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Decisione

52.2017.31

Rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

11 ottobre 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i cittadini dell'UE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e

sussista una prospettiva reale di impiego (cpv. 3).

È considerato "lavoratore" ai sensi dell'ALC colui

che svolge, per una certa durata, a favore di un'altra persona e sotto la sua

direzione, delle prestazioni per le quali percepisce una controprestazione

(esistenza di una prestazione di lavoro, di un legame di subordinazione e di

una remunerazione). Ciò presuppone che l'attività lavorativa sia reale ed

effettiva, all'esclusione di attività talmente ridotte da apparire meramente

marginali e accessorie (cfr. sentenza della CGUE del 23 marzo 1982 53/83 D. M.

Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, Racc. 1982 pag. 01035, punto 17; DTF 141 II 1 consid.

2.2.4 e 3.3.2; STF 2C_761/2015 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.1).

2.3. Il diritto di continuare a risiedere in

Svizzera non è tuttavia riservato alle sole persone che dispongono della

qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i

cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea

di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente

sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività

economica (vedi anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno

stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee in

materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 previsto per i lavoratori

dipendenti, malgrado la sua abrogazione, in seno all'Unione europea,

avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 paragrafo 2 Allegato I ALC; STF

2C_417/08 del 18 giugno 2010, consid. 2.2).

Possono prevalersi di tale facoltà, al termine della loro

attività lucrativa, in particolare i cittadini comunitari che hanno maturato il

diritto alla pensione e quelli residenti

senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, colpiti da

inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto

regolamento). Non è prescritta alcuna condizione di durata della

residenza se questa incapacità sia dovuta a

infortunio sul lavoro o a malattia professionale che diano diritto ad

una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale

Stato (art. 2 cpv. 1 lett. b 2° periodo del

suddetto regolamento).

Per poter vantare un diritto di rimanere in Svizzera sulla

base dell'art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/70, è però necessario che il lavoratore disponga ancora di tale

statuto al momento in cui si verifica l'incapacità permanente al lavoro (STF 2C_1034/2016 del 13 novembre 2017, consid. 2.2

e 4.2).

Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che

possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni

dell'ALC o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS

(art. 22 OLCP).

Di principio, il diritto di rimanere sussiste

indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca l'aiuto sociale (DTF 141 II 1 consid.

4.1; STF 2C_587/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 3.2).

2.4. Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato

I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono

un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte

contraente se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro

famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere

all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che

copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari

sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa vanno incluse

anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la

disoccupazione (art. 24 cpv. 3 Allegato I ALC).

Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui

dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati

sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un

richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro

situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul

calcolo dell'aiuto sociale.

I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE

o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati

sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo

che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a

percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

2.5. Bisogna anche considerare che il campo di

applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il

cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza

di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto

litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10, consid. 2; 130 II 1, consid.

3.4).

In questo senso, l'art. 23

cpv. 1 OLCP dispone che i permessi di soggiorno

di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere

revocati o non essere prorogati se

non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

3. Dall'inserto di causa

risulta che RI 1 è entrato nel nostro Paese il 19 settembre 2005, ottenendo un

permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa valido fino al 18 settembre

2010, dopo che egli aveva indicato che avrebbe lavorato in Italia, per la ditta

__________ (provincia di Milano) fino a quando non avrebbe trovato un lavoro

sul nostro territorio.

Dal mese di aprile del 2006 fino al mese di dicembre 2009, egli

ha svolto l'attività di esercente a titolo indipendente nel nostro Paese,

assumendo la gerenza del pub __________ (doc. E: estratto della Cassa cantonale

di compensazione AVS/AI/IPG del suo conto individuale; dichiarazione d'imposta

per le persone fisiche per l'anno 2009, decisione dell'11 novembre 2009 della

tassazione 2008, ed estratto __________ attività economiche, agli atti).

Essendo oberato dai

debiti, il 30 marzo 2012 l'autorità dipartimentale gli ha negato il permesso di

domicilio, rinnovandogli comunque il permesso di dimora UE/AELS fino al 18

settembre 2015 in quanto dal 1° novembre 2010 svolgeva un'attività lucrativa dipendente

nel nostro Paese in qualità di barista sempre presso il medesimo pub (contratto

di lavoro del 1° novembre 2010 con la __________ Sagl, __________). Il 30

settembre 2013, egli è stato licenziato a decorrere dal 31 dicembre successivo per

mancanza di attività.

Rimasto senza impiego, RI 1 ha poi beneficiato delle

indennità di disoccupazione a partire dal mese di marzo 2014 fino al mese di ottobre

2015. Essendo privo di entrate finanziarie, nel maggio 2016 egli è caduto a

carico dell'assistenza pubblica.

4. 4.1. Ora, visto che RI 1

non ha più esercitato alcuna attività lucrativa dal 31 dicembre 2013, che alla

fine di ottobre 2015 ha esaurito le indennità di disoccupazione di cui beneficiava

dal marzo 2014 e che da allora non ha mai dimostrato

di avere prodigato tutti gli sforzi necessari per procacciarsi un nuovo impiego, si deve concludere che l'insorgente non può più essere considerato "lavoratore"

ai sensi dell'ALC e che pertanto non adempie più le condizioni per le quali

aveva ottenuto siffatto permesso, peraltro scaduto dal 18 settembre 2015. Da

questo profilo bisogna anche tenere conto che il suo stato di disoccupazione

non dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a

infortunio. Come dimostra infatti la lettera di disdetta del 30 settembre 2013

della __________ Sagl, agli atti, il suo rapporto di lavoro in qualità di barista che svolgeva dal 1°

novembre 2010 presso il pub __________

è stato sciolto unicamente "a causa di mancata attività". Non è

inoltre dato di vedere come egli possa avere una prospettiva di lavoro in un

lasso di tempo ragionevole, considerato il suo lungo periodo di

inattività che decorre ormai dalla fine del 2013 e del fatto che ha esaurito le

indennità di disoccupazione alla fine di ottobre 2015.

Va peraltro osservato che l'art. 61a cpv. 4 LStr, in vigore

dal 1° luglio 2018, dispone che in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di

soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o

dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione

del rapporto di lavoro, e che se il versamento dell'indennità di disoccupazione

si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue

sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità, ovvero nel caso

concreto nell'aprile 2016. Benché tale disposizione sia inapplicabile nella

presente fattispecie poiché la domanda di rinnovo del permesso di dimora è

stata presentata prima della sua entrata in vigore (cfr. art. 126 cpv. 1 LStr),

la medesima va comunque segnalata in quanto è volta

a chiarire la situazione giuridica in materia di estinzione del

soggiorno da parte di cittadini UE/AELS in seguito alla perdita dell'impiego, unificando

la prassi in materia (FF 2016 2621).

4.2. RI 1 non può inoltre prevalersi del diritto di rimanere

sancito dagli art. 7 lett. c ALC, 4 Allegato I ALC e 22 OLCP.

Innanzitutto, egli non ha maturato il diritto alla pensione. Secondariamente, non risulta che soffra di un

infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

In terzo luogo, benché

risieda senza interruzione nel nostro Paese da più di due anni, non è colpito

da un'inabilità permanente al lavoro. Certo, il 9 maggio 2016 egli ha depositato presso l'assicurazione

invalidità (AI) una domanda di rendita e il 19 luglio 2016 il suo medico

psichiatra ha allestito un rapporto, indicando che RI 1 non può svolgere alcuna

attività lucrativa a partire dal mese di luglio 2016 siccome soffre di un episodio

depressivo di media gravità e di una sindrome ansiosa generalizzata (doc. H4:

rapporto medico all'AI; doc. I: conferma di ricevimento del 18 maggio 2016 da

parte dell'Ufficio AI della domanda di rendita). Ancora il 13 giugno 2017 RI 1

è stato dichiarato inabile al lavoro in

maniera completa, in quanto affetto da disturbi d'ansia con crisi di panico

ripetute ed incontrollabili che hanno determinato

un peggioramento del suo stato clinico con aumento dell'angoscia (doc. H

e L: certificato medico del 21 luglio 2016 rispettivamente aggiornamento

clinico del 13 giugno 2017 del dr. med. FMH psichiatria e psicoterapia __________,

che lo ha in cura dal 4 luglio 2016). D'altra parte, però, nell'ambito

dell'istruttoria esperita dinnanzi al Tribunale è emerso che con "Progetto

d'assegnazione di rendita" dell'8 marzo 2018 (doc. L) l'Ufficio AI gli ha riconosciuto

soltanto un grado di invalidità del 50.4%, ciò che gli conferisce il diritto a

una mezza rendita, a partire dal mese di settembre 2017, ritenuto che l'assicurato

poteva recuperare in parte la sua capacità lavorativa grazie al proseguimento

delle cure in atto. Da tale accertamento ne discende che quando l'incapacità

lavorativa si è manifestata nel settembre 2017, l'interessato non disponeva più

dello statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC, di modo che egli non può

invocare neppure il diritto di rimanere.

Pur prendendo atto che il 4 aprile 2018 RI 1 si è opposto

alla decisione dell'8 marzo 2018 dell'AI (doc. M), tale circostanza non è

comunque atta a sovvertire quanto precede. In effetti, benché postuli il

riconoscimento di una rendita intera, nella sua opposizione egli rileva di essere

inabile al lavoro al 100% a partire dal 9 maggio 2016, quando aveva già perso

il suo statuto di lavoratore. Non si può pertanto ritenere che egli abbia cessato

di esercitare un'attività dipendente a causa di una sua inabilità permanente al lavoro ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett.

b del regolamento 1251/70

CEE.

4.3. Da ultimo il ricorrente non può prevalersi del menzionato accordo bilaterale neppure per

risiedere in Svizzera quale persona senza attività lucrativa giusta gli art. 6

ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP, non disponendo manifestamente di mezzi

finanziari sufficienti per il proprio sostentamento.

Egli è costantemente a carico della pubblica assistenza dal mese

di maggio 2016 e nell'ambito dell'istruttoria esperita in questa sede è stato

accertato che beneficia attualmente di una prestazione ordinaria di fr. 1'875.–

mensili, oltre alla copertura del premio e delle partecipazioni di cassa malati

(estratto conto dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del 30 maggio

2018).

5. In siffatte circostanze, la

posizione del ricorrente deve dunque essere esaminata dal profilo del diritto

interno.

5.1. L'art. 33 cpv. 3 LStr dispone che il permesso di dimora

è di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca

secondo l'articolo 62.

Giusta l'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr, tale permesso

può essere revocato se lo straniero o una persona a suo carico dipende

dall'aiuto sociale.

5.2. Nel caso di specie,

l'insorgente adempie senza dubbio questo motivo

di revoca in quanto è al beneficio di prestazioni assistenziali complete dal

mese di maggio 2016, al punto da accumulare

un debito nei confronti dello Stato che alla fine di maggio 2018 ammontava

complessivamente a fr. 52'717.60. Del resto, neppure in questa sede il

ricorrente fornisce elementi concreti che lascino anche solo intravvedere la

possibilità in un prossimo futuro di non più dipendere dall'aiuto sociale.

6. A questo punto occorre

verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione

(art. 96 LStr).

6.1. RI 1 risiede stabilmente in Svizzera dal 19 settembre

2005, di modo che la sua presenza nel nostro Paese va considerata di lunga

durata e questo pur considerando che

dal 18 settembre 2015, data di scadenza del

suo permesso di dimora UE/AELS, la sua presenza è soltanto tollerata in attesa

di una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso.

D'altra parte, bisogna però

tenere conto che egli non dispone più di un impiego reale ed effettivo ormai

dalla fine di dicembre 2013, che dal

mese di maggio 2016 è costantemente a

carico dell'assistenza pubblica, e che durante il suo soggiorno ha contratto numerosi

debiti privati anche con gli enti

pubblici. Non si può pertanto

ritenere che la sua integrazione nel nostro Paese sia stata coronata da

successo.

Il ricorrente sostiene di non poter essere allontanato in

Italia siccome non vi ha mai vissuto, evidenziando di essere nato e cresciuto in

Svizzera, dove ha pure svolto l'apprendistato all'Innovazione prima di

trasferirsi il 24 gennaio 1993 negli Stati Uniti d'America. Sennonché non è

dato di vedere come non possa trasferirsi nella Vicina Penisola, Paese di cui è

originario ed ha svolto attività lavorativa dopo essere ritornato dagli Stati

Uniti, ritenuto pure che usi e costumi, soprattutto nel fascia di confine, sono

assai simili ai nostri. Del resto, eventuali difficoltà di adattamento che

dovrà affrontare una volta giunto in Patria sono aspetti del tutto normali che

toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a lasciare il nostro

Paese. Va inoltre osservato che avendo vissuto durante una dozzina d'anni oltre

oceano, egli ha già dimostrato di essere in grado di vivere anche in Paesi

con lingua diversa da quella italiana.

6.2. Certo, l'insorgente

pone in evidenza di avere dei problemi di salute a seguito dell'asportazione di

un rene nel 2008 e di un episodio depressivo di media gravità e di una

sindrome ansiosa generalizzata. A

questo proposito bisogna comunque considerare che la vicina Penisola non è

certo sprovvista di adeguate strutture sanitarie medico-psichiatriche-assistenziali

pubbliche e private di ottima qualità, di modo che egli potrà continuare senz'altro

il suo trattamento ambulatoriale anche in Patria. Ne discende che l'insorgente

non sarà privato della necessaria assistenza medica, come del resto non lo sono

nemmeno le persone aventi problemi analoghi

ai suoi. Il suo trasferimento in

Italia risulta quindi perfettamente

esigibile, anche sotto questo profilo. Tanto più che, trasferendosi nella fascia di

confine, la possibilità di continuare il suo percorso terapeutico in Svizzera

non gli viene in linea di principio preclusa (cfr. tra l'altro, nello stesso

senso: STF 2C_1073/2017 dell'11 gennaio 2018, consid. 2.3). Egli potrebbe finanche procacciarsi

un lavoro compatibilmente alle sue condizioni di salute e alla sua capacità

lavorativa residua, visto che nel gravame afferma di non poter svolgere unicamente

lavori pesanti. Va peraltro osservato che in Italia potrà continuare a ricevere

la rendita di invalidità di cui attualmente beneficia.

7. Va poi osservato che l'insorgente non può invocare la protezione

dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) che garantisce il rispetto

della vita famigliare, ritenuto che è maggiorenne e non risulta che si

trovi in un rapporto di dipendenza verso sua madre, con la quale non vive nella

sua stessa comunione domestica. Condizioni, queste, che devono essere

necessariamente adempiute per poter applicare tale disposto convenzionale.

Non porta a diversa conclusione l'argomento secondo cui sua

madre risulta limitata nei movimenti in quanto soffre di problemi di

deambulazione. A prescindere dal fatto che non è stato dimostrato che essa necessiti della presenza del figlio (il ricorrente

ha pure una sorella che vive in Ticino), i loro rapporti potranno comunque

essere mantenuti anche rendendole regolarmente visita, dal momento che RI 1 non

è stato colpito da un divieto di entrata in Svizzera. Le loro relazioni

verranno pertanto salvaguardate.

8. Stante quanto precede, si

deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito a una corretta applicazione delle

disposizioni legali determinanti. Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso

del principio di proporzionalità.

9. In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto. La

risoluzione dipartimentale impugnata, cosi come quella governativa che la

tutela, vanno quindi confermate in quanto immuni da violazioni del diritto.

Con l'emanazione

del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al

gravame diviene priva di oggetto.

La tassa di giudizio è posta a carico del

ricorrente, in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1

LPAmm, ma tiene comunque conto della sua situazione finanziaria.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Spese e tassa di giustizia,

per complessivi fr. 600.–, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere