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Decisione

52.2017.304

Disdetta (giustificata) del rapporto di impiego di un dipendente cantonale

28 febbraio 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi fatti citati nella precedente decisione e ha rilevato che dal 1°

gennaio 2014 al 31 marzo 2017 RI 1 ha totalizzato 642 giorni di assenza dal

lavoro per motivi di salute, di modo che, trattandosi di un'assenza superiore a

18 mesi, sussisterebbe pure il motivo di disdetta previsto dall'art. 60 cpv. 3

lett. b) LORD.

G. Contro la predetta

decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo l'annullamento della stessa e la conseguente reintegra nella sua

funzione, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Il ricorrente

ha contestato l'esistenza di validi motivi di disdetta, sostenendo che la

stessa sarebbe in realtà stata decisa dal direttore dell'istituto scolastico a

seguito di divergenze personali. Il medesimo avrebbe in effetti tentato in

tutti i modi di escluderlo dall'attività lavorativa instaurando una situazione

di mobbing. L'episodio della presunta aggressione non sarebbe che un pretesto

per giustificare una decisione già maturata da tempo.

H. Al gravame si è

opposto il Consiglio di Stato che ha contestato l'affermazione del ricorrente

secondo cui sarebbe stato vittima di mobbing. Anzi, la scuola avrebbe messo in

atto una serie di misure di accompagnamento atte a permettere un reinserimento

dell'insorgente dopo la lunga assenza. Il richiamo agli obblighi risultanti dal

rapporto di impiego, in quanto parte delle normali mansioni del funzionario

dirigente, non costituirebbe nel caso concreto alcun accanimento nei suoi

confronti. Il Governo ha quindi confermato l'adeguatezza del licenziamento,

unica misura praticabile date le circostanze.

I. Con la

replica, il ricorrente ha ribadito l'illiceità del provvedimento. Il medesimo

ha sostenuto che già nel 2015 la direzione avrebbe dimostrato insoddisfazione

nei confronti del suo operato e dei suoi periodi di assenza per malattia,

dichiarando di non auspicare un suo rientro al termine della stessa. Malgrado

avrebbe sempre lavorato con impegno e diligenza, l'insorgente sarebbe stato

sottoposto a quotidiani e ingiustificati controlli dell'attività lavorativa.

J. Con la duplica

l'autorità di nomina ha ribadito la propria posizione, contestando fermamente

le critiche dell'insorgente con argomentazioni di cui meglio si dirà in

appresso.

K. Con decisione del 30

ottobre 2017 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha

dichiarato inammissibile la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al

gravame.

L. Delle emergenze

istruttorie e delle ulteriori prese di posizione delle parti si dirà, per

quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 LORD.

La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente

interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può essere esaminato sulla base della documentazione prodotta

dalle parti, integrata dalle risultanze dell'istruttoria (art. 25 cpv. 1

LPAmm), ossia l'audizione testimoniale di J__________ e di G__________. La

fattispecie risulta così sufficientemente chiarita e il Tribunale dispone di

tutti gli elementi utili per determinarsi circa la legittimità della disdetta.

Di nessuna utilità si rivelerebbe accogliere la richiesta del ricorrente di

sentire quali testi __________, direttore della Divisione della formazione

professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

(DECS) e __________, tecnico di manutenzione presso l'Area della realizzazione

e dell'esercizio del __________ della Sezione della logistica (domanda, quest'ultima,

formulata soltanto con l'allegato conclusivo) i quali non sembrano avere

conoscenza diretta di fatti determinanti per il giudizio.

Non occorre inoltre sentire, dando seguito alle richieste probatorie dello

Stato, il direttore __________ e il vicedirettore __________ posto che i fatti

decisivi sono noti ed emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole

processuali. Lo stesso dicasi in relazione all'audizione testimoniale di __________,

sollecitata sia dallo Stato sia dal ricorrente. L'insorgente ha inoltre rinunciato

all'audizione testimoniale del suo conoscente A__________, a suo dire presente

al momento dell'aggressione, dopo che questo non ha dato seguito alla citazione

del giudice delegato giustificando la sua mancata comparsa con motivi di salute

attestati da un certificato medico.

Considerandi

2.

La domanda del

ricorrente di annullare la decisione ed essere reintegrato nella funzione

precedentemente occupata è inammissibile. Infatti, secondo l'art. 91 cpv. 1

LPAmm, dichiarato applicabile dall'art. 66 cpv. 5 LORD, se il Tribunale

cantonale amministrativo giudica il licenziamento ingiustificato, esso deve limitarsi

ad accertarlo nella propria sentenza. Non può invece annullare il

provvedimento, ordinando la riassunzione o la reintegrazione del dipendente

licenziato nella funzione precedentemente occupata o in altra funzione. Il

legislatore ha deliberatamente escluso la possibilità di obbligare lo Stato a

riprendere alle sue dipendenze un impiegato nel quale non ha più fiducia (cfr. RDAT I-1994 n. 19, consid. 4;

STA 52.2012.317 del 24 luglio 2013, consid. 1.3.; messaggio

del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione

totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

p. 59; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 69).

3.

3.1. Secondo

l'art. 60 cpv. 1 LORD l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto di

impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre, rispettivamente sei

mesi, prevalendosi di giustificati motivi. Sono considerati tali, precisa

l'art. 60 cpv. 3 LORD, nella versione in vigore dal 22 maggio 2015, in

particolare:

a) la soppressione

del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di

pensionamento per limiti di età;

b) l'assenza per

malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le

assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;

c) le ripetute o

continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in

particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;

d) l'incapacità, l'inattitudine

o la mancanza di disponibilità nello svolgimento del proprio servizio;

e) la mancanza di

disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;

f) il rifiuto

ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi

dell'art. 18a;

g) qualsiasi

circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in

buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego

nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito

dei posti vacanti;

h) il venir meno

del rapporto di fiducia da parte del Consiglio di Stato nei confronti dei

funzionari che dipendono direttamente dal collegio governativo o da parte di un

direttore di Dipartimento nei confronti di un direttore di Divisione.

Accanto a motivi specifici riconducibili al datore di lavoro

(lett. a, h) o al dipendente (lett. b-f), la

norma in esame prevede un altro motivo,

di carattere generale (lett. g), rimesso in larga misura all'apprezzamento dell'autorità di nomina, che

permette a quest'ultima di rescindere il rapporto d'impiego quando si

verifichino circostanze tali da rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le

regole della buona fede, la continuazione del rapporto d'impiego da

parte sua.

La disdetta amministrativa non ha alcuna valenza afflittiva.

Non è una sanzione disciplinare. È un semplice provvedimento di natura

amministrativa, che pone termine al rapporto d'impiego (cfr. STA 52.2006.150

del 12 giugno 2006, consid. 2).

3.2

In caso di

provvedimento disciplinare, di disdetta del rapporto d'impiego o di mancata

conferma alla scadenza del periodo di nomina,

il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le

questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della decisione impugnata (art.

90.

LPAmm). L'opportunità di una decisione è connessa all'esercizio del potere

di apprezzamento di cui l'autorità dispone. Se un'autorità - senza eccedere il

suo potere e rispettando pertanto il diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) -

adotta una decisione sostanzialmente

inappropriata e che non è la migliore che si potrebbe prendere, l'autorità di

ricorso, sostituendo le proprie valutazioni a quelle dell'istanza inferiore,

può optare per un'altra soluzione che giudica preferibile e che meglio risponde,

a suo modo di vedere, alle concrete circostanze del caso. Il controllo

dell'adeguatezza implica che l'autorità di ricorso si sostituisca, nella

gestione di un compito pubblico, all'autorità alla quale la legge attribuisce

questo compito: per tal motivo, le autorità giudiziarie di ricorso esercitano

questo controllo con grande riserbo, specialmente se nella fattispecie sono richieste

conoscenze tecniche o specialistiche (messaggio del Consiglio di Stato n. 6645

del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per

le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 45).

4.

Quale motivo a

giustificazione della disdetta, l'autorità di nomina ha innanzitutto invocato

l'episodio verificatosi il 24 agosto 2016 nei confronti di G__________. Il

ricorrente, a questo proposito, ha contestato di aver aggredito fisicamente il

collega.

Il Tribunale ha quindi accertato la fattispecie escutendo due testi: lo stesso

G__________ e J__________, operaio di una ditta privata incaricata di eseguire

lavori di manutenzione presso la scuola, presente al momento dei fatti.

Quest'ultimo ha riferito di aver assistito a un litigio tra il ricorrente e G__________

in merito a chi avesse la competenza per firmare il bollettino attestante il

lavoro da lui svolto. Dopo il diverbio, il teste ha riferito di essersi avviato

verso il furgone. Quando si trovava al posto di guida G__________ si è

avvicinato per parlare con lui in merito alla prestazione fornita. Il teste ha

quindi ricordato che a quel momento è sopraggiunto l'insorgente con il carrello

della spazzatura e ha urtato G__________, spingendolo contro il furgone. J____________________

ha quindi raccontato di essere intervenuto nell'accesa discussione che è seguita

per dividere l'insorgente dal collega. Congruente versione dei fatti è stata

fornita da G__________. Non si ravvisano motivi per dubitare della veridicità

di tali affermazioni nemmeno alla luce della dichiarazione scritta del 10

giugno 2018 di A__________, conoscente del ricorrente. Lo scritto è stato versato

agli atti da quest'ultimo in occasione dell'udienza istruttoria in cui A__________,

citato quale teste, non è comparso giustificando la propria impossibilità a

partecipare con un certificato medico che ha attestato un'importante

sofferenza ansioso-disforica che controindica per motivi medico-psichiatrici la

sua audizione in qualità di testimonio ed è del seguente tenore:

Dichiaro liberamente, che il 24 agosto 2016 appena dopo le 12.00

trovandomi a passeggio con il mio cane nelle vicinanze del deposito rifiuti di

Via __________ a __________, ho assistito al diverbio che il signor RI 1 era

coinvolto con il collega di lavoro: confermo che non c'è stata alcuna

aggressione da parte del conoscente RI 1 nei confronti del collega in

questione.

Con tale dichiarazione A__________ non ha fatto altro che confermare una

versione dei fatti suggeritagli dal ricorrente. La stessa non appare idonea a

inficiare la credibilità del dettagliato resoconto fornito da J__________ che, totalmente

estraneo e disinteressato alla lite, ha assistito ai fatti in prima persona e a

distanza ravvicinata. A giudizio di questo Tribunale, che valuta liberamente le

prove secondo il suo libero convincimento, l'esposto dell'operaio, che coincide

fin nei dettagli con quanto riportato da G__________, è da ritenere veritiero.

Accertato che nella predetta occasione il ricorrente ha effettivamente usato

violenza contro un collega nello svolgimento del suo lavoro, occorre

determinare se vi fossero gli estremi per pronunciare la disdetta.

5.

5.1. Dagli atti

emerge che il rapporto di impiego di RI 1 è stato sin dal principio caratterizzato

da una prestazione incostante e da diversi episodi che hanno condotto a segnalazioni

o lamentele da parte del corpo docenti e della direzione dell'istituto

scolastico. Già la prima valutazione del ricorrente dopo sei mesi di lavoro aveva

messo in luce lacune nel suo operato, come lavori eseguiti all'ultimo momento,

scarsa iniziativa, in particolare nella mansione di custodire gli spazi e le

infrastrutture e l'incostante qualità del lavoro eseguito. Oltre a ciò è stata

segnalata difficoltà nella comunicazione e scarsa affidabilità, ciò che

induceva i docenti a esitare dall'affidargli incarichi, provvedendo da sé a

diversi compiti di competenza del custode. Pur avendo riconosciuto che

sostanzialmente i lavori erano eseguiti in modo soddisfacente, i superiori del

ricorrente hanno espresso un parere complessivamente negativo e auspicato un

miglioramento (cfr. rapporto di valutazione del 1° gennaio 2007 prodotto dal

Consiglio di Stato sub doc. E). Al decimo mese di lavoro i superiori del

ricorrente hanno confermato la presenza di diverse criticità nel rapporto di

impiego riscontrate nei mesi successivi alla prima valutazione. In particolare,

con rapporto del 7 dicembre 2007 (cfr. doc. E prodotto dal Consiglio di Stato),

hanno segnalato che RI 1 sembrava non comprendere la gravità delle osservazioni

espresse nella valutazione precedente e non aveva dato segni evidenti di voler

modificare concretamente la propria attitudine rispetto alle manchevolezze

riscontrate. Anzi: sembrava piuttosto attendere un cambiamento nelle

persone che gli conferivano gli incarichi, anziché interrogarsi sulle proprie responsabilità

rispetto alle lamentele segnalate. Il Consiglio di direzione si è tuttavia

espresso favorevolmente in merito al superamento del periodo di prova da parte

del ricorrente, in considerazione del cambiamento a cui ha assistito nelle

settimane immediatamente precedenti alla stesura del rapporto. In particolare

la migliore presenza nella fascia di inizio delle attività del mattino, il

pronto intervento nel sostituirsi al personale del segretariato quando il

servizio restava scoperto e una maggiore reperibilità nel corso della giornata.

Malgrado il miglioramento riscontrato in quell'occasione, negli anni seguenti

l'operato del ricorrente ha dato adito a parecchie critiche, che hanno

interessato con frequenza le riunioni del consiglio di direzione. Già nel 2009

il predetto consiglio aveva avvertito la necessità di sottoporre il ricorrente

a un controllo stretto (cfr. verbale doc. 57 pag. 9 e 10). Il consiglio di

direzione ha dato atto in altre occasioni del malcontento generale espresso da

parecchi docenti in relazione all'operato dell'insorgente. Dal verbale della

riunione del 20 aprile 2012 (cfr. doc. 57 pag. 13) emerge che al medesimo sono

state esposte alcune problematiche che si trascinavano da tempo, come il non

rispetto delle attività pianificate […] e l'atteggiamento nei

confronti di altri collaboratori che talvolta risultava indisponente. Gli

è inoltre stato segnalato il bisogno di poter contare su una persona che si

assuma la responsabilità di custodire la scuola, che agisca in autonomia -

senza necessitare di reiterati controlli e di richieste scritte per ogni

intervento - e si dimostri disponibile e collaborante nei confronti degli altri

colleghi. In quell'occasione, è riportato a verbale di un acceso alterco

nato tra il ricorrente e un membro del consiglio di direzione. In una

successiva riunione del consiglio di direzione del 10 maggio 2012 è stata

manifestata preoccupazione per la situazione del ricorrente (cfr. doc. 57 pag.

14). Le problematiche legate a quest'ultimo erano le seguenti: il

mancato rispetto del mansionario, l'espletamento di attività private durante il

tempo di lavoro e il deposito di materiale privato nei magazzini della scuola.

Altre lamentele in merito alla prestazione lavorativa dell'insorgente si sono

registrate anche nel 2013 quando le segretarie hanno segnalato inefficienza nel

disbrigo della posta, nonché quando l'insorgente non si è presentato al lavoro

pensando erroneamente vi fosse un ponte (verbale del 21 marzo 2013 doc. 57,

pag. 14, nonché doc. K prodotto dal ricorrente, pag. 5). Nell'anno seguente vi

sono state segnalazioni di richieste inevase, episodi di inefficienza e

atteggiamenti aggressivi. Più precisamente, con scritto del 6 ottobre 2014 il

consiglio di direzione ha richiesto l'intervento di __________, capo della

Sezione della formazione sanitaria e sociale del DECS per ovviare all'assenza

del custode, assente per malattia, segnalando nel contempo che anche quando

presente, lo stesso si era mostrato spesso poco affidabile e poco

collaborativo, risultando così alquanto disfunzionale rispetto alle esigenze

della scuola. Il consiglio di direzione ha riferito di aver raccolto

numerose lamentele da parte di docenti, del personale amministrativo e di

studenti per quanto riguarda l'espletamento dei compiti assegnati e di aver

rilevato un generale malcontento motivato dalla percezione di scarsa

disponibilità e collaborazione, tanto da indurre molti collaboratori a non

richiedere più l'intervento del ricorrente (cfr. doc. T prodotto dal ricorrente).

Come accennato in narrativa, l'insorgente è stato anche oggetto di una

procedura disciplinare nel novembre 2014. Questa ha innanzitutto permesso di

accertare che le assenze dal lavoro del ricorrente dal 5 settembre al 31

ottobre 2014 erano da ritenere arbitrarie, in quanto non giustificate da malattia.

Inoltre, al ricorrente è stata inflitta una multa di fr. 100.- per non aver

ottemperato all'ordine di sgomberare i locali scolastici dal suo materiale personale.

5.2

Da questi elementi risulta una situazione difficilmente gestibile già

prima della lunga assenza per malattia del ricorrente. Pure il ricorrente

ammette che la direzione della scuola aveva già mostrato insoddisfazione per il

proprio operato già molto prima della decisione di licenziamento. A torto

tuttavia quest'ultimo ha sostenuto di essere vittima di mobbing e che

l'episodio di violenza di cui si è reso protagonista è stato strumentalizzato

al fine di giustificare il suo licenziamento, che l'autorità di nomina non

avrebbe altrimenti saputo motivare. Gli atti dimostrano piuttosto che la scuola

era confrontata con una situazione complicata che avrebbe giustificato l'allontanamento

dell'insorgente già tempo prima e che la direzione dell'istituto scolastico non

ha forse saputo affrontare in modo efficace, trascinando il problema. Se è vero

che i rapporti con il direttore __________ erano tesi - come ha dato atto lo

stesso ricorrente già con scritto del 13 ottobre 2014 a __________ (cfr. doc.

S) - le concrete circostanze, in particolare le varie lamentele espresse da più

fronti, inducono a escludere un ingiustificato accanimento dello stesso nei

suoi confronti.

Non si può infine negare che l'aggressione nei confronti di G__________

costituisce una grave violazione dei doveri di servizio imposti al dipendente

ed era senz'altro atta a rompere il rapporto di fiducia, già compromesso, tra

l'insorgente e l'autorità di nomina. A ciò si aggiunge che l'atteggiamento del

ricorrente una volta rimproveratogli questo fatto ha dimostrato la sua totale mancanza

di autocritica: non solo non si è scusato, ma ha anche negato l'accaduto.

Poste queste premesse, l'allontanamento del ricorrente si rileva l'unica misura

adeguata a ristabilire l'ordine all'interno della scuola e il buon

funzionamento della stessa. La disdetta del rapporto di impiego è pertanto senza

dubbio giustificata (quantomeno) dal motivo di disdetta di cui all'art. 60 cpv.

3.

lett. g LORD.

6.

L'autorità di

nomina ha addotto quale ulteriore motivo di licenziamento anche le lunghe

assenze per malattia del dipendente. A questo proposito si rileva che lo stesso,

sebbene non contestato dall'insorgente, è stato invocato soltanto nella

decisione di licenziamento e non già al momento il cui questa è stata prospettata

all'insorgente. Tale motivo di licenziamento appare quindi subordinato a quello

principale concernente le problematiche sopra descritte. A ben guardare, in

effetti, difficilmente l'autorità di nomina avrebbe potuto giustificare la

disdetta dell'insorgente sulla base del motivo di cui all'art. 60 cpv. 3 lett.

b LORD poiché il medesimo, dopo un periodo di inabilità lavorativa di due mesi

(luglio e agosto 2014) ha accumulato assenze ininterrotte dal 5 novembre 2014

al 28 febbraio 2016, quindi un periodo di pochi giorni inferiore a sedici mesi.

In seguito, il ricorrente è stato abile al lavoro per nove mesi (da marzo a

novembre 2016), ad eccezione di due giorni di assenza a fine aprile, e di nuovo

assente per i due successivi (dicembre 2016 e gennaio 2017). Quando il

ricorrente era abile al lavoro, l'8 febbraio 2017, l'autorità di nomina gli ha

prospettato la disdetta liberandolo nel contempo dall'obbligo di presentarsi al

lavoro. La decisione di licenziamento è poi stata emanata il 26 aprile 2017

quando l'insorgente era inabile al lavoro da soli cinque mesi a seguito, come

detto, di un periodo di abilità lavorativa piuttosto lungo. L'assenza per malattia

o infortunio non si è quindi protratta per diciotto mesi senza interruzione e

non è pertanto atta a giustificare la disdetta del rapporto di impiego ai sensi

dell'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD. La

questione di sapere se la rilevanza di tali assenze, data la frequenza delle

stesse, possa essere ritenuta equivalente a quella di un periodo ininterrotto

(condizione alternativa posta dalla norma) può restare irrisolta, dal momento

che il licenziamento è comunque giustificato e che, come detto, l'autorità di

nomina ha addotto soltanto sussidiariamente questo ulteriore argomento.

7.

Visto quanto

precede, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera