52.2017.231
Licenza edilizia. Esigenze di motivazione del ricorso
21 agosto 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.231
Lugano
21 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matea
Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara
Maspoli
statuendo
sul ricorso 26 aprile 2017 di
RI
1RI 1
rappresentata
da: RA 1RA 1
contro
la risoluzione 14 marzo 2017 (n. 1105) del Consiglio
di Stato che dichiara inammissibile l'impugnativa presentata dalla ricorrente
avverso la decisione 14 marzo 2016 con cui il municipio di Locarno ha
rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la formazione di una nuova terrazza
esterna (part. __________), durante il periodo estivo, al servizio del
Ristorante __________;
ritenuto, in
fatto
che CO 1 è gerente del
Ristorante __________, che sorge sull'omonima via, nel nucleo storico di
Locarno (part. __________);
che di fronte all'esercizio pubblico vi sono la __________ (part. __________) e
la __________ (__________, part. __________), entrambe beni culturali protetti
d'interesse cantonale;
che la __________, sul
lato opposto alla strada, si apre su un cortile (giardino), sul quale si affacciano anche la __________ e lo stabile
residenziale (part. __________) di proprietà di RI 1, qui ricorrente;
che con decisione 8
ottobre 2014 il Consiglio di Stato ha annullato una licenza edilizia che il
municipio aveva rilasciato a CO 1 per formare nel suddetto cortile
(raggiungibile dalla strada attraverso un passaggio interno alla __________)
una nuova terrazza esterna al servizio del ristorante (con 20 tavoli e 55
posti a sedere), in ragione di un superamento dei valori limite di esposizione
al rumore;
che il 23 gennaio 2015 il gerente del ristorante ha presentato una nuova
domanda di costruzione per la medesima terrazza che, per ovviare alla
problematica delle immissioni foniche, prevedeva la posa di un pannello
fonoassorbente in plexiglas davanti a una delle finestre dell'edificio dell'insorgente;
che al rilascio del
permesso si è nuovamente opposta RI 1 che, dopo aver lamentato alcune carenze
formali della domanda e l'inaffidabilità dei rapporti peritali redatti dalla __________
SA di __________ (studio fonico dell'ottobre 2013 e relativo secondo
complemento del gennaio 2015) ad essa allegati, ha contestato la conformità del
previsto riparo fonico con le norme edilizie cantonali e comunali;
che, preso atto
dell'opposizione formulata dai Servizi generali del Dipartimento del territorio
(avviso n. 92035) - che hanno ritenuto la posa del pannello contraria alla
tutela dei beni culturali d'interesse cantonale -, il 20 agosto 2015 l'istante
in licenza ha presentato una variante senza il riparo fonico, che contemplava
una soluzione principale (con 50-55 posti a sedere e 19 tavoli) e una subordinata
(con 34 posti e 11 tavoli);
che anche tale variante
ha suscitato l'opposizione della ricorrente, la quale, oltre a sollevare ancora
una volta critiche di natura formale riferite alla domanda ed ai relativi
allegati, ha nuovamente contestato il progetto dal profilo delle immissioni
foniche, ritenendo inattendibile anche un terzo complemento (del giugno 2015)
allo studio fonico eseguito dalla __________ SA e preannunciando una
controperizia (cfr. opposizione 18 ottobre 2015);
che il 31 ottobre successivo
la ricorrente ha presentato un complemento all'opposizione, con il quale ha
lamentato una violazione della legge sull'informazione e sulla trasparenza
dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 1.6.3.1);
che, raccolto l'avviso
(n. 94860) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (integrato dal
preavviso dell'Ufficio per la prevenzione dei rumori), il 14 marzo 2016 il
municipio ha rilasciato - sottoponendola a una serie di condizioni - la licenza
edilizia per la nuova terrazza esterna, durante il periodo estivo, nella soluzione
con 34 posti a sedere (11 tavoli), respingendo le opposizioni della ricorrente;
che con ricorso 8
aprile 2016 la vicina opponente è insorta dinnanzi al Governo avverso la
predetta risoluzione (notificatale il 2 aprile precedente), postulando di revocare
la licenza edilizia nella forma attuale;
che l'insorgente si è
limitata a confermare in toto gli argomenti addotti nell'opposizione 18
ottobre 2015 e nel successivo complemento (che ha allegato all'impugnativa),
ribadendo in particolare le censure alla cosiddetta "soluzione
subordinata" e la produzione a breve di una controperizia;
che il 28 aprile 2016 la
ricorrente ha prodotto un complemento al gravame, con il quale ha trasmesso la
controperizia allestita il 20 aprile 2016 dalla __________ SA di __________,
chiedendo di considerare le relative conclusioni;
che, con giudizio 14
marzo 2017, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'impugnativa
8/28 aprile 2016 della vicina op-
ponente, siccome difetterebbe della necessaria motivazione: l'insorgente si
sarebbe infatti limitata a rinviare agli argomenti addotti con l'opposizione e
il suo complemento nonché alla lettura della controperizia, senza giungere ad
alcuna conclusione concreta e senza indicare in cosa consisterebbe la lesione
dei suoi diritti;
che RI 1 deduce ora il predetto
giudizio governativo dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando, in via principale, il rinvio degli atti al
Consiglio di Stato affinché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione
nel merito; in via subordinata, l'annullamento della licenza edilizia; in via
ancor più subordinata, la modifica del provvedimento municipale nel senso che
la licenza edilizia sia concessa limitatamente alla posa di tre tavolini per
non più di nove posti a sedere;
che, ripercorsi i
fatti, l'insorgente contesta il giudizio d'irricevibilità pronunciato dal
Governo, sostenendo che le ragioni alla base del suo gravame (non rispetto
della legislazione federale in materia di inquinamento fonico) emergono
chiaramente dalle tavole processuali e che, ad ogni modo, il Consiglio di Stato
avrebbe semmai dovuto assegnarle un termine per completare il ricorso; chiede
quindi che gli atti siano rinviati all'Esecutivo cantonale affinché - sulla
scorta di un ulteriore parere tecnico (che, a fronte di due perizie
specialistiche che giungono a conclusioni divergenti, sarebbe imprescindibile
raccogliere) - stabilisca definitivamente il numero di tavoli, rispettivamente
di posti a sedere, che possono essere autorizzati nel rispetto della
legislazione vigente;
che all'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni;
che l'Ufficio delle domande di costruzione riconferma il contenuto dell'avviso
cantonale, mentre il municipio chiede la reiezione del ricorso con
argomentazioni che verranno riprese, se del caso, in appresso; CO 1 è invece
rimasto silente;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1);
che certa è la
legittimazione attiva della ricorrente, vicina opponente, personalmente e direttamente
toccata dal giudizio d'irricevibilità prolato dal Governo (art. 65 cpv.
1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
3.3.1.1);
che il gravame,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); le
prove sollecitate dall'insorgente, nella misura in cui non sono già agli atti,
non appaiono atte a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per la decisione che è chiamato a rendere;
che il Governo ha dichiarato l'impugnativa della ricorrente
inammissibile in quanto non sufficientemente motivata;
che occorre quindi
verificare se a torto o a ragione l'Esecutivo cantonale ha dichiarato
irricevibile il gravame;
che, giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
che la giurisprudenza
non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso,
soprattutto se questo è redatto da una persona sprovvista di conoscenze
giuridiche (cfr. STA 52.2014.87 del 31 marzo 2014; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32,
n. 15; Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berna 2015, pag. 551;
Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed. Cadenazzo
2002, n. 1238 seg.);
che, per costante
giurisprudenza, il rinvio globale a precedenti scritti non soddisfa tuttavia i
requisiti formali minimi prescritti dalla legge a questo riguardo (cfr. DTF 134
Fatti
I 303 consid. 1.3; 131 II 533 consid. 4.3; STA 52.2014.87 citata; STPT
90.2002.45 del 20 febbraio 2003; cfr. pure Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ad art. 32, n. 15; Bovay, op. cit., pag. 551; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 46, n. 3a);
che può invece apparire ammissibile un preciso rimando a specifici argomenti
che figurano nell'atto prodotto dinnanzi all'istanza inferiore (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 46, n.
3a);
che, in concreto,
nell'atto ricorsuale datato 8 aprile 2016 (in cui ha formulato la richiesta di revocare
la licenza edilizia nella forma attuale) l'insorgente si è limitata a
rinviare puramente e semplicemente agli argomenti presentati nell'opposizione
18 ottobre 2015 e nel successivo complemento del 31 ottobre;
che, da questo profilo,
il gravame difettava pertanto della necessaria motivazione;
che con il complemento 28 aprile 2016 - insinuato prima della scadenza del termine
di ricorso (3 maggio 2016, tenuto conto della sospensione durante le ferie
pasquali, cfr. art. 16 cpv. 1 lett. a LPAmm) - l'insorgente ha nondimeno
prodotto la citata controperizia fonica, rinviando nel proprio memoriale, in
modo specifico, alle relative conclusioni;
che, in poco meno di 10 righe, il referto allegato conclude (pag. 4) che le
valutazioni eseguite applicando quanto definito nella direttiva 10.03.1999 a
cura del Cercle Bruit mostrano che la conformità della terrazza esterna del
Ristorante __________ alla legislazione vigente sarebbe garantita solo in
presenza di un numero estremamente ridotto di tavolini (1…3 tavolini).
Riteniamo quindi che, data la vicinanza della struttura sorgente ai ricettori
con un GdS pari a II, nonché data la collocazione all'interno di una corte, sia
doveroso mantenere il clima acustico attuale. Ciò anche in ottemperanza
all'art. 11 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, secondo il
quale è necessario limitare il carico inquinante nella misura massima
consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle
possibilità economiche;
che,
ponendo mente all'intero contenuto del gravame, integrato da questo puntuale
rimando (cfr. Borghi/Corti, op.
cit., ad art. 46, n. 3a), il Governo non poteva ignorare il principale ed evidente
motivo che la ricorrente ha rivolto contro la licenza edilizia impugnata,
ovvero - come ribadisce in questa sede - il carico fonico eccessivo derivante
dall'esercizio della terrazza esterna (con 34 posti); carico che, a suo dire, disattenderebbe
in sostanza i limiti applicabili (già a partire da 1-3 tavoli), nonché il
principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb), che imporrebbe di mantenere il
clima acustico attuale;
che,
avendo invece dichiarato irricevibile il ricorso, per carenza di motivazione (dopo
che era peraltro stata anche respinta una domanda cautelare di CO 1 volta a
revocare l'effetto sospensivo al gravame, cfr. giudizio del Presidente del
Consiglio di Stato del 25 maggio 2016), l'Esecutivo cantonale è incorso in un evidente
eccesso di formalismo, che non può in concreto essere tutelato;
che,
sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere accolto, con
conseguente annullamento del giudizio impugnato e rinvio degli atti al Governo
affinché si pronunci nel merito del ricorso presentato da RI 1;
che, dato l'esito, non si
preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm);
che non si assegnano
ripetibili alla ricorrente, non patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la decisione 14 marzo 2017 (n.
1105) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al
Governo affinché si pronunci sul ricorso 8/28 aprile 2016 di RI 1.
Considerandi
2.
Non si
preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili. All'insorgente va
restituito l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo delle presunte
spese processuali.
3.
Contro la presente decisione è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera