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Decisione

52.2017.253

Permesso di dimora per formazione

3 agosto 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 24 agosto 2016, il

cittadino serbo RI 1 (1995) - titolare di un diploma di maturità con indirizzo "Commercio,

settore alberghiero e turismo" con profilo di "tecnico nel settore di

turismo-esperimento" conseguito presso la Scuola secondaria superiore

serba - ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di

Svizzera a Belgrado, un visto di entrata, con il conseguente rilascio di un permesso

di dimora, allo scopo di frequentare la sezione di specialista turistico

dipl. SSS della Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT) a Bellinzona,

precisando che sarebbe andato a vivere a Vezia presso i nonni __________ e __________

(1949 e 1955), i quali avrebbero funto da garanti. Egli ha motivato la richiesta

con il fatto di essere attirato dalla professione turistica, avendo già

frequentato una scuola in tale settore in Serbia, e di volere completare la propria

formazione presso la SSAT. Ha inoltre assicurato la propria partenza dalla

Svizzera alla fine degli studi, prevista nel giugno 2019.

Il 13 dicembre 2016, la

nonna __________ ha dichiarato che durante l'anno 2016 il nipote aveva già

soggiornato in Svizzera dal 7 marzo al 4 aprile per un corso intensivo

di lingua italiana livello A presso la scuola __________ e dal 1 settembre al

28 ottobre per frequentare la SSAT.

B. Il 9 gennaio 2017 la Sezione

della popolazione ha respinto la domanda.

Dopo avere indicato

che l'interessato non ha alcun diritto all'ottenimento di un tale genere di

permesso, il Dipartimento ha considerato che RI 1 aveva già ottenuto nel 2014

il diploma di maturità nel settore alberghiero e turismo in Serbia e non era

stata sufficientemente dimostrata la necessità di continuare la propria formazione

in Svizzera presso la SSAT. La decisione è

stata resa sulla base degli art. 3, 27, 96 della legge federale sugli stranieri

del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 6 cpv. 2, 23 e 24 dell'ordinanza

sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007

(OASA; RS 142.201).

C. Con giudizio 28 marzo 2107,

il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo

l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non

rilasciare il permesso di dimora al ricorrente in virtù dei motivi addotti dal

Dipartimento, soggiungendo come la sua partenza dal nostro Paese, dove vivono i

nonni ed è comproprietario insieme a loro di un appartamento nonché titolare di

un conto bancario proprio, non fosse garantita. Gli ha pure rimproverato di

essere entrato in Svizzera senza autorizzazione e di avere frequentato la SSAT

durante un paio di mesi privo del necessario permesso.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa il soccombente si aggrava ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento siccome la ritiene arbitraria e postulando il rilascio di un

permesso di dimora allo scopo di seguire una formazione nel settore turistico

presso la SSAT a Bellinzona.

Il ricorrente, il quale

ritiene che la decisione impugnata necessitava di ulteriori approfondimenti, precisa

che il diploma da lui conseguito presso la scuola secondaria in Serbia non corrisponde

alla nostra maturità liceale bensì a un titolo di studio professionale che non

permette tuttavia di accedere alle scuole superiori come può esserlo un'università.

Ma anche se lo permettesse, questo non gli impedirebbe di seguire o completare

la propria formazione nel settore turistico presso un istituto specializzato

come quello di Bellinzona, visto pure che il direttore della SSAT ha dichiarato

che non vi sono ostacoli formali alla frequentazione della scuola. Ritiene

che la decisione impugnata sia lesiva in ogni caso del principio della proporzionalità.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare particolari

osservazioni al riguardo.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel

merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame

in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata

a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LStr, lo straniero può essere ammesso in Svizzera per

seguire una formazione o un perfezionamento professionale se: la direzione dell'istituto

scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere

intrapreso (a); vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni

(b); dispone dei mezzi finanziari necessari (c) e possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la

formazione o il perfezionamento previsti (d).

L'art. 23 cpv. 1 OASA dispone che l'esistenza dei mezzi

finanziari necessari per una formazione o un perfezionamento (art. 27 cpv. 1 lett.

c LStr) può in particolare essere comprovata mediante: una dichiarazione

d'impegno nonché una prova di reddito o di patrimonio

di una persona solvibile con domicilio in Svizzera; gli stranieri devono essere

titolari di un permesso di dimora o di domicilio (a); la conferma di una banca

ammessa in Svizzera concernente l'esistenza di sufficienti valori

patrimoniali del richiedente (b);

l'assicurazione vincolante di una congrua borsa di studio o di un congruo

prestito per la formazione (c). L'art. 23 cpv. 2 OASA prevede che le

condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr) sono in particolare adempite, se non vi sono precedenti

soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire

che la prevista formazione o il previsto perfezionamento serva esclusivamente a

eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli

stranieri. L'art. 23 cpv. 3 OASA soggiunge che i corsi di formazione o di perfezionamento sono

autorizzati di regola per una durata massima

di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di

perfezionamento mirati.

Le scuole che formano o perfezionano stranieri devono garantire

una formazione o un perfezionamento confacenti e il rispetto del programma

d'insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute

l'ammissione in vista di una formazione o di un perfezionamento (art. 24 cpv. 1

OASA). Inoltre, il programma di insegnamento e la durata

della formazione o del perfezionamento devono essere stabiliti (art.

24.

cpv. 2 OASA) e la direzione della scuola deve confermare che il

candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per

seguire la formazione o il perfezionamento previsti (art. 24 cpv.

3.

OASA).

2.2

La normativa testé esposta non conferisce

tuttavia un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora per

motivi di studio. Nella presente

fattispecie non esiste inoltre alcun trattato

multilaterale o bilaterale tra la Svizzera e la Repubblica di Serbia, da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore del ricorrente.

Ne discende dunque che le autorità

amministrative competenti in materia di polizia

degli stranieri fruiscono nell'applicazione di questa disposizione di un

ampio potere discrezionale, che sono tenute

ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, nonché

tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e

del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di

apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale -

soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso

di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).

3.

3.1. Come accennato in

narrativa, il 24 agosto 2016 RI 1 ha chiesto il

rilascio di un permesso di dimora allo scopo di frequentare i corsi

della sezione di specialista turistico per ottenere il diploma SSS alla SSAT.

Egli ha motivato la richiesta con il fatto di essere attirato dalla professione

turistica, avendo già frequentato una scuola in tale settore in Serbia, e di

voler completare la propria formazione.

Con decisione 9 gennaio 2017, confermata su ricorso dal Consiglio

di Stato il 28 marzo successivo, l'autorità dipartimentale ha respinto la

richiesta, in quanto RI 1 aveva già ottenuto nel 2014 il diploma di maturità

nel settore alberghiero e turismo in Serbia e non era stata sufficientemente

dimostrata la necessità di continuare la propria formazione in Svizzera.

Le conclusioni cui sono giunte le autorità inferiori vanno

condivise.

3.2

RI 1 ha ottenuto il 13 giugno 2014 la maturità con

indirizzo "Commercio, settore alberghiero e turismo" con profilo di "tecnico

nel settore di turismo-esperimento" presso la Scuola secondaria superiore

di __________ in Serbia.

Come ha rilevato il Consiglio di Stato, la scuola frequentata

dal ricorrente nel suo Paese di origine, della durata di 4 anni, non è una

scuola obbligatoria. È una scuola di turismo, come l'ha denominata

l'interessato sia nella lettera di motivazione per studiare in Svizzera che nel

suo curriculum vitae ("State Tourism High School"). Ancora in questa

sede egli ha precisato che il diploma di maturità conseguito in Serbia nel 2014

è un titolo di studio professionale (ricorso ad 4 pag. 3). Del resto, per poter

frequentare la SSAT è necessario disporre di un titolo di studio di livello secondario

II: un attestato federale di capacità, un diploma di scuola di commercio

triennale, un diploma di scuola media superiore specializzata oppure la

maturità professionale o quella liceale (http://www.ssat.ch/operatore-del-turismo/ammissione.cfm).

Inoltre la prima formazione acquisita da RI 1 comprendeva

delle materie (imprenditorialità, formazione e collocamento di viaggi

turistici, realizzazione e calcolo di viaggi turistici) che gli hanno permesso

di entrare in contatto con il mondo del lavoro tramite i suoi stages intrapresi

presso un hotel serbo nel giugno e luglio 2014 e ancora nell'agosto del 2015

(curriculum vitae; doc. C: dichiarazione 04.05.17 Hotel __________).

Ritenuto quindi che il ricorrente ha già acquisito una prima

formazione, anche pratica, ne discende che egli dispone già di conoscenze

sufficienti per assicurarsi un avvenire professionale nel suo Paese di origine,

di modo che il corso presso la SSAT non gli risulta assolutamente

indispensabile. Giova ricordare che, secondo la prassi federale, la priorità va

data ai giovani desiderosi di acquisire una prima formazione in Svizzera (STAF

C-52/2015 dell'11 maggio 2016 consid. 7.6; C-5909/2012 del 12 luglio 2013 consid.

7.2

con rif).

Il ricorrente pone in evidenza che per il direttore della

SSAT non vi sono ostacoli formali alla

frequentazione della scuola (doc. B: dichiarazione via email 18.04.17 di

__________ al patrocinatore di RI 1, versata agli dinnanzi al Tribunale) e che il corso per l'ottenimento per

specialista turistico dipl. SSS è basato su materie (gestione del turismo,

elementi del turismo, geografia del turismo, economia del turismo, sistemi di

prenotazione, antropologia del turismo, beni culturali e territorio ed

enogastronomia) più specifiche rispetto a quelle da lui seguite in Serbia. Sennonché,

egli non dimostra che l'approfondimento nel settore non possa essere assolto presso

altri istituti specializzati del suo Paese di origine, segnatamente a Belgrado

(Visocka turisticka Skola, Singidunum University) o a Novi Sad (Educons

University), oppure in altro Paese europeo. Il fatto che il direttore __________

abbia dichiarato che il ricorrente adempie i requisiti

per frequentare la scuola di Bellinzona non è quindi determinante. Si rivela

pertanto priva di consistenza anche la critica rivolta al Consiglio di Stato

per non avere proceduto a raccogliere la testimonianza dei responsabili della

SSAT e in particolare quella del suo direttore.

Oltre a ciò occorre pure rilevare che l'insorgente non ha mai

indicato - a parte gli stages frequentati

nell'estate del 2014 e del 2015 - di cosa egli si sia effettivamente occupato

sull'arco di 2 anni a partire dal conseguimento della maturità fino a

quando si è iscritto alla SSAT, ovvero se abbia frequentato altre scuole superiori

oppure esercitato una professione.

3.3

Benché la necessità di proseguire i propri studi in

Svizzera non costituisca una delle condizioni poste all'art. 27 LStr - che,

giova ricordarlo, è di natura potestativa ("Kann-Vorschrift") -, bisogna

considerare che le autorità dispongono di un vasto margine di apprezzamento nel

quadro della presente causa.

Ora, sebbene non si intenda contestare l'utilità che potrebbe

costituire la formazione che l'interessato si prefigge di iniziare in Svizzera

e si comprendano le sue legittime aspirazioni a volerle acquisire, si deve

nondimeno constatare che non vi sono ragioni specifiche e sufficienti nella

presente fattispecie che siano di natura tale da giustificare il rilascio del

permesso sollecitato, tenuto pure conto della politica restrittiva in materia

di ammissione nell'ambito dei permessi per motivi di studio che le autorità elvetiche

perseguono nella materia. Ma vi è di più.

Dagli atti di causa risulta che il ricorrente è già stato più

volte in Svizzera per rendere visita ai nonni

in passato (a partire dal 2001), è

comproprietario con gli stessi di un appartamento nel nostro Cantone ed è

titolare di un conto bancario. Questi elementi denotano che in caso di ottenimento

del permesso di soggiorno, la sua partenza dalla Svizzera al termine

degli studi entro i termini previsti non potrà essere garantita e lasciano

presagire che la prevista formazione potrebbe servire a eludere le disposizioni

in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri (art. 23 cpv. 2 OASA in

relazione con l'art. 27 cpv. 1 lett. d LStr).

4.

Si deve pertanto concludere

che la decisione impugnata va confermata, in quanto non procede da un esercizio

abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine

alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento. Essa non

disattende nemmeno il principio della proporzionalità.

5.

Stante quanto precede, il

ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e

sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le

spese, per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione

(art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere