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Decisione

52.2017.316

Commessa concernente la fornitura sul cantiere di lastre, dadi e mocche in granito che necessitano di una lavorazione ad hoc. Commessa di servizio. Concorrente esclusa per aver disatteso il divieto di

14 febbraio 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 5 aprile 2017 il

municipio di CO 2 ha invitato quattro ditte a presentare un'offerta per

l'aggiudicazione degli interventi di risanamento (fornitura sul cantiere di

lastre, dadi e mocche in granito) del sagrato e dei viali del complesso di __________

a __________.

Il capitolato d'offerta allegato alla lettera di invito annunciava che il

concorso era retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001

(LCPubb; RL 7.1.4.1) e che le offerte sarebbero state valutate sulla scorta dei

seguenti criteri di aggiudicazione:

- prezzo/economicità 50%

- referenze per lavori analoghi 42%

- formazione apprendisti 5%

- perfezionamento professionale 3%

senza tuttavia specificare alcunché in materia di subappalto. Il tema non è stato disciplinato neppure nelle

disposizioni particolari CPN 102, cosicché vigeva il divieto di subappalto

regolato all'art. 24 LCPubb.

Lo stesso documento precisava che l'incarico comprendeva la fornitura sul cantiere

di lastre, dadi e mocche in granito (pos. 131.100). Dal descrittivo e modulo

d'offerta annesso era peraltro desumibile che i prodotti da fornire (di gneiss

ticinese Valle Maggia, ma con possibilità di essere offerti in variante

provenienti da Iragna o dall'Onsernone) avrebbero dovuto avere determinate

dimensioni ed essere dotati di particolari caratteristiche. E meglio:

pos. 211.124

mocche di gneiss ticinese Valle Maggia di cm 12 x 15 x 18, tutte le facce

a spacco, m 350

pos. R 211.191

dadi tipo 6/8 di gneiss ticinese Valle Maggia, m2 250

pos. 241.201

lastre rettangolari, di gneiss ticinese Valle Maggia, mm 240 x 80 x

360-480, faccia superiore spiodata, facce laterali segate, m2 85

pos. 241.202

lastre rettangolari, di gneiss ticinese Valle Maggia, mm 400 x 80 x

600-800, faccia superiore spiodata, facce laterali segate, m2 115

pos. 241.203

lastre rettangolari, di gneiss ticinese Valle Maggia, mm 600 x 80 x

900-1200, faccia superiore spiodata, facce laterali segate m2 200

Le prescrizioni di gara (pos. 252.110) ricordavano che i concorrenti avrebbero

dovuto allegare all'offerta le usuali dichiarazioni previste dall'art. 39 del

regolamento di applicazione della legge sulle

commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del

12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), che in caso di mancanza di una o più dichiarazioni

elencate alle pos. 252.110 e 252.120, il committente assegna un termine perentorio di almeno 5 giorni per produrle e che la mancata presentazione nei termini previsti

comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di

aggiudicazione (pos. 252.100).

Le disposizioni particolari CPN 102 prevedevano inoltre, alla pos. 224.400, la

seguente prescrizione relativa al criterio riferito alle referenze.

224.400 Assegnazione della nota su

referenze ed esperienze per lavori analoghi (42% = 42 punti)

Saranno valutate le referenze della ditta per

rapporto al numero dei lavori eseguiti.

Importo minimo di ogni referenza richiesta: CHF

50'000.- IVA compresa (vedi pag. 5 del pre-

sente incarto).

Assegnazione punteggio:

3 referenze valide 42.00 punti

2 referenze valide 28.00 punti

1 referenze valide 14.00 punti

Mancata compilazione della tabella o nessuna referenza:

assegnazione di punti 0.

La ditta autorizza il committente e gli organi di

vigilanza a richiedere informazioni presso gli

enti per i quali sono stati eseguiti i lavori indicati

nelle referenze.

A tal fine, i concorrenti erano tenuti a compilare la tabella predisposta dalla

committenza a pag. 5 del capitolato di appalto, indicando le referenze della

ditta relative a lavori analoghi degli anni 2012-2017, e meglio

specificando l'anno di esecuzione, l'oggetto dei

lavori, il nome del committente, la tipologia di intervento e l'importo

di delibera.

B. a. Nel termine

stabilito sono pervenute al committente le offerte della RI 1 di __________ (in

seguito: RI 1), di fr. 92'858,40, e quella della CO 1 di __________ (in

seguito: CO 1), di fr. 92'313.-.

b. Dopo l'apertura delle offerte, il consulente del committente, lo studio di

architettura __________ SA di __________, ha richiesto loro delle informazioni

supplementari. Per quanto qui interessa, alla CO 1 è stato chiesto di fornire

delle precisazioni in merito alle referenze addotte con la sua offerta. Della

richiesta e dei ragguagli che ne sono derivati si dirà più oltre (cfr. infra,

consid. 4.2 e 4.3).

c. Le offerte sono state valutate da parte dello Studio di architettura __________

SA, il quale ha proposto di escludere l'offerta della RI 1, vuoi perché la

ditta ha consegnato le dichiarazioni richieste in ritardo (05.05.2017) rispetto

all'ulteriore termine d'inoltro perentorio indicato (02.05.2017), vuoi

perché la ditta non esegue però la lavorazione delle lastre (prodotto non standardizzato) e deve subappaltare questi lavori,

e di aggiudicare la commessa alla

CO 1, prima classificata con 80,67 punti.

Facendo propria la proposta del suo consulente, il 24 maggio 2017 il

municipio ha quindi deciso di escludere l'offerta della RI 1 e di deliberare la

commessa alla CO 1, unica concorrente rimasta in gara.

C. Contro questa

decisione la RI 1 è insorta dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a

proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

La ricorrente contesta anzi tutto che il ritardo nella produzione degli attestati

comprovanti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte possa costituire

un valido motivo di esclusione. Al momento della decisione, obietta, il

municipio era comunque in possesso degli atti mancanti. Solo il comune, annota

ancora l'insorgente, aveva peraltro la facoltà di assegnare il termine suppletorio

di cui alla pos. 252.100 CPN 102. La RI 1 sostiene poi che il divieto di

subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb non le sarebbe opponibile, ritenuto che

la commessa concerne la fornitura di materiale già lavorato, che il concorrente

può benissimo procurarsi da terzi senza per questo disattendere la norma in

questione.

D. a. In sede di

risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa,

ribadendo di non aver potuto fare a meno di scartare l'offerta della RI 1, vuoi

perché ha prodotto le attestazioni mancanti di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP

dopo la scadenza del termine perentorio assegnatole, vuoi perché non occupa dipendenti,

per cui è costretta a delegare a terzi la preparazione delle lastre e delle

mocche da fornire, disattendendo in tal modo il divieto di subappalto sancito

dall'art. 24 LCPubb, cui soggiacciono anche le forniture. A quest'ultimo

riguardo, l'ente banditore ha precisato che la commessa in discussione,

qualificata come fornitura, era finalizzata all'acquisto di determinati

quantitativi di prodotti lapidei, la maggior parte dei quali, oltre a

soddisfare certi requisiti qualitativi, doveva attenersi alle dimensioni

definite con precisione millimetrica dal capitolato. Fatta eccezione dei dadi

6/8 (pos. 211.125), ha osservato, simili prodotti non sono reperibili già

pronti sul mercato del granito, ma necessitano di essere appositamente

preparati, tagliando il granito in lastre dimensionate secondo le misure di larghezza

e spessore rigidamente fissate dalle prescrizioni di gara. Atteso che la ricorrente,

per sua stessa ammissione priva di dipendenti, non lavora il granito con le sue

risorse di personale e con i suoi mezzi, per fornire i prodotti oggetto della

commessa è costretta a rifornirsi presso terzi, delegando loro il compito di

preparare le lastre ed i cordoli nelle quantità e secondo le dimensioni fissate

dal capitolato. Non può di conseguenza evitare di subappaltare il taglio e la

lavorazione del materiale, ossia una parte importante e caratteristica della

commessa, disattendendo chiaramente il divieto sancito dall'art. 24 LCPubb.

b. La deliberataria e l'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ora Ufficio di

vigilanza sulle commesse) non hanno invece presentato osservazioni.

E. Delle

argomentazioni espresse dalle parti con le successive memorie scritte si dirà,

per quanto necessario, in seguito.

F. A richiesta del Tribunale, il 29

gennaio 2018 il municipio di CO 2 ha

prodotto il verbale di apertura delle offerte, i moduli di offerta (corredati

di tutti gli allegati) delle ditte RI 1 e CO 1, unitamente alle buste

nelle quali erano contenuti, ed i documenti richiesti ai concorrenti dopo

l'apertura delle offerte, in originale. Le parti sono state informate dell'avvenuta

acquisizione agli atti dei medesimi e alle stesse è stata concessa facoltà di

presentare delle osservazioni.

Delle risultanze istruttorie e delle osservazioni presentate in merito

dall'insorgente e dal municipio di CO 2 si dirà, ove occorresse, nel seguito.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto

partecipante al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è senz'altro

legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b

LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della

commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta

solo in caso di accoglimento delle censure rivolte contro la propria esclusione

(STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010).

Con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla base

delle tavole processuali, integrate dai documenti ai quali si è accennato nel

consid. F di narrativa (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Notoriamente,

soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione

per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge

stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti quanto il committente, che

deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il

profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1

lett. a e c LCPubb).

Al momento della loro apertura le offerte devono quindi

risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni

stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (art.

40.

cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Questo, in particolare, per permettere al committente

di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di

scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per

principio escluse dalla gara; la difformità

può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle

regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del

capitolato d'appalto, sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono alle

esigenze di gara. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del

divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF

2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1;2C_458/2008 del 15 dicembre

2008.

consid. 3.1;2P.339/2001 del 12 aprile

2002.

consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2015.314 del 26

ottobre 2015 consid. 2.1; 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1; 52.2012.387

del 7 gennaio 2013 consid. 2; 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina, Principali aspetti del

diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla

CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

2.2

Secondo

l'art. 4 RLCPubb/CIAP, si definisce

commessa edile un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito

all'esecuzione di opere di edilizia o genio civile (cpv. 1). La commessa di fornitura è invece descritta

come un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito

all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione,

affitto o nolo-vendita (cpv. 2). Sono infine considerate commesse di servizio i

contratti onerosi tra committente e offerente riguardanti la fornitura di una

prestazione che non può essere annoverata tra le commesse edili o le forniture

(cpv. 3).

Il RLCPubb/CIAP si applica a

tutte le commesse pubbliche, siano esse edili, di fornitura o di servizio e

laddove si avvale del termine "appalto", utilizzato soprattutto negli

accordi internazionali in vigore (Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici del

15.

aprile 1994; AAP; RS 0.632.231.422) e nella pregressa legge cantonale del 12 settembre 1978, non si riferisce con ogni evidenza

al contratto di diritto privato regolato agli art. 363-379 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO;

RS 220), ma all'insieme dei contratti conclusi da un ente pubblico con dei

concorrenti privati per l'acquisto di

forniture, servizi e costruzioni (DTF 125 I 209 consid. 6b). Di

riflesso, nella misura in cui è consentito dalla committenza, il subappalto (inteso come mero incarico a terzi di eseguire una

parte della commessa) e le norme che lo

disciplinano (art. 36 RLCPubb/CIAP) sono applicabili a tutti gli "appalti",

compresi quelli di fornitura e di servizio (STA 52.2014.282-283 citata, consid.

2.

).

2.3

Il divieto di subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb è essenzialmente

volto ad impedire che l'aggiudicatario, che viene valutato quantomeno dal

profilo della sua idoneità generale a partecipare alla gara, deleghi in tutto o

in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti in modo

autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto si

giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per prestazioni di

servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le attitudini

dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza. Il divieto non è tuttavia

assoluto. L'art. 36 RLCPubb/CIAP stabilisce infatti che gli atti di gara

possono prevedere la possibilità di subappalto. In tale evenienza gli offerenti

possono affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre

la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio

essere eseguita in proprio dall'offerente (art. 37 cpv. 1 RLCPubb/CIAP; RtiD

I-2016 n. 13; STA 52.2016.442 del 22 dicembre 2016, consid. 3.1).

3.

3.1. La commessa posta a concorso concerne la fornitura

sul cantiere di lastre, dadi e mocche in granito (pos. 131.100 disposizioni

particolari CPN 102) necessari per la pavimentazione del sagrato della chiesa

di __________ a __________. A norma di capitolato (vedi pos. 211.124 del

descrittivo e modulo d'offerta), le mocche devono essere di dimensioni

cm 12 x 15 x 18, con tutte le facce a

spacco, di materiale granitico (Gneiss ticinese Valle Maggia) e resistente al

gelo in presenza di sale. Le lastre (vedi pos. 241.201-203) devono avere

la faccia superiore spiodata e le facce laterali segate, 3 dimensioni

diverse (mm 240 x 80 x 360-480, mm 400 x 80 x 600-800 e mm 600 x 80 x

900-1200), essere di materiale granitico (Gneiss ticinese Valle Maggia) e resistente

al gelo in presenza di sale. Quanto ai dadi (pos. R 211.191), il

descrittivo e modulo d'offerta annesso al capitolato si limita ad esigere che

siano di tipo 6/8 Gneiss ticinese Valle Maggia. Tutti i prodotti indicati dalla

committenza potevano essere offerti in variante provenienti da Iragna o

dall'Onsernone (cfr. pos. 211.125-126, R 211.192-193, 241.204-209 del descrittivo

e modulo d'offerta).

Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la commessa in esame non ha per

oggetto la mera consegna sul cantiere di materiale già lavorato, ma presenta connotazioni ambivalenti. Nella misura in

cui comporta il taglio e la lavorazione delle lastre e dei cordoli nelle

quantità e secondo le dimensioni fissate dalle prescrizioni di gara è

riconducibile ad una commessa edile (art. 4 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Nella misura

in cui implica il trasporto di questi materiali dalle cave al cantiere è invece

assimilabile ad una commessa di fornitura (art. 4 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

Non potendo essere esclusivamente annoverata né fra le commesse edili, né fra

le commesse di fornitura, la commessa va dunque considerata una commessa di

servizio (art. 4 cpv. 3 RLCPubb/CIAP), soggetta

al divieto di subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb, atteso che il capitolato

non prevedeva alcuna deroga.

Ora, è evidente che, fatta eccezione dei dadi (disponibili sul mercato del

granito in diversi assortimenti: 4/6 cm, 6/8 cm, 8/10 cm, 10/12 cm, ecc.), le

lastre e le mocche di granito di cui il municipio

ha chiesto la fornitura non sono reperibili già pronte, ma necessitano di una

lavorazione ad hoc (cfr. sul tema la scheda informativa subappalto

emanata dal Centro di consulenza LCPubb, versione marzo 2015, punto 7, pag.

4). Tali prodotti devono infatti

essere appositamente approntati per soddisfare i bisogni dell'esecutivo

comunale che li ha commissionati impartendo istruzioni mirate, volte a

definirne le specificità e le dimensioni con precisione millimetrica. I

concorrenti non possono delegare a terzi la lavorazione dei prodotti lapidei

poiché così facendo non acquisirebbero per finire comune materiale da fornire

sul cantiere, ma demanderebbero a ditte estranee alla procedura di concorso la

prestazione principale e caratteristica della commessa, ovvero il taglio e la

realizzazione delle lastre e mocche di granito su misura appositamente

predisposte per il risanamento del sagrato e dei viali che interessano il

complesso di __________ a __________, disattendendo il divieto di subappalto

previsto dalla legge.

È il caso appunto della RI 1, che per sua stessa ammissione non impiega dipendenti

e che per fornire i prodotti oggetto della commessa è dunque costretta a rifornirsi

presso terzi, affidando loro il compito di preparare le lastre ed i cordoli nelle quantità e secondo le

dimensioni richieste dall'ente banditore. Nemmeno l'insorgente, dal canto suo,

pretende il contrario, affermando di poterli reperire già pronti presso una

qualsiasi ditta che estrae e lavora il granito, senza doverli confezionare su

misura. Ne segue che, nella misura in cui la RI 1 acquista i prodotti lavorati

per poi occuparsi unicamente della loro consegna sul cantiere, delegando in

buona sostanza a terzi (peraltro ignoti) l'esecuzione

della parte principale e caratteristica della commessa di natura edile che la

contraddistingue, la sua offerta disattende

con ogni evidenza il divieto di subappalto chiaramente sancito dalla legge.

Il

ricorso va respinto già per questo motivo, senza che occorra esaminare se anche

il ritardo nella presentazione degli attestati mancanti esatti dall'art. 39

RLCPubb/CIAP giustificasse la sua esclusione dalla gara.

3.2

Invano la RI 1 obietta infine che la

sua idoneità a partecipare alla gara non possa più essere messa in discussione,

trattandosi

di una procedura ad invito. Come rettamente ritenuto dal municipio, quando ha

invitato la ricorrente a partecipare al concorso oggetto del contendere, esso

poteva legittimamente confidare nello scopo sociale risultante dal registro di

commercio, che contemplava anche la lavorazione di granito. Non era tenuto a sapere, né poteva sapere, che la RI 1 non

aveva in realtà né dipendenti, né mezzi per la lavorazione del granito, e

che non sarebbe di conseguenza stata in grado di eseguire in proprio la preparazione

dei prodotti lapidei da fornire. Come risulta dagli atti, di tali circostanze il

municipio è venuto a sapere solo in seguito all'apertura delle offerte (cfr. scambio e-mail 12 maggio 2017 tra __________ e

lo studio __________ SA).

4.

4.1. Esclusa

dalla gara, l'insorgente non è legittimata a contestare la delibera della

commessa alla CO 1 (vedi consid. 1). Per ragioni deducibili dal principio della

parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101) occorre tuttavia verificare se,

come sostenuto dalla ricorrente, la committenza avrebbe dovuto scartare anche

l'offerta dell'aggiudicataria. Le contestazioni sollevate su questo tema sono

infatti proponibili, poiché non riguardano la decisione di aggiudicazione, ma

l'esclusione della ricorrente, che risulterebbe per finire discriminatoria

qualora le sue critiche dovessero rivelarsi fondate (Cassina, op. cit., pag. 63-64; STA 52.2016.330 del 9

novembre 2016 consid. 3.1, 52.2014.113 del 17 giugno 2014 consid. 3.1).

4.2

Dopo aver visionato i documenti prodotti il 29 gennaio 2018 dal municipio,

con osservazioni 6 febbraio 2018 la ricorrente ha sostenuto in pratica che l'aggiudicataria

avrebbe dovuto essere esclusa per non aver presentato un'offerta completa e

conforme alle condizioni di gara, segnatamente per quanto attiene alle referenze

per lavori analoghi. Quelle prodotte solo in seguito all'apertura delle offerte,

ha soggiunto la RI 1, non potevano essere ammesse giacché tardive e non

potevano ad ogni modo essere considerate valide, stante la mancata indicazione

degli importi fatturati e di un'adeguata descrizione dei lavori eseguiti. Per

le stesse, la stazione appaltante avrebbe tutt'al più dovuto assegnare 0 punti,

come disposto dalla pos. 224.400 CPN 102.

4.3

La deliberataria ha compilato la tabella a pag. 5 del capitolato indicando

l'anno di esecuzione, la tipologia di intervento e l'importo. Nella finca Oggetto

ha invece inserito le metrature degli interventi eseguiti (in mq), mentre

nella colonna Committente ha indicato un generico Diversi (cfr.

tabella, punto 2.2.1). Dopo l'apertura delle offerte, il committente, per il

tramite del suo consulente esterno, ha sollecitato l'aggiudicataria a fornire

tali indicazioni, specificando l'identità dei singoli committenti che aveva

indicato come referenze con l'offerta, sommando, anno per anno, il valore delle

commesse (cfr. osservazioni 12 febbraio 2018 del municipio, pag. 2). Alla

richiesta la resistente ha dato seguito trasmettendo, con e-mail dell'8 maggio

2017, una distinta con i dati richiesti, in particolare specificando i

nominativi dei committenti che, in precedenza, aveva indicato globalmente come

referenza e l'oggetto dei lavori eseguiti. Il committente ha quindi ritenuto

valide 2 delle 3 referenze addotte e assegnato 28 punti per quel criterio.

Tuttavia, come rilevato dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2018,

su questo punto l'offerta inoltrata dall'aggiudicataria era da ritenersi allestita

in modo improprio, se non incompleto. Considerato che le prescrizioni di gara

ammettevano unicamente referenze relative a prestazioni analoghe di valore pari

ad almeno fr. 50'000.-, l'assenza di una descrizione adeguata dei lavori

eseguiti e dell'indicazione dei singoli importi di delibera nella lista delle

referenze rendeva impossibile valutare l'ammissibilità delle stesse ai fini

dell'attribuzione della nota per il predetto criterio di aggiudicazione.

Inoltre, la possibilità di sanare a posteriori il difetto non avrebbe potuto

essere concessa all'offerente non essendo prevista dal capitolato di appalto.

La compilazione inadeguata della tabella non avrebbe tuttavia dovuto comportare

l'esclusione dell'offerta della CO 1, come sostenuto dalla ricorrente, ma

solamente l'attribuzione della nota 0 prevista per le ditte che non adducevano

nessuna referenza (cfr. pos. 224.400 CPN 102). A maggior ragione si giustifica

tale conclusione, tanto più che gli atti di gara non comminavano

l'estromissione dalla gara (neppure) in caso di mancata compilazione delle

tabella (cfr. la già citata pos. 224.400).

5.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto nella misura

in cui è ricevibile, confermando l'estromissione dalla gara dell'insorgente e

la delibera operata a favore della CO 1.

6.

L'emanazione della presente

decisione rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta a concedere

effetto sospensivo al gravame.

7.

La tassa di giustizia è

posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Essa rifonderà pure al comune di CO 2, patrocinato da un legale, un'indennità

per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a

suo carico. Essa verserà al comune di CO 2 identico importo a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera