52.2017.3
Permesso di dimora
11 giugno 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.3
Lugano
11 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso 3 gennaio 2017 di
RI
1
RI
2
rappresentate
da: RA 1
contro
la
risoluzione 9 novembre 2016 (n. 4901) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la decisione con la quale
il 15 dicembre 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni ha negato il rilascio di un permesso di dimora a RI 2 (ricongiungimento familiare);
ritenuto, in
fatto
A. La cittadina brasiliana RI 1 (1979)
è entrata in Svizzera il 17 settembre 2012 per sposarsi con il cittadino
elvetico RA 1 (1956). Le nozze sono state celebrate il 14 giugno 2013 a L__________.
A seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in
seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 13 giugno 2016.
RI 1 ha una figlia di primo letto, RI 2 (__________1997),
avuta con il connazionale L__________.
Nel novembre 2013, la famiglia __________ ha iniziato a dipendere
dall'aiuto sociale.
B. a. Giunta nel nostro Paese il 1°
marzo 2015, RI 2 ha chiesto il 27 aprile successivo alla Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni di essere posta al beneficio di
un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare, indicando che
sua madre RI 1 e il patrigno RA 1 avrebbero garantito il suo sostentamento. Nel
contempo, essa si è iscritta ai corsi di Pretirocinio di integrazione.
Alla richiesta sono state allegate, tra le altre cose,
l'autorizzazione a viaggiare all'estero e quella all'espatrio sottoscritte dal
padre L__________ rispettivamente il 14 ottobre 2013 e 14 settembre 2015, come
pure la dichiarazione 30 settembre 2015 di RI 1 con la quale ha precisato che sua
figlia ha vissuto in Brasile presso la nonna materna __________ nello Stato di __________,
dove ha conseguito la maturità liceale.
b. Il 15 dicembre 2015, l'autorità
dipartimentale ha respinto la domanda, rilevando come il
ricongiungimento fosse tardivo e non vi
fossero interessi familiari preponderanti tali da modificare le relazioni tra RI
2 (divenuta nel frattempo maggiorenne) e la madre RI 1 come erano state
vissute fino a quel momento, potendo la figlia continuare a risiedere in Patria.
È stato pure tenuto conto che la famiglia __________ non disponeva di mezzi
finanziari sufficienti per il suo sostentamento. Alla stessa è stato quindi fissato
un termine fino al 15 febbraio 2016 per lasciare il territorio svizzero.
La decisione è stata resa
sulla base degli art. 3, 44, 47, 64, 64d, 96 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS
142.20), 6 cpv. 2 e 73 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e
l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio 9 novembre 2016, il
Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e da RI 2.
Dopo avere rimproverato a RI 2 di avere messo le autorità dinnanzi
al fatto compiuto per essere entrata in Svizzera senza il necessario visto
nonostante fosse intenzionata a vivere presso sua madre, l'Esecutivo cantonale ha tutelato il diniego del ricongiungimento
sostanzialmente sulla scorta dei motivi addotti dalla Sezione della
popolazione.
Ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocinio formulata dalle interessate.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, le soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un
permesso di dimora in favore di RI 2 come pure l'assegnazione di un'indennità
di fr. 1'000.– a titolo di ripetibili per le spese causate dalla procedura.
Le ricorrenti sostengono di
avere diritto al ricongiungimento familiare sulla base dell'Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS
0.142.112.681) in quanto RA 1 possederebbe, oltre alla cittadinanza svizzera,
anche quella italiana. In ogni caso contestano che la richiesta sia tardiva,
adducendo che si voleva permettere a RI 2 di terminare il liceo in Brasile.
Inoltre soggiungono che dal mese di settembre 2016 la famiglia __________ non è
più a carico dell'assistenza pubblica, precisando che le prestazioni versate fino
a quel momento erano state richieste soltanto da RA 1 ed erano integrative al
salario della moglie RI 1.
E. All'accoglimento del gravame si
oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento, senza formulare
particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito
della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame
in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone senz'altro legittimate a
ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è infatti necessario procedere
all'audizione delle ricorrenti e di RA 1, in quanto tale mezzo di prova non è
suscettibile di apportare a questo Tribunale
la conoscenza di ulteriori elementi fattuali determinanti per il
giudizio che è chiamato a rendere. Giova
peraltro ricordare che la legislazione cantonale e quella federale non
garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo
sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117
II 132 consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494). Infine, l'art.
6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), che garantisce un'udienza
pubblica, non si applica alle vertenze in materia di diritto degli stranieri (STF 2C_244/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 3 e rif.).
2. 2.1. Dal profilo del
diritto internazionale, va rilevato che non esiste alcun trattato tra la
Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile, da cui potrebbe scaturire un diritto in favore di RI 2 che le permetta di ricongiungersi con sua madre in
Svizzera.
Benché RI 1 sia coniugata con un cittadino svizzero con il
quale convive (DTF 111 Ib 163 consid.
1a), allo stato attuale essa non può
prevalersi neppure dell'art. 8 CEDU - che garantisce, analogamente a
quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e
familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7) - ritenuto che sua
figlia ha raggiunto la maggiore età prima della decisione dipartimentale impugnata
e non risulta che la medesima si trovi in un rapporto di dipendenza verso di
lei (DTF 136 II 497 consid. 3.2; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib consid. 257
consid. 1f).
2.2. Le ricorrenti sostengono però di avere diritto al ricongiungimento
familiare sulla base dell'ALC poiché RA 1, oltre alla cittadinanza svizzera,
possiede anche quella italiana come rileva il certificato elettorale, prodotto
in questa sede, rilasciato dal Consolato generale d'Italia a Lugano il 15 novembre
2016 che attesta la sua iscrizione nell'Elenco degli elettori italiani
all'estero (doc. 5).
L'Accordo in parola si rivolge ai cittadini elvetici ed a
quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina
il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e
offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC),
stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di
diritto interno. Il diritto al ricongiungimento familiare, garantito dall'art.
7 lett. d ALC, è disciplinato all'art. 3 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC,
secondo cui i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente
avente un diritto di soggiorno hanno a loro volta diritto di stabilirsi con
esso. Secondo il capoverso 2 lett. a della medesima norma, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro
cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico.
Sennonché, come ha avuto recentemente modo di considerare il
Tribunale federale in merito al diritto di soggiorno derivato sgorgante
dall'ALC nell'ambito del ricongiungimento familiare, il fatto che un cittadino elvetico
possieda anche la nazionalità di uno Stato UE/AELS (binazionale) non basta a
creare l'elemento di estraneità necessario per l'applicazione dell'ALC. Affinché
il cittadino di un Paese terzo, membro della famiglia di uno svizzero avente
anche la nazionalità di uno Stato UE/AELS, possa prevalersi di un diritto di
soggiorno derivante dall'Accordo occorre infatti che i legami familiari
determinanti siano stati creati o si siano rafforzati prima del rientro in
Svizzera della persona di riferimento che possiede la doppia cittadinanza (DTF
143 II 57, consid. 3.8.2 e 3.10.2).
Ora, a prescindere dal fatto che non risulta dagli atti che RA
1 - nato a __________ e che ha svolto il servizio militare nel nostro Paese
(ricorso ad 2, pag. 3) - abbia mai vissuto in Italia, bisogna considerare che i
legami familiari tra RI 1 e il marito sono nati in ogni caso quando egli risiedeva
già in Svizzera. In siffatte circostanze, né RI 1 né RI 2 dispongono pertanto di
un diritto al ricongiungimento familiare in Svizzera sulla base dell'ALC.
La presente vertenza va pertanto esaminata unicamente dal profilo
del diritto interno.
3. 3.1. L'art. 44 LStr dispone che può essere rilasciato un permesso di
dimora al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18
anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora, se: coabitano
con lui (a), vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni (b) e non dipendono dall'aiuto sociale
(c).
Tale disposizione,
avendo carattere potestativo, non conferisce alcun diritto all'ottenimento di
un'autorizzazione di soggiorno (STF 2C_697/2009 del 3
febbraio 2010, consid. 2.2). Le autorità
amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono
pertanto, nell'applicazione di questa disposizione, di un ampio potere
discrezionale (cfr. art. 96 LStr).
L'art. 73 OASA - riferito all'art. 44 LStr e che traspone i
termini previsti all'art. 47 LStr ai membri della famiglia di stranieri titolari
di un permesso di soggiorno - precisa che la domanda per il ricongiungimento
familiare va presentata entro cinque anni, mentre la domanda per il
ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi (cpv. 1). I termini di cui al capoverso
1 decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall'insorgere del legame
familiare (cpv. 2). Il ricongiungimento familiare differito, soggiunge il
capoverso 3 della medesima norma, è autorizzato unicamente se possono essere
fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di
14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l'audizione avviene
presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza.
Secondo l'art. 75 OASA, sussistono gravi motivi familiari se
il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento
in Svizzera.
In concreto, quando il 14
giugno 2013 RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del matrimonio,
RI 2 (__________1997) aveva già compiuto i 12 anni di età. Ne discende che il
termine previsto per poter chiedere il ricongiungimento familiare è scaduto il
13 giugno 2014. La domanda di ricongiungimento familiare con la madre depositata
il 27 aprile 2015 - quando RI 2 aveva 17 anni, 5 mesi e 19 giorni - va pertanto
considerata tardiva.
In siffatte circostanze, dal profilo del diritto interno, soltanto gravi motivi familiari giusta l'art. 75 OASA possono essere invocati
nella presente fattispecie per ottenere tutt'al più il ricongiungimento familiare differito.
3.2. Di fronte a una
domanda di ricongiungimento differito bisogna procedere a un apprezzamento
della fattispecie nel suo complesso
(STF 2C_780/2012 del 3 settembre 2012 consid. 2.2.2). In questo senso, è
necessario tenere conto degli obiettivi perseguiti con l'introduzione dei
termini previsti agli art. 47 LStr e 73 cpv. 3 OASA, ovvero: da un lato, favorire
l'integrazione dei bambini, attraverso un
ricongiungimento precoce e la concessione della possibilità di far loro seguire
l'intera formazione scolastica in Svizzera; dall'altro, contrastare domande di
ricongiungimento presentate abusivamente, poco prima del raggiungimento
dell'età in cui il minore entra nel mondo del lavoro, e volte principalmente a
garantire a quest'ultimo un avvenire professionale piuttosto che la vita
familiare (vedasi FF 2002 pag. 3327 segg., p.to 1.3.7.7).
In presenza di una richiesta di ricongiungimento familiare
motivata da cambiamenti importanti delle circostanze all'estero, la giurisprudenza
richiede in particolare di verificare se vi siano delle soluzioni che
permettono la permanenza del minore nel proprio Paese di origine; l'esame del
sussistere di simili possibilità è ancor più importante in presenza di adolescenti
(STF 2C_887/2014 dell'11 marzo 2015 consid. 3.1).
Tornando al caso in esame, bisogna considerare che RI 1 è partita
definitivamente dal suo Paese di origine nel settembre 2012 lasciando sua
figlia, allora quindicenne, in custodia dalla nonna materna, la quale ha
continuato a rappresentare la principale persona di riferimento per RI 2.
Nonostante che a partire dal 14 giugno 2013, giorno del suo matrimonio,
avesse un diritto al ricongiungimento familiare sulla base dell'art. 8 CEDU, la
ricorrente ha atteso fino al 27 aprile 2015, ovvero quando sua figlia aveva 17
anni e 5 mesi, per chiedere la loro riunione.
Va peraltro osservato che è soltanto a quel momento che l'autorità dipartimentale è venuta a conoscenza
dell'esistenza di RI 2, la quale ha
sempre vissuto in Brasile dove possiede
Fatti
i suoi principali legami socioculturali e vivono diversi suoi famigliari. Oltre
a ciò, non sono nemmeno stati invocati eventuali problemi di salute della nonna
tali da impedire a quest'ultima di continuare a prendersi cura
adeguatamente di RI 2 da quando la madre RI 1 risiede in Svizzera. L'argomento secondo cui si intendeva
permettere all'interessata di terminare il liceo in Brasile, non permette certo
di giustificare tale ritardo.
Non si vedono pertanto
oggettivamente quali possano essere le
ragioni che hanno spinto RI 1 ad
avviare solo nell'aprile 2015 la
pratica di ricongiungimento familiare, se non quella dettata principalmente
dall'interesse di offrire alla figlia, la quale ha conseguito la maturità
liceale nel Paese di origine, migliori opportunità formative e professionali. Pur comprensibile, questa motivazione non
può tuttavia risultare preminente rispetto all'interesse pubblico a praticare
una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri.
Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alle insorgenti
il fatto che RI 2, dopo essere giunta in Svizzera, sia stata ammessa al Pretirocinio di integrazione e si sia in seguito iscritta
ai corsi del Centro professionale commerciale. In primo luogo, come ha ben rilevato il Consiglio di Stato, cui si
rinvia per brevità (ad 7 pag. 8), competente per il rilascio di un permesso di
soggiorno è la Sezione della popolazione e meri atti come la
scolarizzazione dei figli non possono giustificare pretese in relazione con la
procedura di permesso (art. 6 cpv. 2 OASA). Secondariamente, la sua ammissione
alla scuola professionale è stata favorita dal fatto che RI 2 ha messo le
autorità dinnanzi al fatto compiuto per essere entrata in Svizzera, allo scopo
di stabilirvisi stabilmente, senza il necessario visto (cfr. art. 10 cpv. 2
LStr).
3.3. Si deve pertanto concludere che nel caso concreto non possono essere fatti valere
gravi motivi familiari tali da imporre ora la riunione di RI 2 con la madre in Svizzera.
4. Ne discende che i presupposti per
il ricongiungimento non sono adempiuti nella presente fattispecie e il principio della proporzionalità non è stato violato.
5. Rifiutando di rilasciare un
permesso di dimora a RI 2 (__________1997), le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso alcuna normativa internazionale
e federale.
6. Il ricorso dev'essere pertanto respinto
già sulla scorta di questi motivi. La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza e sono pertanto solidalmente a carico delle ricorrenti, conformemente
all'art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm. La loro soccombenza comporta pure il diniego
dell'assegnazione in loro favore di un'indennità per ripetibili (art. 49
LPAmm). Tanto più che esse non sono patrocinate da un avvocato.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia e le spese per
complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dalle ricorrenti, rimangono
solidalmente a loro carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere