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Decisione

52.2017.300

Licenziamento di un dipendente comunale. L'atto con cui il dipendente licenziato domanda al Consiglio di Stato di accertare il carattere ingiustificato della decisione di disdetta è irricevibile

21 dicembre 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1987 (LOC; RL 2.1.1.2);

che la legittimazione attiva del

ricorrente, direttamente interessato dalla decisione governativa impugnata e

destinatario della stessa, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm e art. 209 lett. b

LOC) e il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e art. 213 LOC); il ricorso

è quindi ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); visto che la presente controversia è

circoscritta al quesito di sapere se a torto o a ragione il Consiglio di Stato

non è entrato nel merito dell'istanza/ricorso del dipendente, le prove

sollecitate con il gravame (richiamo dei certificati medici e perizia medica)

si rivelano ininfluenti per il giudizio;

che le decisioni di

scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti comunali possono essere

impugnate dinanzi al Consiglio di Stato mediante ricorso giusta l'art. 208 cpv.

1 LOC; a loro volta, le decisioni del Governo possono essere dedotte in giudizio

dinanzi a questo Tribunale, che tuttavia non può annullare la disdetta ma deve

limitarsi ad accertare se la stessa è giustificata o no (art. 91 cpv. 2 LPAmm);

che, in generale, una domanda di accertamento formulata all'autorità ricorsuale

ha natura sussidiaria; non è ammissibile se il risultato può essere conseguito

mediante una domanda condannatoria o costitutiva; che eccezioni a questo

principio sono possibili sono se l'accertamento permette di risolvere preventivamente

determinate questioni, evitando l'avvio di procedimenti dispendiosi (DTF 142 V

Considerandi

2.

consid. 1.1, 141 II 113 consid. 1.7, 131 I 166 consid. 1.4; STF 8C_466/2017

del 9 novembre 2017 consid. 2.1; Frank

Seethaler/Fabia Portmann, in: Waldmann/Weis-senberger (ed.), Kommentar

Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. ed. Zurigo 2016, n. 36 ad art. 52);

che come ricordato in narrativa, il ricorrente ha chiesto all'auto-rità

ricorsuale di prima istanza unicamente di accertare il carattere ingiustificato

della disdetta, vista l'assenza di un suo interesse per motivi personali (di

salute) a continuare l'attività presso il comune; egli ha quindi rinunciato a

postulare l'annullamento dell'atto con il quale l'ente comunale ha posto fine

al rapporto di lavoro;

che, come pertinentemente osservato dal resistente, il fine dichiarato dal

ricorrente di accertare il carattere illecito della fine del rapporto di lavoro

nell'ottica di una successiva richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere

conseguito con una domanda di annullamento della disdetta per gli stessi motivi

addotti a sostegno dell'istanza inoltrata, ossia con una domanda di natura

costitutiva; avendovi rinunciato, ciò comporta l'inammissibilità della domanda

di accertamento;

che non soccorre le tesi dell'insorgente nemmeno il fatto che davanti a questo

Tribunale non sono possibili nuove domande (art. 70 cpv. 2 LPAmm) e che l'art. 91

cpv. 2 LPAmm limita la facoltà di decisione del medesimo al solo accertamento

del carattere illecito della disdetta, motivo per cui le medesime domande che

possono o, meglio, devono essere poste in seconda istanza, dovrebbero essere

ammesse anche dinanzi all'autorità di ricorso di prima istanza;

che, in effetti, non si tratta in quel caso di una nuova domanda ma del

semplice rispetto di una limitazione voluta dal legislatore per evitare di

imporre al datore di lavoro di riprendere alle sue dipendenze un lavoratore nel

quale non ha più fiducia, nel caso fosse appurato da parte dell'autorità di ricorso

che il licenziamento era ingiustificato (cfr. RDAT I-1994 n. 19, consid. 4; STA 52.2012.317

del 24 luglio 2013, consid. 1.3.; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 69);

che pertanto, ai fini del presente giudizio è determinante unicamente il

fatto che il ricorrente avrebbe potuto ottenere con una domanda di annullamento

della disdetta quanto fatto valere con la domanda di accertamento del carattere

illecito della medesima, ragione per cui non può essergli riconosciuto un

interesse giuridico degno di protezione; a ragione il Consiglio di Stato ha

quindi dichiarato irricevibile la sua istanza;

che giustamente in questa sede il ricorrente non avanza obiezioni riguardo alla

domanda di completamento del petitum, formulato in via subordinata in sede di

replica davanti al Governo, ritenuto che, per le considerazioni esposte nella

decisione impugnata, era manifestamente tardiva;

che, visto quanto precede, il ricorso è quindi respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm); egli rifonderà alla controparte, patrocinata da un

legale, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- già anticipata dal ricorrente rimane a suo carico. L'importo

di fr. 500.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle spese processuali

gli viene restituito. Il ricorrente rifonderà al comune di CO 1, assistito da

un legale, fr. 1'500.- importo a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti e alle condizioni di cui all'art. 85 LTF.

4.

Intimazione

a:

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera