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Decisione

52.2017.318

Commessa pubblica. Carenza di legittimazione attiva a impugnare il bando di concorso e la documentazione di gara. La ricorrente non ha dimostrato di essere in grado di eseguire la commessa e di avere

18 ottobre 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il __________ il

Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, ha indetto un pubblico

concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25

novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) e impostato secondo la

procedura libera, per aggiudicare la fornitura di due autocarri con impianto

scarrabile per i centri cantonali di soccorso chimico di __________ e __________.

Il bando di concorso annunciava i seguenti criteri di idoneità.

Sono ammesse alla gara d'appalto unicamente le ditte

specializzate nell'allestimento di veicoli pesanti di primo intervento per

pompieri che soddisfano i seguenti requisiti:

1) specializzazione in veicoli pesanti per pompieri

2) servizio di assistenza

3) idoneità tecnica del veicolo offerto

4) credibilità dell'offerente

In merito al primo criterio di idoneità, il capitolato d'appalto precisava

quanto segue.

Sono ammesse alla gara d'appalto unicamente le ditte

specializzate nell'allestimento e fornitura di veicoli pesanti di primo intervento

per pompieri che hanno al minimo 1 o più referenze valide. Per referenza si intende

una commessa per la fornitura di uno o più veicoli a 3 o più assi attrezzati

con impianto scarrabile. Fanno stato unicamente forniture a corpi pompieri

concluse in Svizzera e comprese nel periodo 2010 - 2017. Non sono ammesse

referenze di forniture in corso. I prezzi sono da esporre in CHF.

Le prescrizioni tecniche

annesse al fascicolo di gara, contenevano tutta una serie di specifiche degli

autocarri (pag. 31 e segg. del capitolato). In rosso erano evidenziate quelle

obbligatorie, il cui mancato adempimento comportava l'esclusione dell'offerta

dalla gara (cfr. capitolato pag. 11, punto 5). Tra queste, al punto 3, vi era

la seguente condizione:

Marca

Fornitura di un modello di veicolo fabbricato da una

ditta specializzata che dispone di una rappresentanza ufficiale per

l'assistenza con sede in Canton Ticino.

Per questioni tecniche operative l'offerente deve limitare la scelta del

veicolo ai modelli fabbricati da uno dei seguenti produttori di veicoli pesanti.

·

SCANIA IVECO

·

MAN MERCEDES

B. Contro il predetto

bando di concorso e la relativa documentazione di gara è insorta la RI 1. Essa

ha chiesto in via principale l'annullamento dell'intero concorso e il

conseguente rinvio degli atti all'autorità inferiore, affinché ripeta la

procedura con lo stralcio delle limitazioni di marca tra i requisiti posti nel

bando e negli atti di gara. In via subordinata, ha domandato l'annullamento della

condizione riferita alla marca dei veicoli. Ha pure postulato la concessione

dell'effetto sospensivo al gravame. A mente sua, l'imposizione di offrire

prodotti di determinate marche sarebbe inammissibile, in quanto ostacolerebbe

una libera ed efficace concorrenza tra gli offerenti e si porrebbe in contrasto

con l'art. 16 cpv. 1 del regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP;

RL 7.1.4.1.6), che vieta

esplicitamente ai committenti di introdurre prescrizioni che menzionino

prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o che indichino marche

specifiche.

C. All'accoglimento del

gravame si è opposto il committente. Ha innanzitutto eccepito la carenza di

legittimazione attiva della ricorrente, che non ha comprovato di essere

abilitata a concorrere, con riferimento al criterio di idoneità previsto dal

bando di gara che limita l'accesso alle ditte specializzate nell'allestimento e

nella fornitura di veicoli pesanti per pompieri. Nel merito, ha sostenuto che l'introduzione

nel capitolato della prescrizione che limita la fornitura di veicoli di determinate

marche è giustificata da motivi di ordine tecnico ed è pertanto ammissibile ai

sensi dell'art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. In

particolare, il parco veicoli in servizio ai corpi pompieri deve essere

uniformato per facilitare e semplificare la transizione degli autisti su

nuovi veicoli e per accrescere la sicurezza nella guida di urgenza, tenuto

conto che gli autisti sono prevalentemente di milizia e non professionisti.

D. Con la replica, la

ricorrente ha modificato le proprie domande, chiedendo, oltre a quanto

postulato con il ricorso, lo stralcio del criterio di idoneità riferito alla specializzazione

nell'allestimento e nella fornitura di veicoli pesanti per pompieri. Questo non

sarebbe giustificato poiché l'oggetto della commessa non si distinguerebbe da

una fornitura di camion scarrabili per qualsiasi altro utilizzo.

Ha sostenuto di essere legittimata a interporre ricorso contro le condizioni di

gara in quanto ditta attiva nell'ambito specifico della commessa, che ha pure

preso parte al concorso.

E. Delle successive prese

di posizione delle parti si dirà, per quanto necessario, nei seguenti

considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dagli art. 15

cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione

del Cantone Ticino al concordato intercantonale

sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004

(DLACIAP; RL 7.1.4.1.4). Il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP).

1.2. Resta da esaminare la legittimazione attiva della ricorrente, partendo dalla premessa che in assenza di regolamentazione da parte del CIAP la procedura di

ricorso è retta dalla legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1).

1.2.1. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm, ha

diritto di ricorrere chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e

ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della

stessa. La nozione di interesse degno

di protezione corrisponde a quella, identica,

racchiusa negli art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura

amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103 lett. a della legge

federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Introducendo il requisito

dell'interesse degno di protezione il legislatore

ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis,

cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento

impugnato non sia toccato altrimenti che

qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività. Occorre pertanto l'esistenza

di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta

però l'esistenza di un interesse

degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di

diritti soggettivi, atteso che anche un interesse

di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere

sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 65 LPAmm

basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale,

immediato ed attuale all'annullamento o alla

modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un

giudizio più favorevole (cfr. RtiD II-2015 n. 6 consid. 2; I-2015 n. 10 consid.

1.3.1 con riferimenti).

1.2.2.

In materia di commesse pubbliche, il diritto di ricorrere contro un bando viene di norma riconosciuto a chi adempie

tutti i presupposti per potervi partecipare, all'occorrenza previa modifica di

talune regole di cui viene eccepita l'illegittimità (cfr. RtiD I-2015 n. 10

consid. 1.3.1; cfr. pure: DTF 137 II 313 consid. 3.3, Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis

des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. ed., Zurigo/Basilea/

Ginevra 2013, n. 1319 segg, in

materia di legittimazione a ricorrere contro un'aggiudicazione diretta).

1.2.3. La ricorrente è un'impresa attiva nel settore del

commercio, della riparazione e della manutenzione di veicoli. Nell'ambito della

sua attività, si occupa anche di allestire mezzi con impianti scarrabili. La

ditta, con il ricorso, ha contestato unicamente la prescrizione di gara

relativa alle marche dei veicoli oggetto della commessa, domandandone lo stralcio.

Non si è invece aggravata contro il criterio di idoneità con cui il committente

ha limitato l'accesso alla gara alle aziende che possono vantare la fornitura di uno o più veicoli a 3 o più

assi attrezzati con impianto scarrabile, ritenuto che fanno stato unicamente forniture a corpi pompieri

concluse in Svizzera e comprese nel periodo 2010 - 2017.

L'insorgente si è premurata di domandare l'annullamento di tale

condizione soltanto con la replica, una volta preso atto dell'eccezione di

carenza di legittimazione attiva sollevata dalla stazione appaltante. Giunta

oltre il termine di ricorso, la (nuova) domanda è inammissibile.

1.2.4. Malgrado i puntuali dubbi espressi dal committente su questo

punto, l'insorgente non ha apportato alcun elemento atto a dimostrare di possedere

l'esperienza che le consentirebbe di prendere parte alla gara. Non avendo

addotto alcuna pregressa fornitura di veicoli a corpi pompieri, non ha insomma

reso verosimile di essere in grado di inoltrare un'offerta valida in caso di

ripetizione del concorso alle condizioni da essa auspicate. Essere attiva nel

settore dei veicoli pesanti e aver inoltrato la propria offerta non basta per

riconoscerle un interesse pratico e attuale all'accoglimento del ricorso, a

fronte del criterio di idoneità particolare fissato dal committente e rimasto

incontestato. La legittimazione attiva le deve pertanto essere negata.

1.3. Visto quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Considerandi

2.

2.1. L'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione della domanda volta al conferimento dell'effetto

sospensivo al gravame.

2.2

La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente, a cui verrà restituito

il medesimo importo, anticipato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. LTF) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera