52.2017.31
Rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS
11 ottobre 2018Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.31
Lugano
11 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 17 gennaio 2017 di
RI
1
rappresentato
RA 1
contro
la
risoluzione del 30 novembre 2016 (n. 5368) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione con la quale il 14 luglio 2016 il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione, gli ha negato il rinnovo del permesso
di dimora UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il cittadino italiano RI
1 (1964), nato in Svizzera, dopo un primo soggiorno nel nostro Paese dove ha
soggiornato fino al 24 gennaio 1993 prima di trasferirsi negli Stati Uniti è
rientrato nel nostro Paese il 19 settembre 2005, ottenendo un permesso di
dimora UE/AELS valido fino al 18 settembre 2010. Egli aveva indicato che
avrebbe svolto un'attività lucrativa dipendente in Italia fino a quando non
avrebbe trovato un lavoro sul nostro territorio.
Nel 2006 egli ha iniziato un'attività in proprio nel ramo
della ristorazione presso il Pub __________.
b. Essendo oberato da debiti, il 30 marzo 2012 la Sezione
della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rilascio di un'autorizzazione di domicilio.
Ritenuto che dal 1° novembre 2010 svolgeva un'attività lucrativa sempre presso
il Pub __________ questa volta come dipendente, l'autorità dipartimentale gli
ha comunque rinnovato il permesso di dimora UE/AELS fino al 18 settembre 2015.
c. Rimasto dal 31 dicembre 2013 senza impiego, RI 1 ha poi beneficiato
delle indennità di disoccupazione dal mese di marzo 2014 fino all'ottobre 2015.
Essendo privo di entrate finanziarie, a partire dal mese di maggio 2016 egli ha
iniziato a dipendere dall'aiuto sociale.
B. Il 21 giugno 2016 la Sezione
della popolazione ha comunicato ad RI 1 di
voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli
dato la possibilità di esprimersi al
riguardo, il 14 luglio 2016 ha respinto la sua domanda presentata il 18
settembre 2015 volta ad ottenere il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, fissandogli
un termine fino al 30 settembre successivo per lasciare il territorio elvetico.
A sostegno del proprio
provvedimento l'autorità di prime cure ha rilevato come da tempo l'interessato
non svolgesse un'attività lavorativa e non disponesse di entrate sufficienti
per il proprio mantenimento, al punto da essere a carico della pubblica assistenza
per un importo di circa fr. 3'900.–. La decisione è stata resa sulla base dell'art.
6 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea - nonché i
suoi Stati membri - sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999
(ALC; RS 0.142.112.681), degli art. 2 e 24 Allegato I ALC e 23 dell'ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio
2002 (OLCP; RS 142.203), come pure della legge federale sugli stranieri del 16
dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e
l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio del 30 novembre
2016 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non
rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal
Dipartimento e che non potesse invocare un diritto di rimanere nel nostro Paese
sulla base dell'ALC. Ha inoltre considerato la decisione impugnata conforme al
diritto interno e al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa il soccombente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso
di dimora UE/AELS.
Pur ammettendo di continuare a dipendere dall'aiuto sociale,
afferma di essere in malattia e di attendere una decisione relativa alla sua
domanda di rendita di invalidità, non essendo in grado di svolgere attività pesanti. Ritiene che il
provvedimento adottato nei suoi confronti sia lesivo in ogni caso del principio
della proporzionalità tenuto conto che è nato in Svizzera, dove ha soggiornato durante
tutta la sua adolescenza svolgendovi pure l'apprendistato, mentre non ha mai
vissuto in Italia. Rileva inoltre che sua madre risiede nel nostro Paese e
necessita della sua assistenza. Chiede di concedere l'effetto sospensivo
al gravame.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. Degli accertamenti esperiti
in questa sede per aggiornare la situazione dal profilo finanziario del
ricorrente si riferirà nell'ambito dei considerandi di diritto.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data
dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in
materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame
in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa
sede (art. 25 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai
cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora:
Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere
ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati
contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano
alle disposizioni di diritto interno.
Il ricorrente, essendo
cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può
prevalersi in linea di principio del
menzionato accordo per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un
lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel
nostro Paese (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; DTF 131 II 339, consid.
2).
2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore
dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata
uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato
ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente
rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità
della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad
un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione
involontaria da oltre 12 mesi.
Le ulteriori proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono
sottoposte alla condizione che l'interessato conservi lo statuto di lavoratore
(cfr. Astrid Epiney/Gaëtan
Blaser, in: Code annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n.
27 all'art. 4). Il capoverso 6 dell'art. 6 Allegato I ALC precisa poi
che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al
lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di
disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia
o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria
debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.
Secondo l'art. 18
OLCP, per la ricerca di un impiego i
cittadini dell'UE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi (cpv. 1). Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è
rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità
di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari necessari
al loro sostentamento (cpv. 2). Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché
Fatti
i cittadini dell'UE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e
sussista una prospettiva reale di impiego (cpv. 3).
È considerato "lavoratore" ai sensi dell'ALC colui
che svolge, per una certa durata, a favore di un'altra persona e sotto la sua
direzione, delle prestazioni per le quali percepisce una controprestazione
(esistenza di una prestazione di lavoro, di un legame di subordinazione e di
una remunerazione). Ciò presuppone che l'attività lavorativa sia reale ed
effettiva, all'esclusione di attività talmente ridotte da apparire meramente
marginali e accessorie (cfr. sentenza della CGUE del 23 marzo 1982 53/83 D. M.
Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, Racc. 1982 pag. 01035, punto 17; DTF 141 II 1 consid.
2.2.4 e 3.3.2; STF 2C_761/2015 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.1).
2.3. Il diritto di continuare a risiedere in
Svizzera non è tuttavia riservato alle sole persone che dispongono della
qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i
cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea
di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente
sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività
economica (vedi anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno
stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee in
materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 previsto per i lavoratori
dipendenti, malgrado la sua abrogazione, in seno all'Unione europea,
avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 paragrafo 2 Allegato I ALC; STF
2C_417/08 del 18 giugno 2010, consid. 2.2).
Possono prevalersi di tale facoltà, al termine della loro
attività lucrativa, in particolare i cittadini comunitari che hanno maturato il
diritto alla pensione e quelli residenti
senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, colpiti da
inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto
regolamento). Non è prescritta alcuna condizione di durata della
residenza se questa incapacità sia dovuta a
infortunio sul lavoro o a malattia professionale che diano diritto ad
una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale
Stato (art. 2 cpv. 1 lett. b 2° periodo del
suddetto regolamento).
Per poter vantare un diritto di rimanere in Svizzera sulla
base dell'art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/70, è però necessario che il lavoratore disponga ancora di tale
statuto al momento in cui si verifica l'incapacità permanente al lavoro (STF 2C_1034/2016 del 13 novembre 2017, consid. 2.2
e 4.2).
Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che
possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni
dell'ALC o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS
(art. 22 OLCP).
Di principio, il diritto di rimanere sussiste
indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca l'aiuto sociale (DTF 141 II 1 consid.
4.1; STF 2C_587/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 3.2).
2.4. Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato
I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono
un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte
contraente se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro
famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere
all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che
copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari
sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa vanno incluse
anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la
disoccupazione (art. 24 cpv. 3 Allegato I ALC).
Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui
dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati
sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un
richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro
situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul
calcolo dell'aiuto sociale.
I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE
o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati
sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo
che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a
percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).
2.5. Bisogna anche considerare che il campo di
applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il
cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza
di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto
litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10, consid. 2; 130 II 1, consid.
3.4).
In questo senso, l'art. 23
cpv. 1 OLCP dispone che i permessi di soggiorno
di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere
revocati o non essere prorogati se
non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
3. Dall'inserto di causa
risulta che RI 1 è entrato nel nostro Paese il 19 settembre 2005, ottenendo un
permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa valido fino al 18 settembre
2010, dopo che egli aveva indicato che avrebbe lavorato in Italia, per la ditta
__________ (provincia di Milano) fino a quando non avrebbe trovato un lavoro
sul nostro territorio.
Dal mese di aprile del 2006 fino al mese di dicembre 2009, egli
ha svolto l'attività di esercente a titolo indipendente nel nostro Paese,
assumendo la gerenza del pub __________ (doc. E: estratto della Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG del suo conto individuale; dichiarazione d'imposta
per le persone fisiche per l'anno 2009, decisione dell'11 novembre 2009 della
tassazione 2008, ed estratto __________ attività economiche, agli atti).
Essendo oberato dai
debiti, il 30 marzo 2012 l'autorità dipartimentale gli ha negato il permesso di
domicilio, rinnovandogli comunque il permesso di dimora UE/AELS fino al 18
settembre 2015 in quanto dal 1° novembre 2010 svolgeva un'attività lucrativa dipendente
nel nostro Paese in qualità di barista sempre presso il medesimo pub (contratto
di lavoro del 1° novembre 2010 con la __________ Sagl, __________). Il 30
settembre 2013, egli è stato licenziato a decorrere dal 31 dicembre successivo per
mancanza di attività.
Rimasto senza impiego, RI 1 ha poi beneficiato delle
indennità di disoccupazione a partire dal mese di marzo 2014 fino al mese di ottobre
2015. Essendo privo di entrate finanziarie, nel maggio 2016 egli è caduto a
carico dell'assistenza pubblica.
4. 4.1. Ora, visto che RI 1
non ha più esercitato alcuna attività lucrativa dal 31 dicembre 2013, che alla
fine di ottobre 2015 ha esaurito le indennità di disoccupazione di cui beneficiava
dal marzo 2014 e che da allora non ha mai dimostrato
di avere prodigato tutti gli sforzi necessari per procacciarsi un nuovo impiego, si deve concludere che l'insorgente non può più essere considerato "lavoratore"
ai sensi dell'ALC e che pertanto non adempie più le condizioni per le quali
aveva ottenuto siffatto permesso, peraltro scaduto dal 18 settembre 2015. Da
questo profilo bisogna anche tenere conto che il suo stato di disoccupazione
non dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a
infortunio. Come dimostra infatti la lettera di disdetta del 30 settembre 2013
della __________ Sagl, agli atti, il suo rapporto di lavoro in qualità di barista che svolgeva dal 1°
novembre 2010 presso il pub __________
è stato sciolto unicamente "a causa di mancata attività". Non è
inoltre dato di vedere come egli possa avere una prospettiva di lavoro in un
lasso di tempo ragionevole, considerato il suo lungo periodo di
inattività che decorre ormai dalla fine del 2013 e del fatto che ha esaurito le
indennità di disoccupazione alla fine di ottobre 2015.
Va peraltro osservato che l'art. 61a cpv. 4 LStr, in vigore
dal 1° luglio 2018, dispone che in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di
soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o
dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione
del rapporto di lavoro, e che se il versamento dell'indennità di disoccupazione
si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue
sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità, ovvero nel caso
concreto nell'aprile 2016. Benché tale disposizione sia inapplicabile nella
presente fattispecie poiché la domanda di rinnovo del permesso di dimora è
stata presentata prima della sua entrata in vigore (cfr. art. 126 cpv. 1 LStr),
la medesima va comunque segnalata in quanto è volta
a chiarire la situazione giuridica in materia di estinzione del
soggiorno da parte di cittadini UE/AELS in seguito alla perdita dell'impiego, unificando
la prassi in materia (FF 2016 2621).
4.2. RI 1 non può inoltre prevalersi del diritto di rimanere
sancito dagli art. 7 lett. c ALC, 4 Allegato I ALC e 22 OLCP.
Innanzitutto, egli non ha maturato il diritto alla pensione. Secondariamente, non risulta che soffra di un
infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
In terzo luogo, benché
risieda senza interruzione nel nostro Paese da più di due anni, non è colpito
da un'inabilità permanente al lavoro. Certo, il 9 maggio 2016 egli ha depositato presso l'assicurazione
invalidità (AI) una domanda di rendita e il 19 luglio 2016 il suo medico
psichiatra ha allestito un rapporto, indicando che RI 1 non può svolgere alcuna
attività lucrativa a partire dal mese di luglio 2016 siccome soffre di un episodio
depressivo di media gravità e di una sindrome ansiosa generalizzata (doc. H4:
rapporto medico all'AI; doc. I: conferma di ricevimento del 18 maggio 2016 da
parte dell'Ufficio AI della domanda di rendita). Ancora il 13 giugno 2017 RI 1
è stato dichiarato inabile al lavoro in
maniera completa, in quanto affetto da disturbi d'ansia con crisi di panico
ripetute ed incontrollabili che hanno determinato
un peggioramento del suo stato clinico con aumento dell'angoscia (doc. H
e L: certificato medico del 21 luglio 2016 rispettivamente aggiornamento
clinico del 13 giugno 2017 del dr. med. FMH psichiatria e psicoterapia __________,
che lo ha in cura dal 4 luglio 2016). D'altra parte, però, nell'ambito
dell'istruttoria esperita dinnanzi al Tribunale è emerso che con "Progetto
d'assegnazione di rendita" dell'8 marzo 2018 (doc. L) l'Ufficio AI gli ha riconosciuto
soltanto un grado di invalidità del 50.4%, ciò che gli conferisce il diritto a
una mezza rendita, a partire dal mese di settembre 2017, ritenuto che l'assicurato
poteva recuperare in parte la sua capacità lavorativa grazie al proseguimento
delle cure in atto. Da tale accertamento ne discende che quando l'incapacità
lavorativa si è manifestata nel settembre 2017, l'interessato non disponeva più
dello statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC, di modo che egli non può
invocare neppure il diritto di rimanere.
Pur prendendo atto che il 4 aprile 2018 RI 1 si è opposto
alla decisione dell'8 marzo 2018 dell'AI (doc. M), tale circostanza non è
comunque atta a sovvertire quanto precede. In effetti, benché postuli il
riconoscimento di una rendita intera, nella sua opposizione egli rileva di essere
inabile al lavoro al 100% a partire dal 9 maggio 2016, quando aveva già perso
il suo statuto di lavoratore. Non si può pertanto ritenere che egli abbia cessato
di esercitare un'attività dipendente a causa di una sua inabilità permanente al lavoro ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett.
b del regolamento 1251/70
CEE.
4.3. Da ultimo il ricorrente non può prevalersi del menzionato accordo bilaterale neppure per
risiedere in Svizzera quale persona senza attività lucrativa giusta gli art. 6
ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP, non disponendo manifestamente di mezzi
finanziari sufficienti per il proprio sostentamento.
Egli è costantemente a carico della pubblica assistenza dal mese
di maggio 2016 e nell'ambito dell'istruttoria esperita in questa sede è stato
accertato che beneficia attualmente di una prestazione ordinaria di fr. 1'875.–
mensili, oltre alla copertura del premio e delle partecipazioni di cassa malati
(estratto conto dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del 30 maggio
2018).
5. In siffatte circostanze, la
posizione del ricorrente deve dunque essere esaminata dal profilo del diritto
interno.
5.1. L'art. 33 cpv. 3 LStr dispone che il permesso di dimora
è di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca
secondo l'articolo 62.
Giusta l'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr, tale permesso
può essere revocato se lo straniero o una persona a suo carico dipende
dall'aiuto sociale.
5.2. Nel caso di specie,
l'insorgente adempie senza dubbio questo motivo
di revoca in quanto è al beneficio di prestazioni assistenziali complete dal
mese di maggio 2016, al punto da accumulare
un debito nei confronti dello Stato che alla fine di maggio 2018 ammontava
complessivamente a fr. 52'717.60. Del resto, neppure in questa sede il
ricorrente fornisce elementi concreti che lascino anche solo intravvedere la
possibilità in un prossimo futuro di non più dipendere dall'aiuto sociale.
6. A questo punto occorre
verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione
(art. 96 LStr).
6.1. RI 1 risiede stabilmente in Svizzera dal 19 settembre
2005, di modo che la sua presenza nel nostro Paese va considerata di lunga
durata e questo pur considerando che
dal 18 settembre 2015, data di scadenza del
suo permesso di dimora UE/AELS, la sua presenza è soltanto tollerata in attesa
di una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso.
D'altra parte, bisogna però
tenere conto che egli non dispone più di un impiego reale ed effettivo ormai
dalla fine di dicembre 2013, che dal
mese di maggio 2016 è costantemente a
carico dell'assistenza pubblica, e che durante il suo soggiorno ha contratto numerosi
debiti privati anche con gli enti
pubblici. Non si può pertanto
ritenere che la sua integrazione nel nostro Paese sia stata coronata da
successo.
Il ricorrente sostiene di non poter essere allontanato in
Italia siccome non vi ha mai vissuto, evidenziando di essere nato e cresciuto in
Svizzera, dove ha pure svolto l'apprendistato all'Innovazione prima di
trasferirsi il 24 gennaio 1993 negli Stati Uniti d'America. Sennonché non è
dato di vedere come non possa trasferirsi nella Vicina Penisola, Paese di cui è
originario ed ha svolto attività lavorativa dopo essere ritornato dagli Stati
Uniti, ritenuto pure che usi e costumi, soprattutto nel fascia di confine, sono
assai simili ai nostri. Del resto, eventuali difficoltà di adattamento che
dovrà affrontare una volta giunto in Patria sono aspetti del tutto normali che
toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a lasciare il nostro
Paese. Va inoltre osservato che avendo vissuto durante una dozzina d'anni oltre
oceano, egli ha già dimostrato di essere in grado di vivere anche in Paesi
con lingua diversa da quella italiana.
6.2. Certo, l'insorgente
pone in evidenza di avere dei problemi di salute a seguito dell'asportazione di
un rene nel 2008 e di un episodio depressivo di media gravità e di una
sindrome ansiosa generalizzata. A
questo proposito bisogna comunque considerare che la vicina Penisola non è
certo sprovvista di adeguate strutture sanitarie medico-psichiatriche-assistenziali
pubbliche e private di ottima qualità, di modo che egli potrà continuare senz'altro
il suo trattamento ambulatoriale anche in Patria. Ne discende che l'insorgente
non sarà privato della necessaria assistenza medica, come del resto non lo sono
nemmeno le persone aventi problemi analoghi
ai suoi. Il suo trasferimento in
Italia risulta quindi perfettamente
esigibile, anche sotto questo profilo. Tanto più che, trasferendosi nella fascia di
confine, la possibilità di continuare il suo percorso terapeutico in Svizzera
non gli viene in linea di principio preclusa (cfr. tra l'altro, nello stesso
senso: STF 2C_1073/2017 dell'11 gennaio 2018, consid. 2.3). Egli potrebbe finanche procacciarsi
un lavoro compatibilmente alle sue condizioni di salute e alla sua capacità
lavorativa residua, visto che nel gravame afferma di non poter svolgere unicamente
lavori pesanti. Va peraltro osservato che in Italia potrà continuare a ricevere
la rendita di invalidità di cui attualmente beneficia.
7. Va poi osservato che l'insorgente non può invocare la protezione
dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) che garantisce il rispetto
della vita famigliare, ritenuto che è maggiorenne e non risulta che si
trovi in un rapporto di dipendenza verso sua madre, con la quale non vive nella
sua stessa comunione domestica. Condizioni, queste, che devono essere
necessariamente adempiute per poter applicare tale disposto convenzionale.
Non porta a diversa conclusione l'argomento secondo cui sua
madre risulta limitata nei movimenti in quanto soffre di problemi di
deambulazione. A prescindere dal fatto che non è stato dimostrato che essa necessiti della presenza del figlio (il ricorrente
ha pure una sorella che vive in Ticino), i loro rapporti potranno comunque
essere mantenuti anche rendendole regolarmente visita, dal momento che RI 1 non
è stato colpito da un divieto di entrata in Svizzera. Le loro relazioni
verranno pertanto salvaguardate.
8. Stante quanto precede, si
deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito a una corretta applicazione delle
disposizioni legali determinanti. Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso
del principio di proporzionalità.
9. In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto. La
risoluzione dipartimentale impugnata, cosi come quella governativa che la
tutela, vanno quindi confermate in quanto immuni da violazioni del diritto.
Con l'emanazione
del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al
gravame diviene priva di oggetto.
La tassa di giudizio è posta a carico del
ricorrente, in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1
LPAmm, ma tiene comunque conto della sua situazione finanziaria.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Spese e tassa di giustizia,
per complessivi fr. 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere