Lexipedia

Decisione

52.2017.251

Ordine di cessare ogni attività quale fiduciario immobiliare - LMI

7 agosto 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2017.251

Lugano

7 agosto 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo

Cassina, vicepresidente

assistito

dal

vicecancelliere:

Matteo Tavian

statuendo

sul ricorso 2 maggio 2017 di

RI

1

RI 2

patrocinate da: PA 1

contro

la decisione 12 aprile 2017 dell'autorità di vigilanza

sull'esercizio delle professioni di

fiduciario, che accerta l'esercizio dell'attività professionale di fiduciario immobiliare da parte di RI 2 tramite la RI

1, ordinandole cautelativamente di cessare immediatamente ogni

attività di questo genere;

ritenuto, in

fatto

che RI 2 è socia e

gerente della RI 1, società attiva nel settore della compravendita immobiliare

con sede a __________, iscritta al registro di commercio del cantone dei

Grigioni dal 22 aprile 2013;

che con segnalazione 19

novembre 2016 l'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di

fiduciario (nel seguito: autorità di vigilanza) è stata informata che RI 2,

dipendente della RI 1, svolge nel cantone Ticino l'attività di intermediazione immobiliare senza autorizzazione,

segnatamente tramite l'avvertenza di annunci pubblicitari concernenti immobili in vendita e in locazione sul proprio

sito internet e l'indicazione di

documentazione riguardante un mandato di compravendita immobiliare per

un fondo a __________;

che con scritto 21

febbraio 2017 l'autorità di vigilanza ha informato

RI 2 dell'esigenza di possedere un'autorizzazione ai sensi della legge sull'esercizio

delle professioni di fiduciario del 1°dicembre 2009 (LFid; RL 11.1.4.1) per

svolgere in Ticino l'attività di fiduciario immobiliare, assegnandole al contempo

un termine per esporre dettagliatamente l'effettiva attività svolta da RI

1;

che con risposta 15

marzo 2017 RI 2 ha specificato essere

dispensata dal richiedere un'autorizzazione per esercitare in Ticino la

professione di fiduciaria immobiliare in virtù di quanto disposto dalla legge

federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02);

che con decisione 12

aprile 2017 l'autorità di vigilanza ha:

- accertato

che RI 2 svolge, tramite la RI 1, l'attività di fiduciario immobiliare ricadente

nel campo d'applicazione della LFid senza la relativa autorizzazione;

- ordinato

a titolo cautelare l'immediata cessazione di ogni attività fiduciaria

immobiliare in Ticino;

- ordinato

a titolo cautelare l'immediata rimozione dai portali internet __________ e __________

di tutti gli annunci concernenti immobili siti in Ticino e offerti per la compravendita

e la locazione;

- assegnato

a RI 2 un termine improrogabile e inderogabile di sessanta giorni per

presentare un'istanza d'autorizzazione quale fiduciaria immobiliare corredata

della necessaria documentazione, ovvero per comprovare l'assunzione di un

fiduciario immobiliare già autorizzato ai sensi della LFid oppure comunicare la

definitiva cessazione di ogni attività rientrante nella predetta legge

cantonale;

- informato

che, qualora quanto ordinato non fosse stato ossequiato, sarebbe stato avviato

d'ufficio un provvedimento penale per esercizio abusivo dell'attività di

fiduciario immobiliare;

che l'autorità di

vigilanza nella medesima decisione ha in particolare reputato inapplicabile la

LMI al caso di specie per il fatto che questa legge federale presuppone che

l'offerente provenga da oltre cantone ed eserciti ivi la sua attività

professionale prima di iniziare la medesima in Ticino, ciò che non sarebbe il

caso nella presente fattispecie;

che avverso quest'ultima decisione, RI 2 e RI 1 sono insorti dinnanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e la concessione

dell'effetto sospensivo;

che all'accoglimento

del gravame si è opposta l'autorità di vigilanza con argomentazioni che

verranno riprese, sel del caso, in appresso;

che in sede di replica

e di duplica, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi e

domande di giudizio;

che con missiva 30

giugno 2017 e 12 luglio 2017, RI 2 ha informato l'autorità di vigilanza che

alle dipendenze della RI 1 è nel frattempo stato assunto __________, persona

autorizzata a esercitare l'attività di fiduciario immobiliare in Ticino, così

come di aver stipulato per quest'ultimo un'assicurazione di responsabilità

civile professionale e di aver proceduto a modificare a registro di commercio i

diritti di firma, allegando la rispettiva documentazione a comprova di quanto

sostenuto;

che, essendo i predetti

documenti stati trasmessi per conoscenza a questa Corte, con scritto 24 luglio

2017 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha chiesto

all'autorità divigilanza di specificare se la querelata decisione 12 aprile

2017 fosse superata o meno dagli eventi;

che con scritto 27

luglio 2017, gli insorgenti - a cui è stata intimata per conoscenza la predetta

interrogazione del giudice delegato - hanno chiesto l'emanazione di una

pronuncia di merito a prescindere dalla risposta dell'autorità di sorveglianza;

che con decisione 2

agosto 2017, l'autorità di vigilanza ha annullato la decisione di accertamento

e interdittiva 12 aprile 2016, autorizzando RI 2, RI 1 ed eventuali ulteriori

dipendenti della predetta società a svolgere l'attività di fiduciario

immobiliare in Ticino sotto la supevisione e responsabilità di __________;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 LFid;

che la legittimazione dei ricorrenti, direttamente e

personalmente toccati dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);

che il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

evaso senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 25 LPAmm);

che secondo l'art. 49

cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL

3.1.1.1), il Tribunale cantonale

amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le

cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante

importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che giusta l'art. 74

cpv. 2 LPAmm l'istanza inferiore può modificare la propria decisione nel senso

delle domande dell'insorgente di regola fino all'insinuazione della risposta;

che, nell'evenienza

concreta, gli insorgenti rimproverano all'autorità di vigilanza di non aver

correttamente applicato i disposti della LMI, ritenuto in sunto che la sede di RI

1 a __________ e l'iscrizione della predetta società nel registro di commercio del cantone dei Grigioni consentirebbe a

RI 2 di accedere al mercato ticinese senza l'obbligo di richiedere

l'autorizzazione di fiduciario immobiliare statuito dalla LFid;

che, tuttavia, con decisione

Considerandi

2.

agosto 2017 l'autorità di vigilanza ha annullato la decisione 12 aprile 2017

per i motivi precedentemente indicati, autorizzando gli insorgenti a esercitare

la professione di fiduciario immobiliare in Ticino sotto la supervisione del

fiduciario immobiliare __________;

che il presente

ricorso di annullamento della decisione impugnata e la contestuale richiesta di

sospensione dell'effetto sospensivo sono pertanto divenuti privi d'oggetto;

che, tuttavia, resta

da decidere sulle spese del presente procedimento; entro questi limiti la causa

non è divenuta priva d'interesse; il Tribunale esamina dunque sommariamente il

ben fondato dell'impugnativa;

che da un esame degli

atti emerge che il ricorso non aveva probabilità di successo, poiché i

rimproveri mossi dagli insorgenti nei confronti dell'autorità di vigilanza

erano infondati;

che per costante giurisprudenza i principi

enunciati dalla LMI possono essere invocati con successo solamente in presenza

di una componente intercantonale, ma non nel caso di una fattispecie

esclusivamente interna a un cantone (DTF

135.

I 106 consid. 2.2; 125 I 276 consid. 4; 125 I 267 consid. 3b; STF

2C_848/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 4.2; STA 52.2009.324 del 16 settembre

2010.

consid. 3.3; 52.2008.175 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2;

52.2008.32

del 18 agosto 2008 consid. 3.2; 52.2005.251 del 12 dicembre 2005

consid. 3.3; Matteo Cassina, La legge federale sul mercato

interno: principi fondamentali e note in merito alla giurisprudenza del Tribunale federale, RDAT 2000-I, pag. 102 e segg;

Manuel Bianchi della Porta, in:

Vincent Martenet/

Christian Bovet/Pierre Tercier (ed.), Droit de la concurrence, Basilea 2012, 2a

ed., art. 3 LMI n. 2 e segg.);

che, non avendo i

ricorrenti comprovato di esercitare effettivamente l'attività di fiduciario

immobiliare nei Grigioni, dove ha sede la società, la LMI non torna applicabile

al caso di specie, ritenuto che questa legge federale, per trovare

applicazione, impone infatti il concreto espletamento dell'attività di

intermediario immobiliare in un contesto intercantonale, e non solamente quale

offerente locale in Ticino, come è invece il caso di specie;

che, in particolare,

il fatto che la sede della RI 1 sia __________

e che la stessa risulti iscritta al registro di commercio del cantone dei Grigioni non è ancora sufficiente

per comprovare un'effettiva e reale attività immobiliare in un contesto

intercantonale, atteso che ogni altra conclusione vanificherebbe i disposti

della LFid i quali potrebbero altrimenti essere raggirati costituendo la sede

di una società o di un'impresa fuori dal Ticino (sul tema vedi: STA 52.2017.79

del 28 giugno 2017 consid. 3.4.1);

che la documentazione

versata agli atti dai ricorrenti, segnatamente lo scambio epistolare tra RI 2 e

il proprietario degli uffici locati a __________, non è suscettibile di sovvertire

quanto appena esposto, non comprovando l'effettivo esercizio dell'attività di

fiduciario immobiliare in un contesto intercantonale;

che pertanto l'ordine impartito il 12 aprile 2017 dall'autorità di vigilanza

agli insorgenti era del tutto legittimo e sfuggiva a qualsiasi critica;

che di conseguenza, la

tassa di giustizia e le spese del presente procedimento sono poste a carico dei

ricorrenti in solido (art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, ai quali è restituito

l'importo di fr. 1'000.- versato in eccesso delle presumibili spese

processuali. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il vicecancelliere