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Decisione

52.2017.327

Tassa sui rifiuti - assoggettamento di una società che non svolge attività alla tassa base

12 giugno 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i Comuni ai quali tale compito è delegato (com'è il caso per il Ticino)

godevano di un certo margine di decisione. In particolare, sempre secondo

l'Alta Corte, in questo ambito il principio della causalità non poteva essere

interpretato nel senso che fosse lecita solo una ripartizione dei costi

proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Una simile

interpretazione avrebbe in pratica obbligato gli enti pubblici ad introdurre la

cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non aveva inteso

limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia

politicamente così discussa (cfr. STF del 20 novembre 1995

in re Comune di Bellinzona e Comune di San Nazzaro, consid. 10b e 10c

rispettivamente, pubblicate in RDAT I-1996 n. 51 e 52). Ne aveva pertanto

concluso che i Cantoni rispettivamente i Comuni godevano di una notevole

libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di

eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art.

2 LPAmb, nonché del principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio

(ibidem).

In tempi più recenti il Tribunale federale ha tuttavia rivisto la propria

giurisprudenza in materia, prendendo in parte le distanze dai principi testé

esposti. Con sentenza 2C_740/2009 del 4 luglio 2011, pubblicata in DTF 137 I

257, esso ha precisato che il fatto di istituire delle tasse forfettarie per le

economie domestiche viola l'art. 32a LPAmb, in quanto, contrariamente a

quanto disposto da quest'ultima norma, un simile sistema contributivo non tiene

debitamente conto del quantitativo di rifiuti prodotto dai singoli utenti e sarebbe inoltre sprovvisto di qualsiasi

effetto incitativo. In effetti, secondo i giudici di Losanna, in questo

modo due economie domestiche composte dal medesimo numero di persone, ma che

producono una quantità di rifiuti differente, si troverebbero a pagare la

medesima tassa, fatto, questo non costituisce un incentivo a ridurre la

quantità di scarti consegnati. Analogo discorso vale anche per le tasse

forfettarie prelevate presso le ditte e le residenze secondarie (DTF cit.,

consid. 6).

3. 3.1. Nel

Cantone Ticino, la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani è

regolata, dal 1° gennaio 2006, dalla legge cantonale di applicazione della

legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb; RL 831.100)

e dal relativo regolamento generale di applicazione del 17 maggio 2005 (RLALPAmb;

RL 831.110). La legislazione ticinese affida ai Comuni la competenza di

organizzare la raccolta dei rifiuti urbani (art. 17 LALPAmb). Essi, soggiungeva l'art. 18 LALPAmb - nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2016 (BU 2017, 159) - finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti

mediante tasse conformi al principio di causalità. Nella sua attuale versione,

quest'ultima disposizione prevede ora, al suo cpv. 2, che i Comuni coprono le

spese della gestione dei rifiuti urbani mediante il prelievo di:

(a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta e

smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi,

determinate in funzione del detentore (tassa base);

(b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili non

riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e

prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tassa sul

quantitativo);

(c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c LALPamb.

L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello

delle spese sostenute; nei casi in cui a consuntivo risultassero delle

eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo

delle tasse dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato (art. 18 cpv. 3

LALPamb). Per quanto qui di interesse, l'art. 18a LALPamb stabilisce che la

tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione (cpv. 1). Le persone fisiche

e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa

indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono

dei servizi comunali (cpv. 2). Per le persone giuridiche l'ammontare della

tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie di

rifiuti prodotte (cpv. 4).

3.2. Nel RI 1 il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal regolamento

comunale per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (RRR),

adottato dal Consiglio comunale il 10 marzo 2008 e approvato dalla Sezione

degli enti locali il 16 settembre 2008. Secondo questa normativa, il servizio è

organizzato dal Comune (art. 2 RRR) e la consegna dei rifiuti è di principio

obbligatoria (art. 3 RRR). Per quanto attiene al finanziamento del medesimo,

l'art. 13 RRR istituisce il prelievo di una tassa annua composta da una tassa

base e da una tassa proporzionale alla quantità dei rifiuti prodotta (cpv. 1).

Giusta l'art. 14 RRR la tassa base annua serve per coprire i costi fissi

(ammortamento e manutenzione delle infrastrutture, spese amministrative) e

quelli dovuti alla raccolta differenziata dei rifiuti; la stessa è composta da

una tassa minima uguale per ogni categoria di utente e da una tassa individuale

determinata secondo il criterio di abitante o abitante equivalente, i cui

minimi e massimi sono stati fissati dal legislatore comunale. Con ordinanza del

22 novembre 2011 (poi modificata l'11 dicembre 2012), il RA 1 ha fissato la tassa

minima in fr. 42.- annui (IVA esclusa) e la tassa individuale per abitante o

abitante equivalente in fr. 13.- (IVA esclusa). Quest'ultima, per quanto

concerne le attività economiche (uffici, commerci, aziende, ditte, negozi,

amministrazioni, artigiani) deve includere ogni unità lavorativa o frazione di

essa, calcolate sommando le percentuali del tempo di lavoro di tutti i

dipendenti di un'attività economica, ritenuto un minimo di un'unità lavorativa

per ogni attività.

4. 4.1. Il

Comune ricorrente ritiene che, benché la CO 1 non svolga alcuna attività,

questa generi comunque un quantitativo minimo di rifiuti, di natura

prevalentemente cartacea e cita ad esempio la corrispondenza con l'autorità

comunale (iscrizione nel ruolo dei contribuenti e il modulo per la

determinazione della tassa sulla raccolta dei rifiuti trasmesso annualmente),

gli atti ufficiali come la tassazione annuale e la ricezione, quantomeno

verosimile, di pubblicità indirizzata alla società. Considerato che alla

resistente è stato imposto l'importo minimo, senza nemmeno applicare la tassa

individuale per unità lavorativa, e ritenuto che l'ammontare delle tasse fisse

non dipende dal quantitativo di rifiuti prodotti e serve a coprire le spese di

manutenzione sostenute dai Comuni, l'assoggettamento si giustificherebbe già

solo in base alla probabile o presumibile utilizzazione delle infrastrutture.

Da parte sua la CO 1 sostiene che, ai fini dell'assoggettamento, determinante

sia l'esercizio di un'attività suscettibile di produrre rifiuti, ciò che in

specie non è stato comprovato e che non può essere desunto dalla sola esistenza

del domicilio fiscale in un dato luogo. Eccepisce poi, ad ogni modo, che

l'importo richiesto è sproporzionato rispetto ai potenziali rifiuti indicati

dal Comune, a cui si aggiunge il fatto che in specie viene altresì imposta una

tassa sui sacchi della spazzatura. Segnala infine che nei Comuni in cui la

resistente aveva precedentemente la propria sede, e meglio __________ e __________,

essa non è mai stata soggetta al tributo in parola.

4.2. Come esposto in precedenza la tassa per

il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti costituisce una tassa d'utilizzazione.

La ripartizione tra gli utenti dei costi generati dal servizio comunale di

raccolta e di smaltimento dei rifiuti deve rispettare il principio di causalità

(art. 2 e 32a LPAmb; cfr. sopra consid. 2.2.). Quando un servizio

pubblico come quello in esame è obbligatorio (art. 3 RRR), la giurisprudenza ha

più volte precisato che la tassa può essere imposta anche a chi non utilizza il

servizio, essendo sufficiente l'esercizio di un'attività suscettibile di

produrre rifiuti. In questo caso, la causa dell'imposizione è costituita non

tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta, bensì dalla

possibilità di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico (RDAT I-1997

n. 47 e riferimenti); servizio che l'ente è tenuto a mantenere efficiente,

sopportandone gli oneri, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo

utente e che anzi deve organizzare in modo che sia pronto in qualsiasi momento

a evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione

di questi (STF 2P.447/1998 del 7 ottobre 1999 pubblicata in: RDAF 2000 1 284 s.

consid. 4b con riferimenti). Ciò non significa tuttavia che il legislatore

possa fissare le condizioni di imposizione facendo capo a dei criteri che nulla

rilevano circa la commisurazione della quantità (potenziale) di rifiuti

prodotta, né riguardo all'idoneità dell'attività esercitata di produrre scarti.

Presupposto fondamentale per poter prelevare una tassa di questo genere è

infatti l'esistenza di un'attività suscettibile di produrre rifiuti (STA

52.2009.462 del 9 giugno 2010 consid. 3.2). Il fatto di avere un domicilio

fiscale in un Comune non implica che nel medesimo luogo sia esercitata

un'attività di questo genere. Non è raro, infatti, il caso in cui un'impresa

con sede fiscale in un Comune abbia poi la propria sede operativa in un altro

(STA cit. ibid).

4.3. In concreto, va rilevato anzitutto che, diversamente dal caso citato dalla

resistente e dal Consiglio di Stato nella propria decisione (STA 52.2009.462

del 9 giugno 2010), la CO 1 non è stata assoggettata alla tassa in questione

per il solo fatto di avere il domicilio fiscale nel RI 1, criterio che

d'altronde la regolamentazione comunale nemmeno prevede. Il tributo litigioso

le è stato imposto poiché l'autorità comunale ha ritenuto che la società, la

cui sede sociale è di fatto a __________, produce (quantomeno potenzialmente)

dei rifiuti e pertanto deve partecipare ai costi generati dal servizio.

A questo proposito si deve considerare che la CO 1 è iscritta a registro di

commercio con il seguente scopo:

"la compera, la vendita, la

costruzione e locazione, nonché la gestione di beni mobili ed immobili, la

partecipazione ad imprese commerciali ed industriali, l'amministrazione del

patrimonio di proprietà di terzi, operazioni finanziarie di ogni genere, ed

ogni altra transazione finanziaria e commerciale connessa a questo scopo. E ciò

tanto in Svizzera quanto all'estero. La società può istituire filiali ed

agenzie, nonché partecipare sotto qualunque forma ad imprese similari."

Ora, il predetto fine sociale indica che i settori nei quali la CO 1 può operare

fanno sì che la stessa sia almeno potenzialmente atta a generare scarti

cartacei, di materiali di cancelleria o simili che devono essere smaltiti

facendo capo al servizio pubblico.

Nonostante la resistente affermi che non vi sia alcuna attività ormai da anni

(società bucalettere), dagli atti risulta che essa è comunque proprietaria di

un fondo (part. n. __________ di __________), ciò che coincide con

l'attività di "gestione di immobili" indicato nello scopo sociale

iscritto a registro di commercio. La CO 1 d'altronde non risulta avere una sede

operativa altrove, ciò che nemmeno è mai stato sostenuto, con il che

l'amministrazione della stessa, per quanto limitata possa essere, avviene di

fatto presso il suo recapito a __________. Ciò implica che quantomeno un'esigua

corrispondenza venga inviata e ricevuta in tale luogo. Oltre che agli atti

citati dal Comune ricorrente (modulo per la determinazione annuale della tassa

sui rifiuti, dichiarazioni di imposta, decisioni di tassazione), vi sono anche

altri pratiche, riguardanti la società stessa o il fondo di sua proprietà, che sono

a loro volta atte a generare una seppur modesta quantità di rifiuti. Come

attestato dalla resistente stessa dinnanzi al Consiglio di Stato, essa viene

infatti periodicamente controllata dalla Cassa cantonale di compensazione per

quanto attiene al versamento di salari a terze persone, è assoggettata al

regolare prelievo di contributi di arginatura, le cui fatture le sono

recapitate presso il suo recapito, e intrattiene delle corrispondenze spontanee

con terzi. Va infine considerato che, benché al momento l'attività della

resistente sia effettivamente da ritenere particolarmente limitata, la stessa è

di fatto esistente e, potenzialmente, può aumentare in ogni momento la propria

operatività e di riflesso la produzione di rifiuti.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla precedente autorità di giudizio, il

fatto che la CO 1 non disponga di locali propri è irrilevante per l'esito della

presente causa visto che il prelievo della querelata tassa dipende

esclusivamente dal genere di attività svolta e non da altri fattori. Nemmeno il

fatto che tale società non abbia dipendenti permette di giungere ad una diversa

conclusione: in primo luogo vi è comunque un'amministratrice unica che agisce

quale organo della società (e ciò indipendentemente dall'esistenza o meno di un

contratto di lavoro); secondariamente tale elemento deve essere piuttosto

tenuto in considerazione per determinare l'ammontare della tassa base, ciò che

in specie, come si dirà, è avvenuto.

Infine, del tutto ininfluente è l'osservazione della resistente secondo cui

nessun Comune le aveva mai imposto il pagamento della tassa sulla raccolta dei

rifiuti prima del 2016: indipendentemente da un'eventuale mancata tassazione

passata che esula di tutta evidenza dalla presente vertenza, occorre

considerare che prima del 2015 la sede societaria si trovava presso gli uffici

di una fiduciaria la quale, verosimilmente, pagava già la tassa sui rifiuti

generati dalla sua attività e dunque anche dall'assolvimento dei mandati

professionali affidatigli.

4.4. Ne consegue che, nella misura in cui la resistente svolge comunque

un'attività, seppur estremamente limitata, suscettibile di produrre rifiuti, quale

potenziale utente del servizio comunale, le incombe l'obbligo di contribuire al

finanziamento del medesimo indipendentemente dal quantitativo di immondizia

effettivamente prodotto; nessun ulteriore accertamento da parte del Comune

appare quindi necessario a questo proposito.

5. Merita infine

tutela l'importo del tributo che è stato posto a carico della resistente.

L'ammontare della tassa base qui avversata si limita alla tassa minima

applicata per ogni categoria di utente, che si inscrive all'interno della

forchetta stabilita dal legislatore comunale (art. 14 cpv. 2 RRR), senza

comprendere la tassa individuale per unità lavorativa e ciò in ragione della

particolare situazione della CO 1. Considerato che la querelata tassa serve non

solo a coprire i costi derivanti dall'uso effettivo da parte dell'utenza, ma

pure a garantire il finanziamento di un servizio pubblico obbligatorio e permanente

che contribuisce al mantenimento dell'ordine, della pulizia e dell'igiene

all'interno del comprensorio comunale, si deve considerare che la somma

richiesta di fr. 45.35 (IVA inclusa) per l'anno 2016 non può essere ritenuta

manifestamente sproporzionata rispetto ai vantaggi economici e giuridici di cui

beneficia la contribuente, come pure al suo interesse per la prestazione

fornitale dall'ente pubblico. Ragione per la quale il principio di equivalenza appare,

in concreto, rispettato.

6. 6.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto,

annullando la risoluzione governativa impugnata e ripristinando la decisione su

reclamo del 7 novembre 2016 del RA 1 in materia di imposizione della tassa per

la raccolta dei rifiuti per l'anno 2016.

6.2. Dato l'esito, la tassa di

giustizia è posta a carico della CO 1, in quanto soccombente (art. 47

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione del 10 maggio 2017

(n. 2126) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la decisione su reclamo del 7

novembre 2016 del RA 1 è confermata.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico della resistente. Al RI 1 va restituito

l'importo di fr. 1'000.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese

processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera