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Decisione

52.2017.314

Revoca di un permesso di dimora UE/AELS per motivi di ordine pubblico. Ricorso accolto in quanto reati lontani nel tempo. Rispetto dell'obbligo di motivazione

17 luglio 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 1° marzo 2012 il

cittadino italiano RI 1 (__________) ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS

valido fino al 28 febbraio 2017 per svolgere un'attività lucrativa dipendente

nel nostro Paese, dopo avere autocertificato di non essere mai stato condannato

e di non avere pendenti dei precedenti penali.

b. Durante il suo

soggiorno in Svizzera, RI 1 ha interessato a più riprese le nostre autorità

giudiziarie penali (2009, 2012 e 2015).

Preso atto delle citate condanne, il 6 ottobre 2015 la Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha quindi richiesto

ufficialmente alle autorità italiane, per il tramite dell'Ufficio federale di

giustizia (UFG), il certificato del casellario giudiziale dell'interessato, dal

quale è emerso che egli era già stato condannato il 24 ottobre 2002 alla pena

di 1 anno e 8 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente, siccome ritenuto

colpevole di fatti di bancarotta fraudolenta, fatti di bancarotta fraudolenta in

concorso e ricorso abusivo al credito.

c. Preso atto dei suoi precedenti e dopo avergli dato la possibilità di

esprimersi al riguardo, con decisione del 19 novembre 2015 la Sezione della

popolazione gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS per motivi di ordine

pubblico, fissandogli un termine con scadenza il 18 gennaio 2016 per lasciare

il territorio elvetico.

L'autorità gli ha

rimproverato di avere interessato le autorità di polizia e giudiziarie in

Svizzera e all'estero, come pure di avere sottaciuto, al momento della

presentazione della domanda di rilascio del permesso, l'esistenza della precedente

condanna in Italia.

La decisione è stata

resa sulla base degli art. 5 dell'allegato I all'accordo tra la Confederazione

Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera

circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24

dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22

maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 90 della legge federale sugli stranieri del 16

dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e

la loro integrazione; LStrI; RS 142.20) nonché dell'ordinanza sull'ammissione,

il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), in vigore fino al 31 dicembre 2018.

B. Con giudizio del 26

aprile 2017 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, respinta una censura relativa all'obbligo di motivazione, l'Esecutivo

cantonale ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di

dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la

decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

C. Contro la predetta

pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla decisione

dipartimentale.

Censurata la carente motivazione della decisione impugnata, il ricorrente rileva

di avere ritenuto in buona fede di non dover indicare nell'autocertificazione

relativa ai precedenti penali il patteggiamento di cui era stato oggetto in

Italia, il reato essendo stato nel frattempo dichiarato estinto. Contesta di

rappresentare una minaccia effettiva, attuale e grave per l'ordine pubblico: il

precedente italiano sarebbe ormai lontano nel tempo, mentre le infrazioni di

cui si è reso colpevole in Svizzera (una delle quali invero risalente a prima

del rilascio del permesso e un'altra neppure presa in considerazione dall'autorità

dipartimentale, ma soltanto dal Governo) sarebbero di lieve entità. Il

provvedimento impugnato sarebbe in ogni caso lesivo del principio della

proporzionalità, ritenuto che la Sezione della popolazione avrebbe semmai

potuto limitarsi a pronunciare un ammonimento.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento,

senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

E. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una

replica.

F. Con sentenza del 4 febbraio

2019 il giudice della Pretura penale, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione

interposta dall'interessato contro il decreto di accusa emanato nei suoi

confronti dal competente Procuratore pubblico il 7 gennaio precedente (DA __________),

ha prosciolto RI 1 dall'accusa di inganno nei confronti delle autorità per

avere ottenuto il rilascio del permesso di dimora dichiarando, contrariamente

al vero, in occasione della compilazione dell'"Autocertificazione

precedenti penali per cittadini UE/AELS e di Stati terzi dove non vige

l'obbligo della presentazione del certificato penale" di non avere

precedenti penali.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente

vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS;

RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta

l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da

una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

L'insorgente

lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, per il

fatto che la precedente istanza non avrebbe sufficientemente motivato la

propria decisione.

2.1

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio

della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione

della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999.

(Cost.; RS 101). Il diritto di essere

sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di

esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua

situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli

riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I

270.

consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto ad una motivazione sufficiente.

Tale diritto non impone tuttavia di

esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è

infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera

chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV

179.

consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti).

Dal punto di vista formale, il diritto ad

una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai

diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010

consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6

settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.2

Nella decisione impugnata, l'Esecutivo cantonale si è anzitutto chinato

sulla censura di carente motivazione della risoluzione dipartimentale,

respingendola in quanto infondata. Dopo avere illustrato il quadro normativo,

ha poi passato in rassegna i precedenti penali collezionati dal ricorrente in

Italia e in Svizzera, rilevando come essi integrassero un motivo di revoca sia

dal profilo del diritto interno (art. 62 lett. c LStrI) che nell'ottica

dell'ALC, l'interessato avendo più volte dimostrato di non volere o non essere

in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nemmeno nel Paese che lo ospita. Ha

inoltre rilevato come egli avesse sottaciuto la condanna subita in Italia in

occasione della compilazione dell'autocertificazione penale sottoscritta al momento

dell'inoltro della domanda di permesso, violando così l'obbligo di

collaborazione (art. 90 LStrI) che gli incombeva. Confermata la proporzionalità

della misura, ha infine concluso per la reiezione del gravame.

Ora, giova anzitutto

rilevare che, lamentando che il Governo abbia tenuto conto anche di un

precedente non considerato dalla Sezione della popolazione (rispettivamente di

un altro, cui aveva fatto accenno solo in sede di risposta), il ricorrente

dimentica che, giusta l'art. 69 cpv. 1 LPAmm, l'Esecutivo cantonale fruisce di

pieno potere cognitivo, che gli consente di esaminare liberamente le questioni

di fatto e di diritto della vertenza sottoposta al suo giudizio, nonché di

rivedere ogni problema di apprezzamento e di opportunità, e che può dunque accogliere

un gravame per un motivo diverso da quello sollevato dal ricorrente o

respingerlo con una motivazione differente da quella sviluppata dall'autorità

inferiore (cfr. STA 52.2016.472 dell'8 settembre 2017 consid. 4.1).

Ciò posto, la decisione

impugnata - che, contrariamente a quanto preteso nel gravame, tiene conto anche

del rimprovero di avere sottaciuto i precedenti in occasione della compilazione

dell'autocertificazione penale - consente di desumere con sufficiente chiarezza

le ragioni che hanno indotto la precedente istanza a confermare il qui

controverso provvedimento adottato dalla Sezione della popolazione. La

fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni del

Governo sono del resto state recepite dal ricorrente, che ha potuto impugnare con cognizione il suo giudizio

davanti a questo Tribunale. Ne discende che, tutto sommato, non vi è

stata una violazione del suo diritto di essere sentito. Anche se vi fosse

stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha

potuto difendersi compiutamente in questa sede; oltretutto, in concreto,

un rinvio degli atti all'istanza inferiore

costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia

processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii,

135.

I 279 consid. 2.6.1).

3.

3.1. L'ALC,

direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli

Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto

di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la

prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme

che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

In concreto, il ricorrente, essendo cittadino italiano e titolare di un

documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del

menzionato accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in

Svizzera.

3.2

L'art. 5 par. 1 allegato I ALC prevede,

quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni

dell'accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate

da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità.

Secondo la giurisprudenza, che si orienta

alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 e alla prassi della Corte

di giustizia dell'Unione europea ad essa

relativa (cfr. art. 5 par. 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera

circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo.

Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di

un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere

di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse

fondamentale della società (DTF 136 II 5 consid.

4.

). In applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, una condanna penale va di

conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti

dall'accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un

comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico

(DTF 134 II 10 consid.

4.

, 130 II 176 consid.

3.4

, 129 II 215 consid. 7.4

con rinvii alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea). A

dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può

comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine

pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi

con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro

lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il

rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento

dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa

appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di

recidiva (DTF 137 II 233 consid.

4.3

, 136 II 5 consid. 4.2;

per una panoramica della giurisprudenza, cfr. inoltre STF 2C_238/2012 del 30

luglio 2012 consid. 3.1).

Inoltre l'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di soggiorno di breve

durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS

possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le

condizioni per il loro rilascio.

3.3

A livello legislativo interno, l'art. 33 cpv. 3 LStrI dispone che il

permesso di dimora è di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono

motivi di revoca secondo l'articolo 62 cpv. 1.

Giusta l'art. 62 cpv. 1 LStrI, l'autorità

competente può revocare i permessi (eccetto quelli di domicilio) - tra l'altro

- se lo straniero (o il suo rappresentante) ha fornito, durante la procedura

d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a); è

stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b); ha violato in

modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza

pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce

una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c).

Una pena privativa della libertà, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, è

considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a

prescindere dal fatto che la pena irrogata sia stata sospesa in tutto o in

parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 137 II 297 consid. 2, 135 II

377.

consid. 4.2; STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid.

4.

).

In relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI, l'art. 80 OASA, in vigore fino

al 31 dicembre 2018, precisa che vi è

violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato

rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a)

oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o

privato (b). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della

medesima norma, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in

Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una

violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.

3.4

La LStrI si applica ai cittadini comunitari soltanto se il

menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se la

medesima prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Considerato

che l'art. 5 par. 1 allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di

quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio

verificare che il provvedimento impugnato si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato

bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva

dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 par. 1

allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Visto che la legislazione

interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato

accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il profilo dell'ALC.

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, il 1° marzo 2012 il ricorrente ha ottenuto un permesso

di dimora UE/AELS valido fino al 28 febbraio 2017 per svolgere un'attività

lucrativa dipendente nel nostro Paese, dopo avere autocertificato di non essere

mai stato condannato e di non avere pendenti dei procedimenti penali.

Sennonché, dal

certificato del casellario giudiziale agli atti, richiesto ufficialmente

dall'autorità dipartimentale a quelle italiane per il tramite dell'UFG, risulta

che il 24 ottobre 2002 il G.U.P. del Tribunale di __________ aveva pronunciato

nei confronti di RI 1 una sentenza di applicazione della pena su richiesta

delle parti con la quale questi era stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi

di reclusione - sospesa condizionalmente - per fatti di bancarotta fraudolenta,

fatti di bancarotta fraudolenta in concorso e ricorso abusivo al credito (reati

commessi l'11 aprile 1997).

In Italia

l'insorgente ha dunque a carico una condanna, che si riferisce a infrazioni (almeno

in parte) punibili anche in Svizzera (cfr. art. 163 del codice penale svizzero

del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0).

Ritenuto che

eventuali reati commessi all'estero - anche di natura patrimoniale - possono,

di per sé, giustificare misure di ordine pubblico, non solo in diritto interno

ma anche dal profilo dell'ALC (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_447/2008 del

17.

marzo 2009 consid. 5.3), è a giusta ragione che l'autorità dipartimentale ne

ha tenuto conto nell'ambito dell'esame della posizione dell'insorgente.

Quanto

addebitato al ricorrente è senz'altro grave, come peraltro dimostrato dalla

severità della pena irrogategli, e questo anche nel caso in cui l'entità della sanzione

fosse dovuta alla maggiore severità e rigidità del sistema sanzionatorio

italiano (STF 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 3.2.3). Il fatto che

egli non si sia macchiato di delitti particolarmente gravi - di carattere

violento, a sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti, nei

confronti dei quali il Tribunale federale si mostra particolarmente rigoroso

(DTF 137 II 297 consid. 3.3) - non permette in ogni caso di sminuire la gravità

di quanto rimproverato all'insorgente (STF 2C_310/2012 citata consid. 3.2.3). A

questo proposito giova ricordare che anche i delitti patrimoniali possono

giustificare una limitazione dei diritti dal profilo dell'ALC (DTF 134 II 25

consid. 4.3.1; STF 2C_952/2013 del 20 dicembre 2012 consid. 4.2 e riferimenti,

2C_862/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2,2C_839/2011 del 28 febbraio 2012

consid. 3.1,2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3).

Neppure il fatto

che la pena sia stata oggetto di patteggiamento - procedimento speciale

disciplinato dagli art. 444 segg. del codice di procedura penale italiano (testo

coordinato ed aggiornato del decreto del presidente della Repubblica del 22

settembre 1988, n. 447) - diminuisce l'entità dei reati, ritenuto che,

scegliendo tale genere di procedura, la sanzione può essere diminuita fino a un

terzo. Benché l'istituto del patteggiamento non sia previsto dal nostro

ordinamento giudico, il medesimo non può quindi essere ignorato ai fini del

presente giudizio, tanto più che secondo l'art. 445 comma 1bis in fine del

codice di procedura penale italiano, salve diverse disposizioni di legge, è

ormai equiparato a una pronuncia di condanna (cfr. anche sentenza della Corte

costituzionale n. 336/2009 del 18 dicembre 2009, la quale rinvia alla sentenza

della Corte suprema di cassazione, Sezioni unite, n. 17781/2006 del 29 novembre

2005, che ha modificato il precedente orientamento giurisprudenziale).

Neanche l'estinzione

del reato per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 445 comma 2

del codice di procedura penale italiano (testo coordinato ed aggiornato del

Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398) - decretata il 31 dicembre 2008 dal

giudice dell'esecuzione penale del Tribunale di __________ - permette di

sminuire la gravità delle infrazioni commesse, ritenuto che tale istituto - che

esclude che il reato estinto possa essere preso in considerazione ai fini della

recidiva ex art. 99 del codice penale italiano (cfr. sentenze della Corte

suprema di cassazione n. 32492/2018 del 16 luglio 2018 e n. 5859 del 15

febbraio 2012) - non impedisce invece di tener conto dello stesso per la

valutazione della situazione dell'interessato dal profilo della polizia degli

stranieri. La situazione si apparenta a quella delle condanne radiate dal

casellario giudiziale che, come noto, nell'ambito di un giudizio in materia di

diritto degli stranieri, pure possono entrare in linea di considerazione per valutare

la reputazione e il livello d'integrazione di una persona (STF 2C_841/2013 del

18.

novembre 2012 consid. 2,2C_136/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 4.2). Nulla

muta a tal proposito la regolamentazione e la giurisprudenza italiana menzionata

nel gravame. Lo stesso dicasi per quanto concerne gli effetti - prettamente

civilistici - dell'accoglimento dell'istanza di esdebitazione presentata dal

ricorrente (cfr. decreto del 9 dicembre 2009 del Tribunale di __________).

Riprovevole è pure la circostanza secondo cui egli non ha informato il

Dipartimento in merito ai suoi precedenti penali in Italia quando ha inoltrato

la domanda di rilascio di un permesso UE/AELS. Infatti,

la "Autocertificazione precedenti penali per cittadini UE-AELS e di Stati

terzi dove non vige l'obbligo della presentazione del certificato penale",

che egli ha sottoscritto il 15 febbraio 2012, lo invitava espressamente a

rispondere alla domanda se avesse procedimenti penali pendenti o se avesse già

subito condanne penali, indipendentemente da eventuali benefici successivamente

applicati a tali condanne. L'insorgente non può dunque prevalersi della

sua buona fede per giustificare l'omessa indicazione della condanna subita in

Italia nell'autocertificazione penale da lui sottoscritta. Non si può prescindere dal suo comportamento benché, con

sentenza (non motivata) pronunciata il 4 febbraio 2019 dal giudice della

Pretura penale, il ricorrente sia stato prosciolto dal reato di inganno nei

confronti delle autorità ex art. 118 LStrI, verosimilmente in considerazione

del fatto che, nonostante quanto preteso nello scritto del 30 dicembre 2015 al

Ministero pubblico, quand'anche fosse stata a conoscenza di tale precedente

penale, la Sezione della popolazione non avrebbe potuto negare il rilascio dell'autorizzazione

di soggiorno.

4.2

Pure in

Svizzera il ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie penali, avendo

egli subito le seguenti condanne:

02.02.2009

DA del Verhöramt del

Canton Nidwaldo: condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da

fr. 50.- cadauna (per un totale di fr. 500.-), sospesa condizionalmente con un

periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 800.- per infrazione grave alle

norme della circolazione (commesso il 16.03.2007);

24.07.2012

DA della Procura

pubblica dei Grigioni: condanna alla multa di fr. 400.- per infrazione alle

norme della circolazione (commesso il 30.06.2012);

14.08.2015

DA della

Procura pubblica dei Grigioni: condanna alla pena pecuniaria di 120 aliquote

giornaliere da fr. 150.- cadauna (per un totale di fr. 18'000.-) - sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e alla multa di fr.

3'600.- per infrazione grave alle norme della circolazione (commesso il

06.06

).

Esaminando nel dettaglio i

suddetti precedenti, risulta che a carico del ricorrente figurano tre provvedimenti

in materia di circolazione stradale, tutti per eccesso di velocità (cfr.

ricorso, punto n. 6, pag. 7). Il primo superamento del limite di velocità

risale al 16 marzo 2007 ed è stato sanzionato con una pena pecuniaria sospesa. Sennonché

tale condanna penale, come pure il fatto di essere sotto il periodo di prova di

2.

anni, non hanno avuto alcun effetto dissuasivo su di lui. Il 30 giugno 2012,

sulla semiautostrada A 13, ha infatti superato di 29 km/h il limite di 80 km/h

vigente. In seguito, il 6 giugno 2015, sul passo dello Splügen, ha nuovamente

superato di ben 41 km/h il limite di 50 km/h vigente nel tratto stradale che

stava percorrendo, cagionando così un serio pericolo per la sicurezza del

traffico e degli altri utenti della strada. Val qui la pena di ricordare che

non occorre che il pericolo creato sia concreto perché un'infrazione alle norme

della circolazione sia considerata grave, bastando una messa in pericolo

astratta accresciuta grave - sicuramente data nella fattispecie oggetto della

citata condanna penale. In Svizzera l'insorgente si è quindi reso colpevole di

azioni delittuose che toccano un settore del nostro ordine pubblico - quale è

quello relativo alla sicurezza in materia di circolazione stradale - che ha

assunto negli ultimi anni maggiore importanza, prova ne sia che, con l'entrata

in vigore - avvenuta il 1° gennaio 2013 - delle modifiche del 15 giugno 2012

alla LCStr (RU 2012 6291), le disposizioni penali in questo ambito sono state

sensibilmente inasprite. Il fatto che le precedenti autorità - al pari di

questo Tribunale - abbiano preso in considerazione anche un reato commesso

prima del rilascio del permesso è del tutto irrilevante, visto che ad esso se

ne sono sommati altri, peraltro della stessa natura.

4.3

Quanto precede non permette tuttavia ancora di ritenere che RI 1 rappresenti

attualmente una minaccia reale e sufficientemente grave per la società ai sensi

della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 allegati I ALC, tale da legittimare

il provvedimento litigioso.

In effetti se, da una

parte, la gravità dei reati perpetrati dal ricorrente in Italia e testé

menzionati è tutt'altro che trascurabile, dall'altra bisogna considerare che,

alla luce della giurisprudenza sviluppata in materia dal Tribunale federale

(STF 2C_308/2017 del 21 febbraio 2018 consid. 5.3,2C_997/2015 del 30 giugno

2016.

consid. 4.6 e 4.7,2C_559/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 2.4,

2C_310/2012 citata consid. 3.2.3), i medesimi sono da ritenere ormai lontani

nel tempo, visto che sono stati compiuti nel 1997 e risalgono quindi a oltre 20

anni or sono. Da allora, almeno in base a quanto risulta dagli atti, il

ricorrente non ha più interessato le autorità penali italiane.

Per quel che attiene alle condanne a pene pecuniarie (sospese) e multe di cui è

stato oggetto in Svizzera, va anzitutto rilevato come nessuna di esse riguardi

reati rivolti contro l'integrità fisica, psichica o sessuale o in materia di stupefacenti,

ambiti nei quali, come visto, il Tribunale federale dà prova di particolare

rigore per valutare la minaccia rappresentata dallo straniero (cfr. DTF 137 II

297.

consid. 3.3; STF 2C_532/2018 del 2 novembre 2018,2C_891/2014 del 13 luglio

2015.

consid. 4.3,2C_310/2012 citata consid. 3.2.3). Per quanto riconducibili

ad atti riprovevoli e ripetuti, i reati commessi dall'insorgente in materia di

circolazione stradale non si riferiscono in concreto a fatti di una gravità

tale da comportare la revoca del permesso di dimora UE/AELS dell'insorgente,

ritenuto pure che la condanna del 2012 - pur non potendo essere banalizzata -

concerne una contravvenzione per un'infrazione non grave ai sensi dell'art. 90

cpv. 2 LCStr. E ciò sebbene vada in generale ricordato come anche i reati in

materia di circolazione stradale possano, a determinate condizioni, avere delle

conseguenze sulle autorizzazioni relative al diritto degli stranieri, trattandosi

di comportamenti delittuosi suscettibili di denotare l'esistenza di una

minaccia grave e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici (cfr. ad esempio

STF 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.4. con rinvii e 2A.39/2006 del

31.

maggio 2006). Neppure può peraltro essere trascurato che l'ultimo

comportamento penalmente reprensibile adottato dal ricorrente risale al giugno 2015,

cioè a più di 4 anni dall'emanazione del presente giudizio.

Oltre a ciò si deve inoltre tenere conto del fatto che in Svizzera l'insorgente

fruisce di una situazione stabile sia sul piano professionale che personale.

4.4

Pur prendendo atto del comportamento poco esemplare tenuto dal

ricorrente in passato, bisogna quindi concludere che i rimproveri mossigli non

sono tali da giustificare la revoca del suo permesso di dimora UE/AELS, né

bastano per negargli il rinnovo del medesimo.

RI 1 va comunque già

sin d'ora reso attento al fatto che la situazione andrà senz'altro riesaminata

dal profilo della sua autorizzazione di soggiorno, qualora in avvenire venisse

nuovamente condannato.

5.

5.1. In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la

decisione dipartimentale e quella governativa che la tutela.

Gli atti vanno quindi retrocessi all'autorità dipartimentale, affinché rinnovi

il permesso di dimora UE/AELS al ricorrente.

5.2

Visto l'esito del

gravame, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 cpv.

1.

LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito da un

avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza

sono annullate:

1.1

la decisione del 26 aprile 2017 (n.

1880) del Consiglio di Stato;

1.2

la risoluzione del 19 novembre

2015.

(REVOCA UE 38) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della

popolazione.

2.

Gli atti

sono retrocessi alla Sezione della popolazione, affinché rinnovi il permesso di

dimora UE/AELS a RI 1.

3.

Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese. Al ricorrente va restituita la somma

di fr. 1'500.- versata a titolo di anticipo per le presunte spese processuali.

4.

Lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 1'800.- a titolo

di ripetibili per entrambe le sedi.

5.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

6.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera