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Decisione

52.2017.246

Revoca della licenza di condurre a causa di inidoneità

25 settembre 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i conducenti di veicoli a motore. Si tratta dei "requisiti medici minimi"

che devono essere soddisfatti per il conseguimento (e il mantenimento) della

licenza e sono definiti dall'allegato 1 dell'OAC (cfr. art. 7 cpv. 1 OAC). Secondo

questo allegato (nell'attuale versione, in vigore dal 1° luglio 2016), il conducente

non deve segnatamente avere alcuna malattia o disturbo psichico di origine

organica che alteri in modo significativo lo stato di coscienza,

l'orientamento, la memoria, il raziocinio o la capacità di reazione oppure un

altro disturbo cerebrale. Non deve inoltre

avere alcun sintomo maniacale o di depressione grave, né disturbi del

comportamento aventi ripercussioni sulla guida (cfr. allegato 1 cifra 5; cfr.

anche STF 1C_7/2017 citata consid. 3.3; inoltre, Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und

Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n.

7 ad art. 25; Cédric Mizel, Droit

et pratique illustré du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 54

seg.).

3. 3.1. In

concreto, come accennato in narrativa, il ricorrente è stato vittima del grave

incidente stradale avvenuto il 3 marzo 2015, da cui gli è derivato un politrauma (in particolare un trauma cranico con

grave danno encefalico frontale). Per tale ragione è stato sottoposto a

trattamenti riabilitativi, anche di tipo neuropsicologico, su un periodo di

circa un anno (poi interrotto per mancanza di ulteriori progressi e

demotivazione dell'interessato). La successiva valutazione neuropsicologica di

decorso presso la __________ evidenziava la persistenza di deficit cognitivi,

rimasti globalmente stabili rispetto al precedente esame, nei domini della

memoria verbale, delle funzioni esecutive e dell'attenzione selettiva; per la

guida, i medici consigliavano nondimeno l'effettuazione di sessioni di guida

con un maestro e lo svolgimento di un esame pratico di guida (cfr. citato certificato

medico del 12 settembre 2016 Dr. med. __________; cfr. inoltre, riassunto "esami

complementari rilevanti alla valutazione neuropsicologica" nel certificato

del 7 marzo 2017 del Dr. med. __________ e psicologo __________, pag. 3).

3.2. La Sezione della circolazione ha raccolto la perizia medica della Dr. med.

__________ dell'11 novembre 2016, integrata da una valutazione testistica

eseguita dal Centro di psicologia della SUPSI (psicologa __________). Tale

referto ha concluso che il ricorrente non è idoneo alla guida, rilevando in

particolare come tutti i valori della batteria testistica (DRIVEPLS del Vienna

Test System) a cui l'interessato si era sottoposto - ad eccezione della

variabile velocità di reazione (nel test capacità di reazione semplice) - erano

risultati al di sotto della media (nella media, invece, i risultati dei test

della memoria e della coordinazione visuomotoria, cfr. perizia citata e

allegato rapporto di valutazione testistica del Centro SUPSI). Il medico del

traffico non ha invece dato particolare peso al parere favorevole del medico curante

interpellato (Dr. __________); non risulta invece che siano stati contattati

altri specialisti (quali i neurologi e neuropsicologici della __________ che

avevano seguito il percorso riabilitativo del ricorrente).

3.3. L'insorgente contesta diffusamente la predetta perizia, appoggiandosi in

particolare alla valutazione del 20 aprile 2017 della Dr. med. __________,

specialista in neurologia. Quest'ultima, dopo aver ricordato che alla sua prima

valutazione non aveva riscontrato limitazioni fisiche dell'interessato sul

piano neurologico per la ripresa alla guida, afferma che i lievi/medi deficit

neuropsicologici di cui egli soffre - ancorché rimasti sostanzialmente stabili

(come attestato dal recente certificato del 7 marzo 2017 del Dr. med. __________

e dello psicologo __________) - non sono tali da escludere a priori la sua

attitudine alla guida, e ciò vista anche la sua lunga esperienza di conducente.

Dopo aver criticato come la valutazione della Dr. med. __________ si fondi, a

torto, solo sul test di Vienna somministrato in un contesto non medico, allineandosi

ai colleghi della __________ (supra, consid. 3.1), ritiene pertanto che

per stabilire l'idoneità dell'interessato sia sufficiente procedere con un test

pratico di guida su strada. Il medico curante ha dal canto suo dichiarato che

il ricorrente sarebbe senz'altro in grado di guidare (cfr. certificato Dr. med.

__________ del 29 novembre 2016), mentre il suo psichiatra (Dr. med. __________

lo ritiene di fondamentale importanza per il mantenimento del suo equilibrio

psichico (cfr. certificato del 23 dicembre 2016).

3.4. A fronte di queste diverse prese di posizione e un quadro che lasciava

spazio a dubbi, il Tribunale - come indicato in narrativa (consid. G) - ha

disposto una perizia di medicina del traffico, completata con un referto

specialistico di psicologia del traffico, volti a chiarire (1) se l'insorgente

possiede le attitudini fisiche e psichiche

per guidare con sicurezza, rispettivamente (2) a stabilire se, per

accertare l'idoneità, debba essere disposto un esame pratico su strada (e

meglio una corsa di controllo accompagnata da un medico del traffico e un

esperto della circolazione). Le perizie sono state affidate al Dr. med. __________

(medico del traffico SSML), in collaborazione con la Dr. med. __________,

rispettivamente alla Dr. phil. __________ (psicologa specialista in psicologia

del traffico FSP e membro della Società svizzera di psicologia della

circolazione, VfV; cfr. citati decreti del 5 settembre 2017, 6 ottobre 2017 e

11 gennaio 2018).

Nel suo referto del 28

marzo 2018 - basato sulla lettura e l'analisi dell'intero

incarto messogli a disposizione e delle valutazioni specialistiche sin qui

esperite, come pure sugli esiti di un'investigazione specifica effettuata

sull'interessato il 16 marzo 2018 (comprensiva di un'osservazione del

comportamento, di un'intervista esplorativa e di una valutazione testistica

[Vienna Test DRIVESTA e Corporal Plus]) - la Dr. phil. __________ è

giunta alla conclusione che (1) il ricorrente non è attualmente idoneo alla

guida sul piano cognitivo e (2) che, considerate le circostanze, in particolare

la gravità e consistenza dei deficit cognitivi rilevati, non è appropriato effettuare

una corsa di controllo su strada. L'indicazione di una prova pratica, ha

aggiunto, sussiste solo se i deficit sono leggeri/medi, verificando un'eventuale

possibilità di compensazione. Se i deficit sono gravi, in particolare se

rilevati indipendentemente in diverse valutazioni e usando metodi diversi, l'effettuazione

di una prova pratica non è indicata.

A identica conclusione è pervenuto il Dr. med. __________ con la Dr. med. __________

nel referto dell'8 maggio 2018. Fondandosi su un'indagine completa di medicina

del traffico (comprensiva tra l'altro di un esame clinico, di brevi test

neuropsicologici, oltre che di una sintesi delle valutazioni mediche agli atti

e della citata perizia della Dr. phil. __________), la perizia in questione ha

a sua volta negato l'idoneità alla guida del ricorrente a fronte dei deficit

neuropsicologici emersi. Inoltre, ha parimenti ritenuto inappropriato procedere

a un esame pratico o a una corsa di controllo accompagnata (riservata ai soli

casi, qui non dati, in cui gli esami sono al limite; cfr. perizia, pag. 8

seg.).

3.5. Ora, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni di

queste due perizie specialistiche, che risultano concludenti, compiutamente

motivate e scevre di contraddizioni, e quindi pienamente convincenti (cfr. DTF

133 II 384 consid. 4.2.3; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 3.1 e

rimandi; inoltre Mizel, op. cit.,

pag. 150). Tanto più che la psicologa specialista in psicologia del traffico,

con scritto dell'11 luglio 2018, ha risposto in modo puntuale e persuasivo anche

a tutte le domande e/o obbiezioni sollevate dal ricorrente in sede di osservazioni

del 25 giugno 2018. L'esperta ha in particolare spiegato come le funzioni

intellettive intatte dell'interessato non contraddicono affatto i deficit

riscontrati nelle altre facoltà mentali valutate (da cui sono, non solo anatomicamente, ma anche

funzionalmente distinte, cfr. risposta quesito 1.1; cfr. pure al riguardo Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Martina

Menn, in: Manfred Dähler/

René Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, §9 n. 73 segg.). Negata puntualmente la

possibilità di un'ansia d'esame al momento della perizia (cfr. risposta

al quesito 1.2), la Dr. phil. __________ ha inoltre ben illustrato come il ricorrente,

in sette degli otto test somministrati (Vienna Test System e Corporal Plus), abbia raggiunto risultati

ampiamente inferiori alla media (con ranghi percentili inferiori a 16), ciò che

è indice di problemi cognitivi gravi e non solo leggeri/medi (cfr. risposta

quesito 1.3., nonché perizia, pag. 5 seg., da cui emerge in particolare come l'interessato

abbia mostrato notevoli deficit nei test inerenti la concentrazione e

attenzione selettiva, la capacità di reazione, l'acquisizione di una visione d'insieme,

la memoria visiva e l'orientamento). Risultati, questi, se non analoghi, comunque

non migliori di quelli emersi nella valutazione testistica effettuata presso il

Centro di psicologia della SUPSI, che ha integrato la perizia della Dr. med. __________

(cfr. il relativo rapporto). Sta di fatto che il ricorrente presenta un'accumulazione

di deficit cognitivi che, come precisato dalla Dr. phil. __________, aggravano

pure ulteriormente le sue difficoltà nelle singole funzioni e precludono la

possibilità di una compensazione (cfr. risposta quesito 1.3). Inoltre, i

risultati conseguiti nella perizia disposta dal Tribunale - che non sono all'evidenza

solo riconducibili ai risultati dei test del Vienna Test System (cfr. anche

risposta al quesito 1.5) - non si pongono alla fin fine neppure in contrasto

con le precedenti valutazioni mediche a cui si richiama il ricorrente. Così

come indicato dalla Dr. phil. __________, gli esiti della sua analisi risultano

anzitutto in sintonia con le carenze rilevate dallo psicologo __________ in occasione

della valutazione del 7 marzo 2017 (cfr. certificato citato, pag. 4), a sua volta

sovrapponibile al quadro emerso nei precedenti esami neuropsicologici (cfr.

risposta quesito 1.4). Il referto della Dr. med. __________, specialista in

neurologia, va invece relativizzato, nella misura in cui la sua valutazione di

campo attiene ad aspetti propriamente medico-neurologici e, pertanto, complementari

ma distinti da quelli su cui si basa l'esame dell'idoneità cognitiva alla guida

(cfr. risposta quesito 1.4). Altrettanto corretto, infine, è che a fronte di un

quadro che attesta chiaramente una situazione di gravi carenze cerebrali, non

sussistono le indicazioni per una corsa di controllo accompagnata da un medico

e un esperto della circolazione, riservata ai

soli casi in cui permangono ancora dei dubbi sul risultato dell'esame (cfr. art.

5j cpv. 2 e 29 cpv. 1 OAC; cfr. pure Rolf Seeger, Die ärtzlich begleitete Kontrollfahrt, in: Handbuch der

verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen

Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 91; risposta quesito

1.6).

Così stando le cose, ben si comprende come tutte le obbiezioni avanzate

dall'insorgente, sia in sede di ricorso sia nelle successive osservazioni ai

referti giudiziari, siano inevitabilmente destinate a cadere nel vuoto. Tant'è

che anch'egli, per finire, non ha nemmeno più replicato alle puntuali risposte

fornite dalla specialista in psicologia del traffico FSP (cfr. suo scritto del

4 settembre 2018).

3.6. Ne discende che questo Tribunale non può quindi che confermare la

legittimità della revoca di sicurezza a tempo indeterminato decisa dalla

Sezione della circolazione.

Parimenti da confermare è la condizione per la riammissione alla guida, che

potrà quindi avvenire solo sulla base di una nuova perizia di medicina del

traffico attestante l'idoneità alla guida del ricorrente.

Va da sé che tale referto ben difficilmente potrà prescindere dall'essere integrato

da un esame da parte di uno psicologo specialista in psicologia del

traffico FSP, che comprovi un sensibile e

durevole miglioramento delle carenze neuropsicologiche riscontrate (cfr. in tal

senso perizia del Dr. med. __________ dell'8 maggio 2018, pag. 8). Ciò

che, secondo le previsioni dell'esperto, richiederà un orizzonte temporale

minimo del 2020 e non potrà con tutta probabilità avvenire senza un adeguato "training"

neurocognitivo (neurokognitives Training; cfr. perizia citata, pag. 8).

4. 4.1. Sulla

scorta di tutto quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

4.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame.

4.3. La tassa di giustizia, al pari delle spese peritali (fr. 3'658.40), sono poste

a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Dato l'esito, non vengono assegnate ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 2'000.-, dedotto l'importo di fr. 1'500.- già versato a titolo di anticipo

delle presunte spese processuali, è posta a carico del ricorrente, al quale

sono inoltre addebitati gli oneri peritali (fr. 3'658.40).

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera