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Decisione

52.2017.302

Commessa pubblica. Bando di concorso. Nel caso concreto il criterio di idoneità contestato (referenza) è ammissibile e non ostacola la libera concorrenza

3 ottobre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri

di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono

in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione

richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità

è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente

la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta

dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei

concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non

ha luogo soltanto nell'ambito della procedura

di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di

concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura,

occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla

base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da

escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in

punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i

concorrenti che non soddisfano questi

criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla

base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2015.369

del 23 ottobre 2015, 52.2010.267 del 23 agosto 2010; per i concorsi retti dalla legge cantonale sulle commesse

pubbliche del 20 febbraio 2001 cfr. invece 52.2015.498

dell'8 gennaio 2016; 52.2011.458 del 5 gennaio 2012).

3.2. I criteri d'idoneità

si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere

particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente

deve soddisfare indipendentemente dalla

natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al

pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare

fra i criteri d'idoneità di carattere

particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge

stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a

dipendenza di sue specifiche esigenze.

4. Nel caso di specie, l'ente

banditore ha inserito nelle prescrizioni di gara un criterio di idoneità di

natura particolare, segnatamente l'esigenza di avere realizzato almeno

un'opera da fornitura e posa palestra provvisoria per un importo IVA compresa

uguale o maggiore di fr. 150'000.- realizzata e terminata negli ultimi 5 anni. In

pratica il committente ha sollecitato una referenza, ovvero l'indicazione di

una prestazione analoga a quella messa a concorso, suscettibile di dimostrare

che il concorrente possiede la capacità tecnica di fornire l'oggetto della commessa.

Così

come formulato, il controverso criterio di idoneità non presta il fianco a critiche

di sorta. Nel domandare agli offerenti la pregressa effettuazione di un intervento

simile, ma più contenuto per grandezza e valore, di quello messo a concorso non

è ravvisabile alcuna violazione del diritto. La scelta del committente resisterebbe

anche ad un libero esame. Non v'è dubbio infatti che in casu i lavori da

apportare quale referenza possono essere considerati analoghi alle opere da

aggiudicare e come tali suscettibili di attestare la capacità del concorrente

di fornire quanto richiesto dalla stazione appaltante. D'altra parte, le regole

del concorso vanno impostate in funzione della commessa occorrente al

committente, non secondo le rivendicazioni di potenziali offerenti senza esperienze

specifiche che permettano loro di partecipare alla gara.

Quanto all'invocata lesione del principio di un'efficiente

concorrenza, l'insorgente dimentica che il concorso indetto dal Cantone è retto

dal CIAP e quindi ha portata territoriale internazionale. In quest'ottica,

nulla permette di inferire che il controverso criterio di idoneità sia talmente

incisivo da limitare il novero dei possibili offerenti in modo che non vi sia

più una concorrenza sufficiente (vedi sentenza TAF B-1470/2010 del 29 settembre

2010 consid. 2, citata in BR 2010 pag. 218).

Dato

che per finire risulta sorretta da ragioni del tutto plausibili e non

pregiudica né la libertà economica della ricorrente, né il principio di una

concorrenza efficace perseguita dall'ordinamento sulle commesse pubbliche (art.

1 cpv. 3 lett. a e art. 11 lett. b CIAP), l'avversata prescrizione concorsuale

- sicuramente legittima contrariamente a quanto eccepito dall'insorgente

- va senz'altro confermata.

5. Stante

tutto quanto precede il ricorso, manifestamente infondato, va dunque respinto.

6. L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

7. La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è

ricevibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 4'000.- è posta a carico della ricorrente, fatta deduzione della somma di

fr. 2'000.- già versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti

ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera