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Decisione

52.2017.337

Sanzione disciplinare

22 novembre 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i valori affidatigli derivano dall'obbligo del notaio di tutelare al meglio gli

interessi delle parti, rispettivamente da quello di esercitare la

professione in modo irreprensibile (cfr. Mooser,

op. cit., pag. 187, n. 279; Bürgi,

op. cit., n. 2 ad art. 28 NV e n. 2 ad art. 29 NV).

5. 5.1. Con la decisione

impugnata, la precedente istanza ha ritenuto che, avendo tardato a presentare

il conteggio richiesto come pure a liberare a

favore della segnalante l'importo di sua spettanza, il notaio RI 1 fosse

incorso in una violazione sia del suo dovere di diligenza, sia del suo obbligo

di restituzione.

5.2. Ora, dagli atti risulta che, dopo che il 28 agosto 2015 l'Ufficio

esazione e condoni gli aveva riaccreditato l'eccedenza del deposito TUI destinata

ai venditori, il ricorrente è rimasto totalmente passivo e nulla ha intrapreso

in vista della restituzione agli aventi diritto della loro rispettiva quota parte. E ciò benché egli sapesse perfettamente

che tale importo era rientrato sul suo conto clienti (nemmeno lui ha mai preteso il contrario) e che

egli doveva pertanto allestire il conteggio dell'importo da restituire in

tempi brevi (cfr. osservazioni 9 settembre 2016 alla CO 1, in cui l'insorgente

ammette che tale operazione era nei sospesi da evadere). A

prescindere dai modesti valori in gioco, un diligente espletamento delle proprie funzioni avrebbe richiesto che il notaio avesse

comunicato con maggior sollecitudine alla segnalante l'avvenuto ritorno del

saldo della somma depositata a garanzia della TUI, fornendole i dati

necessari per determinare l'ammontare della quota parte di sua spettanza. Al

più tardi avrebbe dovuto informarla dopo che, l'11 aprile 2016, ella si era

rivolta a lui chiedendo espressamente di essere ragguagliata in merito al suddetto

deposito. Ciò che tuttavia egli non ha fatto, neppure dopo essere stato

ripetutamente sollecitato in tal senso anche dal legale della venditrice.

E ciò benché il compito

che gli incombeva fosse di una banalità disarmante. Si trattava infatti di

eseguire un puro calcolo matematico, che si riduceva sostanzialmente alla

semplice divisione per 10 della somma restituita dall'Ufficio esazione e

condoni. La semplicità dell'operazione (per

il notaio così come per chiunque altro avesse avuto il rogito sotto gli occhi)

è del resto inequivocabilmente dimostrata anche dallo scritto con cui, il 7

agosto 2016, il ricorrente ha finalmente fornito il richiesto conteggio

(pur accampando un nuovo pretesto per

giustificare il ritardo, e cioè che il

conteggio per un errore di archiviazione era finito nell'incarto sbagliato).

Ritenuto come il facile compito che gli incombeva non richiedesse né

molto tempo né grande impegno, il notaio non può prevalersi del sovraccarico di

lavoro per giustificare il suo ritardo.

Invano l'insorgente pretende

che per fornire il conteggio fosse necessario attendere l'esito della causa

successoria pendente in Pretura: quest'ultima concerneva infatti le rispettive

quote di partecipazione di __________ e dell'esecutore testamentario di __________

e non riguardava in alcun modo la posizione della segnalante (cfr. la premessa

c del rogito laddove chiarisce inequivocabilmente che l'interessenza

complessiva di __________ nel bene compravenduto corrisponde ad 1/10 (un

decimo) derivante dalla sua qualità di membro della comunione ereditaria fu __________,

fatto questo incontestato e che rimarrà invariato quale che sia l'esito delle

sopra menzionate contestazioni). Il notaio avrebbe pertanto dovuto agire

con maggiore prontezza, tanto più che in

concreto il punto n. 4a del rogito disponeva che, nella misura in cui non vi

fossero contestazioni pendenti (com'era appunto il caso per __________), egli

avrebbe dovuto ripartire subito l'eccedenza in questione tra gli alienanti.

Non porta ad altra conclusione

l'asserito successivo accordo con la segnalante, secondo cui egli l'avrebbe

aggiornata in merito al deposito per la TUI al

più tardi con le ferie estive. Un'eventuale intesa in questo senso sarebbe

in ogni caso stata superata dall'ennesima richiesta, formulata dall'interessata

mediante lettera raccomandata 24 giugno 2016, volta ad ottenere il conteggio in

questione entro il termine di 10 giorni. Nulla potrebbe invece dedurre l'insorgente

dal fatto di averne preso conoscenza soltanto al suo rientro dalle ferie: un

notaio diligente è infatti tenuto a vegliare a che il suo studio funzioni anche

in sua assenza e a che eventuali termini, tanto più se impartiti per

raccomandata, non vengano ignorati.

Malvenuto è poi il ricorrente a sostenere che la segnalante avrebbe

potuto chiedere all'esecutore testamentario - che si era personalmente

occupato della pratica e con il quale avrebbe avuto frequenti contatti in

relazione alla causa successoria - qualsiasi precisazione sulla

dichiarazione TUI e calcolare per differenza quale potesse essere

l'eccedenza del deposito di garanzia. Al di là del fatto che, come visto, tale

vertenza non riguardava __________, poco importa che ella potesse ottenere i

dati in questione da un'altra fonte: spettava

infatti al ricorrente, in qualità di notaio rogante, informare le parti interessate

circa il destino dell'eccedenza del deposito TUI.

5.3. Da tutto quanto sopra

discende che, avendo tardato nel dar seguito alle legittime richieste della

segnalante, l'insorgente ha violato il

dovere di diligenza che incombe al notaio e che gli impone di eseguire

prontamente i compiti affidatigli, ma anche il suo dovere di restituzione. Irrilevante

- a quest'ultimo riguardo - è che la richiesta di restituzione della propria

quota dell'eccedenza del deposito TUI non sia mai stata espressamente formulata

dalla segnalante, nella misura in cui essa risultava implicitamente dai

ripetuti solleciti volti ad ottenere il relativo conteggio, tant'è che, quando

vi ha per finire dato seguito, il notaio non si è limitato a far avere a __________

il richiesto conteggio ma ha provveduto anche a versarle il denaro di sua

spettanza. Tanto più che, come visto, il rogito prevedeva la ripartizione

immediata dell'eccedenza del deposito TUI, con la conseguenza che la

restituzione alla segnalante avrebbe dovuto avvenire senza indugio.

Poco conta poi che il

rimprovero relativo al ritardo nella restituzione non figuri espressamente

nella segnalazione. Come correttamente rilevato in duplica, la CO 1, quale

organo dello Stato al quale compete la verifica di comportamenti contrari alla

funzione pubblica che il notaio assume, può infatti intervenire anche d'ufficio nella misura in cui venga a

conoscenza di un comportamento non conforme alle norme che reggono la

professione o comunque di circostanze da approfondire. Del resto, la CO

1 - quale autorità amministrativa - applica il diritto d'ufficio (cfr. art. 104

LN e 31 LPAmm; cfr. pure Messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio

2012, pag. 18): una volta aperto il procedimento disciplinare nei confronti di

un notaio, deve dunque poter verificare tutte le eventuali violazioni. Le

finalità del diritto disciplinare (cfr. sotto, consid. 6.1) non fanno che confermare

tale conclusione.

Da respingere è infine la

tesi del ricorrente che pretende che sarebbe stato legittimato a trattenere

l'importo che ha per finire reso alla segnalante, in quanto la stessa era solidalmente

responsabile nei suoi confronti per il pagamento delle sue prestazioni. Così

argomentando l'insorgente dimentica infatti che il diritto di compensare riservato

agli art. 14 cpv.1 in fine LN e 10 del codice professionale presuppone - oltre

all'adempimento dei requisiti posti dall'art. 120 del codice delle obbligazioni

del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) - anche

una dichiarazione espressa del debitore che manifesti l'intenzione di

compensare il proprio debito con un credito da lui vantato nei confronti del proprio

creditore (cfr. art. 124 cpv. 1 CO), formalità che nel caso di specie il ricorrente

- che risulta aver evocato il tema soltanto nell'e-mail del 7 agosto 2016 (in

cui impropriamente si appella al diritto di ritenzione) e poi nell'ambito del presente procedimento disciplinare -

non dimostra di aver adempiuto già nel momento in cui ancora deteneva il denaro

destinato alla segnalante, con la conseguenza che, a quell'epoca, egli

non poteva prevalersi di tale istituto per opporsi alla restituzione.

6. Ferme queste premesse,

resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.

6.1. In caso di violazione

della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari

seguenti:

- l'avvertimento;

- l'ammonimento;

- la

multa fino a fr. 20'000.-;

- la

sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi

sul Foglio ufficiale.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).

L'art. 98

cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono

essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della

colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il

comportamento del notaio.

La CO 1 gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta

della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa

o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità

deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della

parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse

pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve

raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura

e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica

funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa

del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha

svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui

tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).

6.2. In concreto, la

negligenza del notaio RI 1 all'origine della duplice violazione dei suoi doveri

deontologici può tutto sommato ancora essere

considerata lieve. Colpisce tuttavia l'energia con la quale egli si è sempre opposto

ai rimproveri mossigli, dimostrando così una totale assenza di assunzione

di responsabilità. È del resto in particolare per questa ragione che -

contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente - non appaiono dati in concreto

gli estremi per prescindere dalla pronuncia di una sanzione. Il suo

atteggiamento - privo di segni di autocritica e di ravvedimento, ma

contrassegnato dalla continua (ancora in questa sede)

contestazione delle violazioni rimproverategli - non indica infatti con sufficiente

sicurezza che egli si atterrà in futuro alle norme deontologiche della

professione di notaio, nella misura in cui non pare avere preso consapevolezza

delle sue manchevolezze (cfr. Mooser,

op. cit., pag. 231, n. 350; Ruf,

op. cit., pag. 295, n. 1122). Se siffatto comportamento non giova

all'insorgente, depongono per contro a suo favore il fatto di avere dato seguito

alle richieste della segnalante già prima di essere messo al corrente del

procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, come pure l'esiguità

dell'importo indebitamente trattenuto (fr. 518.30) e l'assenza di precedenti disciplinari.

Alla luce di tutto quanto

esposto, si giustifica pertanto di confermare l'avvertimento pronunciato dalla CO

1. La sanzione così commisurata, corrispondente alla più lieve misura prevista

dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del

caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità.

Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare

sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati

in concreto disattesi.

Di transenna si osserva

che il provvedimento adottato - come detto il meno severo tra quelli comminati

dalla LN - non si rivelerebbe sproporzionato neanche nella denegata ipotesi in

cui il ricorrente non fosse incorso nella violazione dell'obbligo di restituzione. L'avvertimento in questione si

giustificherebbe infatti già soltanto per la violazione dell'obbligo di

diligenza derivante dall'avere tardato a fornire il conteggio

richiestogli dalla venditrice.

7. Neppure la censura relativa

all'entità delle spese procedurali merita accoglimento.

Ricordato come la tassa di giustizia debba rispettare i principi della

copertura dei costi (cfr. art. 50 regolamento sul notariato del 25 marzo 2015;

RN; RL 3.2.2.1.1) e dell'equivalenza e tenuto conto dell'ampio potere di

apprezzamento di cui dispone l'autorità amministrativa

o giudiziaria (che può essere censurato solo in caso di eccesso o di abuso; cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a

LPAmm; cfr. STA 52.2016.158 citata, consid. 6.1 e riferimenti), in concreto, l'ammontare della tassa applicata dalla CO 1 (fr. 2'000.-), oltre che rientrare nella forchetta

compresa tra fr. 100.- e fr.

5'000.- prevista dall'art. 109 cpv. 1 LN, appare del tutto rispettoso

dei citati principi. Seppur non particolarmente modico, esso non si risulta ancora

sproporzionato, a fronte del dispendio di tempo occasionato alla CO 1

dall'evasione della pratica. La commisurazione

della controversa tassa di giustizia da parte dell'autorità inferiore non

procede dunque da un esercizio scorretto, in quanto abusivo, del suo

potere di apprezzamento e deve quindi essere tutelata.

8. 8.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

8.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia

di fr. 2'000.-, già anticipata in ragione di fr. 1'200.-, è posta a carico del

ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera