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Decisione

52.2017.233

Ordine municipale di rimuovere dei cancelli da un sentiero escursionistico situato su sedimi privati

29 dicembre 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti rimproverano

al Governo di aver ignorato le richieste probatorie volte a comprovare che i

cancelli in questione, momentaneamente smantellati per migliorare gli accessi durante

i lavori al vicino cantiere ferroviario, sarebbero stati autorizzati contestualmente

alla realizzazione del deposito petrolifero nel frattempo demolito e

ripristinati a conclusione dei citati lavori. A torto, sarebbe quindi stato

imputato loro di non aver adempiuto al loro onere probatorio. Così facendo

sarebbero pure stati lesi il loro diritto di essere sentiti e la massima

inquisitoria. A prescindere dalla sussistenza di una licenza specifica, sarebbe

peraltro evidente che i controversi manufatti sarebbero stati costruiti legalmente

assieme alle restanti opere di recinzione, posto che i depositi petroliferi lo

esigevano per motivi di sicurezza. I cancelli sarebbero peraltro raffigurati

sulle planimetrie prodotte. Di seguito, gli insorgenti rilevano che sul mapp. __________

non è iscritta alcuna servitù di passo pubblico. Il piano dei sentieri

escursionistici non sarebbe dal canto suo vincolante. Il loro interesse a

delimitare il comparto sarebbe evidente e ancora attuale, segnatamente per

evitare inquinamenti ed abusi. La reinstallazione di due semplici sbarramenti,

dopo temporanea rimozione per motivi contingenti, non sarebbe del resto neppure

soggetta a licenza edilizia. Ingiustificata sarebbe quindi la richiesta d'inoltrare

una nuova domanda di costruzione. Anche il provvedimento di ripristino sarebbe

privo di ragione, tanto più che una violazione materiale sarebbe lungi dall'essere

stata accertata.

e. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio con argomentazioni

che, in quanto necessario, verranno riprese nei considerandi di diritto. L'Ufficio

delle domande di costruzione (UDC) si rimette invece al giudizio del Tribunale.

f. In sede di replica e di duplica, le parti ribadiscono

essenzialmente le rispettive tesi e conclusioni. I ricorrenti contestano inoltre

che l'ordine di rimozione abbia valenza cautelare.

B. a. Nel frattempo, richiamato il suddetto giudizio governativo e gli

art. 43 e 47 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL

7.1.2.1), il 15 novembre 2016 il municipio ha diffidato gli eredi fu __________ ad ossequiare l'ordine 29 maggio

2015 di rimuovere gli sbarramenti eseguiti. La diffida è stata assortita

della comminatoria dell'esecuzione sostitutiva in caso di inadempienza a spese degli obbligati, garantite da ipoteca

legale, e dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS;

RS 311.0), secondo cui è punito con

la multa chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità

competente.

b. Con giudizio 5 aprile

2017 (n. 1555), il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltrata

da RI 1, RI 2 e RI 3.

In sostanza, il Governo ha

ritenuto che il municipio, sollecitando la rimozione degli sbarramenti in

modo da garantire almeno l'accesso pedonale, avesse emanato un

provvedimento non impugnabile. A titolo abbondanziale, l'Esecutivo cantonale ha

precisato che l'ordine, contenuto nella decisione 29 maggio 2015, di riaprire

il sentiero pubblico era di natura cautelare. In quanto tale, il ricorso presentato

contro di esso non esplicava effetto sospensivo. Dato che la comunione

ereditaria non avrebbe chiesto al Presidente del Tribunale di conferire all'impugnativa

tale effetto, il municipio sarebbe stato legittimato a procedere con la diffida

e, se del caso, con l'esecuzione sostitutiva.

c. Avverso il predetto giudizio governativo, il 25 aprile

2017 RI 1, RI 2 e RI 3 si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale

amministrativo (inc. 52.2017.233), chiedendo il suo annullamento assieme a

quello della decisione municipale.

I ricorrenti rimproverano

al Governo di averli diffidati a rimuovere gli sbarramenti malgrado ch'essi

avessero impugnato il relativo ordine. Contestano inoltre che quest'ultimo

avesse valenza cautelare, posto che lo stesso Esecutivo cantonale l'avrebbe

qualificato come ordine di ripristino e che la diffida richiama espressamente

gli art. 43 e 47 LE. La diffida, non fondata su una decisione esecutiva,

sarebbe dunque arbitraria. Essa avrebbe peraltro portata propria, poiché il suo

contenuto non coinciderebbe con quello della decisione di base, nella misura in

cui prevede, oltre alla comminatoria dell'art. 292 CPS, che le spese dell'eventuale

esecuzione sostitutiva saranno garantite da un'ipoteca legale.

d. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, secondo cui il

gravame interposto contro la diffida a mettere in atto un ordine cautelare

sarebbe palesemente irricevibile, mentre l'UDC si rimette al giudizio del

Tribunale.

e. In sede di replica e di duplica, le parti si riconfermano

sostanzialmente nelle rispettive tesi e conclusioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 LE e 208 cpv. 1 della

legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione

attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati dalle decisioni

impugnate, nonché parti del procedimento di prima istanza (art. 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1), è

certa. Resta da esaminare se i ricorsi sono tempestivi, rispettivamente se i

ricorrenti fossero abilitati ad agire in giudizio davanti al Governo.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Le prove sollecitate dagli insorgenti non appaiono atte ad apportare al

Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

Considerandi

2.

Ricorso 16 novembre 2016

(inc. 52.2016.577)

2.1

Ordine di inoltrare

una domanda di costruzione in sanatoria

2.1.1

La licenza edilizia

è per definizione un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta

che nessun impedimento di diritto pubblico

si oppone all'esecuzione di opere, edifici o impianti previsti dalla

domanda di costruzione ed al loro uso indicato (cfr. art. 1 cpv. 1 regolamento

di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1).

Per l'art. 1 cpv. 2 LE, la licenza edilizia è in particolare necessaria

per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il

cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere,

nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo. L'art. 4

RLE precisa a sua volta che la licenza edilizia è necessaria per la

costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale (ivi compreso il

solo cambiamento di destinazione) e la ricostruzione di edifici ed impianti di

qualsiasi genere (lett. a).

2.1.2

L'ordine di

inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria è una decisione

amministrativa, mediante la quale l'autorità, accertato che una determinata

opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il proprietario

a collaborare all'accertamento formale della sua conformità con il diritto

materiale concretamente applicabile.

Anche se di natura incoercibile, l'ordine è considerato alla

stregua di un provvedimento impugnabile in quanto presuppone e sottintende

l'accertamento dell'inesistenza di un valido titolo che autorizzi l'opera

edilizia in quanto tale, rispettivamente la sua utilizzazione (destinazione). Nei casi dubbi, l'autorità è tenuta ad

esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza edilizia. Spesso

è in effetti solo nell'ambito di una valutazione più approfondita, come quella

derivante dall'esame di una domanda di costruzione, che è possibile cogliere le

implicazioni giuridiche di una determinata costruzione o utilizzazione (cfr.

RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2; RDAT I-1994 n. 58 consid. 2c; STA

52.2001

/371 del 4 dicembre 2001 consid. 2). In tal senso, l'avvio di una

tale procedura non esclude a priori neppure che, a ragion veduta, si

possa giungere a ritenere che l'intervento in questione non necessiti di alcun permesso.

2.1.3

In concreto, i ricorrenti non

contestano che manufatti quali quelli in contestazione soggiacciano, come tali,

a permesso di costruzione; né potrebbero farlo con successo, trattandosi di

opere legate al suolo in modo stabile e permanente, di sicuro rilievo dal

profilo della polizia delle costruzioni. Essi sostengono invece che in concreto

non ve ne sarebbe bisogno poiché si tratterebbe

di manufatti preesistenti, facenti parte delle opere di recinzione a suo tempo poste

a protezione dei depositi petroliferi e semplicemente ripristinati dopo

essere stati provvisoriamente smantellati per facilitare i lavori del vicino

cantiere ferroviario. Sennonché, a prescindere che dagli atti non appare

affatto assodato che i manufatti siano per ubicazione e conformazione identici

a quelli che asseritamente erano già presenti in loco, il fatto ch'essi siano

stati smontati per un periodo comunque non irrilevante di tempo e che nel

frattempo molte delle infrastrutture preesistenti, tra cui i depositi

petroliferi, siano state definitivamente smantellate permette di assimilare l'intervento

almeno ad una (parziale) ricostruzione e, quindi, di non considerare a priori ingiustificata

la richiesta di avviare, mediante inoltro di una domanda di costruzione in

sanatoria, un procedimento volto ad accertarne la conformità con il diritto

materiale concretamente applicabile. Tale conclusione si giustifica a maggior

ragione, tenuto conto del fatto che l'art. 19

della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9

febbraio 1994 (LCPS; RL 7.2.1.4) sottopone a procedura edilizia gli interventi che

possono ostacolare o rendere disagevoli i percorsi pedonali o i sentieri escursionistici,

sancendo che possono essere approvati soltanto quando esistano interessi

prevalenti. Nell'ambito della procedura di rilascio del permesso a posteriori,

il municipio valuterà quindi pure se, a tutela del diritto di proprietà

dei ricorrenti, i controversi manufatti potranno essere mantenuti/posizionati

ove si trovano, ma dotati di quegli accorgimenti (ad esempio: semplice chiusura

a molla, apposita segnaletica, ecc.) atti a permettere il passaggio sul

sentiero escursionistico che, costeggiando il fiume Laveggio, si snoda (anche)

sui fondi dei ricorrenti, come risulta dal piano cantonale della rete dei

sentieri escursionistici (consultabile sul sito: www.ti.ch/dt/dstm/sm/temi/sentieri-escursionistici/piano-cantonale/piano-cantonale/piani-cartografici),

allestito dal Dipartimento del territorio ed approvato, previa pubblicazione,

dal Consiglio di Stato, la cui decisione non è stata impugnata dai ricorrenti

(cfr. art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1 e 3 LCPS). Strumento, quest'ultimo, che,

riservata l'approvazione di altri usi compatibili con la destinazione pedonale,

assicura la libera percorrenza a piedi dei sentieri escursionistici (art. 17

LCPS), obbligando i proprietari dei fondi gravati a tollerare anche la posa dei

necessari segnali indicatori (art. 18 cpv. 1 LCPS), e che, contrariamente a quanto preteso dagli insorgenti,

è vincolante, alla stessa stregua del piano regolatore, non solo per le

autorità, ma per ognuno (cfr. messaggio 16 febbraio 1993 n. 4066 concernente la

LCPS, in verbali del Gran Consiglio 1993,

vol. 3, pag. 1919 seg.), con la conseguenza che, di principio, non può

più essere rimesso in discussione in occasione di un'applicazione concreta

(cfr. STF 1P.51/2004 del 28 febbraio 2005 consid. 4.2).

2.2

Ordine di rimuovere

gli sbarramenti (cancelli)

2.2.1

Nel caso concreto, nell'attesa

di pronunciarsi sulle doman-de di costruzione in sanatoria di cui ha al

contempo sollecitato la presentazione, il municipio ha ordinato di procedere

alla rimozione degli sbarramenti in modo tale da garantire almeno l'accesso

pedonale all'interno dei due sedimi. Benché non faccia riferimento ad alcun

articolo di legge specifico, quest'ultima ingiunzione è chiaramente

configurabile come misura di natura cautelare (cfr. art. 37 cpv. 1 LPAmm), che mira essenzialmente a tutelare l'interesse

pubblico dagli inconvenienti derivanti dalle opere edilizie realizzate, fintanto che non venga accertato, nell'ambito del procedimento di rilascio del permesso in sanatoria,

se gli interventi attuati siano conformi al diritto materialmente applicabile. Lo

stesso Consiglio di Stato vi ha ravvisato un provvedimento cautelare,

salvo poco dopo contraddirsi apertamente qualificandolo di ordine di ripristino.

Sennonché, è evidente che non poteva trattarsi di una misura intesa a

ristabilire una situazione conforme al diritto materiale fondata sull'art. 43

LE, che disciplina appunto i provvedimenti di ripristino delle opere realizzate

od utilizzate in contrasto con il diritto materiale concretamente applicabile,

posto che tale accertamento faceva chiaramente difetto e che proprio a questo

scopo il municipio aveva parallelamente sollecitato la presentazione delle due

domande di costruzione in sanatoria. Contrariamente a quanto pretendono i

ricorrenti, l'ingiunzione censurata era quindi chiaramente di natura provvisionale.

In quanto tale, era immediatamente esecutiva (art. 37 cpv. 4 LPAmm) ed avrebbe

dovuto essere impugnata entro 15 giorni (art. 68 cpv. 2 LPAmm). Su questo

aspetto, il ricorso inoltrato il 30 giugno 2015 era dunque tardivo ed avrebbe

dovuto essere dichiarato irricevibile. Analogamente tardiva, e pertanto

irricevibile nella misura in cui è rivolta contro la conferma dell'ordine di

rimozione degli sbarramenti, è l'impugnativa presentata dagli insorgenti il 16

novembre 2016 dinnanzi a questo Tribunale contro

la decisione 12 ottobre 2016 del Consiglio di Stato, siccome inoltrata

nel termine di 30, invece che di 15 giorni dalla notifica del giudizio

impugnato. Non consente di giungere a

conclusioni più favorevoli ai ricorrenti la circostanza che sia il municipio,

sia il Governo hanno indicato in calce alle rispettive decisioni soltanto il

termine di ricorso di 30 giorni, dato che il loro patrocinatore avrebbe potuto

(e dovuto) rendersi conto, mediante la semplice lettura della legge, che tale

indicazione valeva semmai per contestare la necessità di presentare le domande

in sanatoria, ma non per aggravarsi contro l'ordine cautelare di rimuovere gli

sbarramenti (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1; 134 I 199 consid.

1.3

; STF 1C_2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3). Presentato

tardivamente, su questo punto il ricorso è dunque irricevibile e non va quindi

ulteriormente approfondito.

2.2.2

Abbondanzialmente,

si rileva che l'ordine volto a permettere il libero passaggio sui fondi dei

ricorrenti avrebbe potuto essere concepito anche come misura di polizia

(stradale).

Secondo la giurisprudenza

di questa Corte, la sovranità dell'ente pubblico sulle strade - delle quali fanno

parte anche i percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (cfr. messaggio

citato, pag. 1921; art. 2 cpv. 1 legge sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr; RL

7.2.1

) - consente a quest'ultimo, segnatamente al municipio per quanto

concerne il territorio comunale (art. 107 cpv. 2 lett. d LOC), di adottare provvedimenti volti a

salvaguardare la libera circolazione anche qualora l'opera viaria non gli

appartenga (STA DP 507/91 del 28

febbraio 1992 consid. 3, parz. pubbl. in RDAT II-1992 n. 4). Le

prerogative di polizia stradale dell'ente pubblico non discendono infatti dalla

proprietà del sedime stradale, ma dalla sua sovranità sulle strade, che si

estende anche alle opere viarie appartenenti a terzi, ovvero presenti su sedimi

privati, ma aperte al pubblico in virtù di una decisione, anche soltanto

informale o tacita, di destinazione (Widmung), che, appunto, le dedichi all'uso

comune per un determinato scopo (cfr. STF 5A_348/2012 del 15 agosto 2012

consid. 4.3.1). Atto, questo, che presuppone che

l'ente pubblico possa disporre della cosa d'uso comune in forza di un diritto

reale (servitù di diritto privato), di un diritto obbligazionale (accordo, contratto) o di una restrizione della proprietà fondata sul

diritto pubblico (STF 5A_348/2012 citata consid. 4.3.2; cfr.

pure Ulrich Häfelin/ Georg Müller/ Felix

Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 ed., Zurigo/ San Gallo 2016, n. 2230; Raphael Kraemer, Verkehrsregelung auf ausserordentlichen

Verkehrsflächen, Berna 2015, n. 154; Pierre

Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4

ed., Berna 2014, § 49 n. 6; Max Imboden/

René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band II,

Basilea 1986, pag. 817). Affinché l'ente pubblico possa intervenire

avvalendosi delle prerogative che gli derivano dalla sua sovranità sulle strade

non è dunque necessario, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, ch'esso

benefici di una servitù (privata) di passo pubblico, iscritta a registro

fondiario. È bensì sufficiente che possa invocare l'esistenza di un diritto d'uso

fondato sul diritto pubblico. In Ticino, è questo il caso del piano cantonale

della rete dei sentieri escursionistici, che impone sui fondi privati i

sentieri in esso contemplati, qual è quello che insiste sui sedimi dei

ricorrenti, determinando entro tali limiti una restrizione di diritto pubblico

della proprietà ai sensi dell'art. 702 del

codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210; cfr. DTF 129 I 337

consid. 4.1; sul tema,

cfr. pure Marie-Claire Pont Veuthey, De quelques restrictions de droit public à la propriété foncière,

in: RNRF 81/2000 pag. 153 segg.). Essenzialmente, tale restrizione, che

sussiste senza iscrizione nel registro fondiario (art. 680 cpv. 1 CC),

configura una servitù di diritto pubblico (cfr. Tschannen/Zimmerli/Müller,

op. cit., § 49 n. 6), che grava i sedimi degli insorgenti con un vincolo

di utilizzazione a favore della collettività e che, nei limiti di tale

destinazione, conferisce all'ente pubblico un potere di disposizione sul fondo

gravato, consentendogli d'intervenire allo scopo di garantire il libero

transito sul sentiero.

3.

Ricorso

25.

aprile 2017 (inc. 52.2017.233)

3.1

Giusta

l'art. 56 cpv. 1 LPAmm, che ha ripreso sostanzialmente i contenuti del

previgente art. 34 della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), l'autorità amministrativa esegue le proprie

decisioni. Ove non si tratti del pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione

forzata avviene mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato o mediante

coercizione diretta nei suoi confronti (art. 56 cpv. 3 lett. b e c LPAmm).

L'esecuzione d'ufficio e l'impiego della forza devono essere preceduti, salvo

casi d'urgenza, da una diffida inappellabile ad adempiere entro breve termine

(art. 56 cpv. 5 LPAmm). La decisione d'esecuzione è invece impugnabile con i

rimedi ordinari di diritto.

3.2

Riservati i casi d'urgenza, l'esecuzione d'ufficio

presuppone anzitutto l'esistenza di una prima decisione, detta di base,

debitamente cresciuta in giudicato, che accerti o imponga un obbligo a carico

dell'amministrato. L'intervento sostitutivo dell'autorità, confrontata alla

renitenza dell'obbligato, implica inoltre una seconda decisione, detta di

esecuzione, che, constatato l'inadempimento nonostante diffida, disponga

l'esecuzione d'ufficio da parte dell'ente

pubblico (Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 34

LPamm n. 5b).

La legittimità dell'obbligo posto a carico dell'amministrato

va di principio contestata mediante ricorso contro la decisione di base, che lo

accerta o lo impone. Contro la successiva decisione di esecuzione, che dispone l'intervento sostitutivo dell'autorità per rifiuto

dell'amministrato di ottemperarvi, l'obbligo in quanto tale non può più essere

rimesso in discussione. Censurabile è soltanto la legittimità del provvedimento

esecutivo come tale (Borghi/Corti,

op. cit., ibidem n. 5c; cfr. pure Marco

Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese; GAT; n. 389 e 718).

Analoghe considerazioni valgono per la successiva decisione con cui l'autorità

accerta e pone a carico dell'amministrato renitente le spese sostenute per

l'esecuzione sostitutiva. Provvedimento, questo, che può essere considerato

alla stregua di un atto complementare, volto ad integrare la decisione di

esecuzione, e che è impugnabile quantomeno per quel che concerne l'adeguatezza (Borghi/ Corti, op. cit., ibidem

n. 6).

Quanto alla diffida, che

precede la decisione detta di esecuzione, si tratta, come risulta

esplicitamente dall'art. 56 cpv. 5 LPAmm, di un atto in linea di principio

inappellabile, in quanto non modifica la situazione giuridica dell'obbligato,

ma si limita a ribadire l'obbligo impostogli e le conseguenze del mancato ossequio

(Borghi/Corti, op. cit., ibidem

n. 5d; cfr. pure messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione

totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

pag. 30).

3.3

Nel caso concreto, il 29 maggio 2015 il municipio ha

sollecitato la presentazione di due domande di costruzione in relazione agli

sbarramenti eseguiti sui mappali __________ (sezione di Rancate) e __________

(sezione di Ligornetto), ordinando al contempo di procedere alla loro rimozione

al fine di garantire, in pendenza della procedura in sanatoria, (almeno) l'accesso

pedonale all'interno dei due sedimi. Quest'ultima ingiunzione era assortita

della comminatoria dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato in caso d'inadempienza.

Dopo che il 12 ottobre 2015 il Governo aveva respinto il ricorso presentato

avverso la decisione 29 maggio 2015, in data 15 novembre 2016 il municipio ha

diffidato i ricorrenti, nel frattempo subentrati in causa, ad ossequiare l'ordine

29.

maggio 2015 di rimuovere gli sbarramenti eseguiti, sotto comminatoria dell'esecuzione

sostitutiva in caso di inadempienza a spese degli obbligati, garantite da

ipoteca legale, e dell'art. 292 CPS. Adito dagli astretti, con giudizio 5

aprile 2017 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltrato

contro la citata diffida, ritenendo che non fosse impugnabile. A ragione.

Considerato il carattere cautelare e, dunque, immediatamente

esecutivo dell'ordine 29 maggio 2015 (cfr. consid. 2.2.1.), nulla impediva al municipio di esigerne ulteriormente l'adempimento.

A maggior ragione che, su questo aspetto, il gravame interposto davanti al

Governo, così come quello successivo dinnanzi a questo Tribunale, erano tardivi

(cfr. ibidem). A prescindere dall'erroneo richiamo dell'art. 43

LE, la controversa ingiunzione, pedissequa all'ordine cautelare rimasto

ineseguito, configurava quindi un provvedimento finalizzato alla sua

attuazione. Si trattava, in ultima analisi, di una semplice diffida, per

principio inappellabile (art. 56 cpv. 5 LPAmm). Non porta ad altra conclusione

il fatto che il suo contenuto non coincidesse esattamente con quello dell'ordine

29.

maggio 2015. Il dispositivo n. 2 che contempla la comminatoria dell'esecuzione

d'ufficio a spese degli obbligati è infatti nuovo soltanto nella misura in cui

precisa che tali spese saranno accertate con decisione separata e saranno

garantite da ipoteca legale. Si tratta ad ogni modo di una semplice avvertenza,

per la quale non sono ravvisabili le connotazioni di una decisione impugnabile,

posto che non costituisce un atto d'imperio individuale con cui viene creato o accertato in modo vincolante un rapporto concreto

di diritto amministrativo. Lo stesso dicasi per la comminatoria dell'art. 292

CP, che i ricorrenti non hanno peraltro contestato in quanto tale, spiegando

perché mai la diffida in questione non avrebbe potuto contemplarla.

4.

4.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 16 novembre 2016 (inc. 52.2016.577) è respinto. Pure

respinto è il ricorso 25 aprile 2017 (inc. 52.2017.233).

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in

solido (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al comune di

Mendrisio, privo di patrocinatore (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso 16 novembre 2016 (inc. 52.2016.577) è respinto.

2.

Il ricorso 25

aprile 2017 (inc. 52.2017.233) è respinto.

3.

La tassa di

giustizia di complessivi fr. 2'000.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido, ai quali va restituito l'importo

di fr. 1'600.- versato in eccesso a titolo di presumibili spese processuali.

Non si assegnano ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere