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Decisione

52.2017.3

Permesso di dimora

11 giugno 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi principali legami socioculturali e vivono diversi suoi famigliari. Oltre

a ciò, non sono nemmeno stati invocati eventuali problemi di salute della nonna

tali da impedire a quest'ultima di continuare a prendersi cura

adeguatamente di RI 2 da quando la madre RI 1 risiede in Svizzera. L'argomento secondo cui si intendeva

permettere all'interessata di terminare il liceo in Brasile, non permette certo

di giustificare tale ritardo.

Non si vedono pertanto

oggettivamente quali possano essere le

ragioni che hanno spinto RI 1 ad

avviare solo nell'aprile 2015 la

pratica di ricongiungimento familiare, se non quella dettata principalmente

dall'interesse di offrire alla figlia, la quale ha conseguito la maturità

liceale nel Paese di origine, migliori opportunità formative e professionali. Pur comprensibile, questa motivazione non

può tuttavia risultare preminente rispetto all'interesse pubblico a praticare

una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri.

Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alle insorgenti

il fatto che RI 2, dopo essere giunta in Svizzera, sia stata ammessa al Pretirocinio di integrazione e si sia in seguito iscritta

ai corsi del Centro professionale commerciale. In primo luogo, come ha ben rilevato il Consiglio di Stato, cui si

rinvia per brevità (ad 7 pag. 8), competente per il rilascio di un permesso di

soggiorno è la Sezione della popolazione e meri atti come la

scolarizzazione dei figli non possono giustificare pretese in relazione con la

procedura di permesso (art. 6 cpv. 2 OASA). Secondariamente, la sua ammissione

alla scuola professionale è stata favorita dal fatto che RI 2 ha messo le

autorità dinnanzi al fatto compiuto per essere entrata in Svizzera, allo scopo

di stabilirvisi stabilmente, senza il necessario visto (cfr. art. 10 cpv. 2

LStr).

3.3. Si deve pertanto concludere che nel caso concreto non possono essere fatti valere

gravi motivi familiari tali da imporre ora la riunione di RI 2 con la madre in Svizzera.

4. Ne discende che i presupposti per

il ricongiungimento non sono adempiuti nella presente fattispecie e il principio della proporzionalità non è stato violato.

5. Rifiutando di rilasciare un

permesso di dimora a RI 2 (__________1997), le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso alcuna normativa internazionale

e federale.

6. Il ricorso dev'essere pertanto respinto

già sulla scorta di questi motivi. La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza e sono pertanto solidalmente a carico delle ricorrenti, conformemente

all'art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm. La loro soccombenza comporta pure il diniego

dell'assegnazione in loro favore di un'indennità per ripetibili (art. 49

LPAmm). Tanto più che esse non sono patrocinate da un avvocato.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese per

complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dalle ricorrenti, rimangono

solidalmente a loro carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere