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Decisione

52.2017.293

Rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

21 novembre 2018Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di

dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS possono inoltre essere revocati

o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio

(art. 23 cpv. 1 OLCP).

2.2. Dal profilo del diritto interno, l'art. 62 cpv. 1 LStr dispone

che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio,

in particolare se lo straniero: è stato condannato a una pena detentiva di

lunga durata (lett. b); se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o

espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o

costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera

(lett. c); se egli o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale (lett.

e).

Una pena privativa della libertà, ai sensi dell'art. 62 cpv.

1 lett. b LStr, è considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di

un anno, a prescindere dal fatto che la pena irrogata sia stata sospesa in

tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 135 II 377 consid.

4.2).

L'art. 80 cpv. 1 OASA

precisa che vi è

violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di

mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità

(a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico

o privato (b). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della

medesima norma, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in

Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una

violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.

2.3. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura

si giustifica soltanto quando è proporzionata.

Se poi un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato

alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento

con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr). Sotto

quest'ultimo aspetto giova ricordare che, benché l'ALC sia silente in merito

alla possibilità di ammonire i cittadini sottoposti alla regolamentazione

dell'accordo bilaterale in parola, il Tribunale federale ha comunque sancito

che l'art. 2 cpv. 2 LStr - secondo cui la legge federale sugli stranieri si

applica ai cittadini comunitari soltanto se l'ALC non contiene disposizioni

derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli - non costituisce un

impedimento all'applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LStr anche nei loro confronti

(cfr. STF 2C_902/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

2.4. La legge federale

sugli stranieri si applica ai cittadini

dell'Unione europea soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene

disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2

cpv. 2 LStr). Considerato che l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC non può

legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr.

art. 2 ALC), occorre di principio verificare se il mancato rinnovo del permesso

di dimora al qui ricorrente si giustifichi sia dal profilo del diritto interno

che nell'ottica del menzionato accordo bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2).

2.5. In concreto il

ricorrente, essendo cittadino spagnolo e titolare di un documento di

legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del

menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare

un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa

(cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).

Bisogna comunque tenere conto che il campo di applicazione

personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma

unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito

dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto

litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 consid. 2, 130 II 1 consid. 3.4).

Su questo punto, il Consiglio di Stato (consid. 3) ritiene

dubbio che RI 1 possa prevalersi dell'ALC poiché non avrebbe più esercitato

un'attività lucrativa reale ed effettiva dopo il mese di marzo 2012 e non è

nemmeno dato di sapere se nel frattempo egli si sia procacciato un lavoro e disponga

di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento.

Dal canto suo, dinnanzi al

Tribunale il ricorrente produce un contratto di lavoro sottoscritto il 30

maggio 2016 con la __________ per svolgere un'attività lucrativa al 50% a partire

dal 1° giugno 2016 (doc. 5).

Ora, sapere se

l'interessato possa essere considerato un lavoratore e possa prevalersi del

menzionato accordo bilaterale è una questione che può qui rimanere indecisa, in

quanto il gravame va in ogni caso respinto sia dal profilo dell'applicazione dell'ALC

che da quello del diritto interno.

3. 3.1. Come accennato in

narrativa, durante il suo soggiorno nel nostro Paese il ricorrente ha avuto

modo di interessare a diverse riprese le autorità giudiziarie penali.

Il 1° novembre 2011 egli ha superato di 28 km/h il limite di

velocità massimo segnalato di 100 km/h sull'autostrada A13. Per questo motivo,

con decreto d'accusa del 15 novembre 2011, la Procura pubblica dei Grigioni gli

ha inflitto una multa di fr. 400.– per infrazione alle norme della circolazione

stradale.

Il 16 dicembre 2014 RI 1 è stato arrestato e posto in carcerazione

preventiva. Il 24 luglio 2015 la Corte delle assise criminali lo ha condannato

alla pena detentiva di 26 mesi, di cui 13 mesi sospesi condizionalmente con un

periodo di prova di 3 anni, siccome riconosciuto colpevole di di infrazione

aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro.

3.2. Esaminando i fatti che hanno portato a quest'ultima

condanna, si rileva che dal 2012 al 16 dicembre 2014 RI 1 ha alienato a terzi

408 g di cocaina e detenuto ai fini dell'alienazione 120 g della medesima

sostanza.

Ora, bisogna effettivamente ammettere che il ricorrente si è

reso colpevole di un'azione delittuosa, quella di infrazione alla

LStup, estremamente grave. Giova ricordare che i reati

in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un

settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un

pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la

lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene

giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività

di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse

pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla

Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi

provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa, 122 II 433 consid. 2c,

STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004 consid. 5.1). Ciò che è il caso nella presente

fattispecie, dal momento che il ricorrente è stato condannato per un

quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da poter mettere

direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone. Tanto

più che egli non è consumatore di stupefacenti.

3.3. Bisogna anche tener presente che non si è trattato di un

evento unico, bensì di un'attività criminosa che si è protratta su un arco di

tempo assai lungo, dal 2012 al 16 dicembre 2014, ed è cessata soltanto a

seguito dell'intervento degli inquirenti. RI 1 non ha avuto alcuno scrupolo

nell'alienare, per di più unicamente a scopo di lucro, 408 g di cocaina, essendo

pure in procinto di alienarne ancora 120, per un totale di ben 528 g,

equivalenti a 52.80 g di cocaina pura (sentenza penale, consid. 7). Tenuto

conto sia della durata nel tempo dello spaccio e del suo quantitativo, la Corte

penale ha quindi considerato la colpa dell'insorgente come oggettivamente medio

grave (sentenza penale, consid. 9).

Oltre a ciò, durante il periodo 2012/8 dicembre 2014 il

ricorrente ha pure compiuto degli atti suscettibili di vanificare l'accertamento

dell'origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 15'000.–, sapendo che

provenivano dal crimine in materia di stupefacenti. Per questo motivo, egli è

stato condannato anche per complicità in riciclaggio

di denaro. Reato, questo, giudicato sulla base dell'art. 305bis del

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e che tocca un bene giuridico molto importante per la società,

come l'amministrazione della giustizia.

Neppure il comportamento istruttorio e processuale dal lui

tenuto è stato peraltro esemplare, lo stesso non essendo mai stato "dettato dalla massima trasparenza bensì da

continue negazioni, salvo poi ammettere solo una minima parte di quanto da lui

realmente commesso, tenuto pure conto di come si sia bellamente scordato dei

fatti del 2012 infine riconosciuti, probabilmente in modo riduttivo, solo in

aula e della circostanza di non aver mai voluto indicare chi è o sono stati i

suoi reali fornitori" (sentenza penale, consid. 6).

Non si può nemmeno escludere una sua recidiva. Del resto, non si

dovrebbe nemmeno esigere che il rischio di commettere reati sia nullo per

rinunciare a un provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno ai

sensi dell'ALC. Questo dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione:

tanto più questa appare importante, come nella presente fattispecie, quanto

minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 130

Considerandi

II 176 consid. 4.3, 122 II 433, consid. 2 e

3). Del resto, nel gravame al Tribunale l'insorgente non esclude tale

rischio, ma propende unicamente a minimizzarlo (ricorso ad 8, pag. 10).

L'argomento secondo cui egli avrebbe delinquito siccome

spinto da una situazione personale assai complessa a seguito delle sue

ristrettezze economiche conseguenti a un'aggressione di cui è rimasto vittima presso

la discoteca __________ nel gennaio del 2010 e che ha necessitato una lunga

terapia psicologica impedendogli di svolgere pienamente un'attività lucrativa regolare,

non è certo atto a giustificare il suo agire. Dimostra piuttosto che qualora si

ritrovasse senza entrate finanziarie, egli potrebbe ricadere nuovamente

nell'illecito in futuro. In siffatte circostanze, il fatto che nell'ambito dell'inchiesta penale due persone si siano dichiarate

soddisfatte dei rapporti lavorativi avuti con lui non risulta di decisivo

rilievo ai fini del presente giudizio (doc. 3 e 4: verbali di interrogatorio di

__________ e __________, rispettivamente, del 20 marzo e 2 aprile 2015). L'asserzione

poi che lo spaccio di cocaina sia stato sporadico e non sistematico non

permette certo di diminuire la sua colpa. Denota piuttosto che non ha preso

coscienza della gravità del suo modus operandi.

Non permette di giungere a conclusioni a lui più favorevoli

il fatto che la pena detentiva inflittagli sia

stata condizionalmente sospesa, poiché tale circostanza non impedisce

ancora la revoca o il rinnovo del permesso (DTF 135 II 377 consid. 4.2; STF

2C_100/2010 del 19 luglio 2010 consid. 3.3 con rinvii). Non bisogna dimenticare che il giudice penale considera primariamente la

situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione,

mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e

l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio

2010.

consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6).

Tanto più che la sua prognosi è stata ritenuta negativa dalla

Corte delle assise criminali, rilevando come RI 1 "negli

ultimi anni abbia sostanzialmente vissuto del provento di questa sua illecita

attività, che avrebbe continuato se non fosse stato arrestato, non abbia un

lavoro né concrete prospettive di averlo, né abbia un serio e consolidato

legame con il figlio, che solo lui ritiene essere suo, e che più che verosimilmente

è stato usato, con le conseguenze di cui ai documenti dibattimentali per

l'ottenimento del primo permesso L fondato su di un asserito ricongiungimento

famigliare (consid. 9).

Non è suscettibile di

sovvertire quanto precede l'affermazione secondo cui egli si starebbe comportando

bene da quando è stato scarcerato il

15.

gennaio 2016, al punto di avere ripreso a lavorare. Innanzitutto, secondo

la prassi costante del Tribunale federale anche l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come il fatto che una persona venga

rilasciata condizionalmente, non permette di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un

pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15

dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii), soprattutto di fronte a gravi reati in

materia di stupefacenti, come nel caso in rassegna. Secondariamente, un comportamento ineccepibile è quanto ci si

attende da ogni persona, tenuto pure

conto che l'interessato ha pendente la procedura ricorsuale relativa al suo permesso. In terzo luogo, il ricorrente

non ha invero tratto insegnamento dal suo grave precedente penale, visto che il

18.

aprile 2018 il Procuratore pubblico gli ha inflitto una pena pecuniaria di

30.

aliquote giornaliere da fr. 60.– cadauna (corrispondenti a complessivi fr.

1'800.–) sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e lo ha ammonito

formalmente, siccome colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento.

In effetti, nel periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 marzo 2018

e benché ne avesse i mezzi per farlo, RI 1 aveva omesso di versare al figlio __________

(e per esso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento USSI che li

anticipa) gli alimenti stabiliti dalla convenzione di mantenimento sottoscritta

il 14 ottobre 2014 e ratificata il 24 febbraio 2015 dall'Autorità regionale di

protezione di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr.

15'244.–.

Come se non bastasse l'8 agosto 2018, quando era pendente il

ricorso davanti al Tribunale, egli ha intenzionalmente inferto al braccio

sinistro di una persona, con un coltello di tipo "militare", una

ferita da taglio superficiale di circa 20 cm di lunghezza e una profonda di

circa 4 cm di lunghezza con esposizione della fascia muscolare richiedenti

l'applicazione di 7 punti di sutura. Per questo motivo, con decreto d'accusa

del 9 agosto 2018 (DAC 173/2018) il Procuratore pubblico lo ha condannato alla

pena detentiva di 6 mesi, con proroga di un anno del periodo di prova decretato

il 18 aprile 2018, per lesioni semplici qualificate. In tale giudizio è stato

considerato che una pena detentiva appariva giustificata, sulla base dell'art.

41.

cpv. 1 lett. a CP, per trattenere RI 1 dal commettere nuovi crimini o delitti.

3.4

Alla luce di quanto precede, si deve quindi convenire

con il Consiglio di Stato che l'insorgente

rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la

società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 Allegato I

ALC, tale da legittimare un provvedimento di revoca e di rifiuto del rinnovo del

suo permesso di dimora UE/AELS. Lo conferma il fatto che il 9 ottobre 2018

(850.2018.951) il Giudice dei provvedimenti coercitivi supplente ha ordinato il

collocamento di RI 1 in Sezione chiusa del carcere fino al 7 febbraio 2019.

Ritenuto che il ricorrente è stato condannato a una pena

privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza,

egli adempirebbe pure i requisiti per la revoca di un permesso di dimora sulla

base dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStr, qualora il diritto interno fosse

applicabile nella presente fattispecie.

Anche l'altra ipotesi di

revoca prevista dall'art. 62 cpv. 1 lett. c LStr è peraltro realizzata

in concreto, come rilevato dal Consiglio di Stato con motivazioni condivise da

questo Tribunale.

Visto inoltre che __________ è caduto a carico dell'aiuto

sociale per il fatto che per un lungo periodo il padre non gli versava il contributo

alimentare cui è tenuto, al punto da doverseli fare anticipare dall'USSI, è

pure data la condizione per la revoca del permesso prevista all'art. 62 cpv. 1

lett. e LStr.

4.

A questo punto occorre

verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della

popolazione.

4.1

Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le

autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione

personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene

rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado

d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero

se la misura venisse confermata (art. 96 LStr).

Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni

sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), un analogo

esame della proporzionalità va svolto anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid.

4.

; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro

Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).

4.2

RI 1 è entrato in Svizzera nel 2010, ovvero dall'età di

22.

anni, beneficiando durante quell'anno per lo più di permessi di dimora

temporanei L. È però dal 1° marzo 2011, quando gli è stato rilasciato un

permesso di dimora B quinquennale, che egli vive stabilmente nel nostro Paese. La

sua presenza sul nostro territorio non può quindi essere ancora considerata di

lunga durata, ritenuto pure che dal 29 febbraio 2016, data di scadenza della sua autorizzazione di soggiorno, la

stessa è solo tollerata in attesa di un giudizio definitivo in merito al destino

del suo permesso di dimora.

Bisogna anche tenere conto che egli ha iniziato a delinquere pesantemente

già l'anno successivo l'ottenimento della sua autorizzazione di soggiorno

quinquennale, dimostrando in tal modo la

propria incapacità a conformarsi al nostro ordinamento giuridico, per di

più con un reato in un settore particolarmente delicato come quello della lotta

al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo e, pendente causa, con

uno lesivo dell'integrità delle persone,

rendendosi pertanto una persona indesiderata. Non si può quindi ritenere che egli

si sia integrato nel nostro Paese, dove ha pure contratto numerosi

debiti privati (al momento del giudizio del Consiglio di Stato vi erano 7

esecuzioni aperte per complessivi fr. 3'604.10 e ben 41 attestati di carenza

beni per un totale di fr. 36'498.60), contratti principalmente con la cassa

malati e gli enti pubblici (estratto del registro delle esecuzioni del 5 aprile

2017). Del resto, il fatto di avere un figlio in tenera età non lo ha dissuaso

a commettere le azioni criminose per le quali è stato pesantemente condannato,

assumendosi perciò il rischio di venire allontanato dal nostro territorio.

Un suo rientro in Spagna

non comprometterà certo il suo reinserimento,

ritenuto pure che potrà sfruttare le esperienze lavorative maturate in Svizzera quale collaboratore presso un albergo,

organizzatore di eventi, aiuto metalcostruttore, operaio per la posa di

finestre e verande. Del resto, eventuali difficoltà di

adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto nel proprio Paese d'origine sono aspetti del tutto normali che toccano la

maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrarvi dopo un

prolungato soggiorno all'estero.

4.3

Per quanto riguarda il

suo legame con il figlio __________ (__________ 2010), il quale possiede

la nazionalità svizzera, va rilevato quanto segue.

4.3.1

Il cittadino straniero che non ha la custodia dei

figli - come è il caso del ricorrente - può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con

la prole, ossia unicamente nel quadro

dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. In linea

di principio, tale facoltà non implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Secondo la giurisprudenza federale, le esigenze dell'art. 8 CEDU

risultano in effetti già rispettate se detto diritto di visita può venire

esercitato nell'ambito di

brevi soggiorni, adattandone se del caso le modalità (STF 2C_774/2013

del 31 ottobre 2013 consid. 4.1). Un diritto del genitore all'ottenimento di un

permesso di dimora può tuttavia sussistere

se i rapporti coi figli sono particolarmente intensi dal profilo economico

ed affettivo, se questi non potrebbero venir

mantenuti per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il comportamento

di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 140 I 145 consid. 3.2,

con rinvii; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.2).

L'esistenza di un

legame affettivo "particolarmente intenso" è stato

in passato ammesso dalla giurisprudenza in presenza di diritti di visita riconosciuti in modo ampio, ovvero al di là

dell'ordinario (STF 2C_145/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.3.1). Prendendo

però atto dell'evoluzione registrata in

materia di diritto della famiglia, che ha portato al riconoscimento di diritti

di visita estesi sempre più con regolarità, il Tribunale federale ha ridefinito

la particolare intensità dei rapporti affettivi tra figlio con diritto

di risiedere in Svizzera e genitore senza

autorità parentale. La nostra massima istanza ha precisato che - nei casi di stranieri che già disponevano di un permesso di soggiorno a seguito del matrimonio con

un cittadino svizzero o con una persona domiciliata (art. 42, rispettivamente,

43.

LStr) e adempiute comunque tutte le altre condizioni

richieste nonché tenuto conto della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS

0.

) - il sussistere di un

legame affettivo particolarmente intenso

debba essere già riconosciuto quando

quello effettivamente esercitato corrisponda

ad un diritto di visita usuale, secondo i canoni odierni (DTF 139 I 315 consid. 2; STF 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 4.2,2C_1105/2012 del 5 agosto 2013 consid. 2 e

2C_318/3013 del 5 settembre 2013 consid. 3.3; nella Svizzera romanda, generalmente una fine settimana ogni due e

durante metà delle vacanze).

Decisivi sono soltanto i legami personali, ovvero l'esistenza di relazioni

familiari particolarmente forti dal punto di vista affettivo, non quindi le

decisioni giudiziarie o le convenzioni con le quali i genitori si suddividono l'autorità parentale e la custodia dei figli in comune oppure

l'introduzione dell'autorità parentale congiunta in caso di divorzio conseguente

alla modifica del Codice civile svizzero in vigore dal 1° luglio 2014 (DTF 143

I 21 consid. 5.5.4, 139 I 315 consid. 2.3). Determinante, nell'ottica dell'art. 8 n. 1 CEDU, è ad ogni modo la

natura e il carattere effettivo dei rapporti intrattenuti tra lo straniero e il

membro della famiglia che ha diritto di risiedere in Svizzera al momento in cui

detta norma viene invocata. In questo senso,

il Tribunale federale ha considerato che una mancanza di strette

relazioni nel passato riveste meno importanza, nella ponderazione degli

interessi in gioco, se il legame tra

lo straniero e suo figlio si è rafforzato nel tempo (DTF 140 I 145 consid. 4.2).

Le esigenze relative

all'estensione della relazione dal punto di vista affettivo ed economico devono

inoltre rimanere nell'ordine del possibile e del ragionevole (STF 2C_821/2016

del 2 febbraio 2018 consid. 5.2.4., con riferimenti giurisprudenziali).

Va pure osservato, per completezza, che il

Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza (riferita a figli con

passaporto svizzero) anche in merito al requisito del "comportamento irreprensibile".

In ambito di "ricongiungimento familiare alla rovescia", quando lo

straniero che sollecita il rilascio di un permesso di soggiorno è detentore sia

della custodia esclusiva che dell'autorità parentale sul figlio di nazionalità elvetica, il diritto di quest'ultimo

a crescere in Svizzera non viene infatti più messo in discussione già in

assenza di un simile comportamento da parte del genitore, bensì solo quando

quest'ultimo si è reso colpevole di lesioni dell'ordine e della sicurezza pubblici di una certa gravità (DTF 140 I

145.

consid. 3.3; STF 2C_165/2014 del

18.

luglio 2014 consid. 4.3). Parallelamente, procedendo all'esame della

situazione dello straniero che non vive più con il coniuge svizzero ma che,

senza averne la custodia, ha ancora

l'autorità parentale sul figlio minore di nazionalità elvetica, il Tribunale federale ha giudicato che la

violazione dell'ordine pubblico non costituisce una condizione indipendente, il

cui mancato rispetto implica necessariamente il rifiuto di prorogare

l'autorizzazione di soggiorno, bensì solo uno degli elementi da considerare

nella ponderazione degli interessi in discussione (DTF 140 I 145 consid.

4.

; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3).

4.3.2

In concreto __________,

affidato alla madre, ha vissuto insieme al padre soltanto durante 4 mesi, dal

mese di febbraio al mese di giugno del 2010, e l'insorgente non ha mai

sostenuto né documentato durante tutta la procedura ricorsuale di esercitare

regolarmente il diritto di visita su di lui. Del

resto, come ha accertato il Consiglio di Stato, __________ non è mai andato a

trovare il padre quando quest'ultimo era stato dal 16 dicembre 2014 al 15

gennaio 2016 in carcere. In siffatte circostanze, non si può pertanto ritenere

che tra di loro vi sia un legame affettivo particolarmente stretto. Non esiste neppure una relazione economica tra di

loro. Lo dimostra il decreto d'accusa inflitto al ricorrente il 18

aprile 2018 per trascuranza degli obblighi di mantenimento. In effetti, benché

ne avesse i mezzi per farlo, dal 1° febbraio 2015 al 31 marzo 2018 l'insorgente

non ha versato a __________ gli alimenti stabiliti dalla convenzione di

mantenimento sottoscritta il 14 ottobre 2014 e ratificata il 24 febbraio 2015

dall'Autorità regionale di protezione di __________.

Di conseguenza, non

si può certo ritenere che tra l'insorgente e suo figlio esista un legame

affettivo ed economico particolarmente intenso ai sensi della giurisprudenza.

RI 1 evidenzia che il suo allontanamento comprometterà definitivamente

il legame con suo figlio. Ora, a prescindere dal fatto che l'insorgente ha

delinquito in una maniera tale da renderlo indesiderato in Svizzera e deve assumersene

le conseguenze, non è in ogni caso dato di vedere come il suo rientro in Spagna

possa precludergli il diritto di visita, sempre che intenda esercitarlo. I loro

rapporti potranno essere mantenuti infatti mediante contatti telefonici e

scritti, tramite i mezzi di comunicazione multimediali o nell'ambito di visite,

considerato pure che la Spagna è facilmente raggiungibile in poco tempo e a

prezzi modici: in questo modo le loro relazioni potranno essere salvaguardate. Va

poi osservato per completezza che, essendo cittadino dell'UE, RI 1 ha pur sempre

la possibilità di trasferirsi nella fascia di confine italiana, ove lingua, usi

e costumi sono simili a quelli del Canton Ticino.

4.4

In conclusione, un'attenta

ponderazione di tutti gli interessi in gioco

permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dalla Sezione

della popolazione, non solo ai sensi dell'art. 96 LStr, ma anche dal profilo

dell'art. 8 CEDU come pure dell'art. 13 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), di identica

portata, e della CDF.

5.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto siccome

manifestamente infondato, con conseguente conferma della decisione impugnata e

di quella dipartimentale da essa tutelata.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e

sono quindi poste a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Spese e tassa di giustizia di

complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere