52.2017.293
Rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS
21 novembre 2018Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.293
Lugano
21 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 23 maggio 2017 di
RI
1
patrocinato
da PA 1
contro
la
risoluzione del 12 aprile 2017 (n. 1703) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 26 aprile 2016 la
Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il
rinnovo del permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il cittadino spagnolo RI
1 (1987) è entrato in Svizzera il 22 gennaio 2010, ottenendo il 6 maggio successivo
un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa a seguito della garanzia
finanziaria rilasciata il 5 febbraio precedente dall'allora sua compagna, di
nazionalità elvetica, __________ (1987), con la quale il __________ 2010 aveva
avuto il figlio __________.
Dopo essersi separato da __________, il 6 agosto 2010 l'interessato
ha iniziato un'attività lucrativa di durata determinata fino al 31 ottobre 2010,
venendo quindi posto al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS L di breve durata;
dopodiché, gli è stato rilasciato un identico permesso per la ricerca di un nuovo
posto di lavoro.
b. Il 1° marzo 2011 RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora
UE/AELS valido fino al 29 febbraio 2016 per svolgere un'attività lucrativa
dipendente a tempo parziale (80 ore mensili).
B. a. Durante il suo soggiorno
nel nostro Paese, RI 1 ha avuto modo di interessare le autorità giudiziarie
penali.
Con decreto d'accusa del 15 novembre 2011, la Procura pubblica
dei Grigioni gli ha inflitto una multa di fr. 400.– per infrazione alle norme
della circolazione stradale.
Il 16 dicembre 2014 PA 1 è stato arrestato e posto in
carcerazione preventiva. Il 24 luglio 2015, la Corte delle assise criminali lo
ha condannato alla pena detentiva di 26 mesi - di cui 13 mesi sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni -, siccome riconosciuto
colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e
sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121) e complicità
in riciclaggio di denaro. Il 15 gennaio 2016 egli è stato scarcerato.
b. Preso atto di quest'ultima condanna penale, il 18 marzo
2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha
comunicato ad RI 1 di voler rivalutare la
continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli dato la
possibilità di esprimersi in merito, il 26 aprile 2016 ha deciso di non rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS per motivi di ordine pubblico, rilevando pure
che aveva contratto diversi debiti privati. Gli ha quindi fissato un termine
con scadenza il 25 giugno successivo per lasciare il territorio svizzero.
Il provvedimento è stato reso
sulla base degli art. 5 Allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP;
RS 142.203), 90 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr; RS 142.20), come pure dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;
RS 142.201).
C. Con giudizio del 12 aprile
2017 il Consiglio di Stato ha confermato la
suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di
essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto in sostanza che vi fossero gli estremi
per non rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti
dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità ed esigibile il suo
rientro nel Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia
il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS.
Il ricorrente contesta di essere attualmente una minaccia per
l'ordine pubblico elvetico. Sottolinea di essere stato incensurato fino alla
condanna penale e di avere spacciato soltanto sporadicamente a causa delle sue
ristrettezze economiche. Evidenzia poi di comportarsi bene a partire dalla sua scarcerazione,
di modo che il rischio di una sua recidiva è minimo. Sostiene inoltre che la
decisione impugnata sarebbe in ogni caso contraria al principio della proporzionalità,
in quanto il suo allontanamento comprometterà il legame con suo figlio.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. Pendente causa, l'autorità
dipartimentale ha informato il Tribunale che:
·
con decreto d'accusa del 18 aprile
2018 (DA __________) il Procuratore pubblico ha inflitto a RI 1 una pena pecuniaria
di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.– cadauna (corrispondenti a complessivi fr.
1'800.–), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, siccome
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento del figlio __________ e
lo ha ammonito formalmente; pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli
con sentenza del 24 luglio 2015 della Corte delle assise criminali;
·
con decreto d'accusa del 9 agosto
2018 (DAC __________) il ricorrente è stato condannato alla pena detentiva di 6
mesi, con proroga di un anno del periodo di prova decretato il 18 aprile 2018, per
lesioni semplici qualificate;
·
a seguito della condanna subìta il
9 agosto 2018, con decisione del 9 ottobre 2018 (__________) il Giudice dei
provvedimenti coercitivi supplente ha ordinato il collocamento di RI 1 in
Sezione chiusa del carcere fino al 7 febbraio 2019.
Invitato dal giudice preposto alla causa a presentare delle
osservazioni in merito a tali riscontri, l'insorgente non ha preso posizione.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65
cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa
sede (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'ALC,
direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli
Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro
diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la
prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE
64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione
europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera
circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di
là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di
un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere
di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse
fondamentale per la società (DTF 136 II 5 consid.
4.2). In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale va di
conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo
solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento
personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid.
4.3, 130 II 176 consid.
3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4
con rinvii alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea). A
dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può
comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine
pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi
con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro
lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il
rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento
dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa
appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di
recidiva (DTF 137 II 233 consid.
4.3.2, 136 II 5 consid. 4.2;
per una panoramica della giurisprudenza recente, cfr. inoltre STF 2C_238/2012
del 30 luglio 2012 consid. 3.1).
Fatti
I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di
dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS possono inoltre essere revocati
o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio
(art. 23 cpv. 1 OLCP).
2.2. Dal profilo del diritto interno, l'art. 62 cpv. 1 LStr dispone
che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio,
in particolare se lo straniero: è stato condannato a una pena detentiva di
lunga durata (lett. b); se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o
espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o
costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera
(lett. c); se egli o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale (lett.
e).
Una pena privativa della libertà, ai sensi dell'art. 62 cpv.
1 lett. b LStr, è considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di
un anno, a prescindere dal fatto che la pena irrogata sia stata sospesa in
tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 135 II 377 consid.
4.2).
L'art. 80 cpv. 1 OASA
precisa che vi è
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di
mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità
(a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico
o privato (b). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della
medesima norma, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in
Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
2.3. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura
si giustifica soltanto quando è proporzionata.
Se poi un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato
alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento
con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr). Sotto
quest'ultimo aspetto giova ricordare che, benché l'ALC sia silente in merito
alla possibilità di ammonire i cittadini sottoposti alla regolamentazione
dell'accordo bilaterale in parola, il Tribunale federale ha comunque sancito
che l'art. 2 cpv. 2 LStr - secondo cui la legge federale sugli stranieri si
applica ai cittadini comunitari soltanto se l'ALC non contiene disposizioni
derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli - non costituisce un
impedimento all'applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LStr anche nei loro confronti
(cfr. STF 2C_902/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
2.4. La legge federale
sugli stranieri si applica ai cittadini
dell'Unione europea soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene
disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2
cpv. 2 LStr). Considerato che l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC non può
legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr.
art. 2 ALC), occorre di principio verificare se il mancato rinnovo del permesso
di dimora al qui ricorrente si giustifichi sia dal profilo del diritto interno
che nell'ottica del menzionato accordo bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2).
2.5. In concreto il
ricorrente, essendo cittadino spagnolo e titolare di un documento di
legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del
menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare
un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa
(cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).
Bisogna comunque tenere conto che il campo di applicazione
personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma
unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito
dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto
litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 consid. 2, 130 II 1 consid. 3.4).
Su questo punto, il Consiglio di Stato (consid. 3) ritiene
dubbio che RI 1 possa prevalersi dell'ALC poiché non avrebbe più esercitato
un'attività lucrativa reale ed effettiva dopo il mese di marzo 2012 e non è
nemmeno dato di sapere se nel frattempo egli si sia procacciato un lavoro e disponga
di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento.
Dal canto suo, dinnanzi al
Tribunale il ricorrente produce un contratto di lavoro sottoscritto il 30
maggio 2016 con la __________ per svolgere un'attività lucrativa al 50% a partire
dal 1° giugno 2016 (doc. 5).
Ora, sapere se
l'interessato possa essere considerato un lavoratore e possa prevalersi del
menzionato accordo bilaterale è una questione che può qui rimanere indecisa, in
quanto il gravame va in ogni caso respinto sia dal profilo dell'applicazione dell'ALC
che da quello del diritto interno.
3. 3.1. Come accennato in
narrativa, durante il suo soggiorno nel nostro Paese il ricorrente ha avuto
modo di interessare a diverse riprese le autorità giudiziarie penali.
Il 1° novembre 2011 egli ha superato di 28 km/h il limite di
velocità massimo segnalato di 100 km/h sull'autostrada A13. Per questo motivo,
con decreto d'accusa del 15 novembre 2011, la Procura pubblica dei Grigioni gli
ha inflitto una multa di fr. 400.– per infrazione alle norme della circolazione
stradale.
Il 16 dicembre 2014 RI 1 è stato arrestato e posto in carcerazione
preventiva. Il 24 luglio 2015 la Corte delle assise criminali lo ha condannato
alla pena detentiva di 26 mesi, di cui 13 mesi sospesi condizionalmente con un
periodo di prova di 3 anni, siccome riconosciuto colpevole di di infrazione
aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro.
3.2. Esaminando i fatti che hanno portato a quest'ultima
condanna, si rileva che dal 2012 al 16 dicembre 2014 RI 1 ha alienato a terzi
408 g di cocaina e detenuto ai fini dell'alienazione 120 g della medesima
sostanza.
Ora, bisogna effettivamente ammettere che il ricorrente si è
reso colpevole di un'azione delittuosa, quella di infrazione alla
LStup, estremamente grave. Giova ricordare che i reati
in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un
settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un
pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la
lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene
giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività
di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse
pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla
Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi
provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa, 122 II 433 consid. 2c,
STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004 consid. 5.1). Ciò che è il caso nella presente
fattispecie, dal momento che il ricorrente è stato condannato per un
quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da poter mettere
direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone. Tanto
più che egli non è consumatore di stupefacenti.
3.3. Bisogna anche tener presente che non si è trattato di un
evento unico, bensì di un'attività criminosa che si è protratta su un arco di
tempo assai lungo, dal 2012 al 16 dicembre 2014, ed è cessata soltanto a
seguito dell'intervento degli inquirenti. RI 1 non ha avuto alcuno scrupolo
nell'alienare, per di più unicamente a scopo di lucro, 408 g di cocaina, essendo
pure in procinto di alienarne ancora 120, per un totale di ben 528 g,
equivalenti a 52.80 g di cocaina pura (sentenza penale, consid. 7). Tenuto
conto sia della durata nel tempo dello spaccio e del suo quantitativo, la Corte
penale ha quindi considerato la colpa dell'insorgente come oggettivamente medio
grave (sentenza penale, consid. 9).
Oltre a ciò, durante il periodo 2012/8 dicembre 2014 il
ricorrente ha pure compiuto degli atti suscettibili di vanificare l'accertamento
dell'origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 15'000.–, sapendo che
provenivano dal crimine in materia di stupefacenti. Per questo motivo, egli è
stato condannato anche per complicità in riciclaggio
di denaro. Reato, questo, giudicato sulla base dell'art. 305bis del
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e che tocca un bene giuridico molto importante per la società,
come l'amministrazione della giustizia.
Neppure il comportamento istruttorio e processuale dal lui
tenuto è stato peraltro esemplare, lo stesso non essendo mai stato "dettato dalla massima trasparenza bensì da
continue negazioni, salvo poi ammettere solo una minima parte di quanto da lui
realmente commesso, tenuto pure conto di come si sia bellamente scordato dei
fatti del 2012 infine riconosciuti, probabilmente in modo riduttivo, solo in
aula e della circostanza di non aver mai voluto indicare chi è o sono stati i
suoi reali fornitori" (sentenza penale, consid. 6).
Non si può nemmeno escludere una sua recidiva. Del resto, non si
dovrebbe nemmeno esigere che il rischio di commettere reati sia nullo per
rinunciare a un provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno ai
sensi dell'ALC. Questo dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione:
tanto più questa appare importante, come nella presente fattispecie, quanto
minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 130
Considerandi
II 176 consid. 4.3, 122 II 433, consid. 2 e
3). Del resto, nel gravame al Tribunale l'insorgente non esclude tale
rischio, ma propende unicamente a minimizzarlo (ricorso ad 8, pag. 10).
L'argomento secondo cui egli avrebbe delinquito siccome
spinto da una situazione personale assai complessa a seguito delle sue
ristrettezze economiche conseguenti a un'aggressione di cui è rimasto vittima presso
la discoteca __________ nel gennaio del 2010 e che ha necessitato una lunga
terapia psicologica impedendogli di svolgere pienamente un'attività lucrativa regolare,
non è certo atto a giustificare il suo agire. Dimostra piuttosto che qualora si
ritrovasse senza entrate finanziarie, egli potrebbe ricadere nuovamente
nell'illecito in futuro. In siffatte circostanze, il fatto che nell'ambito dell'inchiesta penale due persone si siano dichiarate
soddisfatte dei rapporti lavorativi avuti con lui non risulta di decisivo
rilievo ai fini del presente giudizio (doc. 3 e 4: verbali di interrogatorio di
__________ e __________, rispettivamente, del 20 marzo e 2 aprile 2015). L'asserzione
poi che lo spaccio di cocaina sia stato sporadico e non sistematico non
permette certo di diminuire la sua colpa. Denota piuttosto che non ha preso
coscienza della gravità del suo modus operandi.
Non permette di giungere a conclusioni a lui più favorevoli
il fatto che la pena detentiva inflittagli sia
stata condizionalmente sospesa, poiché tale circostanza non impedisce
ancora la revoca o il rinnovo del permesso (DTF 135 II 377 consid. 4.2; STF
2C_100/2010 del 19 luglio 2010 consid. 3.3 con rinvii). Non bisogna dimenticare che il giudice penale considera primariamente la
situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione,
mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e
l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio
2010.
consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6).
Tanto più che la sua prognosi è stata ritenuta negativa dalla
Corte delle assise criminali, rilevando come RI 1 "negli
ultimi anni abbia sostanzialmente vissuto del provento di questa sua illecita
attività, che avrebbe continuato se non fosse stato arrestato, non abbia un
lavoro né concrete prospettive di averlo, né abbia un serio e consolidato
legame con il figlio, che solo lui ritiene essere suo, e che più che verosimilmente
è stato usato, con le conseguenze di cui ai documenti dibattimentali per
l'ottenimento del primo permesso L fondato su di un asserito ricongiungimento
famigliare (consid. 9).
Non è suscettibile di
sovvertire quanto precede l'affermazione secondo cui egli si starebbe comportando
bene da quando è stato scarcerato il
15.
gennaio 2016, al punto di avere ripreso a lavorare. Innanzitutto, secondo
la prassi costante del Tribunale federale anche l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come il fatto che una persona venga
rilasciata condizionalmente, non permette di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un
pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15
dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii), soprattutto di fronte a gravi reati in
materia di stupefacenti, come nel caso in rassegna. Secondariamente, un comportamento ineccepibile è quanto ci si
attende da ogni persona, tenuto pure
conto che l'interessato ha pendente la procedura ricorsuale relativa al suo permesso. In terzo luogo, il ricorrente
non ha invero tratto insegnamento dal suo grave precedente penale, visto che il
18.
aprile 2018 il Procuratore pubblico gli ha inflitto una pena pecuniaria di
30.
aliquote giornaliere da fr. 60.– cadauna (corrispondenti a complessivi fr.
1'800.–) sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e lo ha ammonito
formalmente, siccome colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento.
In effetti, nel periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 marzo 2018
e benché ne avesse i mezzi per farlo, RI 1 aveva omesso di versare al figlio __________
(e per esso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento USSI che li
anticipa) gli alimenti stabiliti dalla convenzione di mantenimento sottoscritta
il 14 ottobre 2014 e ratificata il 24 febbraio 2015 dall'Autorità regionale di
protezione di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr.
15'244.–.
Come se non bastasse l'8 agosto 2018, quando era pendente il
ricorso davanti al Tribunale, egli ha intenzionalmente inferto al braccio
sinistro di una persona, con un coltello di tipo "militare", una
ferita da taglio superficiale di circa 20 cm di lunghezza e una profonda di
circa 4 cm di lunghezza con esposizione della fascia muscolare richiedenti
l'applicazione di 7 punti di sutura. Per questo motivo, con decreto d'accusa
del 9 agosto 2018 (DAC 173/2018) il Procuratore pubblico lo ha condannato alla
pena detentiva di 6 mesi, con proroga di un anno del periodo di prova decretato
il 18 aprile 2018, per lesioni semplici qualificate. In tale giudizio è stato
considerato che una pena detentiva appariva giustificata, sulla base dell'art.
41.
cpv. 1 lett. a CP, per trattenere RI 1 dal commettere nuovi crimini o delitti.
3.4
Alla luce di quanto precede, si deve quindi convenire
con il Consiglio di Stato che l'insorgente
rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la
società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 Allegato I
ALC, tale da legittimare un provvedimento di revoca e di rifiuto del rinnovo del
suo permesso di dimora UE/AELS. Lo conferma il fatto che il 9 ottobre 2018
(850.2018.951) il Giudice dei provvedimenti coercitivi supplente ha ordinato il
collocamento di RI 1 in Sezione chiusa del carcere fino al 7 febbraio 2019.
Ritenuto che il ricorrente è stato condannato a una pena
privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza,
egli adempirebbe pure i requisiti per la revoca di un permesso di dimora sulla
base dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStr, qualora il diritto interno fosse
applicabile nella presente fattispecie.
Anche l'altra ipotesi di
revoca prevista dall'art. 62 cpv. 1 lett. c LStr è peraltro realizzata
in concreto, come rilevato dal Consiglio di Stato con motivazioni condivise da
questo Tribunale.
Visto inoltre che __________ è caduto a carico dell'aiuto
sociale per il fatto che per un lungo periodo il padre non gli versava il contributo
alimentare cui è tenuto, al punto da doverseli fare anticipare dall'USSI, è
pure data la condizione per la revoca del permesso prevista all'art. 62 cpv. 1
lett. e LStr.
4.
A questo punto occorre
verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della
popolazione.
4.1
Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le
autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione
personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene
rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado
d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero
se la misura venisse confermata (art. 96 LStr).
Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni
sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), un analogo
esame della proporzionalità va svolto anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid.
4.
; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro
Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).
4.2
RI 1 è entrato in Svizzera nel 2010, ovvero dall'età di
22.
anni, beneficiando durante quell'anno per lo più di permessi di dimora
temporanei L. È però dal 1° marzo 2011, quando gli è stato rilasciato un
permesso di dimora B quinquennale, che egli vive stabilmente nel nostro Paese. La
sua presenza sul nostro territorio non può quindi essere ancora considerata di
lunga durata, ritenuto pure che dal 29 febbraio 2016, data di scadenza della sua autorizzazione di soggiorno, la
stessa è solo tollerata in attesa di un giudizio definitivo in merito al destino
del suo permesso di dimora.
Bisogna anche tenere conto che egli ha iniziato a delinquere pesantemente
già l'anno successivo l'ottenimento della sua autorizzazione di soggiorno
quinquennale, dimostrando in tal modo la
propria incapacità a conformarsi al nostro ordinamento giuridico, per di
più con un reato in un settore particolarmente delicato come quello della lotta
al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo e, pendente causa, con
uno lesivo dell'integrità delle persone,
rendendosi pertanto una persona indesiderata. Non si può quindi ritenere che egli
si sia integrato nel nostro Paese, dove ha pure contratto numerosi
debiti privati (al momento del giudizio del Consiglio di Stato vi erano 7
esecuzioni aperte per complessivi fr. 3'604.10 e ben 41 attestati di carenza
beni per un totale di fr. 36'498.60), contratti principalmente con la cassa
malati e gli enti pubblici (estratto del registro delle esecuzioni del 5 aprile
2017). Del resto, il fatto di avere un figlio in tenera età non lo ha dissuaso
a commettere le azioni criminose per le quali è stato pesantemente condannato,
assumendosi perciò il rischio di venire allontanato dal nostro territorio.
Un suo rientro in Spagna
non comprometterà certo il suo reinserimento,
ritenuto pure che potrà sfruttare le esperienze lavorative maturate in Svizzera quale collaboratore presso un albergo,
organizzatore di eventi, aiuto metalcostruttore, operaio per la posa di
finestre e verande. Del resto, eventuali difficoltà di
adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto nel proprio Paese d'origine sono aspetti del tutto normali che toccano la
maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrarvi dopo un
prolungato soggiorno all'estero.
4.3
Per quanto riguarda il
suo legame con il figlio __________ (__________ 2010), il quale possiede
la nazionalità svizzera, va rilevato quanto segue.
4.3.1
Il cittadino straniero che non ha la custodia dei
figli - come è il caso del ricorrente - può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con
la prole, ossia unicamente nel quadro
dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. In linea
di principio, tale facoltà non implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Secondo la giurisprudenza federale, le esigenze dell'art. 8 CEDU
risultano in effetti già rispettate se detto diritto di visita può venire
esercitato nell'ambito di
brevi soggiorni, adattandone se del caso le modalità (STF 2C_774/2013
del 31 ottobre 2013 consid. 4.1). Un diritto del genitore all'ottenimento di un
permesso di dimora può tuttavia sussistere
se i rapporti coi figli sono particolarmente intensi dal profilo economico
ed affettivo, se questi non potrebbero venir
mantenuti per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il comportamento
di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 140 I 145 consid. 3.2,
con rinvii; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.2).
L'esistenza di un
legame affettivo "particolarmente intenso" è stato
in passato ammesso dalla giurisprudenza in presenza di diritti di visita riconosciuti in modo ampio, ovvero al di là
dell'ordinario (STF 2C_145/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.3.1). Prendendo
però atto dell'evoluzione registrata in
materia di diritto della famiglia, che ha portato al riconoscimento di diritti
di visita estesi sempre più con regolarità, il Tribunale federale ha ridefinito
la particolare intensità dei rapporti affettivi tra figlio con diritto
di risiedere in Svizzera e genitore senza
autorità parentale. La nostra massima istanza ha precisato che - nei casi di stranieri che già disponevano di un permesso di soggiorno a seguito del matrimonio con
un cittadino svizzero o con una persona domiciliata (art. 42, rispettivamente,
43.
LStr) e adempiute comunque tutte le altre condizioni
richieste nonché tenuto conto della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS
0.
) - il sussistere di un
legame affettivo particolarmente intenso
debba essere già riconosciuto quando
quello effettivamente esercitato corrisponda
ad un diritto di visita usuale, secondo i canoni odierni (DTF 139 I 315 consid. 2; STF 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 4.2,2C_1105/2012 del 5 agosto 2013 consid. 2 e
2C_318/3013 del 5 settembre 2013 consid. 3.3; nella Svizzera romanda, generalmente una fine settimana ogni due e
durante metà delle vacanze).
Decisivi sono soltanto i legami personali, ovvero l'esistenza di relazioni
familiari particolarmente forti dal punto di vista affettivo, non quindi le
decisioni giudiziarie o le convenzioni con le quali i genitori si suddividono l'autorità parentale e la custodia dei figli in comune oppure
l'introduzione dell'autorità parentale congiunta in caso di divorzio conseguente
alla modifica del Codice civile svizzero in vigore dal 1° luglio 2014 (DTF 143
I 21 consid. 5.5.4, 139 I 315 consid. 2.3). Determinante, nell'ottica dell'art. 8 n. 1 CEDU, è ad ogni modo la
natura e il carattere effettivo dei rapporti intrattenuti tra lo straniero e il
membro della famiglia che ha diritto di risiedere in Svizzera al momento in cui
detta norma viene invocata. In questo senso,
il Tribunale federale ha considerato che una mancanza di strette
relazioni nel passato riveste meno importanza, nella ponderazione degli
interessi in gioco, se il legame tra
lo straniero e suo figlio si è rafforzato nel tempo (DTF 140 I 145 consid. 4.2).
Le esigenze relative
all'estensione della relazione dal punto di vista affettivo ed economico devono
inoltre rimanere nell'ordine del possibile e del ragionevole (STF 2C_821/2016
del 2 febbraio 2018 consid. 5.2.4., con riferimenti giurisprudenziali).
Va pure osservato, per completezza, che il
Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza (riferita a figli con
passaporto svizzero) anche in merito al requisito del "comportamento irreprensibile".
In ambito di "ricongiungimento familiare alla rovescia", quando lo
straniero che sollecita il rilascio di un permesso di soggiorno è detentore sia
della custodia esclusiva che dell'autorità parentale sul figlio di nazionalità elvetica, il diritto di quest'ultimo
a crescere in Svizzera non viene infatti più messo in discussione già in
assenza di un simile comportamento da parte del genitore, bensì solo quando
quest'ultimo si è reso colpevole di lesioni dell'ordine e della sicurezza pubblici di una certa gravità (DTF 140 I
145.
consid. 3.3; STF 2C_165/2014 del
18.
luglio 2014 consid. 4.3). Parallelamente, procedendo all'esame della
situazione dello straniero che non vive più con il coniuge svizzero ma che,
senza averne la custodia, ha ancora
l'autorità parentale sul figlio minore di nazionalità elvetica, il Tribunale federale ha giudicato che la
violazione dell'ordine pubblico non costituisce una condizione indipendente, il
cui mancato rispetto implica necessariamente il rifiuto di prorogare
l'autorizzazione di soggiorno, bensì solo uno degli elementi da considerare
nella ponderazione degli interessi in discussione (DTF 140 I 145 consid.
4.
; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3).
4.3.2
In concreto __________,
affidato alla madre, ha vissuto insieme al padre soltanto durante 4 mesi, dal
mese di febbraio al mese di giugno del 2010, e l'insorgente non ha mai
sostenuto né documentato durante tutta la procedura ricorsuale di esercitare
regolarmente il diritto di visita su di lui. Del
resto, come ha accertato il Consiglio di Stato, __________ non è mai andato a
trovare il padre quando quest'ultimo era stato dal 16 dicembre 2014 al 15
gennaio 2016 in carcere. In siffatte circostanze, non si può pertanto ritenere
che tra di loro vi sia un legame affettivo particolarmente stretto. Non esiste neppure una relazione economica tra di
loro. Lo dimostra il decreto d'accusa inflitto al ricorrente il 18
aprile 2018 per trascuranza degli obblighi di mantenimento. In effetti, benché
ne avesse i mezzi per farlo, dal 1° febbraio 2015 al 31 marzo 2018 l'insorgente
non ha versato a __________ gli alimenti stabiliti dalla convenzione di
mantenimento sottoscritta il 14 ottobre 2014 e ratificata il 24 febbraio 2015
dall'Autorità regionale di protezione di __________.
Di conseguenza, non
si può certo ritenere che tra l'insorgente e suo figlio esista un legame
affettivo ed economico particolarmente intenso ai sensi della giurisprudenza.
RI 1 evidenzia che il suo allontanamento comprometterà definitivamente
il legame con suo figlio. Ora, a prescindere dal fatto che l'insorgente ha
delinquito in una maniera tale da renderlo indesiderato in Svizzera e deve assumersene
le conseguenze, non è in ogni caso dato di vedere come il suo rientro in Spagna
possa precludergli il diritto di visita, sempre che intenda esercitarlo. I loro
rapporti potranno essere mantenuti infatti mediante contatti telefonici e
scritti, tramite i mezzi di comunicazione multimediali o nell'ambito di visite,
considerato pure che la Spagna è facilmente raggiungibile in poco tempo e a
prezzi modici: in questo modo le loro relazioni potranno essere salvaguardate. Va
poi osservato per completezza che, essendo cittadino dell'UE, RI 1 ha pur sempre
la possibilità di trasferirsi nella fascia di confine italiana, ove lingua, usi
e costumi sono simili a quelli del Canton Ticino.
4.4
In conclusione, un'attenta
ponderazione di tutti gli interessi in gioco
permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dalla Sezione
della popolazione, non solo ai sensi dell'art. 96 LStr, ma anche dal profilo
dell'art. 8 CEDU come pure dell'art. 13 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), di identica
portata, e della CDF.
5.
In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto siccome
manifestamente infondato, con conseguente conferma della decisione impugnata e
di quella dipartimentale da essa tutelata.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e
sono quindi poste a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Spese e tassa di giustizia di
complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere