52.2017.253
Permesso di dimora per formazione
3 agosto 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.253
Lugano
3 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Marco Lucchini, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso 5 maggio 2017 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
risoluzione 28 marzo 2017 (n. 1408) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 gennaio 2017
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di
rifiuto di rilascio di un permesso di dimora per motivi di studio;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 24 agosto 2016, il
cittadino serbo RI 1 (1995) - titolare di un diploma di maturità con indirizzo "Commercio,
settore alberghiero e turismo" con profilo di "tecnico nel settore di
turismo-esperimento" conseguito presso la Scuola secondaria superiore
serba - ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di
Svizzera a Belgrado, un visto di entrata, con il conseguente rilascio di un permesso
di dimora, allo scopo di frequentare la sezione di specialista turistico
dipl. SSS della Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT) a Bellinzona,
precisando che sarebbe andato a vivere a Vezia presso i nonni __________ e __________
(1949 e 1955), i quali avrebbero funto da garanti. Egli ha motivato la richiesta
con il fatto di essere attirato dalla professione turistica, avendo già
frequentato una scuola in tale settore in Serbia, e di volere completare la propria
formazione presso la SSAT. Ha inoltre assicurato la propria partenza dalla
Svizzera alla fine degli studi, prevista nel giugno 2019.
Il 13 dicembre 2016, la
nonna __________ ha dichiarato che durante l'anno 2016 il nipote aveva già
soggiornato in Svizzera dal 7 marzo al 4 aprile per un corso intensivo
di lingua italiana livello A presso la scuola __________ e dal 1 settembre al
28 ottobre per frequentare la SSAT.
B. Il 9 gennaio 2017 la Sezione
della popolazione ha respinto la domanda.
Dopo avere indicato
che l'interessato non ha alcun diritto all'ottenimento di un tale genere di
permesso, il Dipartimento ha considerato che RI 1 aveva già ottenuto nel 2014
il diploma di maturità nel settore alberghiero e turismo in Serbia e non era
stata sufficientemente dimostrata la necessità di continuare la propria formazione
in Svizzera presso la SSAT. La decisione è
stata resa sulla base degli art. 3, 27, 96 della legge federale sugli stranieri
del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 6 cpv. 2, 23 e 24 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007
(OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio 28 marzo 2107,
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non
rilasciare il permesso di dimora al ricorrente in virtù dei motivi addotti dal
Dipartimento, soggiungendo come la sua partenza dal nostro Paese, dove vivono i
nonni ed è comproprietario insieme a loro di un appartamento nonché titolare di
un conto bancario proprio, non fosse garantita. Gli ha pure rimproverato di
essere entrato in Svizzera senza autorizzazione e di avere frequentato la SSAT
durante un paio di mesi privo del necessario permesso.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa il soccombente si aggrava ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento siccome la ritiene arbitraria e postulando il rilascio di un
permesso di dimora allo scopo di seguire una formazione nel settore turistico
presso la SSAT a Bellinzona.
Il ricorrente, il quale
ritiene che la decisione impugnata necessitava di ulteriori approfondimenti, precisa
che il diploma da lui conseguito presso la scuola secondaria in Serbia non corrisponde
alla nostra maturità liceale bensì a un titolo di studio professionale che non
permette tuttavia di accedere alle scuole superiori come può esserlo un'università.
Ma anche se lo permettesse, questo non gli impedirebbe di seguire o completare
la propria formazione nel settore turistico presso un istituto specializzato
come quello di Bellinzona, visto pure che il direttore della SSAT ha dichiarato
che non vi sono ostacoli formali alla frequentazione della scuola. Ritiene
che la decisione impugnata sia lesiva in ogni caso del principio della proporzionalità.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare particolari
osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel
merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame
in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LStr, lo straniero può essere ammesso in Svizzera per
seguire una formazione o un perfezionamento professionale se: la direzione dell'istituto
scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere
intrapreso (a); vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni
(b); dispone dei mezzi finanziari necessari (c) e possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la
formazione o il perfezionamento previsti (d).
L'art. 23 cpv. 1 OASA dispone che l'esistenza dei mezzi
finanziari necessari per una formazione o un perfezionamento (art. 27 cpv. 1 lett.
c LStr) può in particolare essere comprovata mediante: una dichiarazione
d'impegno nonché una prova di reddito o di patrimonio
di una persona solvibile con domicilio in Svizzera; gli stranieri devono essere
titolari di un permesso di dimora o di domicilio (a); la conferma di una banca
ammessa in Svizzera concernente l'esistenza di sufficienti valori
patrimoniali del richiedente (b);
l'assicurazione vincolante di una congrua borsa di studio o di un congruo
prestito per la formazione (c). L'art. 23 cpv. 2 OASA prevede che le
condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr) sono in particolare adempite, se non vi sono precedenti
soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire
che la prevista formazione o il previsto perfezionamento serva esclusivamente a
eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli
stranieri. L'art. 23 cpv. 3 OASA soggiunge che i corsi di formazione o di perfezionamento sono
autorizzati di regola per una durata massima
di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di
perfezionamento mirati.
Le scuole che formano o perfezionano stranieri devono garantire
una formazione o un perfezionamento confacenti e il rispetto del programma
d'insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute
l'ammissione in vista di una formazione o di un perfezionamento (art. 24 cpv. 1
OASA). Inoltre, il programma di insegnamento e la durata
della formazione o del perfezionamento devono essere stabiliti (art.
24.
cpv. 2 OASA) e la direzione della scuola deve confermare che il
candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per
seguire la formazione o il perfezionamento previsti (art. 24 cpv.
3.
OASA).
2.2
La normativa testé esposta non conferisce
tuttavia un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora per
motivi di studio. Nella presente
fattispecie non esiste inoltre alcun trattato
multilaterale o bilaterale tra la Svizzera e la Repubblica di Serbia, da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore del ricorrente.
Ne discende dunque che le autorità
amministrative competenti in materia di polizia
degli stranieri fruiscono nell'applicazione di questa disposizione di un
ampio potere discrezionale, che sono tenute
ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, nonché
tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e
del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di
apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale -
soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso
di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).
3.
3.1. Come accennato in
narrativa, il 24 agosto 2016 RI 1 ha chiesto il
rilascio di un permesso di dimora allo scopo di frequentare i corsi
della sezione di specialista turistico per ottenere il diploma SSS alla SSAT.
Egli ha motivato la richiesta con il fatto di essere attirato dalla professione
turistica, avendo già frequentato una scuola in tale settore in Serbia, e di
voler completare la propria formazione.
Con decisione 9 gennaio 2017, confermata su ricorso dal Consiglio
di Stato il 28 marzo successivo, l'autorità dipartimentale ha respinto la
richiesta, in quanto RI 1 aveva già ottenuto nel 2014 il diploma di maturità
nel settore alberghiero e turismo in Serbia e non era stata sufficientemente
dimostrata la necessità di continuare la propria formazione in Svizzera.
Le conclusioni cui sono giunte le autorità inferiori vanno
condivise.
3.2
RI 1 ha ottenuto il 13 giugno 2014 la maturità con
indirizzo "Commercio, settore alberghiero e turismo" con profilo di "tecnico
nel settore di turismo-esperimento" presso la Scuola secondaria superiore
di __________ in Serbia.
Come ha rilevato il Consiglio di Stato, la scuola frequentata
dal ricorrente nel suo Paese di origine, della durata di 4 anni, non è una
scuola obbligatoria. È una scuola di turismo, come l'ha denominata
l'interessato sia nella lettera di motivazione per studiare in Svizzera che nel
suo curriculum vitae ("State Tourism High School"). Ancora in questa
sede egli ha precisato che il diploma di maturità conseguito in Serbia nel 2014
è un titolo di studio professionale (ricorso ad 4 pag. 3). Del resto, per poter
frequentare la SSAT è necessario disporre di un titolo di studio di livello secondario
II: un attestato federale di capacità, un diploma di scuola di commercio
triennale, un diploma di scuola media superiore specializzata oppure la
maturità professionale o quella liceale (http://www.ssat.ch/operatore-del-turismo/ammissione.cfm).
Inoltre la prima formazione acquisita da RI 1 comprendeva
delle materie (imprenditorialità, formazione e collocamento di viaggi
turistici, realizzazione e calcolo di viaggi turistici) che gli hanno permesso
di entrare in contatto con il mondo del lavoro tramite i suoi stages intrapresi
presso un hotel serbo nel giugno e luglio 2014 e ancora nell'agosto del 2015
(curriculum vitae; doc. C: dichiarazione 04.05.17 Hotel __________).
Ritenuto quindi che il ricorrente ha già acquisito una prima
formazione, anche pratica, ne discende che egli dispone già di conoscenze
sufficienti per assicurarsi un avvenire professionale nel suo Paese di origine,
di modo che il corso presso la SSAT non gli risulta assolutamente
indispensabile. Giova ricordare che, secondo la prassi federale, la priorità va
data ai giovani desiderosi di acquisire una prima formazione in Svizzera (STAF
C-52/2015 dell'11 maggio 2016 consid. 7.6; C-5909/2012 del 12 luglio 2013 consid.
7.2
con rif).
Il ricorrente pone in evidenza che per il direttore della
SSAT non vi sono ostacoli formali alla
frequentazione della scuola (doc. B: dichiarazione via email 18.04.17 di
__________ al patrocinatore di RI 1, versata agli dinnanzi al Tribunale) e che il corso per l'ottenimento per
specialista turistico dipl. SSS è basato su materie (gestione del turismo,
elementi del turismo, geografia del turismo, economia del turismo, sistemi di
prenotazione, antropologia del turismo, beni culturali e territorio ed
enogastronomia) più specifiche rispetto a quelle da lui seguite in Serbia. Sennonché,
egli non dimostra che l'approfondimento nel settore non possa essere assolto presso
altri istituti specializzati del suo Paese di origine, segnatamente a Belgrado
(Visocka turisticka Skola, Singidunum University) o a Novi Sad (Educons
University), oppure in altro Paese europeo. Il fatto che il direttore __________
abbia dichiarato che il ricorrente adempie i requisiti
per frequentare la scuola di Bellinzona non è quindi determinante. Si rivela
pertanto priva di consistenza anche la critica rivolta al Consiglio di Stato
per non avere proceduto a raccogliere la testimonianza dei responsabili della
SSAT e in particolare quella del suo direttore.
Oltre a ciò occorre pure rilevare che l'insorgente non ha mai
indicato - a parte gli stages frequentati
nell'estate del 2014 e del 2015 - di cosa egli si sia effettivamente occupato
sull'arco di 2 anni a partire dal conseguimento della maturità fino a
quando si è iscritto alla SSAT, ovvero se abbia frequentato altre scuole superiori
oppure esercitato una professione.
3.3
Benché la necessità di proseguire i propri studi in
Svizzera non costituisca una delle condizioni poste all'art. 27 LStr - che,
giova ricordarlo, è di natura potestativa ("Kann-Vorschrift") -, bisogna
considerare che le autorità dispongono di un vasto margine di apprezzamento nel
quadro della presente causa.
Ora, sebbene non si intenda contestare l'utilità che potrebbe
costituire la formazione che l'interessato si prefigge di iniziare in Svizzera
e si comprendano le sue legittime aspirazioni a volerle acquisire, si deve
nondimeno constatare che non vi sono ragioni specifiche e sufficienti nella
presente fattispecie che siano di natura tale da giustificare il rilascio del
permesso sollecitato, tenuto pure conto della politica restrittiva in materia
di ammissione nell'ambito dei permessi per motivi di studio che le autorità elvetiche
perseguono nella materia. Ma vi è di più.
Dagli atti di causa risulta che il ricorrente è già stato più
volte in Svizzera per rendere visita ai nonni
in passato (a partire dal 2001), è
comproprietario con gli stessi di un appartamento nel nostro Cantone ed è
titolare di un conto bancario. Questi elementi denotano che in caso di ottenimento
del permesso di soggiorno, la sua partenza dalla Svizzera al termine
degli studi entro i termini previsti non potrà essere garantita e lasciano
presagire che la prevista formazione potrebbe servire a eludere le disposizioni
in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri (art. 23 cpv. 2 OASA in
relazione con l'art. 27 cpv. 1 lett. d LStr).
4.
Si deve pertanto concludere
che la decisione impugnata va confermata, in quanto non procede da un esercizio
abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine
alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento. Essa non
disattende nemmeno il principio della proporzionalità.
5.
Stante quanto precede, il
ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e
sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le
spese, per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a
suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione
(art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere