 - insinuato prima della scadenza del termine

di ricorso (3 maggio 2016, tenuto conto della sospensione durante le ferie

pasquali, cfr. art. 16 cpv. 1 lett. a LPAmm) - l'insorgente ha nondimeno

prodotto la citata controperizia fonica, rinviando nel proprio memoriale, in

modo specifico, alle relative conclusioni;

che, in poco meno di 10 righe, il referto allegato conclude (pag. 4) che le

valutazioni eseguite applicando quanto definito nella direttiva 10.03.1999 a

cura del Cercle Bruit mostrano che la conformità della terrazza esterna del

Ristorante __________ alla legislazione vigente sarebbe garantita solo in

presenza di un numero estremamente ridotto di tavolini (1…3 tavolini).

Riteniamo quindi che, data la vicinanza della struttura sorgente ai ricettori

con un GdS pari a II, nonché data la collocazione all'interno di una corte, sia

doveroso mantenere il clima acustico attuale. Ciò anche in ottemperanza

all'art. 11 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, secondo il

quale è necessario limitare il carico inquinante nella misura massima

consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle

possibilità economiche;

che,

ponendo mente all'intero contenuto del gravame, integrato da questo puntuale

rimando (cfr. Borghi/Corti, op.

cit., ad art. 46, n. 3a), il Governo non poteva ignorare il principale ed evidente

motivo che la ricorrente ha rivolto contro la licenza edilizia impugnata,

ovvero - come ribadisce in questa sede - il carico fonico eccessivo derivante

dall'esercizio della terrazza esterna (con 34 posti); carico che, a suo dire, disattenderebbe

in sostanza i limiti applicabili (già a partire da 1-3 tavoli), nonché il

principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb), che imporrebbe di mantenere il

clima acustico attuale;

che,

avendo invece dichiarato irricevibile il ricorso, per carenza di motivazione (dopo

che era peraltro stata anche respinta una domanda cautelare di CO 1 volta a

revocare l'effetto sospensivo al gravame, cfr. giudizio del Presidente del

Consiglio di Stato del 25 maggio 2016), l'Esecutivo cantonale è incorso in un evidente

eccesso di formalismo, che non può in concreto essere tutelato;

che,

sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere accolto, con

conseguente annullamento del giudizio impugnato e rinvio degli atti al Governo

affinché si pronunci nel merito del ricorso presentato da RI 1;

che, dato l'esito, non si

preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

che non si assegnano

ripetibili alla ricorrente, non patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la decisione 14 marzo 2017 (n.

1105) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi al

Governo affinché si pronunci sul ricorso 8/28 aprile 2016 di RI 1.

Considerandi

2.

Non si

preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili. All'insorgente va

restituito l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo delle presunte

spese processuali.

3.

Contro la presente decisione è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera