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Decisione

52.2017.331

Ordine di demolizione opere fuori della zona edificabile

22 ottobre 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1, qui

ricorrente, è proprietario del mapp. __________ di Grancia, ubicato fuori della

zona edificabile. Sul fondo sorge una casa d'abitazione, censita nella

categoria rilevato 4 come edificio meritevole di conservazione

nell'inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili (IEFZE).

b. Dopo

vicissitudini che non occorre rievocare, il 16 aprile 2013 RI 1 ha chiesto al Municipio

di Grancia la licenza edilizia in sanatoria per alcuni manufatti costruiti

senza permesso in contiguità all'edificio principale, e meglio: una tettoia munita

di tende per la copertura del posto auto sul lato nord (accessorio B), una

tettoria/portico sul lato sud (accessorio C) e, a seguire, sporgente in gran

parte sul confinante mapp. __________, un ripostiglio (accessorio D).

Nella relazione di

progetto l'istante precisava di voler mantenere unicamente il corpo

accessorio C. Del corpo B preannunciava l'asportazione di tutte le parti

fisse ed il mantenimento soltanto della tenda mobile, fissata alla

facciata. Quanto al (mantenimento del) corpo D, rinviava ad una procedura

separata dopo accordi con i proprietari della part. __________.

c. La domanda ha suscitato l'opposizione dei Servizi generali

del Dipartimento del territorio (avviso n. 84270), i quali hanno segnatamente

ritenuto che le opere realizzate si ponessero in contrasto con l'art. 24c

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979

(LPT; RS 700) e con l'art. 42 della relativa ordinanza dell'8 giugno 2000 (OPT;

RS 700.1).

Preso atto del vincolante avviso cantonale

negativo, in data 17 gennaio 2014 il Municipio ha negato il permesso richiesto.

B. Con giudizio del 2

settembre 2014 (n. 4020) il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento

municipale, respingendo il ricorso inoltrato dall'istante in licenza.

Rilevato che il corpo D non era oggetto della

domanda di costruzione e che il corpo B necessitava di un permesso anche

nella misura in cui sarebbe stata soltanto mantenuta

una tenda mobile sorretta da un supporto fisso, il Governo ha escluso anzitutto

che gli accessori B e C potessero beneficiare

di un'autorizzazione in base all'art. 24 LPT, non essendo adempiuto il

requisito dell'ubicazione vincolata. Di seguito, ha ritenuto che le controverse

opere non potessero essere autorizzate nemmeno in base agli art. 24c LPT

e 42 OPT, in quanto irrispettose dell'identità della costruzione originaria.

C. a. Con sentenza del 25 agosto 2015 (STA 52.2014.357) il

Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame presentato dall'istante

in licenza.

Rilevato

come oggetto del giudizio fosse soltanto il diniego del

permesso concernente l'accessorio C, posto che relativamente all'accessorio B (in parte nel frattempo rimosso) l'interessato si era limitato a

sostenere che la tenda avvolgibile sarebbe stata esente da permesso, senza

contestare il diniego della licenza,

mentre che, per quanto attiene all'accessorio D (nel frattempo

asseritamente rimosso), faceva difetto una decisione della precedente

istanza, il Tribunale ha anzitutto escluso che il manufatto in questione

(accessorio C) potesse beneficiare di un permesso ordinario in base all'art. 22

cpv. 2 lett. a LPT o di un permesso eccezionale fondato sull'art. 24

LPT. Di seguito, ha negato che l'intervento potesse essere approvato giusta l'art.

24c LPT in combinazione con gli art. 41 seg. OPT, siccome

suscettibile, a prescindere dal quesito se la costruzione preesistente potesse

avvalersi della tutela (allargata) delle situazioni acquisite, di sovvertirne

in misura eccessiva l'identità.

b. Questa sentenza è stata

confermata dal Tribunale federale (cfr. STF 1C_514/2015 del 15 luglio 2016).

D. Preso atto di

ciò, in data 27 settembre 2016 il Municipio ha ordinato a RI 1 di procedere

alla "demolizione completa di quanto abusivamente realizzato"

(accessori B, C e D), allegando all'ordine una planimetria con gli interventi

da effettuare. L'Esecutivo comunale ha fissato un termine di 30 giorni dalla

crescita in giudicato per portare a termine i lavori, assortendo l'ordine con

la comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

(CP; RS 311.00) e dell'esecuzione d'ufficio in caso d'inadempienza.

E. Con giudizio del 16 maggio 2017 il Consiglio di Stato

ha respinto il ricorso presentato da RI 1

contro il provvedimento municipale, confermandolo.

Il Governo ha anzitutto ritenuto che, avendo l'interessato

asserito di aver già rimosso l'accessorio D e non sollevando quindi censure al

riguardo, il ricorso sarebbe stato privo d'oggetto da questo punto di vista,

spettando semmai al Municipio di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per quanto concerne l'accessorio B, ha osservato che davanti al Tribunale

cantonale amministrativo non era stato contestato il diniego della licenza, per

cui l'avversato procedimento ne sarebbe stata la logica conseguenza. A mente

dell'Esecutivo cantonale, oggetto del giudizio sarebbe pertanto stato soltanto

l'ordine di demolizione dell'accessorio C. Da questo profilo, rilevato come la

sussistenza di una violazione materiale fosse già stata definitivamente

accertata, ha reputato che all'interesse pubblico a rettificare il grave abuso

commesso non ostassero motivi di ordine tecnico o di altra natura. Essendo rispettoso

del principio della proporzionalità, il provvedimento censurato non potrebbe d'altronde

essere sostituito da una sanzione pecuniaria, misura inconciliabile con il

diritto federale.

F. Avverso il predetto giudizio

governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo, in via principale, che sia annullato assieme alla decisione

municipale e che nei suoi confronti sia irrogata una sanzione pecuniaria. In

via subordinata, postula che quest'ultima sia pronunciata dal Consiglio di

Stato, previa retrocessione degli atti a quest'ultimo.

Secondo il ricorrente, quelle realizzate, sarebbero opere di

minima importanza, che non presenterebbero alcun rilevante interesse pubblico. "Addirittura,

il subalterno D (…) è già stato asportato, mentre il subalterno B è costituito

essenzialmente da due teli che aiutano a riparare l'autovettura (…) e non

costituiscono quindi neppure un vero e proprio manufatto. Infine, il subalterno

C è di dimensioni contenute, serve unicamente a proteggere lo spazio esterno

immediatamente adiacente all'abitazione dal rumore dell'autostrada, da serpi,

vegetazione avanzante, ecc.; è praticamente invisibile a tutti, e non crea

alcunché di pregiudizievole per chicchessia, tantomeno per l'ordine pubblico".

L'ordine di demolizione, con i relativi ingenti costi, sarebbe pertanto contrario

al principio della proporzionalità. S'imporrebbe quindi l'irrogazione in sua

vece di una sanzione pecuniaria.

G. a. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione perviene l'Ufficio delle domande di costruzione

(UDC), mentre il Municipio si rimette al giudizio del Tribunale.

b. L'insorgente non

ha replicato, limitandosi a chiedere l'emanazione della sentenza, "se del

caso dopo sopralluogo".

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art.

21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL

705.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, già istante in licenza,

personalmente e direttamente colpito dall'ordine impugnato, è certa [art. 21

cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)]. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm),

è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere

emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La

situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente

chiarezza dalle tavole processuali. Il sopralluogo postulato dal ricorrente a

titolo eventuale non appare suscettibile di apportare al Tribunale la

conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della vertenza.

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 43 cpv.

1.

LE, il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in

contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne nel

caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico.

L'adozione di un provvedimento di

ripristino presuppone dunque l'esistenza di una violazione materiale del

diritto concretamente applicabile, ovvero di una difformità non sanabile

mediante il rilascio di un permesso di costruzione a posteriori (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, ad art. 43 LE n. 1287). L'accertamento dell'esistenza e dei limiti di una

simile violazione va di principio effettuato nell'ambito di un procedimento di

rilascio della licenza a posteriori, che il proprietario dell'opera è sollecitato

a promuovere inoltrando una domanda di costruzione in sanatoria (cfr. Athos Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia

annotata, Locarno 2016, ad art. 1 pag. 38 e rif. ivi citati). Conformemente al principio

di economia processuale e al divieto di formalismo eccessivo, si può

eccezionalmente prescindere da tale formalità quando particolari circostanze lo

giustificano, segnatamente quando la violazione materiale è già stata accertata

in precedenza oppure quando l'illegalità materiale della costruzione risulti

chiara e indiscutibile (cfr. STA 52.2015.27 del 25 aprile 2017 consid. 3.1 e

rif. ivi citati, 52.2010.420 del 6 aprile 2011 consid. 3.1 e rif. ivi citati).

2.2

Nel caso concreto,

l'ordine di ripristino ha fatto seguito ad un procedimento di rilascio del

permesso di costruzione in sanatoria, sfociato, per quanto concerne gli accessori B e C, in

una decisione negativa passata in giudicato, che per principio non può dunque

più essere rimessa in discussione. Da questo profilo, sono dunque senz'altro date

le premesse per l'adozione delle opportune misure volte a ripristinare una

situazione conforme al diritto. Non porta ad altra conclusione la circostanza

che l'accessorio B, parzialmente rimosso, sarebbe ora "costituito essenzialmente

da due teli che aiutano a riparare l'autovettura del ricorrente". Il

diniego del permesso concerneva infatti l'opera in quanto tale, senza

distinzione tra le sue diverse componenti. Diversa potrebbe invece essere la

situazione per quanto concerne l'accessorio D, essendo stato escluso dalla

domanda di costruzione in sanatoria e non essendo quindi stato considerato nell'ambito

delle successive decisioni di diniego del permesso. La questione non merita

tuttavia di essere approfondita, poiché nel frattempo il manufatto sarebbe stato

rimosso spontaneamente, per cui il relativo ordine di demolizione - e, non il

ricorso, come a torto ha sostenuto il Governo - è (da considerarsi) divenuto

privo d'oggetto.

3.

3.1. Secondo l'art. 44 cpv. 1 LE,

ove la misura del ripristino appare sproporzionata o impossibile, il municipio la

sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno

un quarto al vantaggio di natura economica

che può derivare al contravventore.

Il principio della

legalità e quello dell'uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza

autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio

fatte rettificare o demolire. Ammettere il contrario significherebbe premiare

l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e far sorgere

l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto

(cfr. Scolari, op. cit., ad art.

43.

LE n. 1277). Ciò vale a maggior ragione fuori della zona edificabile, ove l'ordine di ripristinare lo stato conforme al diritto assume particolare

rilevanza nell'ambito della corretta messa in opera del diritto della

pianificazione del territorio. In effetti, se le costruzioni illegali non

venissero eliminate, verrebbe messo in discussione il principio basilare

della separazione del territorio edificato da quello inedificato. Pertanto, fuori

del perimetro edificabile le costruzioni formalmente illegali che non possono

essere autorizzate neppure a posteriori, devono di principio essere rimosse. Per

costante giurisprudenza, non entra invece in considerazione una sanzione

pecuniaria, misura sussidiaria prevista dal diritto cantonale qualora il

ripristino risulti impossibile o sproporzionato (STA 52.2004.397 del 23

febbraio 2005 consid. 4, 52.2002.454/461 del 15 febbraio 2005 consid. 4.2). Anche

fuori della zona edificabile, il ripristino può nondimeno essere (parzialmente

o totalmente) escluso in base ai principi generali del diritto costituzionale e

amministrativo. Ciò è segnatamente il caso allorquando l'opera eseguita diverge

solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demolizione o la

rettifica non perseguono scopi d'interesse pubblico, oppure se il proprietario poteva

ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello

stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (cfr. DTF 132 II 21

consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6, 108 Ia 216 consid. 4). Si può inoltre

prescindere dallo stesso quando vi osta il lungo tempo trascorso (perenzione

dell'azione di ripristino; cfr. DTF

136.

II 359 consid. 6 e 8 con rimandi; STF 1C_726/2013 del 24 novembre 2014 consid. 4,

pubbl. in: ZBl 117/2016 pag. 99 segg.; STF

1A.17/2004 del 19 maggio 2004 consid. 2.2.5,

pubbl. in: ZBl 106/2005 pag. 384 segg. con commento redazionale). La proporzionalità

dell'ordine impartito va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino

della situazione conforme al diritto comporta per l'astretto e, dall'altro, i

vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini

(cfr. fra le tante: STA 52.2011.147 del 31 maggio 2012 consid. 3.1). Chi pone

l'autorità di fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi che essa si

preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto

che degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II

21.

consid. 6.4; STF 1C.167/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 6.1,1P.336/2003

del 23 luglio 2003 consid. 2.1,1A.103/2002 del 22 gennaio 2003 consid. 4.2;

STA 52.2013.264 del 4 febbraio 2015).

3.2

Nel caso concreto,

l'ordine di demolizione resiste alle critiche del ricorrente. Allo stesso non

osta il lungo tempo trascorso, posto che non risulta che le opere in questione

(accessori B e C) siano state

erette oltre 30 anni fa. Non vi si oppone neppure il principio dell'affidamento,

dato che non vi è ragione di ritenere che l'insorgente avesse motivo di credere

in buona fede di essere autorizzato a realizzarle. La demolizione non è d'altronde

impossibile. Non è nemmeno sproporzionata. Le opere realizzate non sono in

effetti irrilevanti. Per dimensioni (corpo B: mq 14.00; corpo C:

mq 20.00) e conformazione sono tutt'altro che trascurabili. L'interesse

pubblico ad eliminarle prevale dunque chiaramente sull'interesse privato dell'insorgente

a conservarle per ragioni economiche o di comodità. Contrariamente a quanto

preteso, una sanzione pecuniaria non entra in linea di considerazione, posto

che non si concilia con la forza derogatoria del diritto federale, che regola

in maniera esaustiva gli interventi edilizi fuori dal perimetro edificabile. Tutto

sommato, non sussistono quindi valide ragioni per prescindere dal ripristino di

una situazione conforme al diritto.

4.

4.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

4.2

La tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente. Allo

stesso va restituita la somma di fr. 300.- versata in eccesso a titolo di

presumibili spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

,

;

;

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere