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Decisione

52.2017.294

Risarcimento dei danni causati da ungulati

13 dicembre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietario

dei vigneti situati sui fondi confinanti part. __________ di __________ e part.

__________ di __________, che gestisce insieme alla figlia __________. Nel

corso del 2015, questi vigneti hanno subito una perdita causata dall'irruzione

di ungulati (cinghiali), che tre rapporti peritali del 21 agosto, 31 agosto e

18 settembre 2015 del perito __________ hanno quantificato in 5'500 kg di uve,

corrispondente a un danno stimato di complessivi

fr. 55'000.- (fr. 12'000.- per il fondo di __________ e fr. 43'000.- per quello

di __________).

B. Con decisione del 10

maggio 2017, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di risarcimento

formulata da RI 1.

Il Governo ha in particolare rimproverato al ricorrente di non essersi

tempestivamente attivato nel corso del 2015, inoltrando una richiesta di

autodifesa (abbattimento di capi viziosi tramite "permessi di

guardiacampicoltura"), ciò che avrebbe permesso di ridurre in maniera

considerevole le perdite di uva.

C. Avverso la predetta

risoluzione, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando la concessione di un indennizzo totale

di fr. 55'000.-, oltre interessi al 5% a far tempo dal 5 ottobre 2015, per i

danni occorsi nei vigneti di __________ e __________.

Il ricorrente premette anzitutto di aver già ricevuto un risarcimento nel 2014

e rileva che i suoi fondi sarebbero adeguatamente delimitati da una recinzione

metallica alta 2 m e da cinte elettriche. Respinge poi diffusamente il

rimprovero mossogli dall'Esecutivo cantonale riferito alle misure di

autodifesa, affermando di aver interpellato a più riprese il guardiacaccia __________

dell'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) nell'agosto 2015, al fine di

conseguire un'autorizzazione per l'abbattimento della selvaggina, che gli

sarebbe però stata negata.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Governo, per il tramite dell'UCP, ribadendo la propria decisione

con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, più avanti.

E. Con la replica e la

duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 48 cpv. 2

della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli

uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC; RL 922.100). La legittimazione

attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione

impugnata di cui è destinatario, è certa (art. 65 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali carenze istruttorie

potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per

nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Il regime

del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina è disciplinato dal capitolo

4.

della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli

uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0). Secondo l'art. 12, i

Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina

(cpv. 1) e stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina

per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole (cpv.

3). L'art. 13 cpv. 1 sancisce il principio secondo il quale per i danni

provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da

reddito è corrisposto un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati

da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art.

12.

cpv. 3. I Cantoni, soggiunge il cpv. 2, disciplinano l'obbligo del risarcimento.

Esso è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano

state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire

il danno, ritenuto che le spese per siffatte misure possono essere computate

nel calcolo dell'indennità.

2.2

Il legislatore

ticinese ha ripreso i suddetti principi agli art. 34 segg. LCC. L'art. 35

ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo risarcimento

per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture e agli animali da

reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato fissare le modalità

per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 precisa

poi che non sono risarciti i danni (a) insignificanti o non sufficientemente

documentati, (b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che

ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato o (c) causati da animali

contro i quali sono ammesse misure di autodifesa. Il Consiglio di Stato

stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure

di autodifesa, designa i mezzi autorizzati e determina chi sia abilitato a

prendere dette misure, dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).

2.3

Il Governo ha ulteriormente precisato il regime applicabile con il regolamento

sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11

luglio 2006 (RLCC; RL 922.110). In particolare, l'art. 60 stabilisce le

circostanze in cui è possibile chiedere all'UCP il permesso di autodifesa

mediante cattura o abbattimento per danni provocati da determinati animali

selvatici. L'art. 61 cpv. 1 specifica che la richiesta per l'autodifesa, per la

cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a

trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'UCP, ritenuto che siano state

adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali

tra l'altro le recinzioni metalliche (escluso l'impiego di fili spinati) o le

recinzioni con corrente elettrica.

Per quanto attiene al risarcimento, l'art. 65a prevede che, per i danni causati

ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di

autodifesa, hanno diritto a un risarcimento corrispondente a fr. 10.- per ogni

chilogrammo di uva mancante coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante

dalla produzione di uva e dalla sua valorizzazione (cpv. 1 e 2). La procedura

per la richiesta del risarcimento è disciplinata dall'art. 66 RLCC.

2.4

Come anche

recentemente indicato dal Tribunale federale, la legge federale e il diritto

cantonale che la concretizza stabiliscono quindi una sequenza "a cascata"

di possibili interventi,

sussidiari l'uno all'altro: l'adozione di misure per allontanare la selvaggina

ed evitare le incursioni (recinzioni), le misure di auto-difesa (cattura o

abbattimento dei capi viziosi) e, infine, il risarcimento del danno (cfr. STF

2C_1006/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3).

3.

In concreto, il

Consiglio di Stato ha respinto la domanda di risarcimento danni di fr. 55'000.-

perché il ricorrente non avrebbe sollecitato alcuna autorizzazione per l'adozione

di misure di autodifesa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 lett. c LCC (cfr. anche

risposta dell'11 luglio 2017). Pur menzionando anche la lett. b di questa

norma, il Governo non gli ha invece rimproverato un'assenza o insufficienza di

misure di prevenzione (quali recinzioni metalliche), così com'è stato per i

danni oggetto della richiesta di risarcimento per l'anno 2016 (cfr. STF 2C_1006/2017

citata).

Il ricorrente contesta dal canto suo fermamente di non aver chiesto all'UCP dei

permessi di autodifesa. In particolare, descrive di aver più volte interpellato

telefonicamente, a partire dall'agosto 2015, il guardiacaccia __________ dell'UCP,

manifestandogli la sua preoccupazione in merito a possibili incursioni di ungulati

nei suoi vigneti (nonostante la presenza di recinzioni). Quest'ultimo avrebbe

però mostrato indisponibilità e negato l'esigenza di un'autorizzazione, da

ultimo il 21 o 22 agosto, quando avrebbe riferito all'insorgente che l'imminente

stagione di caccia (alta) avrebbe reso superflua la necessità di un tale

permesso. Chiamato a esprimersi in questa sede, il Governo, per il tramite dell'UCP,

si è limitato a indicare che dalla documentazione raccolta dal nostro

servizio non ci risultano contatti fra il ricorrente e il personale dell'UCP

(cfr. risposta dell'11 luglio 2017). Sennonché tale documentazione si

riduce a un generico scambio di e-mail del giugno 2016 tra __________ dell'UCP

e il guardiacaccia __________, in cui quest'ultimo afferma che ho chiesto a

tutti i colleghi e nessuno ha avuto contatti con i signori __________, inoltre

ho controllato nella nostra lista campicoltura e nessun permesso è stato

rilasciato nei vigneti __________. Non attesta quindi che l'ufficio si sia veramente

confrontato con le circostanziate affermazioni dell'insorgente, né in

particolare che abbia consultato il funzionario __________ sui fatti descritti

da RI 1. E ciò sebbene gli stessi, di primo acchito, non appaiano senz'altro

inattendibili, alla luce della prassi che sussisterebbe in ambito di

autorizzazioni per l'abbattimento di animali selvatici (cfr. STA 52.2015.275

del 10 agosto 2016, richiamata dall'UCP in sede di risposta). Prassi vigente "(…)

da anni in tutto il Ticino, che ha dato buoni risultati poiché garantisce

immediatezza, prevede che il danneggiato contatti l'UCP (o, subordinatamente

gli agenti della polizia della caccia) per segnalare un danno e richiedere l'abbattimento

di capi viziosi. L'agente di zona compie un sopralluogo, durante il quale

accerta l'entità del danno (non deve essere irrisorio né mal documentato, art.

35.

lett. a LCC) e la presenza di misure di

prevenzione (art. 35 lett. b LCC). Decide di conseguenza se può procedere

direttamente all'abbattimento (nottetempo di norma) o se concedere un permesso

d'abbattimento ad un cacciatore di fiducia" (cfr. STA citata consid. 4.3, che cita la risposta del 15 luglio

2015.

dell'UCP in quella procedura).

Ne discende che sussiste quindi un carente accertamento dei fatti, non

potendosi escludere - a questo stadio di causa - che il ricorrente si sia

attivato per chiedere in tempo utile un permesso di autodifesa, nelle affermate

circostanze. In queste condizioni, gli atti non possono quindi che essere

retrocessi all'istanza inferiore, affinché completi l'istruttoria. L'autorità

precedente dovrà in particolare sentire __________, al quale chiederà di

prendere posizione (all'occorrenza appoggiandosi a sue note o tracce scritte)

sulle asserzioni dell'insorgente, garantendo a quest'ultimo il diritto di

essere sentito, compresa la facoltà di fornire eventuali ulteriori prove (cfr.,

sull'accertamento dei fatti e il dovere di collaborare delle parti, art. 25

cpv. 1 e 26 cpv. 1 LPAmm; cfr. inoltre art. 66 RLCC e, sull'onere della prova,

DTF 112 Ib 65 consid. 3; STA 52.2016.526 del 19 ottobre 2018 consid. 3.1 e

rimandi). Il Governo si pronuncerà quindi nuovamente sulla richiesta di

risarcimento inoltratagli da RI 1.

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere parzialmente

accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono

rinviati al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente, una volta

completata l'istruttoria, così come indicato al precedente considerando.

4.2

Dato l'esito, si

prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), poiché il ricorrente non è

assistito da un legale.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 10 maggio 2017 (n.

2148) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli atti sono retrocessi al

Governo affinché proceda come indicato ai consid. 3 e 4.1.

2.

Non si preleva una tassa di

giustizia. Non si assegnano ripetibili. Al ricorrente va retrocesso l'importo

di fr. 2'000.- versato quale anticipo per le spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera