52.2017.337
Sanzione disciplinare
22 novembre 2017Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.337
Lugano
22 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matea
Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara
Maspoli
statuendo
sul ricorso 16 giugno 2017 di
RI
1
contro
la
decisione 5 maggio 2017 (n. 20.2016.9) con cui la CO 1 ha pronunciato nei
confronti dell'insorgente un avvertimento, a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in
fatto
A. a. In data 7 ottobre 2014 il
notaio RI 1 ha rogato un atto di compravendita per una darsena situata a __________,
sezione di __________ (part. __________). Comproprietari del bene immobiliare,
rispettivamente parte venditrice, erano la defunta __________ (6/10),
rappresentata dall'esecutore testamentario, __________ (2/10) e la comunione
ereditaria composta da __________ e __________ (2/10). Secondo il punto n. 4a
del rogito, il notaio era tra le altre cose
incaricato di versare, ad avvenuta iscrizione a registro fondiario del trapasso
di proprietà, l'importo di fr. __________ - pari al 5% del prezzo di
vendita (fr. __________) - sul conto corrente postale dell'Ufficio esazione e
condoni di Bellinzona a valere quale deposito per il pagamento delle imposte
garantite da ipoteca legale giusta l'art. 253a della legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1), ciò che questi ha provveduto a fare il 26 novembre
2014.
b. Dedotte dall'importo
depositato le imposte da esso garantite, tra cui quella sugli utili immobiliari
(in seguito: TUI), il 21 agosto 2015 l'Ufficio
esazione e condoni ha quantificato in fr. __________ la somma da
restituire, la quale è effettivamente stata riaccreditata sul conto clienti del
notaio il 28 agosto successivo.
c. Con scritto e-mail 11
aprile 2016 __________, lamentando di non avere avuto alcun riscontro in merito
nonostante il tempo trascorso dalla firma
del rogito, ha chiesto di essere aggiornata riguardo al deposito per la TUI. Non
avendo ricevuto risposta, si è quindi rivolta all'avv. __________ - che l'aveva
assistita nell'ambito della compravendita - affinché contattasse
telefonicamente il notaio.
Ne sono seguiti dei contatti
telefonici (l'ultimo ad inizio giugno 2016), durante i quali, stando alla
venditrice, il notaio avrebbe assicurato che avrebbe provveduto a ragguagliarla.
Ciò malgrado, essa ha continuato a non ricevere le informazioni richieste.
Con scritto raccomandato
24 giugno 2016 ha quindi fissato al notaio un termine di 10 giorni per
trasmetterle il rendiconto relativo al
deposito trattenuto a garanzia del pagamento della TUI, preannunciandogli che,
trascorsa infruttuosa tale scadenza, si sarebbe vista costretta ad
interpellare la competente autorità disciplinare.
B. a. Considerato come la sua
raccomandata fosse rimasta lettera morta, il
25 luglio 2016 __________ ha quindi segnalato il comportamento, a suo dire
scorretto, del notaio RI 1 alla CO 1 (in seguito: __________).
Esposti i fatti, la denunciante
ha sostanzialmente rimproverato al notaio la violazione del suo obbligo di
rendiconto.
b. Con e-mail 7 agosto 2016 il notaio ha illustrato a __________ il
conteggio relativo al deposito TUI, comunicandole peraltro di rinunciare, sulla
quota parte di sua pertinenza (pari a fr. 518.30), al diritto di ritenzione
che gli sarebbe spettato fintanto che le sue pretese non fossero state saldate.
Il giorno successivo ha quindi bonificato il suddetto importo sul conto della
venditrice.
c. Preso atto della segnalazione,
il 30 agosto 2016 la CO 1 ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento
disciplinare.
Chiamato a pronunciarsi in
merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso nei suoi confronti. Ha
in particolare affermato di avere spiegato, nel
corso dei colloqui telefonici seguiti alla prima richiesta di rendiconto, di
essere sovraccarico di lavoro e di essersi dunque accordato per evaderla al
più tardi con le ferie estive. Della raccomandata 24 giugno
2016 avrebbe preso conoscenza soltanto al suo rientro dalle vacanze e l'avrebbe
evasa nel giro di pochi giorni, inviando a __________ il conteggio desiderato e
liberando a suo favore l'importo di fr. 518.30 - che avrebbe peraltro rinunciato
a trattenere sino ad avvenuto pagamento del proprio onorario.
C. Con decisione 5 maggio 2017,
la CO 1 ha pronunciato nei confronti del notaio RI 1 un avvertimento.
Ha ritenuto che il pubblico
ufficiale, avendo tardato a presentare il conteggio richiesto, avesse mancato
al dovere di diligenza prescritto dall'art. 12 della legge sul notariato del 26
novembre 2013 (LN; RL 3.2.2.1) e che, non
avendo immediatamente liberato l'importo di spettanza della segnalante, avesse
violato anche l'art. 14 LN. Ha in
particolare considerato che lasciar trascorrere otto mesi (dal 28 agosto 2015 all'11 aprile 2016) senza
segnalare all'interessata di avere ricevuto la restituzione
dell'eccedenza del deposito TUI e senza dare seguito ai suoi reiterati
solleciti per ulteriori quattro mesi (cioè fino ad inizio agosto 2016) fosse
inaccettabile e non potesse essere giustificato con l'asserito carico di
lavoro. Il fatto che il notaio abbia soddisfatto la richiesta in pendenza del
procedimento disciplinare - pur non rendendo lo stesso privo di oggetto - sarebbe
stato considerato nella commisurazione della sanzione, unitamente al grado - soltanto
lieve - della negligenza a lui imputabile ed all'assenza di precedenti a suo carico.
Le spese della procedura, fissate in fr. 2'000.-, sono state addossate al denunciato.
D. Avverso la predetta
decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone, in via principale, l'annullamento e postulando, in
via subordinata, una riduzione delle spese della procedura.
L'insorgente rileva anzitutto
che le rispettive interessenze nella comunione ereditaria venditrice erano
oggetto di separata causa in Pretura, terminata solo poche settimane prima. Ribadita
inoltre l'iniziale disponibilità della segnalante ad aspettare le ferie giudiziarie
e qualificata la sua successiva raccomandata quale inopinato ripensamento,
reputa dati gli estremi per prescindere dalla pronuncia di una sanzione. Contesta
inoltre di avere contravvenuto all'art. 14 LN nella misura in cui tale norma
riserva i diritti di compensazione e di ritenzione previsti dalla legge, che in
concreto sarebbero dati, essendo il suo onorario stato corrisposto soltanto
nella primavera 2017. In ogni caso, ritiene sproporzionate le spese di procedura
poste a suo carico, che chiede siano ridotte.
E. In sede di risposta, la CO 1
ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel provvedimento
impugnato.
F. In replica, il ricorrente ribadisce
le proprie argomentazioni e domande, chiedendo inoltre l'istruzione della causa
mediante l'audizione di tutta una serie di testi.
Con la duplica, la CO 1 si
riconferma nel provvedimento impugnato,
opponendosi all'assunzione delle prove offerte dall'insorgente.
G. Delle osservazioni formulate
nella triplica e nella quadruplica, come pure delle ulteriori osservazioni del
ricorrente, si dirà, se del caso, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 102 cpv. 1 LN. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente,
personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è
destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il
gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il ricorso può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad una
valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove
sollecitate dall'insorgente non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini
del presente giudizio. Non occorre in particolare dar seguito alla richiesta di
audizione personale nella misura in cui egli ha già avuto modo di
esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentito per iscritto, mediante
gli allegati di causa. Va infatti ricordato che né la legislazione cantonale,
né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente,
essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per
iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3
novembre 2014).
2. L'insorgente lamenta
anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, per il fatto che la
precedente istanza non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione,
trattando tutte le censure sollevate.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio
della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione
della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere
sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di
esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua
situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli
riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I
270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto ad una motivazione sufficiente.
Tale diritto non impone tuttavia di
esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è
infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera
chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV
179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti).
Dal punto di vista formale, il diritto ad
una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai
diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010
consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.2. Nella decisione
impugnata, così come indicato in narrativa (cfr. consid. C), la precedente
istanza ha spiegato i motivi per i quali ha concluso che il notaio era incorso
in una violazione degli art. 12 e 14 LN.
È ben vero, come annota
l'insorgente, che la CO 1 non ha affrontato in modo esplicito tutte le censure
da lui sollevate. Dalla pronuncia è nondimeno possibile desumere con
sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza ad infliggere
all'insorgente una sanzione disciplinare e rigettare, anche solo
implicitamente, le censure da lui avanzate. La fondatezza o meno di tali argomenti
è questione di merito. Le motivazioni della CO 1 sono del resto state recepite
dal ricorrente, che ha potuto impugnare con
cognizione il suo giudizio, riproponendo in questa sede tutte le tesi già
sollevate senza successo. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata
una violazione del suo diritto di essere sentito. Anche se vi fosse stata, una
simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha potuto difendersi
compiutamente dinnanzi a questo Tribunale; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore
costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia
processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii; 135 I 279 consid. 2.6.1).
3. 3.1. La violazione dei
doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare (cfr. RDAT
II-2001 n. 11 consid. 3c;
Adrian Glatthard in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht
des Kantons Bern, Berna 2009, n. 1 segg. ad art. 45 NG; Peter Ruf, Notariatsrecht, Langenthal 1995, pag. 293 segg.,
n. 1119 segg.).
Corollario
della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile
della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è
regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. DTF 133 II
468 consid. 2; Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014,
pag. 71 segg., n. 122 segg. e pag. 216, n. 330; François
Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009,
pag. 1434, n. 3632).
3.2. In Ticino, l'art. 20
cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal
notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo
la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali
o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la CO 1
giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato,
al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme
deontologiche e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente
art. 126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN;
BU 1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in
merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui
contenuto può essere individuato anche facendo capo alle norme deontologiche
(cfr. al riguardo: Messaggio n. 6491 del 5 aprile
2011, pag. 11, ad art. 22; STF 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000 in RDAT II-2001
n. 11 consid. 3b e rimandi; cfr. inoltre Mooser,
op. cit., pag. 76, n. 126 e pag. 221 seg., n. 338; Denis Piotet, Déontologie notariale et droit suisse, in: SJ 2002
II 275, in particolare pag. 278 seg.).
4. 4.1. Giusta l'art. 12 LN,
il notaio deve usare la massima diligenza nell'espletare
le proprie funzioni. Secondo il codice professionale emanato dall'Ordine dei
notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (cfr. art. 15 cpv. 3 LN),
pubblicato nella raccolta ufficiale delle leggi (RL 3.2.2.4), il notaio
deve eseguire i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza e
coscienza e con sollecitudine (art. 5 cpv. 1).
Egli deve dunque consacrare
il massimo impegno alla pronta esecuzione del compito che gli è affidato,
trattando con solerzia le pratiche e garantendo ai piccoli incarti la stessa cura
che dedica alle operazioni più importanti (cfr. Mooser,
op. cit., pag. 89, n. 149). Il notaio - che ha l'obbligo di vegliare al
rispetto di eventuali termini (cfr. Aron
Pfammatter in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des
Kantons Bern, Berna 2009, n. 20 ad art. 37 NG) - non deve necessariamente
occuparsi dei suoi dossier secondo l'ordine cronologico con cui ha ricevuto gli
incarichi, ma deve orientare la sua decisione in base alla possibilità che la
sua inazione provochi un danno. Nello stabilire l'ordine di trattazione degli
incarti, egli dispone di un certo margine di apprezzamento,
ritenuto che il grado di diligenza dipende segnatamente dalla natura degli atti
che è chiamato ad istrumentare (cfr. Mooser,
op. cit., pag. 89, n. 149; Ruf, op.
cit., pag. 269, n. 1015). A condizione
che ciò non nuoccia a precedenti pendenze, il notaio può su base
consensuale stabilire in relazione a determinate pratiche termini stretti o
addirittura garantire un'istrumentazione immediata. In tal caso egli è tenuto,
secondo i principi del diritto contrattuale, al rispetto di tali accordi (cfr. Christian Brückner, Schweizerisches
Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, pag. 280, n. 929).
4.2. A norma dell'art. 14 cpv.
1 LN, il notaio custodisce in modo separato dal proprio patrimonio le somme di
denaro, le carte valori e le altre cose fungibili affidategli in modo da poterle
restituire in ogni momento; restano riservati i diritti di compensazione e ritenzione
previsti dalla legge. L'art. 10 del codice professionale, oltre che ribadire
l'obbligo di custodire separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli
sono affidati, precisa che il notaio deve provvedere con la massima
sollecitudine al pagamento delle tasse e delle imposte anticipategli dai
clienti, nonché ai pagamenti a terzi di cui sia stato incaricato previo
deposito, restituendo le cose fungibili alla prima richiesta, riservati i
diritti di compensazione e di ritenzione previsti dalla legge.
Il notaio deve perciò
essere in grado in ogni momento di restituire i valori in questione e non può
in nessun caso, neppure temporaneamente, impiegarli per scopi personali o
mischiarli ai suoi propri averi (cfr. Mooser,
op. cit., pag. 187 segg., n. 279 segg.; Klaus
Bürgi in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des
Kantons Bern, Berna 2009, n. 1 ad art. 28 NV e n. 1 ad art. 30 NV; Ruf, op. cit., pag. 270, n. 1018 e pag.
272, n. 1019). Resta riservata la facoltà del notaio di opporre, a determinate condizioni, un diritto di ritenzione o
la compensazione con il credito da lui vantato per i suoi onorari
rispettivamente per il rimborso degli anticipi e delle spese pagati per la
regolare esecuzione dell'incarico (cfr. Mooser,
op. cit., pag. 188, n. 281, pag. 272,
n. 407a e pag. 274 seg., n. 412 seg.).
4.3. Sia il dovere di
diligenza che il dovere di conservare debitamente
Fatti
i valori affidatigli derivano dall'obbligo del notaio di tutelare al meglio gli
interessi delle parti, rispettivamente da quello di esercitare la
professione in modo irreprensibile (cfr. Mooser,
op. cit., pag. 187, n. 279; Bürgi,
op. cit., n. 2 ad art. 28 NV e n. 2 ad art. 29 NV).
5. 5.1. Con la decisione
impugnata, la precedente istanza ha ritenuto che, avendo tardato a presentare
il conteggio richiesto come pure a liberare a
favore della segnalante l'importo di sua spettanza, il notaio RI 1 fosse
incorso in una violazione sia del suo dovere di diligenza, sia del suo obbligo
di restituzione.
5.2. Ora, dagli atti risulta che, dopo che il 28 agosto 2015 l'Ufficio
esazione e condoni gli aveva riaccreditato l'eccedenza del deposito TUI destinata
ai venditori, il ricorrente è rimasto totalmente passivo e nulla ha intrapreso
in vista della restituzione agli aventi diritto della loro rispettiva quota parte. E ciò benché egli sapesse perfettamente
che tale importo era rientrato sul suo conto clienti (nemmeno lui ha mai preteso il contrario) e che
egli doveva pertanto allestire il conteggio dell'importo da restituire in
tempi brevi (cfr. osservazioni 9 settembre 2016 alla CO 1, in cui l'insorgente
ammette che tale operazione era nei sospesi da evadere). A
prescindere dai modesti valori in gioco, un diligente espletamento delle proprie funzioni avrebbe richiesto che il notaio avesse
comunicato con maggior sollecitudine alla segnalante l'avvenuto ritorno del
saldo della somma depositata a garanzia della TUI, fornendole i dati
necessari per determinare l'ammontare della quota parte di sua spettanza. Al
più tardi avrebbe dovuto informarla dopo che, l'11 aprile 2016, ella si era
rivolta a lui chiedendo espressamente di essere ragguagliata in merito al suddetto
deposito. Ciò che tuttavia egli non ha fatto, neppure dopo essere stato
ripetutamente sollecitato in tal senso anche dal legale della venditrice.
E ciò benché il compito
che gli incombeva fosse di una banalità disarmante. Si trattava infatti di
eseguire un puro calcolo matematico, che si riduceva sostanzialmente alla
semplice divisione per 10 della somma restituita dall'Ufficio esazione e
condoni. La semplicità dell'operazione (per
il notaio così come per chiunque altro avesse avuto il rogito sotto gli occhi)
è del resto inequivocabilmente dimostrata anche dallo scritto con cui, il 7
agosto 2016, il ricorrente ha finalmente fornito il richiesto conteggio
(pur accampando un nuovo pretesto per
giustificare il ritardo, e cioè che il
conteggio per un errore di archiviazione era finito nell'incarto sbagliato).
Ritenuto come il facile compito che gli incombeva non richiedesse né
molto tempo né grande impegno, il notaio non può prevalersi del sovraccarico di
lavoro per giustificare il suo ritardo.
Invano l'insorgente pretende
che per fornire il conteggio fosse necessario attendere l'esito della causa
successoria pendente in Pretura: quest'ultima concerneva infatti le rispettive
quote di partecipazione di __________ e dell'esecutore testamentario di __________
e non riguardava in alcun modo la posizione della segnalante (cfr. la premessa
c del rogito laddove chiarisce inequivocabilmente che l'interessenza
complessiva di __________ nel bene compravenduto corrisponde ad 1/10 (un
decimo) derivante dalla sua qualità di membro della comunione ereditaria fu __________,
fatto questo incontestato e che rimarrà invariato quale che sia l'esito delle
sopra menzionate contestazioni). Il notaio avrebbe pertanto dovuto agire
con maggiore prontezza, tanto più che in
concreto il punto n. 4a del rogito disponeva che, nella misura in cui non vi
fossero contestazioni pendenti (com'era appunto il caso per __________), egli
avrebbe dovuto ripartire subito l'eccedenza in questione tra gli alienanti.
Non porta ad altra conclusione
l'asserito successivo accordo con la segnalante, secondo cui egli l'avrebbe
aggiornata in merito al deposito per la TUI al
più tardi con le ferie estive. Un'eventuale intesa in questo senso sarebbe
in ogni caso stata superata dall'ennesima richiesta, formulata dall'interessata
mediante lettera raccomandata 24 giugno 2016, volta ad ottenere il conteggio in
questione entro il termine di 10 giorni. Nulla potrebbe invece dedurre l'insorgente
dal fatto di averne preso conoscenza soltanto al suo rientro dalle ferie: un
notaio diligente è infatti tenuto a vegliare a che il suo studio funzioni anche
in sua assenza e a che eventuali termini, tanto più se impartiti per
raccomandata, non vengano ignorati.
Malvenuto è poi il ricorrente a sostenere che la segnalante avrebbe
potuto chiedere all'esecutore testamentario - che si era personalmente
occupato della pratica e con il quale avrebbe avuto frequenti contatti in
relazione alla causa successoria - qualsiasi precisazione sulla
dichiarazione TUI e calcolare per differenza quale potesse essere
l'eccedenza del deposito di garanzia. Al di là del fatto che, come visto, tale
vertenza non riguardava __________, poco importa che ella potesse ottenere i
dati in questione da un'altra fonte: spettava
infatti al ricorrente, in qualità di notaio rogante, informare le parti interessate
circa il destino dell'eccedenza del deposito TUI.
5.3. Da tutto quanto sopra
discende che, avendo tardato nel dar seguito alle legittime richieste della
segnalante, l'insorgente ha violato il
dovere di diligenza che incombe al notaio e che gli impone di eseguire
prontamente i compiti affidatigli, ma anche il suo dovere di restituzione. Irrilevante
- a quest'ultimo riguardo - è che la richiesta di restituzione della propria
quota dell'eccedenza del deposito TUI non sia mai stata espressamente formulata
dalla segnalante, nella misura in cui essa risultava implicitamente dai
ripetuti solleciti volti ad ottenere il relativo conteggio, tant'è che, quando
vi ha per finire dato seguito, il notaio non si è limitato a far avere a __________
il richiesto conteggio ma ha provveduto anche a versarle il denaro di sua
spettanza. Tanto più che, come visto, il rogito prevedeva la ripartizione
immediata dell'eccedenza del deposito TUI, con la conseguenza che la
restituzione alla segnalante avrebbe dovuto avvenire senza indugio.
Poco conta poi che il
rimprovero relativo al ritardo nella restituzione non figuri espressamente
nella segnalazione. Come correttamente rilevato in duplica, la CO 1, quale
organo dello Stato al quale compete la verifica di comportamenti contrari alla
funzione pubblica che il notaio assume, può infatti intervenire anche d'ufficio nella misura in cui venga a
conoscenza di un comportamento non conforme alle norme che reggono la
professione o comunque di circostanze da approfondire. Del resto, la CO
1 - quale autorità amministrativa - applica il diritto d'ufficio (cfr. art. 104
LN e 31 LPAmm; cfr. pure Messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio
2012, pag. 18): una volta aperto il procedimento disciplinare nei confronti di
un notaio, deve dunque poter verificare tutte le eventuali violazioni. Le
finalità del diritto disciplinare (cfr. sotto, consid. 6.1) non fanno che confermare
tale conclusione.
Da respingere è infine la
tesi del ricorrente che pretende che sarebbe stato legittimato a trattenere
l'importo che ha per finire reso alla segnalante, in quanto la stessa era solidalmente
responsabile nei suoi confronti per il pagamento delle sue prestazioni. Così
argomentando l'insorgente dimentica infatti che il diritto di compensare riservato
agli art. 14 cpv.1 in fine LN e 10 del codice professionale presuppone - oltre
all'adempimento dei requisiti posti dall'art. 120 del codice delle obbligazioni
del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) - anche
una dichiarazione espressa del debitore che manifesti l'intenzione di
compensare il proprio debito con un credito da lui vantato nei confronti del proprio
creditore (cfr. art. 124 cpv. 1 CO), formalità che nel caso di specie il ricorrente
- che risulta aver evocato il tema soltanto nell'e-mail del 7 agosto 2016 (in
cui impropriamente si appella al diritto di ritenzione) e poi nell'ambito del presente procedimento disciplinare -
non dimostra di aver adempiuto già nel momento in cui ancora deteneva il denaro
destinato alla segnalante, con la conseguenza che, a quell'epoca, egli
non poteva prevalersi di tale istituto per opporsi alla restituzione.
6. Ferme queste premesse,
resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.
6.1. In caso di violazione
della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari
seguenti:
- l'avvertimento;
- l'ammonimento;
- la
multa fino a fr. 20'000.-;
- la
sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi
sul Foglio ufficiale.
La multa può
essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il
divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).
L'art. 98
cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono
essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della
colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il
comportamento del notaio.
La CO 1 gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta
della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa
o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità
deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della
parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse
pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve
raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera
ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,
necessario e proporzionato a tale fine.
La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura
e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica
funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa
del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha
svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui
tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA
52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).
6.2. In concreto, la
negligenza del notaio RI 1 all'origine della duplice violazione dei suoi doveri
deontologici può tutto sommato ancora essere
considerata lieve. Colpisce tuttavia l'energia con la quale egli si è sempre opposto
ai rimproveri mossigli, dimostrando così una totale assenza di assunzione
di responsabilità. È del resto in particolare per questa ragione che -
contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente - non appaiono dati in concreto
gli estremi per prescindere dalla pronuncia di una sanzione. Il suo
atteggiamento - privo di segni di autocritica e di ravvedimento, ma
contrassegnato dalla continua (ancora in questa sede)
contestazione delle violazioni rimproverategli - non indica infatti con sufficiente
sicurezza che egli si atterrà in futuro alle norme deontologiche della
professione di notaio, nella misura in cui non pare avere preso consapevolezza
delle sue manchevolezze (cfr. Mooser,
op. cit., pag. 231, n. 350; Ruf,
op. cit., pag. 295, n. 1122). Se siffatto comportamento non giova
all'insorgente, depongono per contro a suo favore il fatto di avere dato seguito
alle richieste della segnalante già prima di essere messo al corrente del
procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, come pure l'esiguità
dell'importo indebitamente trattenuto (fr. 518.30) e l'assenza di precedenti disciplinari.
Alla luce di tutto quanto
esposto, si giustifica pertanto di confermare l'avvertimento pronunciato dalla CO
1. La sanzione così commisurata, corrispondente alla più lieve misura prevista
dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del
caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità.
Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare
sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati
in concreto disattesi.
Di transenna si osserva
che il provvedimento adottato - come detto il meno severo tra quelli comminati
dalla LN - non si rivelerebbe sproporzionato neanche nella denegata ipotesi in
cui il ricorrente non fosse incorso nella violazione dell'obbligo di restituzione. L'avvertimento in questione si
giustificherebbe infatti già soltanto per la violazione dell'obbligo di
diligenza derivante dall'avere tardato a fornire il conteggio
richiestogli dalla venditrice.
7. Neppure la censura relativa
all'entità delle spese procedurali merita accoglimento.
Ricordato come la tassa di giustizia debba rispettare i principi della
copertura dei costi (cfr. art. 50 regolamento sul notariato del 25 marzo 2015;
RN; RL 3.2.2.1.1) e dell'equivalenza e tenuto conto dell'ampio potere di
apprezzamento di cui dispone l'autorità amministrativa
o giudiziaria (che può essere censurato solo in caso di eccesso o di abuso; cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a
LPAmm; cfr. STA 52.2016.158 citata, consid. 6.1 e riferimenti), in concreto, l'ammontare della tassa applicata dalla CO 1 (fr. 2'000.-), oltre che rientrare nella forchetta
compresa tra fr. 100.- e fr.
5'000.- prevista dall'art. 109 cpv. 1 LN, appare del tutto rispettoso
dei citati principi. Seppur non particolarmente modico, esso non si risulta ancora
sproporzionato, a fronte del dispendio di tempo occasionato alla CO 1
dall'evasione della pratica. La commisurazione
della controversa tassa di giustizia da parte dell'autorità inferiore non
procede dunque da un esercizio scorretto, in quanto abusivo, del suo
potere di apprezzamento e deve quindi essere tutelata.
8. 8.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
8.2. Dato l'esito, la
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,
secondo soccombenza.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia
di fr. 2'000.-, già anticipata in ragione di fr. 1'200.-, è posta a carico del
ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera