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Decisione

52.2017.332

Autorizzazione a svolgere una manifestazioni sportiva motoristica. Ricusa. Effetto sospensivo

21 giugno 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i cittadini di cui alla lista allegata,

rappresentati

da: RI 1

RI

2

rappresentati

da: RA 1

RI

3

rappresentata

da: RA 2

RI

4

rappresentata

da: RA 3 e RA 4

RI

5

rappresentato

da: RA 5

RI

6

rappresentato

da: RA 6

RI

7

rappresentato

da: RA 7

contro

la

decisione 12 maggio 2017 con cui la Sezione della circolazione ha concesso al

Comitato Rally l'autorizzazione di organizzare venerdì 23 e sabato 24 giugno

2017 il 20° Rally Ronde del Ticino;

ed ora sulle domande di

ricusa pedissequa al ricorso e di restituzione dell'effetto sospensivo al medesimo;

ritenuto, in

fatto

A. Il Comitato Rally è un'associazione

di diritto privato giusta gli art. 60 segg. CC, costituita nel 1998 al fine

primario di organizzare in Svizzera e all'estero manifestazioni nazionali ed

internazionali legate allo sport automobilistico. Nell'ultimo ventennio l'associazione

ha organizzato il Rally del Ticino, tradizionale gara motoristica di richiamo

nazionale e internazionale, che conta per il Campionato e la Coppa Svizzera dei

Rally, il Campionato Ticinese Rally e la Coppa Svizzera dei Rally Storici VHC.

B. a. Il 22 dicembre

2016, il Comitato Rally ha chiesto alla Sezione della circolazione l'autorizzazione

di svolgere venerdì 23 e sabato 24 giugno 2017 il 20° Rally Ronde del Ticino,

allegando all'istanza la relativa documentazione.

Il programma della manifestazione motoristica prevede 6 prove speciali (PS 1:

Penz; 2: Valcolla 1; 3: Isone 1; 4: Isone 2; 5: Valcolla 2; 6: Isone 3), con

partenza a Chiasso e arrivo a Lugano. È previsto un numero massimo di 150

partecipanti.

b. All'accoglimento della domanda si sono espressi favorevolmente i municipi

sul cui territorio si svolgeranno le prove speciali, l'Armasuisse, l'Area dell'esercizio

e della manutenzione del Dipartimento del territorio, il Reparto del traffico

della Polizia cantonale, la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze e

l'Automobile Club Svizzero. Dal canto suo, in sede di preavviso la Sezione per

la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del

territorio si è pronunciata favorevolmente alla manifestazione - ad eccezione

della PS 1 Penz.

c. Preso atto della nota a protocollo n. 61/2017 del 26 aprile 2017, con cui il

Consiglio di Stato ha autorizzato lo svolgimento del Rally, e così incaricata

da quest'ultimo, con decisione 12 maggio 2017 la Sezione della circolazione ha

rilasciato l'autorizzazione richiesta, subordinandola a determinate condizioni

generali e particolari, di polizia e per la salvaguardia dell'ambiente.

La decisione è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale del 19 maggio 2017,

corredata dall'indicazione della possibilità di ricorrere al Consiglio di

Stato, entro 30 giorni; a un'eventuale impugnativa è stato levato l'effetto

sospensivo.

C. Con ricorso 13 giugno

2017, RI 1, unitamente ad altri 140 cittadini di comuni del Mendrisiotto o dell'agglomerato

di Lugano, i cui territori sono interessati dalle prove speciali (come da lista

allegata alla sentenza), nonché le associazioni RI 2, RI 3, RI 4, il RI 5, il RI

6 e il RI 7 insorgono ora direttamente al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. In limine, sollecitano la

ricusa in corpore del Consiglio di Stato e, ritenendo data la competenza

di questo Tribunale, chiedono la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame.

I ricorrenti motivano anzitutto la legittimazione attiva di RI 1 e dei

cittadini da lui rappresentati, in considerazione delle immissioni atmosferiche

che graveranno sul territorio dei comuni in cui abitano, interessati dai

percorsi del Rally, che non sarebbero meglio definiti; lasciano invece aperta

la legittimazione delle associazioni. Essi chiedono in seguito la ricusa del

Governo, che sarebbe preimplicato (essendosi già espresso sull'autorizzazione

in questione con la citata nota a protocollo). A sostegno della restituzione

dell'effetto sospensivo, affermano invece di ritenere prevalente il loro

interesse a poter esercitare i propri diritti di difesa contro le conseguenze

negative che deriveranno loro dal provvedimento impugnato, che sarebbe

contrario alla scheda TR 7.3 del piano di risanamento dell'aria (PRA); il

provvedimento, aggiungono, sarebbe stato rilasciato sulla base di un'istanza

tardiva, siccome inoltrata oltre il limite massimo per rispettare il divieto di

organizzare manifestazioni motoristiche dopo il 15 giugno, così come previsto

dalla citata scheda.

D. Chiamato ad esprimersi

sulla domanda di ricusa e di conferimento dell'effetto sospensivo, il Governo

si oppone ad entrambe, confermando tuttavia di essersi già pronunciato sull'oggetto

della controversia, così come indicato dai ricorrenti, e ritenendo che il

Tribunale possa trattare il gravame quale ricorso diretto (Sprungrekurs).

La Sezione della circolazione si oppone al conferimento dell'effetto sospensivo,

mentre la SPAAS si riconferma nel contenuto del proprio preavviso. Delle loro

argomentazioni, come pure di quelle del Comitato Rally che si oppone sia alla

domanda di ricusa, sia al conferimento dell'effetto sospensivo, si dirà, per

quanto occorre, nel seguito.

Considerato, in

diritto

Ricusazione del

Consiglio di Stato

1.1.1. L'art. 52

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;

RL 3.3.1.1) dispone che la parte che intende chiedere la ricusazione di una

persona deve presentare un'istanza motivata all'autorità superiore o all'autorità

collegiale a cui tale persona appartiene non appena viene a conoscenza del

motivo di ricusazione. Secondo l'art. 53 cpv. 1 LPAmm, in caso di contestazione

su tale questione, la decisione spetta all'autorità gerarchicamente superiore

o, se si tratta di un membro di un'autorità collegiale, a questa stessa autorità,

in assenza però del membro ricusato. Se è ricusato l'intero Consiglio di Stato

o la maggioranza, soggiunge il primo periodo del cpv. 2, la ricusa è decisa dal

Tribunale cantonale amministrativo.

1.2. I ricorrenti chiedono preliminarmente la ricusa del Consiglio di Stato in

corpore, che sarebbe preimplicato essendosi già espresso sull'autorizzazione

in questione con la nota a protocollo di cui si è detto in narrativa.

Presentata con il primo atto di causa (ricorso) successivo al momento in cui ne

sono venuti a conoscenza, ovvero con la decisione impugnata che menziona la

controversa nota, la domanda deve essere considerata tempestiva (cfr. nello

stesso senso, art. 32 della previgente legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Non porta ad altra

conclusione la comunicazione 5 maggio 2017, peraltro indirizzata solo alle associazioni

RI 4 e RI 3, con cui il Consigliere di Stato Norman Gobbi aveva già comunicato

l'esistenza di tale decisione interna.

Avendo per oggetto la ricusa dell'intero Governo, spetta al Tribunale cantonale

amministrativo esaminare il fondamento della domanda.

2.2.1.

Le norme sulla ricusa sono sostanzialmente volte ad attuare il diritto a un giudice

indipendente e imparziale, sancito dall'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), rispettivamente

dall'art. 6 n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), norme che di

principio hanno la medesima portata (cfr. DTF 138 I 1, consid. 2.2; 136 I 207

consid. 3.1; 120 Ia 184 consid. 2f e rinvii; Jörg

Paul Müller/ Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed., Berna

2008, pag. 937; Mark E. Villiger,

Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurigo 1999, pag. 269).

Tale garanzia è dunque volta ad escludere che circostanze estranee al processo

possano influire sulla decisione, privandola della necessaria oggettività, a

favore o a pregiudizio di una parte: al giudice sottoposto a simili influenze

verrebbe infatti meno la qualità di "giusto mediatore" impostagli dal

suo ruolo istituzionale (cfr. DTF 140 III 221 consid. 4.1 e

rimandi; RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.1; Jean-François

Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence

récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1990, pag. 9).

La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172

consid. 3). Dal profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato

offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità.

Vengono considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e

organizzativo e vien posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le

apparenze stesse (cfr. DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a;

sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 ottobre 1998 in re

Castillo Algar c. Spagna, in: Recueil des arrêts et décisions 1998/VIII, pag.

3116, n. 43 e del 9 giugno 1998 in re Incal c. Turchia, in: Recueil des arrèts

et décisions 1998/IV, pag. 1571, n. 65). Entrano comunque in considerazione

soltanto motivi seri, che consentano di dubitare dell'imparzialità e

dell'indipendenza del magistrato chiamato a statuire. Semplici supposizioni non

bastano. Sono ad ogni modo sufficienti circostanze oggettivamente idonee a

suscitare l'apparenza di prevenzione. Non occorre al riguardo dimostrare che il

magistrato ricusato sia effettivamente prevenuto (RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.2;

RDAT 1990 n. 27; 1984 no. 29).

2.2. Il Consiglio di Stato non è un tribunale, ma un organo esecutivo al quale

la legge assegna a titolo accessorio funzioni giurisdizionali. Vero è tuttavia

che anche il Governo cantonale è tenuto a rispettare il requisito

dell'imparzialità. Quest'ultimo non discende tuttavia dai sopra menzionati art.

30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, ma dall'art. 55 cpv. 1 della Costituzione della

Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost/TI; RL 1.1.1.1), rispettivamente

dall'art. 29 cpv. 1 Cost., che si riallaccia all'art. 4 vCost. Al riguardo

occorre in effetti tener conto del fatto che le autorità superiori del potere

esecutivo assumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di gestione

e che esercitano soltanto accessoriamente attività giurisdizionali. Le loro

mansioni implicano un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere

separate senza pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità

democratica e politica delle corrispondenti decisioni. Diversamente dagli art.

6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi

l'indipendenza e l'imparzialità come massima d'organizzazione delle autorità

governative, amministrative o di gestione. La loro indipendenza deve essere

valutata secondo le specificità della fattispecie. In quest'ambito l'art. 29

cpv. 1 Cost. non offre dunque una garanzia equivalente a quella degli art. 6 n.

1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. (art. 58 vCost.), che per principio sono applicabili

soltanto ai tribunali (DTF 125 I 119 consid. 3d ed f, 209 consid. 8a; decisione

inedita del 19 maggio 1998 in re B., apparsa in: ZBl 100/1999, pag. 74 consid.

2b; RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.3.; RDAT I-2002 n. 7; STA 52.2001.89-90 del 26

aprile 2011 consid. 2).

2.3. Coerentemente col quadro giuridico sopra ricordato, l'art. 50 LPAmm stabilisce

che le persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono

ricusarsi (a) se hanno un interesse personale nella causa o in altra vertenza

su identica questione di diritto; (b) se hanno partecipato alla medesima causa in

altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, patrocinatore di una

parte, perito, testimone o mediatore; (c) se sono o sono stati coniugi o

partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha

partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore oppure se

convivono di fatto con uno di loro; (d) se sono parenti o affini in linea retta

o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una parte, con il suo

patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come

membro dell'autorità inferiore; (e) se possono avere una prevenzione nella

causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia o di personale

inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.

Questa norma si applica a tutte le persone chiamate a preparare o prendere una

decisione, siano essi membri di un'autorità giudiziaria o amministrativa,

inclusi i membri del Consiglio di Stato (cfr. art. 15 cpv. 3 regolamento sull'organizzazione

del Consiglio di Stato e dell'amministrazione del 26 aprile 2001; RL

2.4.1.6.1).

3.Nel caso

concreto, dalla decisione impugnata risulta che la stessa è stata resa dalla

Sezione della circolazione, ma su istruzione del Consiglio di Stato che, mediante

una nota a protocollo del 26 aprile 2017 (n. 61/2017) ha espressamente deciso

di autorizzare il 20° Rally Ronde del Ticino. Circostanza, questa, che il Governo

in questa sede conferma (cfr. osservazioni 19 giugno 2017).

Ora, con questa chiara e univoca indicazione, l'Esecutivo cantonale - al di

fuori di ogni regola di procedura - si è in sostanza intromesso nella procedura

pendente in prima istanza, ordinando all'istanza subordinata come decidere nel

caso concreto. Attraverso questa decisione interna, il Consiglio di Stato ha

nel contempo già anticipato il giudizio che poteva essere chiamato ad emanare

quale autorità di ricorso (art. 10 cpv. 1 legge di applicazione alla

legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985; LALCStr; RL 7.4.2.1), in caso di contestazione

dell'autorizzazione. In queste circostanze è pertanto evidente che i membri del

Governo hanno già partecipato alla medesima causa ai sensi dell'art. 50 lett. b

LPAmm o, comunque, hanno perfezionato un motivo di ricusazione in base all'art.

50 lett. e LPAmm. Una simile anticipazione del giudizio integra infatti gli

estremi di una ragione sufficientemente grave per escludere i membri del

collegio dall'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, in quanto esposti

al sospetto di prevenzione e quindi incapaci di fornire adeguate garanzie di indipendenza

e imparzialità, così come impone loro l'art. 29 Cost.

Alla luce di quanto precede, la domanda di ricusa deve pertanto essere accolta.

4.Ora, la

legislazione ticinese non prevede nulla riguardo al modo in cui si debba

procedere nei casi in cui l'intero Governo sia impedito di esercitare la

propria funzione giurisdicente. La medesima è in particolare del tutto silente

in merito alle modalità attraverso le quali deve essere sostituita l'autorità

ricusata. In particolare, il diritto procedurale ticinese non prevede né

disciplina esplicitamente il ricorso diretto all'istanza superiore (Sprungbeschwerde

o Sprungrekurs), che costituisce un'eccezione alle disposizioni

imperative sulla competenza e al principio dell'esaurimento delle istanze e

permette di omettere un'istanza decisionale qualora l'uso di un rimedio di

diritto, di per sé esistente, costituisca soltanto una vana formalità,

segnatamente nel caso in cui l'istanza di ricorso abbia già dato istruzioni

all'autorità inferiore circa il contenuto della decisione da prendere (cfr. DTF

114 Ia 263 consid. 2c e rinvio; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, pag. 18 seg.). Il principio, previsto dalla procedura

amministrativa federale (art. 47 cpv. 2 legge federale sulla procedura

amministrativa del 20 dicembre 1968; PA; RS 172.021) e da talune procedure

cantonali (cfr. Ulrich Keusen/Kathrin

Lanz, Der Sprungrekurs im Kanton Bern, in: BVR 2005, pag. 49 segg., in

particolare pag. 54 segg.), è stato recepito dalla giurisprudenza di questa

Corte sul modello della prassi creata dal Tribunale federale nell'ambito del

ricorso di diritto pubblico (cfr. RtiD II-2007 n. 7 consid. 4.2; STA

52.2011.89-90 citata, consid. 4.1). Lo ricordano anche i materiali legislativi

della LPAmm, dai quali si deduce che, ancorché il ricorso diretto non sia espressamente

disciplinato, non è escluso dalla LPAmm (cfr. Messaggio del 23 maggio 2012, n.

6645, sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966, pag. 9). Tale ipotesi rimane comunque eccezionale e

riservata a casi particolari - come può essere ritenuto il caso di specie.

In concreto, motivi di economia processuale e celerità di giudizio inducono questa

Corte a procedere in siffatto modo - ammettendo pertanto la propria competenza

a trattare il ricorso diretto che le è stato sottoposto, così come chiedono i ricorrenti,

ma anche lo stesso Governo ricusato - piuttosto che adottare l'altra soluzione

ipotizzabile - parimenti non prevista per legge - di rinviare gli atti ad un collegio

governativo costituito ad hoc, verosimilmente nominato dal Gran Consiglio (cfr.

al riguardo: STA 52.2011.89-90 citata, consid. 4). Nessuna delle parti vi si è

del resto opposta. Neppure il Comitato Rally che non si è chinato su questo specifico

aspetto (limitandosi solo a censurare - a torto - la tardività della domanda di

ricusa). Il Tribunale non ha pertanto ragione di declinare la propria

competenza. Tanto più che questo modo di procedere risponde a quello già

seguito in passato per situazioni analoghe (cfr. STA 52.2011.89-90 citata),

tutelato anche dal Tribunale federale, il quale l'ha ritenuto sostenibile,

rispettoso del principio della separazione dei poteri e delle garanzie procedurali

sgorganti dagli art. 6 n. 1 CEDU, 29 e 30 Cost. Garanzie che, tra l'altro, non

impongono di principio un doppio grado di giurisdizione a livello cantonale

(cfr. RtiD II-2007 n. 7).

Restituzione dell’effetto sospensivo

5.L'adozione di

misure provvisionali, quali il conferimento, il ripristino e la revoca dell'effetto

sospensivo ad un ricorso, presuppone la ricevibilità di quest'ultimo atto.

Posto che la competenza diretta di questa Corte è data (consid. 4), anche le

ulteriori condizioni di ricevibilità dell'impugnativa risultano in concreto

soddisfatte.

La legittimazione attiva (art. 65 cpv. 1 LPAmm) va infatti ammessa perlomeno

per quei ricorrenti che risiedono nelle immediate vicinanze del tracciato del

rally, come ad esempio E__________ L__________ (residenti a Seseglio, in via __________)

o F__________ B__________ (che abitano a Pedrinate, in __________). Si può

infatti ritenere che questi insorgenti siano toccati più di ogni altro membro

della collettività dal provvedimento impugnato, trovandosi in una relazione

spaziale particolarmente stretta con l'oggetto della contestazione e in

considerazione dei disagi al traffico e delle immissioni foniche e atmosferiche

che deriveranno loro - seppur solo temporaneamente - in particolare dalla prova

PS 1 Penz (che si snoda su un percorso di ca. 3.5 km, tra Chiasso, Seseglio e l'entrata

di Pedrinate, cfr. planimetrie allegate all'istanza 22 dicembre 2016; cfr.

inoltre le planimetrie scaricabili sul sito rallyticino.ch e doc. B). Tracciato

che, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, risulta già chiaramente

definito. Per gli altri insorgenti l'abilitazione a ricorrere, perlomeno

dubbia, può invece rimanere aperta.

L'impugnativa risulta inoltre tempestiva, siccome insinuata nel termine di 30

giorni dall'intimazione (cfr. art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 68 cpv. 1 LPAmm, FU

40/2017 del 19 maggio 2017).

Essendo data, almeno entro questi termini, la ricevibilità del ricorso, può

essere ora esaminata nel merito la domanda di restituzione dell'effetto

sospensivo al ricorso.

6.Giusta l'art. 71

LPAmm, il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione

impugnata non dispongano altrimenti.

La legge parte dunque

dal presupposto che, di principio, il ricorso inibisce l'esecutività della

decisione contro la quale è diretto: in deroga a questo principio, la legge o l'autorità

decidente possono tuttavia disporre che la decisione sia immediatamente esecutiva.

Una simile disposizione è volta a evitare che interessi pubblici o privati

vengano irrimediabilmente pregiudicati dai ritardi provocati dalla procedura d'impugnazione

(cfr. RDAT I-1999 n. 47 consid. 2b; II-1996 n.10 consid. 3; I-1992 n. 18).

La revoca dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso, rispettivamente la concessione

di tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente

esecutiva dalla legge o dall'autorità, dipendono dal confronto degli interessi

contrapposti; l'autorità decidente deve stabilire a quale parte appaia più

giustificato far sopportare il rischio necessariamente insito nella durata di

un procedimento e nell'incertezza dell'esito finale.

La ponderazione degli

interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima

facie degli elementi di giudizio noti. Nell'ambito di questa valutazione,

in cui dispone di un ampio margine di apprezzamento, l'autorità giudiziaria

deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione

di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili. Per

questo stesso motivo, essa può tenere conto dell'esito probabile del

procedimento nel merito solo se appare certo (cfr. DTF 139 III 86 consid. 4.2; 130

Considerandi

II 149 consid. 2.2; 129 II 286 consid. 3; 127 II 132 consid. 3; STF 2C_630/2016

del 6 settembre 2016 consid. 3).

7.

7.1. In Svizzera le gare di

velocità con veicoli a motore effettuate in circuito alla presenza di pubblico

sono vietate (art. 52 cpv. 1 legge federale sulla circolazione stradale del 19

dicembre 1958; LCStr; RS 741.01; 94 cpv. 1 ordinanza sulle norme della circolazione

stradale del 13 novembre 1962; ONC; RS 741.11).

Le altre manifestazioni sportive, in particolare quelle che si svolgono su

strade pubbliche, sono invece ammesse previa concessione però di un apposito permesso

da parte del Cantone interessato dall'evento. A norma di legge (art. 52 cpv. 3

LCStr), tale permesso può essere rilasciato solo se:

·

gli organizzatori danno affidamento per uno svolgimento irreprensibile,

·

le esigenze della circolazione lo consentono,

·

sono state prese le necessarie misure di sicurezza,

·

è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità

civile.

La

disposizione ha carattere potestativo e in quanto tale garantisce una discreta

latitudine di giudizio all'autorità competente per la concessione del permesso,

che in Ticino è la Sezione della circolazione (vedi art. 2 cpv. 1 lett. d cifra

5.

e 37 regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione

federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999; RLALCStr; RL 7.4.2.1.1),

la quale fissa le condizioni dopo aver sentito il parere della polizia

cantonale, dei municipi interessati e, se richiesto dalle circostanze, di altre

autorità (cfr. art. 37 cpv. 1 LALCStr). Pur trattandosi di un permesso di

polizia, che di principio deve essere accordato allorquando i requisiti fissati

per il suo conferimento sono soddisfatti (cfr. STA 52.2006.252 del 20 ottobre

2006, consid. 2.1 e rimandi), l'adempimento delle condizioni enunciate all'art.

52.

cpv. 3 LCStr non garantisce affatto al richiedente il rilascio

dell'autorizzazione. Lo specifica la legge stessa (cfr. art. 95 cpv. 2 ONC),

aggiungendo peraltro che il permesso deve essere rifiutato se è prevedibile una

molestia per rumori eccessivi o persistenti (cfr. STA 52.2006.252 del 20 ottobre

2006, consid. 2.1). Ciò appare a prima vista anche comprensibile, ove si

consideri che con tale permesso viene di regola autorizzato anche l'uso accresciuto

di un bene comune (strada), al cui rilascio non sussiste parimenti alcun diritto

(cfr. René Schaffauser, Grundriss

des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 2002, n. 1018 e 1025).

7.2

In concreto, la Sezione della circolazione ha rilasciato al Comitato Rally

l'autorizzazione a svolgere il 20° Rally Ronde del Ticino, subordinandola a una

serie di condizioni generali e specifiche, di polizia e per la salvaguardia

dell'ambiente. La Sezione della circolazione, a fronte delle diverse condizioni

imposte, dei preavvisi favorevoli di tutti i comuni interpellati e dell'impatto

limitato della manifestazione sul livello di inquinamento di zona, come pure

dell'eccezionalità della richiesta di poter svolgere questa manifestazione nel

Mendrisiotto, in occasione della sua 20° edizione, ha in sostanza ritenuto di

poter derogare all'indicazione risultante dalla citata scheda del PRA

(cfr. risposta 19 giugno 2017 della Sezione della circolazione).

7.3

Ora, se l'autorizzazione rilasciata dalla Sezione della circolazione debba

essere annullata per un asserito contrasto con il piano di risanamento dell'aria

(PRA) 2007-2016, come pretendono i ricorrenti, è una questione di fondo che -

allo stadio attuale - non appare affatto scontata. Se risulta in effetti

evidente che, in generale, gli aspetti ambientali debbano essere considerati anche

ai fini del rilascio di un permesso in base all'art. 52 cpv. 1 LCStr, la

portata del PRA - che è uno strumento di coordinamento di principio vincolante

per le autorità, ma non fonda diritti o obblighi per i privati (cfr. Theo Loretan, Kommentar zum Umweltschutzgesetz,

Zurich 1998, ad art. 44a, n. 58; Manfrini/Délèze

Constantin, in Pierre Moor, Anne-Christine Favre, Alexandre Flückiger,

Loi sur la protection de l'environnement, Berna 2012, ad art. 44a n. 42) - e in

particolare della misura a valenza educativa in questione (cfr. PRA 2007-2016

pag. 51) - la quale vieta tra l'altro, salvo deroghe, la possibilità di

realizzare manifestazioni motoristiche dal 15 giugno al 31 agosto (cfr. la

citata scheda, pag. 118) - non è di immediata liquidità, ma necessita di un esame

approfondito. Da questo profilo, a prima vista, neppure il rimprovero mosso al resistente

di aver presentato la propria istanza sei mesi prima della gara, così come gli

impone l'art. 37 cpv. 2 RLALCStr, ma senza rispettare il PRA, risulta di primo

acchito senz'altro fondato, ma richiede un'attenta analisi.

7.4

Escluso un pronostico certo sull'esito della causa di merito, la domanda

di provvedimenti cautelari va pertanto decisa solo sulla base della

ponderazione dei contrapposti interessi in gioco.

Al riguardo va anzitutto ricordato che la regola secondo cui il ricorso ha

effetto sospensivo non significa che la sua levata possa essere ammessa solo in

presenza di condizioni del tutto straordinarie (cfr. DTF 129 II 286 consid. 3.2

e rimandi; 110 V 40 consid. 5b). Di principio, sussiste anche un interesse

degno di protezione a che lo scopo conseguito mediante un provvedimento possa

ancora essere raggiunto e non essere intralciato definitivamente dalla

procedura con effetto sospensivo (cfr. DTF 129 II 286 consid. 3.2).

Eventualità, questa, che nel caso concreto può essere ammessa ove solo si

consideri che, come rilevato dalla Sezione della circolazione, la restituzione

dell'effetto sospensivo al gravame, impedirebbe di fatto lo svolgimento della

gara: una volta trascorsi i giorni programmati per il Rally, l'autorizzazione

per questa tradizionale manifestazione in occasione della sua 20° edizione non

potrebbe infatti più esplicare i suoi effetti, ciò che comporterebbe un

pregiudizio irreparabile per l'istante e organizzatore. Ancorché non l'abbia

particolarmente sostanziato, può infatti essere ritenuto per certo che la

realizzazione di un evento sportivo come quello in discussione, che comporta un

dispendio rilevante di tempo e mezzi, anche finanziari, già solo per l'inoltro

della domanda formale di autorizzazione (cfr. STA 52.2006.252 citata, consid.

2.

), implichi a maggior ragione un importante impegno organizzativo e finanziario,

da parte sia del Comitato Rally sia dei singoli partecipanti, nell'imminenza

dello svolgimento dell'evento.

A questo interesse privato di sicuro rilievo deve essere d'altra

parte contrapposto quello dei ricorrenti ad essere tutelati dalle conseguenze

negative che deriveranno dal provvedimento, prima che ne sia accertata la

legittimità. Tale interesse - contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti -

non coincide tuttavia con quello di sapere, in astratto, se il provvedimento

sia o meno conforme al PRA 2007-2016, ma dipende, concretamente, dagli

svantaggi che potranno derivare loro dallo svolgimento del rally, e in

particolare dalla prova speciale PS1 che l'autorità di prime cure ha autorizzato

nel Mendrisiotto.

Sennonché - al di là del comprensibile stupore per il rilascio di una simile

autorizzazione in un periodo in cui la qualità dell'aria è deteriorata, poiché

i valori di ozono sono spesso superati (anche in modo importante, cfr. www.oasi.ti.ch),

e la popolazione è raggiunta da campagne di sensibilizzazione per ridurre lo

smog estivo - non è d'immediata percezione, né gli insorgenti apportano

elementi a questo riguardo, l'entità dell'impatto fonico e atmosferico derivante

concretamente dalla manifestazione, in particolare a seguito del passaggio di

circa 80 veicoli del rally. Impatto, passato sotto silenzio anche dalla SPAAS

che, per quanto fastidioso potrà risultare, è a prima vista riconducibile a un

pregiudizio tutto sommato ancora contenuto, in quanto limitato anche nello

spazio e nel tempo (il 23 giugno, per poche ore). Ancor meno quantificabile, a

questo stadio di causa, è inoltre il pregiudizio di una simile gara sulla

qualità dell'aria della regione, toccata ogni giorno da transiti nell'ordine di

decine di migliaia di veicoli (Traffico giornaliero medio [TGM/anno] a Chiasso:

ca. 52'000 veicoli sulla A2 e 19'000 veicoli alla dogana di Chiasso strada,

cfr. dati del traffico 2015 per località sub www.oasi.ti.ch). L'effetto diseducativo del

rilascio di una simile autorizzazione asserito dai ricorrenti non configura poi

per loro un pregiudizio irreparabile, ma un aspetto d'interesse pubblico - senz'altro

degno di attenzione - che attiene tuttavia all'esame di merito. Esame, di cui i

ricorrenti non verranno verosimilmente privati, essendo dati a prima vista gli

estremi per prescindere dal requisito dell'interesse pratico e attuale alla

modifica o all'annullamento del provvedimento anche dopo che il rally si sarà

svolto: a fronte dei tempi stretti nei quali s'inserisce questo genere di

autorizzazioni, appare in effetti probabile che - nella misura in cui anche in

futuro saranno presentate domande di autorizzazione per questo genere di

manifestazione che potrebbe ancora interessare il Mendrisiotto (magari in

occasione di un'altra ricorrenza) o gli altri agglomerati menzionati dal PRA

(Lugano, Locarno, Bellinzona) - la pretesa violazione potrebbe ripetersi in

circostanze analoghe, senza che un esame tempestivo possa essere svolto;

inoltre, di primo acchito parimenti soddisfatta risulta la sussistenza di un

interesse pubblico sufficiente al chiarimento della questione litigiosa (cfr.

al riguardo: DTF 138 II 42 consid. 1.3; 135 II 430 consid. 2.2; 131 II 670

consid. 1.2).

A fronte di tutto ciò, ponderati attentamente i diversi interessi in gioco

fatti valere dalle parti, questa Corte ritiene meno gravido di conseguenze

irrimediabili far sopportare ai ricorrenti gli inconvenienti derivanti dall'esecutività

dell'autorizzazione nell'attesa del giudizio di merito.

Tenuto conto degli strettissimi tempi procedurali e del fatto che i preparativi

per lo svolgimento della gara a poche ore dal suo inizio sono all'evidenza già

in fase avanzata, la ponderazione degli interessi in gioco non può condurre il

Tribunale a decidere diversamente sull’effetto sospensivo. Resta ovviamente impregiudicato

il giudizio di merito. Rimane inoltre all'autorità politica la responsabilità del

messaggio veicolato dalla controversa autorizzazione, percepito negativamente da

una parte della popolazione, che lo ritiene incoerente con la politica di risanamento

dell'aria perseguita dal Cantone e le raccomandazioni rivolte specialmente in

questo periodo alla cittadinanza.

L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo deve pertanto essere

respinta.

8.

8.1 Stante tutto quanto

precede, la domanda di ricusa è accolta e di conseguenza è data la competenza

diretta del Tribunale cantonale amministrativo ad evadere il ricorso 13 giugno

2017.

inoltrato dagli insorgenti contro la decisione 12 maggio 2017 con cui la

Sezione della circolazione ha concesso al Comitato Rally l'autorizzazione per

il 20° Rally Ronde del Ticino.

8.2

La domanda volta alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è

invece respinta.

8.3

Spese, tassa di giustizia e ripetibili verranno stabilite nel giudizio di

merito.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

La domanda

di ricusa è accolta.

§. Di conseguenza, è data la competenza diretta del Tribunale

cantonale amministrativo, così come indicato al consid. 8.1.

2.

La domanda

di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è respinta.

3.

Spese, tassa di giustizia e ripetibili verranno stabilite nel

giudizio di merito.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera