52.2017.318
Commessa pubblica. Carenza di legittimazione attiva a impugnare il bando di concorso e la documentazione di gara. La ricorrente non ha dimostrato di essere in grado di eseguire la commessa e di avere
18 ottobre 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.318
Lugano
18 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia
Ponti
statuendo
sul ricorso 6 giugno 2017 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
il bando e la documentazione del
concorso indetto il 26 maggio 2017 dal Dipartimento del territorio, Divisione
dell'ambiente, per aggiudicare la fornitura di due autocarri con impianto
scarrabile per i centri cantonali di soccorso chimico di __________ e __________;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il __________ il
Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, ha indetto un pubblico
concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25
novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) e impostato secondo la
procedura libera, per aggiudicare la fornitura di due autocarri con impianto
scarrabile per i centri cantonali di soccorso chimico di __________ e __________.
Il bando di concorso annunciava i seguenti criteri di idoneità.
Sono ammesse alla gara d'appalto unicamente le ditte
specializzate nell'allestimento di veicoli pesanti di primo intervento per
pompieri che soddisfano i seguenti requisiti:
1) specializzazione in veicoli pesanti per pompieri
2) servizio di assistenza
3) idoneità tecnica del veicolo offerto
4) credibilità dell'offerente
In merito al primo criterio di idoneità, il capitolato d'appalto precisava
quanto segue.
Sono ammesse alla gara d'appalto unicamente le ditte
specializzate nell'allestimento e fornitura di veicoli pesanti di primo intervento
per pompieri che hanno al minimo 1 o più referenze valide. Per referenza si intende
una commessa per la fornitura di uno o più veicoli a 3 o più assi attrezzati
con impianto scarrabile. Fanno stato unicamente forniture a corpi pompieri
concluse in Svizzera e comprese nel periodo 2010 - 2017. Non sono ammesse
referenze di forniture in corso. I prezzi sono da esporre in CHF.
Le prescrizioni tecniche
annesse al fascicolo di gara, contenevano tutta una serie di specifiche degli
autocarri (pag. 31 e segg. del capitolato). In rosso erano evidenziate quelle
obbligatorie, il cui mancato adempimento comportava l'esclusione dell'offerta
dalla gara (cfr. capitolato pag. 11, punto 5). Tra queste, al punto 3, vi era
la seguente condizione:
Marca
Fornitura di un modello di veicolo fabbricato da una
ditta specializzata che dispone di una rappresentanza ufficiale per
l'assistenza con sede in Canton Ticino.
Per questioni tecniche operative l'offerente deve limitare la scelta del
veicolo ai modelli fabbricati da uno dei seguenti produttori di veicoli pesanti.
·
SCANIA IVECO
·
MAN MERCEDES
B. Contro il predetto
bando di concorso e la relativa documentazione di gara è insorta la RI 1. Essa
ha chiesto in via principale l'annullamento dell'intero concorso e il
conseguente rinvio degli atti all'autorità inferiore, affinché ripeta la
procedura con lo stralcio delle limitazioni di marca tra i requisiti posti nel
bando e negli atti di gara. In via subordinata, ha domandato l'annullamento della
condizione riferita alla marca dei veicoli. Ha pure postulato la concessione
dell'effetto sospensivo al gravame. A mente sua, l'imposizione di offrire
prodotti di determinate marche sarebbe inammissibile, in quanto ostacolerebbe
una libera ed efficace concorrenza tra gli offerenti e si porrebbe in contrasto
con l'art. 16 cpv. 1 del regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP;
RL 7.1.4.1.6), che vieta
esplicitamente ai committenti di introdurre prescrizioni che menzionino
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o che indichino marche
specifiche.
C. All'accoglimento del
gravame si è opposto il committente. Ha innanzitutto eccepito la carenza di
legittimazione attiva della ricorrente, che non ha comprovato di essere
abilitata a concorrere, con riferimento al criterio di idoneità previsto dal
bando di gara che limita l'accesso alle ditte specializzate nell'allestimento e
nella fornitura di veicoli pesanti per pompieri. Nel merito, ha sostenuto che l'introduzione
nel capitolato della prescrizione che limita la fornitura di veicoli di determinate
marche è giustificata da motivi di ordine tecnico ed è pertanto ammissibile ai
sensi dell'art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. In
particolare, il parco veicoli in servizio ai corpi pompieri deve essere
uniformato per facilitare e semplificare la transizione degli autisti su
nuovi veicoli e per accrescere la sicurezza nella guida di urgenza, tenuto
conto che gli autisti sono prevalentemente di milizia e non professionisti.
D. Con la replica, la
ricorrente ha modificato le proprie domande, chiedendo, oltre a quanto
postulato con il ricorso, lo stralcio del criterio di idoneità riferito alla specializzazione
nell'allestimento e nella fornitura di veicoli pesanti per pompieri. Questo non
sarebbe giustificato poiché l'oggetto della commessa non si distinguerebbe da
una fornitura di camion scarrabili per qualsiasi altro utilizzo.
Ha sostenuto di essere legittimata a interporre ricorso contro le condizioni di
gara in quanto ditta attiva nell'ambito specifico della commessa, che ha pure
preso parte al concorso.
E. Delle successive prese
di posizione delle parti si dirà, per quanto necessario, nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dagli art. 15
cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione
del Cantone Ticino al concordato intercantonale
sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004
(DLACIAP; RL 7.1.4.1.4). Il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP).
1.2. Resta da esaminare la legittimazione attiva della ricorrente, partendo dalla premessa che in assenza di regolamentazione da parte del CIAP la procedura di
ricorso è retta dalla legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1).
1.2.1. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm, ha
diritto di ricorrere chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e
ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa. La nozione di interesse degno
di protezione corrisponde a quella, identica,
racchiusa negli art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103 lett. a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Introducendo il requisito
dell'interesse degno di protezione il legislatore
ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis,
cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento
impugnato non sia toccato altrimenti che
qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività. Occorre pertanto l'esistenza
di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta
però l'esistenza di un interesse
degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di
diritti soggettivi, atteso che anche un interesse
di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere
sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 65 LPAmm
basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale,
immediato ed attuale all'annullamento o alla
modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un
giudizio più favorevole (cfr. RtiD II-2015 n. 6 consid. 2; I-2015 n. 10 consid.
1.3.1 con riferimenti).
1.2.2.
In materia di commesse pubbliche, il diritto di ricorrere contro un bando viene di norma riconosciuto a chi adempie
tutti i presupposti per potervi partecipare, all'occorrenza previa modifica di
talune regole di cui viene eccepita l'illegittimità (cfr. RtiD I-2015 n. 10
consid. 1.3.1; cfr. pure: DTF 137 II 313 consid. 3.3, Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis
des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. ed., Zurigo/Basilea/
Ginevra 2013, n. 1319 segg, in
materia di legittimazione a ricorrere contro un'aggiudicazione diretta).
1.2.3. La ricorrente è un'impresa attiva nel settore del
commercio, della riparazione e della manutenzione di veicoli. Nell'ambito della
sua attività, si occupa anche di allestire mezzi con impianti scarrabili. La
ditta, con il ricorso, ha contestato unicamente la prescrizione di gara
relativa alle marche dei veicoli oggetto della commessa, domandandone lo stralcio.
Non si è invece aggravata contro il criterio di idoneità con cui il committente
ha limitato l'accesso alla gara alle aziende che possono vantare la fornitura di uno o più veicoli a 3 o più
assi attrezzati con impianto scarrabile, ritenuto che fanno stato unicamente forniture a corpi pompieri
concluse in Svizzera e comprese nel periodo 2010 - 2017.
L'insorgente si è premurata di domandare l'annullamento di tale
condizione soltanto con la replica, una volta preso atto dell'eccezione di
carenza di legittimazione attiva sollevata dalla stazione appaltante. Giunta
oltre il termine di ricorso, la (nuova) domanda è inammissibile.
1.2.4. Malgrado i puntuali dubbi espressi dal committente su questo
punto, l'insorgente non ha apportato alcun elemento atto a dimostrare di possedere
l'esperienza che le consentirebbe di prendere parte alla gara. Non avendo
addotto alcuna pregressa fornitura di veicoli a corpi pompieri, non ha insomma
reso verosimile di essere in grado di inoltrare un'offerta valida in caso di
ripetizione del concorso alle condizioni da essa auspicate. Essere attiva nel
settore dei veicoli pesanti e aver inoltrato la propria offerta non basta per
riconoscerle un interesse pratico e attuale all'accoglimento del ricorso, a
fronte del criterio di idoneità particolare fissato dal committente e rimasto
incontestato. La legittimazione attiva le deve pertanto essere negata.
1.3. Visto quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Considerandi
2.
2.1. L'emanazione del presente giudizio rende
superflua l'evasione della domanda volta al conferimento dell'effetto
sospensivo al gravame.
2.2
La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è
irricevibile.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente, a cui verrà restituito
il medesimo importo, anticipato in eccesso.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. LTF) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera