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Decisione

52.2017.322

Mlta LEPICOSC. Divieto di suddividere l'esecuzione del lavoro in lotti allo scopo di sottrarli all'assoggettamento. Diritto di essere sentito

9 luglio 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietario

del mappale n. di __________ sul quale sorge un edificio a favore del quale il

9 aprile 2014 è stata rilasciata una licenza edilizia, con cui veniva

autorizzato il risanamento dello stabile con cambiamento di destinazione d'uso

da spazio artigianale in abitazione e spazio commerciale. Nella domanda di

costruzione era stato indicato quale costo totale dell'intervento l'importo di

fr. 112'006.-. Con la notifica dell'inizio dei lavori del 21 ottobre 2015,

l'insorgente non ha indicato l'impresa di costruzioni, segnalando che avrebbe

fornito ulteriori informazioni una volta iniziati gli interventi più rilevanti,

ciò che tuttavia non è avvenuto.

B. Il 22 dicembre

2016 la Commissione paritetica cantonale (CPC) ha esperito un controllo su

questo cantiere in occasione del quale RI 1 ha dichiarato che stava eseguendo

dei lavori in proprio avvalendosi dell'aiuto di amici che agivano in proprio,

quali indipendenti, ed ha indicato unicamente il nominativo della ditta __________

(cfr. rapporto di verifica sui cantieri del 22 dicembre 2016 da parte della

CPC). La CPC ha trasmesso l'incarto alla Commissione di vigilanza per

l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario

costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione

(CV-LEPICOSC) per approfondimento, la quale, il medesimo giorno, ha effettuato

un controllo e, constatata una situazione non chiara sul cantiere, l'11 gennaio

2017 ha ordinato a RI 1 di sospendere i lavori. Tale ordine è stato impartito

in quanto non risultava notificata alcuna impresa esecutrice e, dalle dichiarazioni

rilasciate da quest'ultimo alla CPC, emergeva che i lavori erano eseguiti almeno

in parte da ditte non iscritte all'albo delle imprese. L'8 marzo 2017 la

CV-LEPICOSC ha notificato a RI 1 l'avvio di un procedimento disciplinare e,

preso atto delle osservazioni da questi inoltrate, con risoluzione del 5 maggio

2017 gli ha inflitto una multa di fr. 500.- per la violazione degli art. 4

LEPICOSC e art. 8 cpv. 2 del regolamento della legge sull'esercizio della

professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore

principale della costruzione del 3 dicembre 2014 (RLEPICOSC; RL 705.510), per

aver commissionato a ditte non iscritte all'albo parte dei lavori eseguiti sul

fondo di sua proprietà.

C. Contro questa

decisione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento. L'insorgente lamenta anzitutto che la motivazione

fornita dall'autorità non permette di comprendere quale sia esattamente

l'infrazione rimproveratagli. Sostiene poi come non vi sia stata nessuna suddivisione

illecita dei lavori allo scopo di evitare l'assoggettamento alla LEPICOSC, in

quanto, benché avesse eseguito con l'aiuto di parenti alcune opere e che la demolizione

iniziale del tetto sia stata effettuata da una ditta non iscritta all'albo, egli

aveva comunque affidato i lavori da impresario costruttore alla ditta __________,

regolarmente iscritta all'albo e responsabile anche per le opere che non

eseguiva direttamente.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone la CV-LEPICOSC, le cui osservazioni verranno, per quanto

necessario, riprese in seguito.

E. In sede di

replica e di duplica le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro

contrapposte argomentazioni, riconfermandosi nelle rispettive domande di

giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a LEPICOSC.

La legittimazione attiva dell'insorgente, parte del procedimento di prima

istanza e destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché

la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è

dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Il

ricorrente lamenta innanzitutto il fatto che dalla decisione impugnata non emergerebbe

con sufficiente chiarezza quale sia l'infrazione rimproveratagli. La stessa conterrebbe

inoltre considerazioni in parte contraddittore e non vi sarebbero riferimenti alle

osservazioni da lui stesso presentate dopo l'apertura nei suoi confronti del

procedimento disciplinare. La critica non merita accoglimento.

2.2

Nell'avversata decisione è stato indicato che dai controlli esperiti e da

quanto riferito dal ricorrente stesso, era emerso che alcuni dei lavori

intrapresi sul mappale n. di __________ erano stati eseguiti da persone non

iscritte all'albo delle imprese, tra cui la ditta __________, ciò che secondo

la CV-LEPICOSC costituisce una violazione dell'art. 4 LEPICOSC (obbligo d'iscrizione

all'albo per poter eseguire i lavori soggetti alla LEPICOSC) in combinazione

con l'art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC (divieto di suddividere l'esecuzione del lavoro

in lotti allo scopo di sottrarli all'assoggettamento). D'altronde nel suo

ricorso, inoltrato per il tramite di uno sperimentato legale, l'insorgente ha

preso posizione in modo compiuto a questo proposito, con il che si deve

ritenere che egli abbia ben compreso la portata dei rimproveri che gli sono

stati rivolti dall'autorità di prime cure. Il fatto che quest'ultima non si sia

espressa dettagliatamente sulle osservazioni che l'insorgente aveva presentato

nel corso di procedura non permette di giungere ad una diversa conclusione. La

CV-LEPICOSC ha infatti sicuramente avuto modo di prendere atto delle stesse ma,

ritenendo gli argomenti ivi esposti ininfluenti, si è limitata ad esporre i

fatti rilevanti e ad indicare le disposizioni applicabili. Si consideri,

infatti, che giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata

per iscritto, ma che tale norma non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione

della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999.

(Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito assicura anche il diritto ad

una motivazione sufficiente, ciò che tuttavia non impone di esporre e discutere

tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente

che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui

l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81

consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). In questo senso, la motivazione

fornita nella decisione impugnata risulta sufficiente.

Per quanto attiene poi alle asserite contraddizioni in cui sarebbe incorsa la

CV-LEPICOSC - che invero questa Corte non rileva - va detto che la stessa si è

in sostanza fondata, per ricostruire i fatti determinanti, sulle dichiarazioni

rilasciate dall'insorgente, in seguito da lui stesso confermate nei suoi

scritti e ancora con il suo ricorso.

3.

3.1. Giusta

l'art. 3 LEPICOSC, a garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività

è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.

L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori

specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività (art. 4

cpv. 1 LEPICOSC). Non soggiace all'applicazione della LEPICOSC l'esecuzione di

lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente

semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze

nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti (art. 4

cpv. 2 LEPICOSC). Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi

preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.-; per gli operatori specialisti

questo limite è fissato a fr. 10'000.- (art. 4 cpv. 3 LEPICOSC). Dall'art. 6

LEPICOSC, il quale disciplina gli obblighi delle imprese di costruzione e degli

operatori specialisti, emerge chiaramente che la legge si ripropone di imporre

un minimo di requisiti professionali, onde garantire il rispetto degli

ordinamenti edilizi e della legislazione ambientale (lett. a), delle norme a

tutela della sicurezza sul cantiere (lett. b), delle disposizioni di legge sul

lavoro e sui contratti collettivi di lavoro (lett. c), delle prescrizioni che

disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati

(lett. d), nonché l'adempimento degli obblighi in materia di contributi sociali

e di determinati obblighi fiscali (lett. e - f; cfr. Messaggio 30 agosto 1988

n. 3344 del Consiglio di Stato concernente la legge sull'esercizio della

professione di impresario costruttore; STF 2P.196/1999 del 13 marzo 2000

consid. 3 c/bb). L'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al

fine di sottrarli all'assoggettamento (art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC). La violazione

delle disposizioni della LEPICOSC è punita dalla CV-LEPICOSC con l'ammonimento,

la multa fino a fr. 100'000.- o la radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1

LEPICOSC). Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli

abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori,

di appaltatore principale oppure di subappaltatore (art. 16 cpv. 3 LEPICOSC).

Per esplicita disposizione di legge, non è pertanto passibile di sanzione

soltanto chi esercita abusivamente la professione di impresario costruttore o

di operatore specialista, ma anche il committente che affida i lavori ad

un'impresa di costruzione o ad un operatore specialista non iscritti all'albo.

Al committente viene quindi fatto obbligo di cerziorarsi che l'impresa di

costruzione o l'operatore specialista ai quali affida i lavori siano iscritti

all'albo.

3.2

Dai materiali legislativi concernenti la legge sull'esercizio della

professione di impresario costruttore, la cui prima versione risale al 1989,

emerge che tali norme sono state volute per ovviare alla problematica delle

insufficienti qualifiche professionali e morali delle imprese di costruzione

attive nel settore dell'edilizia pubblica e privata, imponendo dei requisiti

professionali minimi al fine di tutelare la collettività e i singoli cittadini

dai pericoli derivanti, segnatamente, da opere non eseguite a regola d'arte. Per

ovviare ad un'incontrollata proliferazione di imprese senza la benché minima

preparazione tecnica o organizzativa, assolutamente inidonee ad operare, è

quindi stato introdotto un albo delle imprese ed è stato stabilito che solo le

imprese ivi iscritte avrebbero potuto eseguire lavori edili di sopra e

sottostruttura, eccezion fatta per i lavori di modesta importanza e

particolarmente semplici che potevano essere eseguiti da persone senza conoscenze

specifiche nel ramo delle costruzioni (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014

consid. 4.2 e rinvii ivi citati).

Ne discende che nell'ambito dell'esecuzione di opere la cui importanza, per

tipo di intervento e di costo preventivabile globale, supera le soglie fissate

dalla legge, solo le imprese iscritte all'albo possono eseguire lavori edili e

del genio civile.

4.

4.1. Il

ricorrente non contesta che l'intervento edile in questione ricada nel campo

d'applicazione della LEPICOSC, tant'è che afferma di essersi premurato di

affidare l'esecuzione dei lavori più importanti ad una società iscritta

all'albo delle imprese. Egli sostiene però che il solo fatto di avere affidato

la demolizione iniziale del tetto alla ditta __________, intervento costato

solo fr. 8'725.-, così come pure di avere eseguito altri piccoli interventi in

proprio o con l'aiuto di parenti, non configuri una suddivisione illecita

nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC in quanto non

era tesa ad aggirare quanto prescritto dalla LEPICOSC. Sostiene che la __________

era responsabile anche per le opere da essa non eseguite direttamente e che

d'altronde è pratica corrente nell'edilizia che l'impresario costruttore deleghi

alcuni lavori a terzi non per forza iscritti all'albo.

4.2

Per quanto concerne le opere eseguite dalla __________, intervento che

l'insorgente definisce marginale e di costo ampiamente inferiore alla soglia

fissata nella legge, la censura ricorsuale deve essere respinta in quanto,

conformemente all'art. 4 cpv. 3 LEPICOSC, determinante è il costo

preventivabile dell'intero intervento, che nel caso in esame, come indicato

nella domanda di costruzione, superava ampiamente il valore limite di fr.

30'000.-. La demolizione di un tetto, oltretutto collegato ad altri edifici,

non può inoltre essere ritenuta alla stregua di un'opera semplice per la quale

non servono particolari conoscenze e attrezzature importanti (art. 4 cpv. 2

LEPICOSC) e per questo motivo deve essere considerata a tutti gli effetti come

parte integrante dell'intervento edile sullo stabile. Per questo motivo non

poteva essere affidata ad una ditta non iscritta all'albo.

Riguardo poi ai lavori che RI 1 ha eseguito in proprio o con l'aiuto di parenti,

va detto che nemmeno questi sfuggono al campo d'applicazione della LEPICOSC. In

effetti, se possono essere tollerati i lavori di preparazione che il ricorrente

riferisce di aver eseguito con il padre (soprattutto lavori di giardinaggio,

nonché di acquisto e trasporto dei materiali necessari), lo stesso non vale certamente

per le opere di isolazione del tetto piano eseguite da carpentieri diplomati,

benché parenti dell'insorgente e nonostante nulla sia dato di sapere sul valore

degli stessi. Anche questi lavori andavano infatti affidati a ditte iscritte

all'albo poiché parte imprescindibile dell'intervento di ristrutturazione

complessivo autorizzato mediante licenza edilizia del 9 aprile 2014. A questo

proposito v'è da chiedersi se anche altre persone non abbiano nell'occasione

agito in dispregio della LEPICOSC. Le dichiarazioni dell'insorgente non sono sempre

state lineari. Egli ha inizialmente dichiarato alla CPC che faceva capo all'aiuto

di amici che lavoravano sul cantiere come indipendenti, citando appunto la

ditta __________ (cfr. rapporto di verifica del 22 dicembre 2016 da parte della

CPC). In un secondo tempo ha poi parlato di lavori minori svolti con l'aiuto di

parenti e non meglio precisati conoscenti (lettera del 16 gennaio 2017 da parte

del legale del ricorrente alla CV-LEPICOSC), per poi indicare i nominativi unicamente

del padre, del cognato e del cugino (lettera del 1° febbraio 2017 da parte del

legale del ricorrente alla CV-LEPICOSC). La questione non merita comunque di

essere ulteriormente approfondita, visto che la CV-LEPICOSC non ha eseguito

ulteriori indagini in merito e dunque non vi è riscontro certo di chi abbia

preso effettivamente parte agli interventi in questione.

4.3

Dal profilo organizzativo nulla impediva al ricorrente di affidare

l'esecuzione dei lavori a più persone. Questo fatto non lo esentava però dall'obbligo

di assegnare l'appalto a delle ditte regolarmente iscritte all'albo, stante il

divieto sancito dall'art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC di suddividere in lotti l'esecuzione

dei lavori al fine di sottrarli alla LEPICOSC (per un esempio riferito alla

legge prima della revisione del 1° gennaio 2014:STA 52.2007.57 del 4 maggio

2007.

consid. 3.2). Non giova al ricorrente asserire che il fatto che egli aveva

affidato il grosso dei lavori ad una ditta iscritta all'albo dimostrerebbe che

non aveva l'intenzione di sottrarsi all'applicazione della legge e che pertanto

la suddivisione dei lavori non sarebbe avvenuta in modo illecito. L'assoggettamento

alla LEPICOSC, come detto, concerne tutte le opere che, nel loro insieme, per

ampiezza e costo superano la soglia di legge. Indipendentemente dagli scopi che

intendeva perseguire, di fatto egli ha comunque agito in modo tale da eludere

le prescrizioni legali in materia.

Nemmeno l'argomento secondo cui la delega di lavori di secondaria importanza a

terzi non iscritti all'albo sarebbe pratica comune nel settore dell'edilizia,

può essere seguito. Oltre al fatto che dal contratto d'appalto con la __________

non risulta che questa avesse assunto alcuna responsabilità per le opere eseguite

da altri, nel caso in esame non vi è chi non veda come non ci sia stata nessuna

delega da parte di quest'ultima. Premesso che questo Tribunale ha già avuto

modo di spiegare che il prestito di personale e di attrezzatura può avvenire

soltanto a ben precise condizioni (STA 52.2007.45 del 9 maggio 2007,

52.2006.631

del 3 aprile 2007 consid. 4) e considerato pure che il subappalto

non esime il subappaltatore dall'osservanza degli obblighi sanciti dalla

LEPICOSC (cfr. art. 16 cpv. 3 LEPICOSC che rende responsabile sul piano

disciplinare anche quest'ultima figura), nel caso di specie tutti gli elementi

agli atti indicano che è stato il ricorrente, e non la __________ ad aver

scelto e affidato parte dei lavori a persone non autorizzate ad eseguirli.

5.

Accertato che l'insorgente deve

rispondere per la violazione dell'art. 4 LEPICOSC e 8 cpv. 2 RLEPICOSC, resta

da verificare se la multa inflitta è adeguata alla gravità dell'infrazione commessa,

alla colpa ed alle condizioni personali del trasgressore.

La colpa imputabile al ricorrente non va certo minimizzata,

dato che egli non poteva ignorare che vista l'entità degli interventi previsti

sul mappale n. di __________, di sua proprietà, egli era tenuto ad incaricare

della loro esecuzione unicamente delle ditte regolarmente autorizzate e, come

tali, iscritte al relativo albo. L'infrazione commessa non è però

particolarmente grave, ritenuto che i costi legati all'esecuzione dei lavori intrapresi

dal ricorrente (fr. 112'000-.- secondo le indicazioni contenute nella domanda

di costruzione), superano di circa 3 volte e mezzo il valore soglia previsto

dalla legge, circostanza, questa, che la CV-LEPICOSC afferma di aver tenuto in

considerazione nella propria valutazione del caso specifico.

Per il che, questo Tribunale ritiene quindi correttamente

commisurata all'entità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore la multa

di fr. 500.- inflitta al ricorrente.

A questo proposito

occorre ancora osservare come, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente,

nulla permetta di affermare che la multa inflittagli potrebbe riferirsi anche a

presunte violazioni al regolamento di applicazione della legge edilizia del 9

dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) e a un preteso suo comportamento reticente in

occasione dei controlli effettuati dall'autorità. Si tratta infatti di aspetti

del tutto estranei alla fattispecie, che, secondo quanto ribadito anche dalla

stessa CV-LEPICOSC in sede di risposta, non avrebbero in ogni caso potuto

essere presi in considerazione, come in effetti non lo sono stati.

6.

6.1. Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della decisione

qui impugnata.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in

quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, è posta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera