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Decisione

52.2017.277

Tassa di cancelleria e indennità per prestazioni e interventi del Comune. Base legale necessaria per il prelievo di uno e dell'altro contributo

17 agosto 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il Municipio del

Comune di CO 1 è stato a più riprese sollecitato da RI 1 a trasmettere

informazioni e documenti relativi al condominio Residenza __________,

all'interno del quale possiede, in comproprietà con la moglie RI 2, un

appartamento (PPP __________ del fondo base __________ di CO 1). A tali

richieste, l'Esecutivo comunale ha dato seguito, tra le altre occasioni, con

scritto del 24 febbraio 2016, trasmettendo a RI 1 una serie di documenti e

avvertendolo che i costi di cancelleria generati per soddisfare le sue domande

in futuro sarebbero stati fatturati.

b. Con lettera del 16 marzo 2016 RI 1 ha rilevato l'incompletezza della

documentazione trasmessagli dal Municipio e ha chiesto di fornire

un'indicazione più dettagliata su diversi aspetti. L'Esecutivo comunale ha dato

seguito a questa ulteriore richiesta il 28 giugno 2016 trasmettendo a RI 1 un

rapporto di nove pagine al quale ha allegato documentazione relativa alla Residenza

__________ (licenze edilizie, certificati di abitabilità, certificati di

collaudo delle misure antincendio, certificati di controllo della combustione e

piano delle canalizzazioni). Contestualmente, ha emesso a carico di RI 1 una

tassa di cancelleria di fr. 450.-.

c. Con scritto del 4 luglio 2016 RI 1 ha inoltrato delle osservazioni circa la

documentazione trasmessagli, evidenziando in particolare la sua incompletezza.

Ha inoltre contestato l'accollo a suo carico della tassa di fr. 450.-.

d. Il Municipio, con scritto del 12 luglio 2016 ha confermato la correttezza

del suo operato. In particolare, ha osservato che l'emissione della tassa è

avvenuta sulla base della tariffa prevista per lavori amministrativi e di

ricerca particolari dall'art. 1 dell'ordinanza municipale concernente il

prelievo delle tasse di cancelleria.

B. Con gravame del 25

luglio 2016 RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato contro la decisione

con cui il 28 giugno 2016 il Municipio ha emesso a suo carico la tassa di

cancelleria di fr. 450.-. Il Governo ha respinto il gravame ritenendo che la

risoluzione municipale poggiasse su una sufficiente base legale e che

l'ampiezza del lavoro svolto (rapporto di nove pagine) giustificasse l'importo della

tassa. Più precisamente, ha considerato verosimile un dispendio di tempo di

un'ora per pagina redatta e proporzionata la relativa fatturazione di fr. 50.-

per ogni ora, conformemente a quanto previsto dall'ordinanza municipale

applicabile.

C. Avverso quest'ultima

decisione sono insorti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo RI 1 e RI

2 chiedendone l'annullamento. A mente dei ricorrenti la tassa non sarebbe

giustificata: innanzitutto poiché non avrebbero mai richiesto al Municipio

delle spiegazioni minuziose ma semplicemente il rilascio di certificati, per

cui potrebbe tuttalpiù essere prelevato un contributo per il costo delle

fotocopie. Inoltre, la prestazione svolta dal Municipio nel caso concreto non

potrebbe essere qualificata di semplice attività di cancelleria.

D. All'accoglimento del

gravame si sono opposti il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni, e il Municipio di CO 1, difendendo la legittimità della propria

decisione con motivi di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

E. Delle successive prese

di posizione dei ricorrenti si dirà, ove occorra, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1

della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La

legittimazione attiva di RI 1 è certa (art. 209 LOC e 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Per

contro, a RI 2, non avendo partecipato al procedimento dinanzi all'istanza

inferiore, non può essere riconosciuta la facoltà di presentare ricorso (art.

65 cpv. 1 LPAmm). L'impugnativa è tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm e 213 LOC) e,

nella misura in cui inoltrata da RI 1, ricevibile in ordine. In quanto

interposto dalla di lui moglie, il gravame va per contro dichiarato irricevibile.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Gli elementi fattuali emergono con sufficiente

chiarezza dalla documentazione allegata dalle parti. Non è necessario procedere

all'accertamento, sollecitato dai ricorrenti, "dei contenuti dei verbali

(…) per verificare l'esistenza della documentazione compiegata dai coniugi __________"

poiché tale richiesta non appare utile a far luce su alcuna circostanza

suscettibile di influire sul giudizio.

Considerandi

2.

A titolo

preliminare si precisa che i ricorrenti hanno impugnato con un unico atto due

distinte decisioni del Consiglio di Stato. Il Tribunale ha istruito due

procedure separate: quella che ci si appresta a evadere e quella dipendente dal

ricorso contro la decisione del Governo in materia di diniego di giustizia

(inc. 52.2017.276).

Per quanto attiene alla

presente vertenza, il giudizio di questo Tribunale è limitato al quesito di

sapere se il Consiglio di Stato ha a torto o a ragione respinto il gravame

dell'insorgente contro la decisione con cui il Municipio ha posto a suo carico

una tassa di cancelleria di fr. 450.-. Ogni altra questione addotta esula

dall'oggetto del contendere e sfugge all'esame di questa Corte.

3.

3.1

Il principio della legalità,

sancito in termini generali dall'art. 5 cpv. 1 della Costituzione federale

della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), prevede che

un atto amministrativo debba fondarsi su una base legale materiale, sufficientemente

determinata e adottata dall'autorità competente secondo le regole del diritto

costituzionale. Ciò serve, da una parte, a garantire dal punto di vista

democratico il rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze e,

dall'altra parte, ad assicurare la prevedibilità e l'uguaglianza di trattamento

dell'azione statale (DTF 128 I 113 consid. 3/c, 123 I 1 consid. 2/b e rinvii; STA

52.2009.270

del 15 marzo 2013 consid. 3.2).

In ambito tributario, il principio della legalità, concretizzato all'art. 127

cpv. 1 Cost., è un diritto costituzionale indipendente che si applica a tutti i

tributi pubblici, quindi anche alle tasse causali. La norma citata prescrive

che il regime fiscale dev'essere disciplinato dalla legge medesima. Se la legge

delega all'organo esecutivo la competenza di fissare il contributo è necessario

che la legge stessa indichi, nelle linee essenziali, la cerchia dei

contribuenti, l'imponibile e la base di calcolo (esigenza della densità normativa),

di modo che l'autorità esecutiva non disponga di un margine di manovra

eccessivo e che il cittadino possa identificare il tributo che potrà essere

prelevato su questa base. La giurisprudenza ha tuttavia alleggerito le esigenze

della base legale per quanto concerne il metodo di calcolo del tributo per

alcuni tipi di tasse. Quando la percezione

di una tassa è limitata da principi costituzionali specifici, quali quello

della copertura dei costi e quello dell'equivalenza, la giurisprudenza

riconosce infatti che la fissazione dell'ammontare possa essere delegata più

facilmente anche all'esecutivo (DTF 143 I 227 consid. 4.2 e 4.3; STF

2C_226/2012 del 10 giugno 2013 consid. 4.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, Ginevra 2011, n. 256 e 484). La portata del principio della

legalità dipende in definitiva dalla natura del tributo in discussione. Se non

deve essere svuotato della sua sostanza, questo principio non può nemmeno

essere applicato in maniera troppo rigida, al punto da entrare in contrasto con

la realtà giuridica e le esigenze della pratica (DTF 135 I 130 consid. 7.2; STF

2P.233/2003 del 15 gennaio 2004 consid. 3.2,2C_116/2014 del 16 agosto 2016

consid. 5.3,2C_512/2015 del 17 marzo 2017 consid. 4.2).

3.2

L'art. 116 cpv. 1 LOC prevede che per il rilascio di atti, documenti,

estratti, duplicati e certificati, il Municipio incassa tasse di cancelleria,

fissandone in via di ordinanza l'ammontare e le modalità di pagamento. Le tasse

di cancelleria fanno parte delle tasse amministrative, che costituiscono la

remunerazione di un'attività statale di per sé sprovvista di valore

patrimoniale. Le tasse di cancelleria si distinguono

per la semplicità della prestazione e per la modicità del loro ammontare (DTF

125.

I 173 consid. 9b; Adelio Scolari,

Tasse e contributi di miglioria, Lugano 2005, pag. 44). Una simile tassa è

prelevata, ad esempio, per richieste del cittadino per ricerche di archivio,

per rilievi a carattere statistico, per fotocopie di documenti storici ecc.: prestazioni

che la cancelleria comunale è in grado di assolvere senza particolare impegno e

responsabilità (Eros Ratti, Il

Comune, Vol. III, Losone 1990, pag. 1739). Le tasse di cancelleria devono

obbedire al principio dell'equivalenza, secondo il quale tra l'ammontare della

tassa e il valore economico della prestazione fornita vi deve essere un

rapporto perlomeno ragionevole, e al principio della copertura dei costi (DTF

135.

I 130 consid. 2; STF 2C_521/2015 del 17 marzo 2017 consid. 4.2.2; Adelio Scolari, op. cit., pag. 44 e 51).

3.3

Per l'art. 116 cpv. 2 LOC il regolamento comunale fissa l'ammontare delle

indennità per prestazioni e interventi del Comune richiesti da privati e

che esulano dai normali compiti. Rientrano in quest'ottica, ad esempio, le

richieste di sopralluoghi o visite, le constatazioni, la redazione di verbali,

l'allestimento di perizie o di pareri (Eros Ratti, Il Comune, Vol. II, Losone 1988,

pag. 972). Il legislatore cantonale ha pertanto imposto l'adozione di

una base legale formale per la definizione dell'ammontare di simili indennità,

mentre il cpv. 1 permette all'esecutivo comunale di fissare in via d'ordinanza

importo e modalità di pagamento delle tasse di cancelleria (cfr. in proposito: DTF 143 I 227 consid. 4.2 e 4.3; STF 2C_226/2012 del 10

giugno 2013 consid. 4.2; Tanquerel,

op. cit., Ginevra 2011, n. 256 e 484).

3.4

Il Municipio di CO 1, nel 2015, ha emanato l'ordinanza concernente il

prelievo delle tasse di cancelleria. All'art. 1 ha fissato l'ammontare delle

stesse per quanto attiene, segnatamente, al rilascio di "estratto o copia

di un atto, processi verbali, risoluzioni, lettere ecc." (fr. 20.- per la

prima pagina, fr. 10.- per ogni pagina supplementare), a "lavori

amministrativi e di ricerca particolari" (fr./ora 50.-, ritenuto un minimo

di fr. 20.-), nonché al rilascio di fotocopie (da fr. 0.10 a fr. 0.50 a

dipendenza del formato).

4.

A mente degli

insorgenti, la contestata tassa servirebbe a compensare, a dire dello stesso

Municipio, un lavoro al di fuori dei normali compiti riservati

all'amministrazione comunale. Per questa ragione la stessa non sarebbe

qualificabile di tassa di cancelleria: al caso concreto sarebbe quindi applicabile

l'art. 116 cpv. 2 LOC anziché l'art. 116 cpv. 1 LOC.

4.1

Come accennato in narrativa, in seguito allo scritto del 24 febbraio 2016

del Municipio, RI 1 con lettera del 16 marzo 2016 ha domandato di inviargli la

documentazione mancante e di fornire un'indicazione più dettagliata su una

serie di argomenti in merito ai quali il Municipio non sarebbe stato esaustivo.

Più precisamente, il ricorrente ha segnalato l'incompletezza dei certificati di

abitabilità del condominio e del suo appartamento. Ha inoltre richiesto un

certificato di omologazione e controllo dei fumi, nonché quello di collaudo del

rifugio anti aereo e antincendio. In merito al predetto rifugio, ha pure

chiesto "l'autorizzazione di conformità del sistema di chiusura del

cunicolo". RI 1 ha altresì sollecitato un certificato aggiornato di

omologazione e controllo per la sicurezza del fuoco e ha chiesto indicazioni

circa l'obbligo, all'interno del Comune di CO 1, di ottenere un "certificato

di controllo da fonti inquinanti radon". Il medesimo, facendo riferimento

a interventi realizzati sul fondo su cui è situato il condominio e alle

relative licenze edilizie, ha interpellato il Municipio circa l'utilità di

inserire tali cambiamenti nella planimetria del mappale. Segnalando

l'incompletezza della rappresentazione grafica del piano delle canalizzazioni

trasmessagli, ha sollecitato un aggiornamento dello stesso. Infine, ha chiesto

se il piano delle acque sanitare dovesse "essere incluso nella domanda di

costruzione per scarico di responsabilità ai fini assicurativi".

4.2

Il Municipio ha dato seguito a queste richieste di RI 1 con lo scritto del

28.

giugno 2016 di cui si è accennato in narrativa, al quale ha allegato una

copiosa documentazione. L'Esecutivo comunale ha premesso di aver incaricato

l'Ufficio tecnico di raccogliere le informazioni necessarie per fornire una

risposta il più possibile completa a tutte le richieste, con la collaborazione

di consulenti esterni e, per gli aspetti di loro competenza, di funzionari

cantonali. Il Municipio ha pertanto esaminato una dopo l'altra le domande

dell'insorgente ripercorrendo le procedure che negli anni hanno interessato la

Residenza __________ (sopralluoghi, rilascio di certificati di abitabilità,

licenze e interventi edilizi ecc.). Esso ha quindi fornito spiegazioni

dettagliate in merito agli argomenti interessanti il ricorrente. Ha in

particolare motivato con dovizia di particolari perché non fosse necessario

rilasciare un certificato di abitabilità aggiornato, ha esposto i risultati

delle verifiche esperite in merito agli impianti di riscaldamento e dei camini

ad uso domestico nonché del rifugio anti aereo, ha illustrato le condizioni per

ottenere un nuovo certificato di collaudo delle misure antincendio e ha

indicato la procedura da seguire per ottenere informazioni relative alle

misurazioni del radon. Oltre a ciò, si è pronunciato circa la conformità tra

interventi di edificazione e di sistemazione esterna e le relative autorizzazioni

in via di notifica. Il Municipio ha pure riassunto le risultanze del

sopralluogo esperito da un consulente esterno in merito all'aggiornamento del

piano canalizzazioni del condominio. Infine, dopo aver evocato le norme

applicabili, ha confermato al ricorrente che "il piano di

approvvigionamento idrico non fa parte dei documenti che, ai sensi degli art.

8-16 RLE, devono essere inclusi nell'incarto di domanda di costruzione da

presentare al Municipio".

4.3

La stesura del predetto rapporto di nove pagine ha senz'altro richiesto un

lavoro di un certo impegno. Sono infatti state fornite spiegazioni di dettaglio

su argomenti diversi ed evase domande del ricorrente previo un esame

approfondito della fattispecie, nonché delle procedure e delle norme

applicabili, con l'appoggio, per taluni aspetti, di consulenti esterni. In

questi termini, le predette prestazioni vanno senz'altro al di là della semplice

attività di cancelleria. Di conseguenza, contrariamente a quanto considerato

dal Consiglio di Stato, in assenza di una valida delega legislativa adottata

dal legislatore comunale, l'art. 1 dell'ordinanza municipale concernente il

prelievo delle tasse di cancelleria non costituisce una base legale sufficiente

per il prelievo di un contributo a copertura di simili servizi. Delega legislativa

che non può essere ravvisata, a non averne dubbio, nell'art. 46 cpv. 1 del

regolamento comunale del 26 marzo 2012 che si limita a prescrivere - tra le

altre cose e in maniera del tutto generica - che le indennità per prestazioni e

interventi richiesti da privati sono disciplinati da regolamenti speciali.

5.

5.1. L'art. 1

della predetta ordinanza permette invece al Municipio di prelevare una tassa

per il rilascio delle copie dei documenti, prestazione che rientra chiaramente

nel novero di quelle che possono essere regolamentate in via di ordinanza

dall'esecutivo comunale (art. 116 cpv. 1 LOC). L'attività concretamente svolta corrisponde

alla descrizione dei servizi (estratto o copia di un atto, processi verbali, risoluzioni,

lettere ecc.) per cui l'ordinanza prevede una tassa di fr. 20.- per la prima

pagina e di fr. 10.- per ogni foglio supplementare. Non si tratta pertanto,

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - che ha implicitamente riconosciuto

la facoltà del Municipio di prelevare un contributo per le copie degli atti

richiesti - di semplici fotocopie per cui la tassa è fissata a un massimo di

fr. 0.50 per pagina.

5.2

Il Municipio ha inviato copiosa documentazione al ricorrente. Parte di

questi atti erano tuttavia già in suo possesso, in quanto inoltratigli nella

precedente occasione. I documenti effettivamente sollecitati dall'insorgente a

complemento della precedente domanda sono: il certificato di abitabilità del 13

aprile 2016 (una pagina), i tre rapporti di controllo del 24 marzo 2016 (una

pagina ciascuno), il verbale di sopralluogo del 6 giugno 2016 (due pagine),

nonché il piano di canalizzazione del 22 aprile 2016 (una pagina). In totale si

tratta quindi di sei prime pagine e di una pagina supplementare. La tassa che

il Municipio poteva accollare a carico dell'insorgente per la prestazione eseguita

ammonta pertanto a fr. 130.- (6x20+10). Importo che non appare eccessivo o

altrimenti sproporzionato, ma che, anzi, si situa in un rapporto ragionevole

con il servizio effettivamente prestato. Il Consiglio di Stato avrebbe pertanto

dovuto accogliere parzialmente il ricorso e annullare la decisione municipale

riducendo a fr. 130.- l'importo della contestata tassa di cancelleria.

6.

Visto quanto

precede il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere parzialmente

accolto. La decisione del Consiglio di Stato va annullata e riformata ai sensi

del precedente considerando, modificando di conseguenza la ripartizione degli

oneri processuali.

7.

La tassa di

giustizia è posta a carico dei ricorrenti e del Comune di CO 1, intervenuto a

tutela dei propri interessi pecuniari, proporzionalmente al reciproco grado di

soccombenza, determinato anche dal giudizio di irricevibilità dell'impugnativa

nella misura in cui interposta da RI 2 (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza,

la decisione del 10 maggio 2017 (n. 2121) del Consiglio di Stato (disp. n. 1 e

2) è annullata e riformata come segue:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione del 28 giugno 2016

con cui il Municipio di CO 1 ha posto a carico di RI 1 una tassa di cancelleria

di fr. 450.- è annullata e riformata nel senso che l'importo della tassa è ridotto

a fr. 130.-.

2.

La tassa di giustizia di fr. 400.-

è posta a carico del Comune di CO 1 in ragione di fr. 300.- e di RI 1 in

ragione di fr. 100.-.

2.

La tassa di

giustizia di complessivi fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in ragione

di fr. 300.- con vincolo di solidarietà e del Comune di CO 1 in ragione di fr. 500.-.

Ai ricorrenti sarà restituito l'importo di fr. 500.- anticipato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera