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Decisione

52.2017.29

Ricorso LOC contro l'adozione di una variante di PR - relazione con un credito per la progettazione definitiva

21 dicembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 21 marzo 2016 il

Municipio del Comune di X. ha licenziato il messaggio n. 14 con cui ha chiesto

al suo Legislativo di approvare una variante del piano regolatore tesa ad

assegnare una porzione di 2'861 m2 del mapp. __________ alla zona

per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico (AP-EP) e, più precisamente

alla nuova "AP2 Giardino pubblico ***". Il 28 aprile successivo

l'Esecutivo ha licenziato il messaggio n. 18 con cui ha chiesto al Consiglio

comunale la concessione di un credito di fr. 30'100.- destinato al

finanziamento del progetto definitivo per la realizzazione del "Parco

pubblico ***" in corrispondenza del citato mappale.

b. Raccolti i rapporti favorevoli delle Commissioni della gestione e del

piano regolatore, nella seduta del 14 giugno 2016 il Consiglio comunale di X.

ha approvato (recte: adottato) la modifica del piano regolatore e

concesso il credito in parola. Il 16 giugno 2016 il presidente del Legislativo

ha disposto la pubblicazione delle risoluzioni all'albo comunale.

B. Con risoluzione del 14

dicembre 2016 il Consiglio di Stato ha respinto per quanto ricevibili, le

impugnative presentate da A.1 e A.2 e A.3, rispettivamente da B.1 e B.2 che

chiedevano l'annullamento delle decisioni del Legislativo di X. appena

descritte. Il Governo ha considerato che, nella misura in cui erano volte a

contestare il contenuto del piano regolatore, le impugnative erano irricevibili

poiché premature. Esso ha quindi ritenuto sufficiente che il parco per cui è

stato concesso il credito sia previsto dalla revisione del piano regolatore la cui procedura è già stata

avviata, non essendo necessario che la modifica pianificatoria sia passata in

giudicato. Infine, il Governo ha riconosciuto l'interesse pubblico di dotare il

territorio di un nuovo spazio aggregativo in vista dell'(allora) imminente

nascita del nuovo Comune di Y..

C. a. Il 17 gennaio 2017 A.1

e A.2 e A.3 (ricorrenti A.1) sono insorti davanti al Tribunale chiedendo

l'annullamento della decisione appena descritta al pari di quella del Consiglio

comunale da essa tutelata. In estrema sintesi, essi rimproverano al Governo di

aver anticipato il giudizio di merito sull'approvazione della futura revisione

del piano regolatore, ciò che ne giustificherebbe la ricusa. Gli insorgenti

sostengono poi che a torto l'Esecutivo cantonale abbia ritenuto premature le

contestazioni sollevate avverso la variante, giacché queste concernono la

procedura che ha portato all'adozione, non il merito della pianificazione.

Secondo gli insorgenti l'agire del Comune è stato dettato dalla fretta di

conseguire la realizzazione dell'opera prima dell'aggregazione comunale. La variante

sarebbe comunque incompleta, poiché per la zona AP2 non è stata prevista alcuna

normativa edilizia né il grado di sensibilità al rumore. Su queste basi non

poteva dunque essere concesso alcun credito.

Con ricorso del 9 luglio 2018, assistito da una replica, anche B.1 e B.2

hanno adito questa Corte, ponendo le medesime domande dei ricorrenti A.1. Essi

sostengono che il messaggio in merito alla variante di piano regolatore sarebbe

lacunoso mentre, stante il fatto che la pianificazione andrebbe annullata, la

concessione di un credito di progettazione configurerebbe una spesa inutile. Secondo

gli insorgenti il Governo respingendo la loro impugnativa sarebbe andato ultra

petita, siccome il Comune si era limitato a postulare che essa fosse

dichiarata irricevibile.

b. Il Municipio e il presidente del Consiglio comunale di X. hanno chiesto la

reiezione dei gravami, con motivi che saranno semmai discussi in seguito. A

identica conclusione perviene il Governo, senza formulare osservazioni.

c. Chiamato a esprimersi in quanto successore del già Comune di X. in seguito

all'aggregazione comunale del 2 aprile 2017, il Comune di Y. contesta la

legittimazione attiva dei ricorrenti A.2 e A.3 e, nel merito, resiste al

ricorso indicando in particolare che "attualmente

è in atto la revisione generale del piano regolatore del quartiere di X., il

cui messaggio municipale è stato licenziato il 14 marzo 2017 (attualmente

pendente per preavviso presso le Commissioni della gestione e del piano

regolatore). Il progetto prevede di riprendere la variante di PR oggetto di

ricorso (…)" e di considerare che l'impugnativa sia divenuta

priva d'oggetto in merito alla concessione del credito, giacché questo è orami

scaduto. Il ricorso avrebbe dovuto comunque essere respinto nel merito.

d. Alla luce di quest'ultime osservazioni, i ricorrenti A.1 chiedono lo

stralcio dell'impugnativa, B.1 e B.2 ne postulano invece l'accoglimento.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica

comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Nella misura in cui gli

insorgenti hanno fatto capo all'azione popolare, la legittimazione attiva

dev'essere riconosciuta loro in questa sede in applicazione dell'art. 209 lett.

a LOC. Per quanto concerne A.2 e A.3, che hanno impugnato la decisione del Consiglio

comunale sostenendo di essere portatori di un interesse legittimo (art. 209

lett. b LOC), la potestà di ricorso deriva loro dall'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100),

in quanto destinatari della decisione impugnata. Sapere se essi erano

legittimati a insorgere davanti al Governo è questione di merito, che non

riguarda la ricevibilità del rimedio davanti al Tribunale. Non è nemmeno

necessario esprimersi al riguardo, visto che l'impugnativa inoltrata

all'Esecutivo cantonale era comunque sia ricevibile in relazione a A.1. I

ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1

LPAmm), possono essere evasi sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Preliminarmente

dev'essere respinta la critica di B.1 e B.2, secondo cui nel respingere il

ricorso il Consiglio di Stato sarebbe andato ultra petita, siccome il

Comune si era limitato a postularne l'irricevibilità. Se così fosse, basterebbe

che nessuno resista a un'impugnativa per obbligare l'autorità amministrativa ad

accoglierla. Non occorre esprimersi oltre su questa censura.

3.

Adozione

della variante di piano regolatore

3.1

Giusta l'art.

41.

cpv. 1 LOC il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo comunale le

risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di

ricorso. Per quanto concerne specificatamente il piano regolatore, l'art. 27

cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL

701.

) dispone inoltre che il municipio procede alla sua pubblicazione,

previo avviso anche personale ai proprietari, presso la cancelleria comunale

per un periodo di trenta giorni. La pubblicazione dev'essere annunciata almeno

cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani

(art. 36 cpv. 3 del regolamento della LST del 20 dicembre 2011; RLst; RL

701.

). La prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione

dal presidente del legislativo, è volta a permettere, nei comuni ove è stato

istituito il consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in

tutti i comuni, l'esercizio del diritto di ricorso davanti al Consiglio di

Stato prima e dinnanzi al Tribunale amministrativo successivamente (art. 208

cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, ma in particolare della procedura

prescritta da quest'ultima legge per addivenire alla deliberazione dell'organo

legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio secondo l'art. 27 cpv. 2 LST,

dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti

nella prima (art. 36 cpv. 2 RLst), è invece volta a permettere l'impugnazione

innanzi al Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale cantonale amministrativo successivamente del contenuto del piano

regolatore (art. 28 cpv. 1, rispettivamente 30 cpv. 1 LST): è in questa

procedura che può essere eccepita - e deve essere esaminata dalle autorità

decidenti - tra l'altro la violazione delle disposizioni della LST concernenti

il piano regolatore (RDAT II-1999 n. 23 consid. 3; cfr. inoltre pro multis STA 52.2004.260 del 5 settembre 2005 con

rinvii; Raffaello Balerna, La

protezione giuridica in materia di piani

regolatori, in: RtiD I-2015 pag. 203 segg., cap. 3.1; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 348

ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza anteriore e la precisazione che

la seconda STA citata è parzialmente pubblicata in RDAT 1979 n. 5).

3.2

In concreto, davanti

al Consiglio di Stato i ricorrenti hanno sollevato censure relative alla

disattenzione della LST sia dal profillo procedurale, sia sostanziale. Ora, come

appena spiegato e rettamente individuato anche dal Governo, simili contestazioni

devono essere fatte valere nell'ambito della

(seconda) pubblicazione, effettuata a norma della LST. È vero che il Governo

avrebbe dovuto respingere il ricorso anche su questo punto e non dichiaralo

irricevibile; esso confonde le domande con le censure. Non conta qui comunque

riformare in questo senso la decisione impugnata, poiché esercizio sterile,

privo di portata pratica.

3.3

Nulla muta al riguardo il (timido) accenno contenuto nell'impugnativa di B.1

e B.2 a una possibile carente informazione

del Consiglio Comunale. A prescindere dal quesito di sapere se tali

contestazioni possano, stanti le particolarità del caso, essere sollevate per

la prima volta davanti al Tribunale (cfr. sul tema STA 52.2004.260 del 5

settembre 2005), esse non sono minimamente circostanziate e si riferiscono - in

realtà - nuovamente al merito della pianificazione.

3.4

Ferme queste

premesse, su questo punto i ricorsi devono essere respinti.

4.

Concessione

del credito per la progettazione definitiva

4.1

Per quanto

concerne il secondo punto oggetto di contestazione, il credito è scaduto

inutilizzato il 31 dicembre 2017, di modo che l'oggetto della lite è venuto

meno nelle more della procedura (cfr. STA 52.2008.434 del 20 marzo 2009 consid.

3). Del resto, nemmeno i ricorrenti - più o meno esplicitamente - pretendono

altrimenti. Resta tuttavia l'interesse all'evasione sommaria dell'impugnativa

ai fini di determinare chi debba sopportarne gli oneri processuali.

4.2

Questo Tribunale

ha già avuto modo di considerare che, al pari di tutte le decisioni che adotta,

anche nello stanziamento di crediti il Legislativo comunale deve attenersi al

principio di legalità (cfr. STA 52.2003.111 del 24 settembre 2003 - citata

anche dal Governo nel giudizio impugnato - consid. 2). In quel giudizio la

Corte non aveva escluso a priori che le basi pianificatorie di una strada

possano essere create anche in un secondo tempo, ritenuto come appaia comunque

irragionevole stanziare un credito di progettazione prima che sia certo che

l'opera potrà essere effettivamente realizzata dal profilo pianificatorio.

4.3

In concreto, secondo il messaggio municipale del 28 aprile 2016 il credito

richiesto

comprende tutte le fasi di lavoro comprensive appunto

della progettazione; dell'attuazione della domanda di costruzione; della messa

a concorso delle opere; dell'allestimento della graduatoria e della proposta di

delibera; della pianificazione esecutiva; della direzione dei lavori; della

direzione architettonica e del controllo dei costi; della messa in esercizio

dell'opera; della direzione dei lavori in garanzia e della liquidazione finale.

Il credito in esame è stato dunque concesso per la realizzazione della

progettazione definitiva dell'opera. A differenza di un credito destinato,

per esempio, a una progettazione di massima, il suo stanziamento è finalizzato

all'allestimento di un progetto che - in linea di principio - deve poter essere

realizzato. Concedere un credito di tale natura senza la sicurezza di una

valida base pianificatoria comporta un rischio elevato che la progettazione si

esaurisca in un puro esercizio di stile, non suscettibile di tradursi nella

realizzazione concreta del parco. Di modo che, verosimilmente, il Tribunale

avrebbe accolto l'impugnativa, siccome lesiva dell'art. 151 cpv. 1 LOC, secondo

cui la gestione finanziaria è retta - tra gli

altri - dai principi di legalità, parsimonia e economicità.

5.

Stante quanto

precede, nella misura in cui non dev'essere stralciato dai ruoli, il ricorso è

respinto. Gli oneri processuali sono determinati tenendo conto:

- della parziale

soccombenza degli insorgenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), atteso che il comune ne va

esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm), riducendo ulteriormente l'importo per tener

conto della tassa di giustizia già stabilità

dal Consiglio di Stato, che i ricorrenti dato l'esito son tenuti a

pagare;

- che il

Comune resistente è tenuto a versare un'indennità ridotta per ripetibili ai

ricorrenti, a valere per entrambe le sedi di ricorso (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

I ricorsi,

nella misura in cui non sono stralciati dai ruoli, sono respinti.

2.

La tassa di

giustizia di complessivi fr. 1'200.- viene suddivisa in parti uguali tra i

ricorrenti A.1, A.2 e A.3, con vincolo di solidarietà, da un lato, e B.1 e B.2

dall'altro, sempre con vincolo di solidarietà. Ai primi, così come ai secondi,

dev'essere retrocesso l'importo di fr. 600.- ciascuno (complessivamente fr.

1'200.-), anticipato in eccesso. Il Comune di Y. verserà in relazione a

ciascuna impugnativa fr. 1000.- per ripetibili (complessivamente fr. 2'000.-).

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere