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Decisione

52.2017.297

Licenza edilizia per la costruzione di un capannone commerciale-amministrativo

3 dicembre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i costi dell'urbanizzazione, stabilendo con il comune mediante contratto di

diritto pubblico segnatamente l'importo da anticipare, il rimborso del capitale

anticipato e l'interesse dovuto (lett. b).

La norma presuppone

avantutto la mora dell'ente pubblico, che il proprietario può chiedere al

municipio di accertare, comunicandogli nel contempo di voler porre in atto uno

degli strumenti dell'art. 19 cpv. 3 LPT. L'esecutivo consenziente

sottoscriverà dunque un contratto di diritto

pubblico soggetto all'approvazione del legislativo (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. g

e 42 cpv. 2 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC; RL 181.100];

Messaggio sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009,

n. 6309, pag. 63 seg.), che, nel caso in cui il proprietario intenda provvedere

autonomamente all'urbanizzazione, deve contenere le indicazioni esatte dall'art. 38 lett. a LST (cfr. anche art. 47 cpv. 2 del

regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst;

RL 701.110). In ogni caso, gli impianti di urbanizzazione devono essere

realizzati secondo i piani approvati dall'ente pubblico (cfr. art. 19

cpv. 3 LPT e 38 lett. a LST; STA 52.2016.645 del 25 giugno 2018 consid. 3.1).

4. 4.1. In

concreto, il fondo dedotto in edificazione (part. __________) è attualmente

servito da via __________, una strada in salita larga ca. 3 m, che con uno

stretto imbocco è collegata alla strada cantonale sottostante (cfr. piani e

fotografie agli atti). È pacifico che questo percorso che si spiega a valle del

fondo - nella sua configurazione attuale - sia manifestamente inadeguato a

sopportare il traffico indotto dal nuovo stabilimento (cfr. in tal senso, anche

la relazione tecnica del progetto stradale preliminare del 31 luglio 2014, pag.

1). Edificio che, come visto in narrativa, sarà destinato all'esposizione, alla

vendita e allo stoccaggio di materiali edili su una superficie di oltre 1'000

mq. Manifestamente insufficiente, come ben emerge dai piani e controlli dello

studio d'ingegneria __________, appare in particolare il primo tratto della

strada esistente, con il raccordo su via __________, che dovrebbe essere percorso dai camion (lunghi 10 m) che dovranno accedere

alla rampa prevista a sud-ovest (cfr. verifiche di uscita dei camion

annesse alla relazione tecnica del progetto preliminare del 31 luglio 2014 e

alla relazione tecnica del progetto definitivo del 24 agosto 2017, da cui

emerge che solo un allargamento del raccordo

potrebbe tutt'al più consentire le manovre). Ostacolato, senza l'allargamento

della strada, risulta pure l'accesso alla successiva serie di posteggi. Nemmeno

l'insorgente pretende del resto che la strada esistente risponda alle sue

effettive necessità.

4.2. Il piano regolatore, come già accennato, prevede di urbanizzare la zona

artigianale-commerciale di situazione ampliando il percorso esistente (part. __________) con una nuova strada di servizio (a

doppia corsia) larga fino a 6.50 m (m 5 + 1.50 di marciapiede), adeguando l'innesto

sulla strada cantonale (cfr. estratto piano del traffico agli atti). La strada,

attualmente, non è ancora stata realizzata. Il Governo ha in particolare

rilevato che la licenza edilizia non potrebbe essere subordinata alla

condizione che questa nuova opera viara venga eseguita: non essendo ancora

stato allestito e approvato un progetto stradale, né stanziato il relativo

credito per l'opera di competenza dell'ente pubblico, troppo incerta sarebbe la

sua concretizzazione, per comunque poter ritenere dato il requisito dell'accesso

sufficiente.

Il giudizio resiste alle critiche della ricorrente, e ciò anche considerando le

decisioni frattanto prese a livello comunale.

4.3. Anzitutto, è ben vero che nel corso dell'ultimo anno circa è stato

allestito (agosto 2017), pubblicato e approvato il progetto stradale per una "prima

tappa" d'ampliamento di via __________ e l'imbocco su via __________ (cfr.

doc. L, M e N, nonché allegati al citato scritto del 26 ottobre 2018). La

relativa decisione d'approvazione del Municipio del 25 maggio 2018, tuttavia,

non è ancora cresciuta in giudicato (essendo stata impugnata davanti al Governo,

cfr. citato scritto del 26 ottobre 2018).

Ben più significativo è comunque come a tutt'oggi manchi una determinazione del

legislativo comunale che avalli l'esecuzione di tale opera, approvando i

crediti necessari e il piano di finanziamento (cfr. art. 30 cpv. 1 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 [Lstr;

RL 725.100] e 13 lett. g LOC); risoluzione, che di principio deve

precedere l'avvio della procedura di progetto

stradale (cfr. art. 30 cpv. 1 Lstr). Con decisione del 17 dicembre 2017, il

Consiglio comunale si è infatti finora limitato a concedere un credito di fr. 53'000.- per la progettazione

definitiva dell'allargamento stradale; non per la sua realizzazione.

Non porta ad altra conclusione la convenzione del 21 aprile 2017 (doc. G), con

cui la RI 1 si è impegnata ad anticipare i costi di progettazione (ca. fr.

13'932.-) e di costruzione (ca. fr. 110'000.- +/- 20%) di un primo lembo di via

__________ con il raccordo su via __________ ("limite d'opera 1";

ca. 370 mq) - inclusi eventuali espropri - mentre il Municipio ha impegnato il

Comune a rimborsarglieli (cfr. punti 2, 4 e 6 con preventivo e planimetria

allegati). Anzitutto non risulta che una simile convenzione - eccedente il

limite di delega dell'Esecutivo locale (fr. 60'000.-; cfr. art. 29 del

regolamento comunale di Vacallo) - sia stata sottoposta per ratifica al

Consiglio comunale. Inoltre, non è ben dato di vedere come tale accordo - che

come detto interessa solo il "limite d'opera 1" (con un'area d'intervento

di ca. 370 mq in cui è inclusa solo una prima striscia di una ventina di metri di

via __________, cfr. convenzione e planimetria citate) - possa coprire l'intera

prima tappa del progetto stradale pubblicato. Tappa che, come ben emerge dal

relativo incarto (doc. L), ingloba un tratto ben più lungo (ca. 70 m) della

strada di servizio di PR (comprensivo di tutta la fascia a valle della part. __________,

fino a poco prima del ponte sul riale [part. __________ e __________]), oltre a

diversi adeguamenti sulla strada cantonale, per una superficie totale d'intervento

pari a più del doppio (ca. 800 mq) e un preventivo di spesa ben più consistente

(fr. 477'414.-, di cui fr. 124'740.- per via __________ e fr. 352'674.- per via

__________; cfr. relazione tecnica del 24 agosto 2017, pag. 2 e 14 segg. e

planimetrie). Tale fatto è peraltro

confermato anche dal preventivo presentato il 17 ottobre 2017 dalla __________ al Municipio (cfr. pag. 1, da cui

emerge che il progetto presentato nell'agosto 2017 comprendeva già il "limite

d'opera 2", e planimetrie allegate).

Già solo a fronte di queste circostanze e dei diversi inciampi procedurali -

per quanto qui interessa - non si può quindi che ritenere ancora lungo e incerto

l'iter verso la realizzazione della strada di servizio pianificata, necessaria

affinché il fondo possa essere considerato sufficientemente urbanizzato ai fini

della destinazione auspicata in base all'art. 19 cpv. 1 LPT e alla

giurisprudenza sopraesposta (consid. 3.1). A giusta ragione il Governo ha quindi

annullato la licenza edilizia.

5. Fermo quanto

esposto - e senza che si renda necessario entrare nel merito di altri aspetti su

cui neppure il Governo si è veramente chinato -, il giudizio impugnato non può

pertanto che essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.

6. 6.1. Alla luce

dei considerandi che precedono, il ricorso va respinto.

6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, che rifonderà inoltre al resistente, assistito da un

legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico.

Quest'ultima rifonderà inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera