52.2017.251
Ordine di cessare ogni attività quale fiduciario immobiliare - LMI
7 agosto 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
52.2017.251
Lugano
7 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Matteo
Cassina, vicepresidente
assistito
dal
vicecancelliere:
Matteo Tavian
statuendo
sul ricorso 2 maggio 2017 di
RI
1
RI 2
patrocinate da: PA 1
contro
la decisione 12 aprile 2017 dell'autorità di vigilanza
sull'esercizio delle professioni di
fiduciario, che accerta l'esercizio dell'attività professionale di fiduciario immobiliare da parte di RI 2 tramite la RI
1, ordinandole cautelativamente di cessare immediatamente ogni
attività di questo genere;
ritenuto, in
fatto
che RI 2 è socia e
gerente della RI 1, società attiva nel settore della compravendita immobiliare
con sede a __________, iscritta al registro di commercio del cantone dei
Grigioni dal 22 aprile 2013;
che con segnalazione 19
novembre 2016 l'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di
fiduciario (nel seguito: autorità di vigilanza) è stata informata che RI 2,
dipendente della RI 1, svolge nel cantone Ticino l'attività di intermediazione immobiliare senza autorizzazione,
segnatamente tramite l'avvertenza di annunci pubblicitari concernenti immobili in vendita e in locazione sul proprio
sito internet e l'indicazione di
documentazione riguardante un mandato di compravendita immobiliare per
un fondo a __________;
che con scritto 21
febbraio 2017 l'autorità di vigilanza ha informato
RI 2 dell'esigenza di possedere un'autorizzazione ai sensi della legge sull'esercizio
delle professioni di fiduciario del 1°dicembre 2009 (LFid; RL 11.1.4.1) per
svolgere in Ticino l'attività di fiduciario immobiliare, assegnandole al contempo
un termine per esporre dettagliatamente l'effettiva attività svolta da RI
1;
che con risposta 15
marzo 2017 RI 2 ha specificato essere
dispensata dal richiedere un'autorizzazione per esercitare in Ticino la
professione di fiduciaria immobiliare in virtù di quanto disposto dalla legge
federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02);
che con decisione 12
aprile 2017 l'autorità di vigilanza ha:
- accertato
che RI 2 svolge, tramite la RI 1, l'attività di fiduciario immobiliare ricadente
nel campo d'applicazione della LFid senza la relativa autorizzazione;
- ordinato
a titolo cautelare l'immediata cessazione di ogni attività fiduciaria
immobiliare in Ticino;
- ordinato
a titolo cautelare l'immediata rimozione dai portali internet __________ e __________
di tutti gli annunci concernenti immobili siti in Ticino e offerti per la compravendita
e la locazione;
- assegnato
a RI 2 un termine improrogabile e inderogabile di sessanta giorni per
presentare un'istanza d'autorizzazione quale fiduciaria immobiliare corredata
della necessaria documentazione, ovvero per comprovare l'assunzione di un
fiduciario immobiliare già autorizzato ai sensi della LFid oppure comunicare la
definitiva cessazione di ogni attività rientrante nella predetta legge
cantonale;
- informato
che, qualora quanto ordinato non fosse stato ossequiato, sarebbe stato avviato
d'ufficio un provvedimento penale per esercizio abusivo dell'attività di
fiduciario immobiliare;
che l'autorità di
vigilanza nella medesima decisione ha in particolare reputato inapplicabile la
LMI al caso di specie per il fatto che questa legge federale presuppone che
l'offerente provenga da oltre cantone ed eserciti ivi la sua attività
professionale prima di iniziare la medesima in Ticino, ciò che non sarebbe il
caso nella presente fattispecie;
che avverso quest'ultima decisione, RI 2 e RI 1 sono insorti dinnanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e la concessione
dell'effetto sospensivo;
che all'accoglimento
del gravame si è opposta l'autorità di vigilanza con argomentazioni che
verranno riprese, sel del caso, in appresso;
che in sede di replica
e di duplica, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi e
domande di giudizio;
che con missiva 30
giugno 2017 e 12 luglio 2017, RI 2 ha informato l'autorità di vigilanza che
alle dipendenze della RI 1 è nel frattempo stato assunto __________, persona
autorizzata a esercitare l'attività di fiduciario immobiliare in Ticino, così
come di aver stipulato per quest'ultimo un'assicurazione di responsabilità
civile professionale e di aver proceduto a modificare a registro di commercio i
diritti di firma, allegando la rispettiva documentazione a comprova di quanto
sostenuto;
che, essendo i predetti
documenti stati trasmessi per conoscenza a questa Corte, con scritto 24 luglio
2017 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha chiesto
all'autorità divigilanza di specificare se la querelata decisione 12 aprile
2017 fosse superata o meno dagli eventi;
che con scritto 27
luglio 2017, gli insorgenti - a cui è stata intimata per conoscenza la predetta
interrogazione del giudice delegato - hanno chiesto l'emanazione di una
pronuncia di merito a prescindere dalla risposta dell'autorità di sorveglianza;
che con decisione 2
agosto 2017, l'autorità di vigilanza ha annullato la decisione di accertamento
e interdittiva 12 aprile 2016, autorizzando RI 2, RI 1 ed eventuali ulteriori
dipendenti della predetta società a svolgere l'attività di fiduciario
immobiliare in Ticino sotto la supevisione e responsabilità di __________;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 LFid;
che la legittimazione dei ricorrenti, direttamente e
personalmente toccati dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);
che il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 25 LPAmm);
che secondo l'art. 49
cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL
3.1.1.1), il Tribunale cantonale
amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le
cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante
importanza, evenienza che si realizza in concreto;
che giusta l'art. 74
cpv. 2 LPAmm l'istanza inferiore può modificare la propria decisione nel senso
delle domande dell'insorgente di regola fino all'insinuazione della risposta;
che, nell'evenienza
concreta, gli insorgenti rimproverano all'autorità di vigilanza di non aver
correttamente applicato i disposti della LMI, ritenuto in sunto che la sede di RI
1 a __________ e l'iscrizione della predetta società nel registro di commercio del cantone dei Grigioni consentirebbe a
RI 2 di accedere al mercato ticinese senza l'obbligo di richiedere
l'autorizzazione di fiduciario immobiliare statuito dalla LFid;
che, tuttavia, con decisione
Considerandi
2.
agosto 2017 l'autorità di vigilanza ha annullato la decisione 12 aprile 2017
per i motivi precedentemente indicati, autorizzando gli insorgenti a esercitare
la professione di fiduciario immobiliare in Ticino sotto la supervisione del
fiduciario immobiliare __________;
che il presente
ricorso di annullamento della decisione impugnata e la contestuale richiesta di
sospensione dell'effetto sospensivo sono pertanto divenuti privi d'oggetto;
che, tuttavia, resta
da decidere sulle spese del presente procedimento; entro questi limiti la causa
non è divenuta priva d'interesse; il Tribunale esamina dunque sommariamente il
ben fondato dell'impugnativa;
che da un esame degli
atti emerge che il ricorso non aveva probabilità di successo, poiché i
rimproveri mossi dagli insorgenti nei confronti dell'autorità di vigilanza
erano infondati;
che per costante giurisprudenza i principi
enunciati dalla LMI possono essere invocati con successo solamente in presenza
di una componente intercantonale, ma non nel caso di una fattispecie
esclusivamente interna a un cantone (DTF
135.
I 106 consid. 2.2; 125 I 276 consid. 4; 125 I 267 consid. 3b; STF
2C_848/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 4.2; STA 52.2009.324 del 16 settembre
2010.
consid. 3.3; 52.2008.175 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2;
52.2008.32
del 18 agosto 2008 consid. 3.2; 52.2005.251 del 12 dicembre 2005
consid. 3.3; Matteo Cassina, La legge federale sul mercato
interno: principi fondamentali e note in merito alla giurisprudenza del Tribunale federale, RDAT 2000-I, pag. 102 e segg;
Manuel Bianchi della Porta, in:
Vincent Martenet/
Christian Bovet/Pierre Tercier (ed.), Droit de la concurrence, Basilea 2012, 2a
ed., art. 3 LMI n. 2 e segg.);
che, non avendo i
ricorrenti comprovato di esercitare effettivamente l'attività di fiduciario
immobiliare nei Grigioni, dove ha sede la società, la LMI non torna applicabile
al caso di specie, ritenuto che questa legge federale, per trovare
applicazione, impone infatti il concreto espletamento dell'attività di
intermediario immobiliare in un contesto intercantonale, e non solamente quale
offerente locale in Ticino, come è invece il caso di specie;
che, in particolare,
il fatto che la sede della RI 1 sia __________
e che la stessa risulti iscritta al registro di commercio del cantone dei Grigioni non è ancora sufficiente
per comprovare un'effettiva e reale attività immobiliare in un contesto
intercantonale, atteso che ogni altra conclusione vanificherebbe i disposti
della LFid i quali potrebbero altrimenti essere raggirati costituendo la sede
di una società o di un'impresa fuori dal Ticino (sul tema vedi: STA 52.2017.79
del 28 giugno 2017 consid. 3.4.1);
che la documentazione
versata agli atti dai ricorrenti, segnatamente lo scambio epistolare tra RI 2 e
il proprietario degli uffici locati a __________, non è suscettibile di sovvertire
quanto appena esposto, non comprovando l'effettivo esercizio dell'attività di
fiduciario immobiliare in un contesto intercantonale;
che pertanto l'ordine impartito il 12 aprile 2017 dall'autorità di vigilanza
agli insorgenti era del tutto legittimo e sfuggiva a qualsiasi critica;
che di conseguenza, la
tassa di giustizia e le spese del presente procedimento sono poste a carico dei
ricorrenti in solido (art. 47 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, ai quali è restituito
l'importo di fr. 1'000.- versato in eccesso delle presumibili spese
processuali. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Il vicecancelliere