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Decisione

52.2017.252

Divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato e sequestro di bestiame

14 agosto 2019Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o

prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi (art. 5

cpv. 1 OPAn). La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti; il detentore

di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano

portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del

loro stato oppure siano abbattuti; le attrezzature necessarie a tal fine devono

essere disponibili in tempo utile; durante lo svolgimento di trattamenti

veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in

modo sicuro (art. 5 cpv. 2 OPAn). Le abitudini legate alla cura del corpo

tipiche della specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di

detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate; zoccoli,

unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola

d'arte, l'eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola

d'arte (art. 5 cpv. 3 e 4 OPAn).

3.2. Giusta l'art. 23 cpv. 1 LPAn l'autorità competente può vietare, a tempo

determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la

commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi (a) è

stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente

legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni

dell'autorità o (b) per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. Il

divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera (art. 23 cpv. 2

LPAn).

In Ticino, l'UVC esercita le competenze che la LPAn attribuisce all'autorità

cantonale, a meno che la LALPAn o il relativo regolamento di applicazione

dispongano diversamente (art. 3 LALPAn).

4. 4.1. L'insorgente contesta

il divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato pronunciato nei suoi

confronti dall'UVC. Sostiene in particolare che il provvedimento trarrebbe

spunto da un decreto d'accusa del 17 febbraio 2017 non ancora definitivo e su delle

decisioni dell'UVC concernenti il dimensionamento della stalla non più attuali.

Rimprovera poi alla precedente istanza di giudizio di non avere rilevato che i

rapporti autoptici sui bovini deceduti e la perizia sul bestiame sequestrato - per

altro eseguiti senza alcun contraddittorio - sarebbero in contrasto con i

rapporti allestiti dall'UVC in occasione del controllo eseguito il 10 maggio

2016 e con le decisioni poi adottate da quest'ultima autorità.

4.2. Come rilevato dal Consiglio di Stato, l'azienda agricola della ricorrente è

stata oggetto di numerosi controlli e svariate decisione da parte dell'UVC

sostanzialmente volte a cercare di ripristinare un'adeguata gestione degli animali

da essa detenuti al fine di garantire loro il ricovero, le cure e il foraggiamento

necessari al loro corretto sostentamento e benessere.

A questo proposito occorre rammentare che già con decisione del 5 marzo 2010, passata

in giudicato (cfr. giudizio del 15 settembre 2010 ] del Consiglio di Stato di

cui al doc. 74), l'UVC aveva ordinato a RI 1 di migliorare sia dal profilo qualitativo

sia da quello quantitativo il foraggiamento dei suoi capi, di mettere a loro disposizione

una zona di riposo sempre asciutta e pulita, di migliorare la pulizia e la cura

delle bestie (segnatamente la cura degli unghioni dei bovini), di migliorare la

loro custodia riducendo il numero dei capi per adeguarsi alla capacità della

stalla, di sistemare il sedime (tra cui le corsie di transito e i vari

passaggi) ripulendolo dal letame e dai liquami (segnatamente mantenendo in

funzione l'impianto di evacuazione del letame) e asportando i materiali

pericolosi ivi depositati.

Il 6 dicembre 2010 la medesima autorità aveva

poi imposto all'insorgente la messa in atto di ulteriori misure al fine di

garantire la corretta tenuta dei suoi animali, limitandone il numero in

funzione della capacità della stalla. Decisione, questa, che era stata in gran

parte confermata dalle istanze di ricorso adite dall'interessata (cfr. risoluzione

del Consiglio di Stato del 23 novembre 2011 del Consiglio di Stato [doc. 97] e

STA 52.2011.586 del 6 maggio 2013).

In occasione del controllo avvenuto il 10 maggio 2016, nonostante che lo stesso

fosse stato preannunciato all'insorgente (cfr. lettera dell'UVC al

patrocinatore della ricorrente del 9 maggio 2016 trasmesso via fax di cui al doc.

1), l'UVC si è trovato ancora una volta confrontato con le medesime

problematiche già riscontrate in passato. Come risulta dai relativi rapporti di

controllo (in particolare rapporto n. 4537/6210 di cui al doc. F e check list

del 10 maggio 2016 di cui al doc. 134, quest'ultimo documento controfirmato

dall'insorgente il giorno del controllo), il bestiame era ancora in netto sovrannumero

(75 bovini laddove esso avrebbe dovuto essere ricondotto a 20 mucche, 5 manze,

5 manzette, 1 toro, 8 vitelli e 5 vitelloni, cfr. STA 52.2011.586 del 6 maggio

2013; art. 3 cpv. 2 e art. 41 cpv. 2 OPAn), la maggioranza dei bovini mostrava

una condizione fisica carente (eccessiva magrezza; art. 6 cpv. 1 LPAn, art. 3

cpv. 3 e art. 4 cpv. 1 e 2 OPAn), il foraggio presente nelle mangiatoie o

comunque a disposizione degli animali era insufficiente (art. 4 cpv. 1 OPAn),

il bestiame risultava particolarmente sporco e con gli unghioni non curati a

regola d'arte (art. 5 cpv. 2, 3 e 4 OPAn), il sedime esterno presentava una

profonda coltre di fango e di feci e vi erano depositati materiali edili e

altri oggetti pericolosi per gli animali (art. 5 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 lett. a

e b e cpv. 3 OPAn), i pavimenti della corsia di foraggiamento erano sdrucciolevoli

ed eccessivamente imbrattati di feci a causa di una pulizia manuale

insufficiente o del non funzionamento del sistema di evacuazione del letame

(art. 7 cpv. 3 e art. 34 cpv. 1) e da ultimo i posti di riposo erano

manifestamente insufficienti rispetto al numero di bovini, pur tenuto conto del

riparo esterno (tettoia), già presente da almeno ottobre 2011 (cfr. doc. 114),

chiusa su di un lato con un telo agganciato solo parzialmente (cfr.

documentazione fotografica di cui al doc. 111; art. 7 cpv. 2 e art. 41 cpv. 2

OPAn).

La situazione riscontrata dall'autorità dipartimentale l'8 giugno seguente era addirittura

peggiore. Gli animali, sempre molto magri e sporchi, presentavano anche delle

zoppie. Inoltre nel frattempo ai primi di giugno era morta una bovina (marca

auricolare n. __________).

4.3. Ora, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, gli accertamenti

eseguiti il 10 maggio 2016 dall'UVC trovano puntuale riscontro nella

documentazione fotografica agli atti (cfr. doc. 111 e 118) e sono confortati dalle

risultanze dell'analisi clinica eseguita il 13 giugno 2016 sui 73 bovini

sequestrati (cfr. doc. 13), nonché dai rapporti autoptici eseguiti su tre

animali deceduti nei mesi di giugno-luglio del 2016 (cfr. doc. 12, 124 e 131).

Per quanto concerne in particolare il citato esame clinico del 13 giugno 2016

(cfr. doc. 13), si deve considerare che il medesimo è avvenuto dopo quattro

giorni di foraggiamento ottimale e dopo aver tenuto gli animali su lettiera

profonda (cfr. ad 1 e 2 a pag. 2 della perizia), fatti, questi, che,

contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, hanno sì parzialmente falsato il

risultato della perizia, ma esclusivamente a suo favore. Malgrado ciò il quadro

che ne emerge è alquanto inquietante: quasi un terzo dei bovini presentava un

BCS pari o inferiore a 2.5 (di cui dieci con un BCS inferiore a 2.0) ciò che

permette di concludere che effettivamente molti di essi erano eccessivamente magri

causa malnutrizione. Non per nulla dal giorno del sequestro al 13 giugno 2016,

visto il loro stato di magrezza, non è nemmeno stato necessario mungere le

mucche, le quali comunque non denotavano alcun segno di mastite (cfr. ad 3 a

pag. 2 della perizia). Ma vi è di più. Dal medesimo rapporto peritale risulta pure

che ben tredici bovini presentavano zoppie: tre di essi nemmeno riuscivano ad

alzarsi e uno mostrava una grave malformazione all'arto posteriore destro.

Per quanto attiene poi all'autopsia sull'animale morto ai primi di giugno del 2016,

ed eseguita il 3 giugno seguente (cfr. doc. 12), la stessa indica chiaramente come

tale decesso fosse avvenuto per carenza di cibo ("Aufgrund der

fehlenden oder stark reduzierten Fettdepots im Bereich des Herzkranzfettes,

perirenal, subkutan und viszeral sowie anhand der serösen Atrophie des Knochernmarkes

wird die Abmagerung als Kachexie eingestuft und gilt somit als Todesursache";

cfr. diagnosi e commenti a pag. 4 della perizia), riconducibile ad un

insufficiente foraggiamento che durava da settimane, se non addirittura da mesi

(cfr. in particolare commento a pag. 4, penultimo paragrafo ultima frase, della

perizia). È stato invece escluso che la morte fosse da ricondurre ad altre

patologie (quesito esplicitamente posto al perito da parte dell'UVC; cfr. pag.

1 della perizia) o alla presenza di parassiti. La tesi della ricorrente,

secondo cui si sarebbe trattato di un caso di "meteorismo acuto" si

fonda sulla valutazione fatta da un veterinario che nemmeno aveva visto

l'animale e non permette affatto di confutare le risultanze dell'autopsia che,

indipendentemente dalle informazioni preliminari date dall'UVC al perito ("Vorbericht"),

si basano sugli esami eseguiti direttamente sulla carcassa dell'animale dal

patologo veterinario e da quest'ultimo puntualmente documentati.

I due ulteriori esami autoptici agli atti non

fanno altro che corroborare il raccapricciante quadro appena descritto (cfr.

doc. 124 e 131). La perizia autoptica sulla bovina eutanasiata il 15

giugno 2016 (marca auricolare n. __________) rileva una ferita non visibile

dall'esterno avvenuta un paio di giorni prima della morte (e non durante il

trasporto), derivante verosimilmente da una cornata inferta da un altro

animale. Nonostante questo bovino fosse stato giudicato il 13 giugno 2016 con

un BCS di 2.75, il patologo veterinario ha rilevato uno stato di grave

malnutrizione (cfr. commenti a pag. 4 della

perizia). Pure il rapporto autoptico sulla bovina eutanasiata il 6 luglio 2016

(marca auricolare _______) attesta il suo stato di cachessia, nonché la

mancata prestazione di adeguate cure da parte della ricorrente per una vecchia

frattura della falange terminale e per delle forme di pododermatite asettica

(cfr. diagnosi e commento del patologo di cui a pag. 7 e 8 della perizia).

Le doglianze sollevate dall'insorgente in merito all'indipendenza dei periti e

alle modalità di esecuzione dei predetti esami sono inconferenti se non

addirittura temerarie. A questo proposito giova infatti rilevare che, sebbene

invitata ad esprimersi sui suddetti rapporti peritali, RI 1 non ha presentato alcuna

osservazione al riguardo, non ha eccepito alcunché in relazione ai periti

scelti dall'UVC, né ha rilevato la necessità di porre loro dei quesiti

aggiuntivi. Circostanza, questa, che fa apparire ora le sue critiche

chiaramente pretestuose e lesive del principio della buona fede.

4.4. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, sussistono pertanto sufficienti

elementi agli atti per concludere che RI 1 è una persona manifestamente incapace

di tenere o allevare animali. Non giova a quest'ultima appellarsi ai rapporti allestiti

da __________ dal 2011 al 2013, i quali ad ogni modo non permettono di

confutare quanto accertato e documentato dall'autorità di prime cure.

Il divieto pronunciato nei suoi confronti dall'UVC si giustifica dunque pienamente

e risulta del tutto rispettoso del principio della proporzionalità. Viste le

gravissime e reiterate inadempienze in cui è incorsa la ricorrente nella

gestione della sua azienda agricola, il provvedimento adottato si rivela

assolutamente necessario per ristabilire una situazione conforme al diritto e

per prevenire ulteriori inutili sofferenze ad altri animali.

4.5. Si deve inoltre considerare che con sentenza della CARP del 1° giugno

2018 (confermata dal Tribunale federale con ultimo grado di giudizio, sentenza del

22 ottobre 2018 pubblicata), RI 1 è stata condannata ad una pena di 60 aliquote

giornaliere di fr. 30.- ciascuna e al pagamento di una multa di fr. 360.- per

maltrattamento di animali per avere omesso di foraggiare adeguatamente otto

bovini, per aver tenuto il bestiame in sovrannumero rispetto alle capacità

della stalla, rispettivamente in condizioni igienico-sanitarie deplorevoli,

nonché di fornire le necessarie cure alla bovina eutanasiata il 6 luglio 2016. La

questione di sapere se a fronte di questa circostanza siano in specie date

anche le condizioni di cui all'art. 23 cpv. 1 lett. a LPAn, è questione che può

rimanere qui indecisa in quanto irrilevante per l'esito della presente causa,

dal momento che essa, come detto sopra, adempie ampiamente le condizioni di cui

alla lett. b. di tale norma. In questo senso cadono le varie censure, comunque

infondate, che RI 1 ha sollevato in merito al fatto che il Consiglio di Stato abbia

fatto riferimento nel suo giudizio al decreto d'accusa emanato nei suoi

confronti il 17 febbraio 2017, malgrado lo stesso non fosse ancora passato in

giudicato.

5. 5.1. La ricorrente si duole

anche del fatto che il Governo avrebbe omesso di rilevare le irregolarità

commesse dall'autorità dipartimentale in occasione dei vari controlli eseguiti

rispetto a quanto stabilito dalle direttive tecniche concernenti i controlli

ufficiali nella produzione primaria in aziende detentrici di animali (igiene

nella produzione primaria animale, igiene del latte, dei medicamenti

veterinari, salute degli animali e traffico di animali nonché protezione

animale dei pesci) aggiornate al 1° gennaio 2016 (in seguito: direttive

tecniche), emanate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e

veterinaria (USAV).

5.2. Anche questa censura è destituita di fondamento. Innanzitutto occorre

rilevare che in risposta ad una precisa richiesta dell'insorgente, con scritto

del 9 agosto 2017 lo stesso USAV ha ritenuto, dopo esame dell'incarto, che

l'UVC avesse agito conformemente alla legislazione in vigore (cfr. doc. 147),

escludendo così qualsiasi irregolarità nell'esecuzione dei vari controlli

effettuati. In ogni caso non si deve dimenticare che le ordinanze amministrative, quali sono le direttive, non

costituiscono delle norme giuridiche vincolanti per il giudice, ma servono sostanzialmente a precisare il

contenuto di nozioni contemplate da leggi e ordinanze, nella prospettiva di

assicurarne un'applicazione uniforme nei confronti degli amministrati da parte

delle autorità. Per questa

ragione, quand'anche l'UVC avesse disatteso in occasione del suo controllo del

10 maggio 2016 le suddette direttive, ciò non permetterebbe ancora di

concludere che quanto accertato in quell'occasione

non possa in alcun modo essere utilizzato in questa sede quale prova delle

gravi omissioni in cui è incorsa la ricorrente nella tenuta dei suoi animali da

reddito.

6. 6.1.

La ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non essere entrato nel merito

del ricorso per quanto concerne la contestazione riferita al sequestro della

sua mandria. Ritiene che da tale misura siano scaturite importanti conseguenze,

che non sarebbero state superate in seguito dalla decisione di confisca, in

particolare in merito ai costi di trasporto e di ricovero dei bovini.

6.2. Come esposto sopra (consid. 3), al

fine di proteggere gli animali in modo efficace, l'art. 24 LPAn e l'art.

7 LALPAn obbligano l'autorità ad

intervenire immediatamente se è accertato che sono trascurati o maltenuti. A

tale scopo, le norme conferiscono il diritto di sequestrarli a titolo cautelare

e di ricoverarli adeguatamente a spese del detentore. In caso di necessità, l'autorità

è inoltre abilitata a venderli o ad abbatterli, riversando al proprietario il ricavo della realizzazione,

dedotte le spese della procedura (cpv. 2). L'autorità non deve comunque

intervenire soltanto quando è accertata una grave trascuratezza. L'intervento

si impone già quando esistono fondati

sospetti di maltrattamento (per degli esempi riferiti alla legislazione in

vigore prima del 2005: STF 2A.618/2002 del 12.6.03 consid. 2.1; STA 52.2005.414

del 31 maggio 2006 consid. 2.2; BVR 1993, pag. 125 consid. 2 a; Antoine F. Goetschel, Kommentar zum

eidgenössischen Tierschutzgesetz, Berna 1986, ad art. 25 LPDA n. 2

seg.). I disposti citati non si limitano a conferire all'autorità il diritto di

sequestrare a titolo di misura cautelare gli animali maltrattati. Permettendole

di venderli o di sopprimerli, ove ciò risulti necessario, la norma in esame

attribuisce alla medesima anche il diritto di disporne, sottraendoli

definitivamente al loro detentore. All'autorità viene dunque conferito un

potere di disposizione che travalica i limiti del semplice sequestro cautelare

per assumere le connotazioni di un provvedimento assimilabile ad una confisca (STA

52.2005.414 del 31 maggio 2006 consid. 2.2). Con la risoluzione del 24 giugno

2016, in considerazione della situazione concreta e in particolare del divieto

di tenere animali a tempo indeterminato, l'UVC ha appunto ordinato la vendita

del bestiame, avvenuta poi nel 2017. Tale decisione, rimasta inimpugnata, ha in

effetti sostituito quella, meno incisiva, del sequestro cautelativo. A giusto

titolo pertanto, l'autorità precedente ha rilevato che il ricorso,

relativamente alla misura di sequestro, era divenuto privo d'oggetto; ha per

contro affrontato la censura riferita all'assunzione dei costi di esecuzione

del sequestro (consid. 6 del giudizio impugnato), argomento riproposto anche in

questa sede e che deve essere recisamente respinto. L'art. 24 cpv. 1

LPAn prevede infatti espressamente che le spese del sequestro e del

collocamento di animali vengano poste a carico del detentore. L'art. 219 OPAn e

l'art. 10 LALPAn prevedono la riscossione di emolumenti da parte dell'autorità

cantonale, l'allegato 1 del decreto esecutivo concernente le tariffe applicate

dall'Ufficio del veterinario cantonale (in seguito decreto; RL 813.660)

stabilisce le tariffe per le prestazioni applicabili ai vari settori di

attività dell'UVC (art. 1 cpv. 2 del decreto). Il fatto dunque che le suddette

spese siano state addebitate alla ricorrente risulta del tutto corretto.

7. Visto tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto con

conseguente conferma della decisione impugnata.

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta

a carico della ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Non si assegnano ripetibili al Municipio di __________ come da esso richiesto, non essendosi avvalso del patrocinio di un

legale per la stesura degli allegati di causa, i quali d'altronde non si

confrontano in dettaglio con le censure ricorsuali (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera