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Decisione

52.2017.273

Licenza edilizia per la ricostruzione di un edificio

4 settembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I due progetti non sono affatto identici. La nuova domanda ben si distingue

infatti da quella precedente, in particolare dal profilo qualitativo (cfr. anche

Scolari, op. cit., ad art. 16 LE,

n. 895): diversa è segnatamente la natura e tipologia d'intervento, non più in

alcun modo riconducibile a una ristrutturazione con ampliamento, ma a una vera

e propria demolizione e ricostruzione di un intero stabile (con ampliamento).

Con la ra-

satura al suolo dei muri perimetrali (in aggiunta alla sventratura interna),

della villa non è in pratica rimasto alcunché. Motivo, questo, che peraltro già da solo rendeva

imprescindibile la presentazione di una nuova domanda di costruzione (cfr. art.

4 lett. a RLE; cfr. anche STA 52.2016.63 del 25 luglio 2017 consid. 3).

2.4. Ferme queste premesse, certo è che il progetto litigioso non può essere

autorizzato, così come dedotto dalle precedenti istanze. La demolizione e ricostruzione

di un edificio, come visto, travalica manifestamente i limiti delle

trasformazioni ammesse dagli art. 66 LST e 86 RLst. L'edificio in esame è

quindi da considerare alla stregua di una nuova costruzione e non di un'opera

che beneficia della garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela

delle situazioni acquisite. In quanto tale, deve rispettare il nuovo ordinamento

giuridico. Non esiste alcun diritto acquisito all'utilizzazione dei fondi

secondo il diritto anteriore (cfr. Scolari,

op. cit., annotazioni preliminari agli art. 70/71 LALPT, n. 508).

Privi di rilievo sono i motivi di sicurezza (scarsa stabilità e qualità dei

materiali) che hanno indotto il ricorrente a demolire inopinatamente la

struttura perimetrale della villa (cfr. STA 52.2016.62 citata consid. 4.2).

Spettava in effetti a lui, quale proprietario dell'edificio, assicurarsi per

tempo della fattibilità a regola d'arte dell'intervento prospettato (ad es.

valutando già in sede di progettazione se i

muri di facciata fossero in grado di sopportare il carico delle nuove

solette di cemento tra i piani).

Nulla può infine dedurre l'insorgente dall'avviso cantonale, dal quale non

risulta peraltro che l'autorità dipartimentale abbia in qualche modo trattato la villa demolita e ricostruita alla stregua di

un edificio (ancora) al beneficio della tutela delle situazioni acquisite.

Ne discende che il nuovo stabile in discussione, al pari di ogni altra nuova

opera, deve rispettare i parametri fissati dal vigente PR e ogni altra norma di

diritto pubblico concretamente applicabile.

2.5. Posto che è pacifico come il nuovo edificio progettato non rispetti

manifestamente l'altezza massima di zona (m 5.50), né l'indice di sfruttamento

massimo (0.4) prescritti (cfr. art. 60 cpv. 5 delle norme di attuazione del

piano regolatore di Brusino Arsizio; NAPR) e neppure la distanza minima (m 4)

dalla strada cantonale (art. 18 NAPR), così come indicato dal Municipio (cfr.

decisione del 27 luglio 2016, ad 2, 3 e 4), il diniego della licenza non può

che essere confermato anche da questo Tribunale.

3. 3.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso deve di conseguenza essere

respinto.

3.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del

ricorrente, secondo soccombenza. L'insorgente è inoltre tenuto a rifondere al

Comune, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili

(art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico. L'insorgente è tenuto a rifondere al Comune di Brusino Arsizio fr.

1'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera