52.2017.353
Licenza edilizia per l'edificazione di uno stabile residenziale
19 luglio 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.353
Lugano
19 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan
Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea
Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara
Maspoli
statuendo
sul ricorso del 27 giugno 2017 di
RI
1 e RI 2
patrocinati
da: PA 1
contro
la
risoluzione del 24 maggio 2017 (n. 2379) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la decisione del 22 giugno
2016 con cui il municipio di Bellinzona ha rilasciato a CO 1 e CO 2 la
licenza edilizia per l'edificazione di uno stabile residenziale al mapp. __________
di quel Comune;
ritenuto, in
fatto
A. a. CO 1 è proprietario
del mapp. __________ di Bellinzona, attribuito dal piano regolatore alla zona
residenziale intensiva B. Sul fondo sorgono due edifici (sub. A e B), tra loro
contigui.
b. Il 18 febbraio 2016,
CO 1 e CO 2 hanno chiesto al Municipio il permesso di costruire, previa
demolizione degli edifici esistenti, un nuovo stabile residenziale, di sei
piani, dei quali uno interrato. L'edificio prevede un corpo scale e lift
centrale, attorno al quale si sviluppano le superfici
di servizio (cantine al piano interrato, deposito e grottino al piano terra) e
abitative (nei restanti quattro piani).
c. Nel termine di
pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 1 e RI 2,
comproprietari del confinante mapp. __________.
d. Raccolto l'avviso favorevole (n. 96481) dei Servizi generali del
Dipartimento del territorio, il 22 giugno 2016 il Municipio ha rilasciato l'autorizzazione
richiesta, evadendo ai sensi dei considerandi l'opposizione sollevata. Da quest'ultimo
punto di vista, tenuto conto dell'art. 89 n. 1 delle norme di attuazione del
piano regolatore (NAPR), che prescrive che "le scale devono ricevere luce direttamente dall'esterno o dall'alto ed
essere adeguatamente ventilate",
l'Esecutivo comunale non ha ammesso "la realizzazione della soletta
sopra il vano scale in quanto impedisce l'illuminazione naturale e l'evacuazione
dei fumi in base alle normative antincendio". Con riferimento al muretto
presente sul confine tra le part. __________ e __________, di cui gli opponenti
rivendicavano per metà (in senso longitudinale) la proprietà, il Municipio ha
inoltre ammesso la demolizione soltanto della porzione situata sul fondo
dedotto in edificazione.
B. Con giudizio del 24
maggio 2017, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 e RI
2 avverso la predetta decisione, che ha dunque confermato.
Confrontato con l'obiezione secondo cui la condizione posta dal Municipio
(eliminazione della soletta sopra il vano scale) non sarebbe atta a garantire l'illuminazione naturale di tutto il corpo scale,
il Governo ha ritenuto che la norma non impone tale esigenza, bastando
invece che le scale ricevano luce "direttamente dall'esterno o dall'alto".
Ha inoltre considerato "corretta e proporzionata" la citata
condizione, volta a correggere un piccolo difetto di progettazione. Non sarebbe
quindi necessario presentare "una nuova documentazione". Quanto al
muretto di confine, l'Esecutivo cantonale ha reputato che l'indicazione
contenuta nella licenza edilizia a salvaguardia della proprietà degli opponenti
fosse sufficiente. Pretenderne l'esplicita menzione come condizione di licenza
sarebbe "al limite del temerario".
C. Avverso il predetto giudizio governativo RI 1 e RI
2 si aggravano dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullato assieme alla licenza edilizia.
Precisato che in questa sede intendono
prevalersi unicamente della violazione dell'art. 89 NAPR, i ricorrenti
sostengono che il Governo si sarebbe staccato in modo inammissibile dal tenore
letterale della norma e anche dal suo scopo. Quest'ultima prescriverebbe
infatti che le scale devono ricevere la luce naturale e dunque la regola
varrebbe per tutto il corpo scale. Tale conclusione sarebbe corroborata anche
dallo scopo del disposto, che avrebbe "natura igienico edilizia",
nonché da ragioni di risparmio energetico e di sicurezza. La soluzione ritenuta
dal Municipio e tutelata dal Governo non sarebbe quindi accettabile, atteso che
la luce naturale sarebbe garantita soltanto all'ultimo piano, mentre ai livelli
inferiori sarebbe sempre necessaria la luce elettrica.
D. All'impugnativa si
oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono CO 2 e CO 1, qui resistenti, e il Municipio,
con argomenti che, in quanto necessario, saranno ripresi nei considerandi di
diritto.
L'Ufficio delle domande
di costruzione (UDC) rinuncia a sua volta a presentare osservazioni.
E. In sede di replica e
duplica, le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive conclusioni e
domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, già
opponenti (art. 21 cpv. 2 LE, art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Neppure le parti pretendono del resto l'assunzione di particolari prove.
2. 2.1. Giusta l'art.
89 n. 1, inserito nel capitolo D (Norme igienico-sanitarie) della Parte II
(Norme edilizie particolari) delle NAPR, le scale devono ricevere luce
direttamente dall'esterno o dall'alto ed essere adeguatamente ventilate.
La norma in esame, appartenente al diritto
comunale autonomo, conferisce al municipio una certa latitudine di giudizio in
punto all'individuazione del suo contenuto precettivo, invero non del
tutto chiaro. Trattandosi di una questione di diritto, il
Tribunale, chiamato a statuire sull'interpretazione data dal Municipio, giudica
di per sé con pieno potere di cognizione, che esercita tuttavia con riserbo sia
per la natura (per certi versi indeterminata) della norma, sia per il rispetto dovuto all'autonomia comunale. Tenuto conto
di ciò, il Tribunale si limita a
censurare le decisioni lesive del diritto in quanto insostenibili (cfr. DTF 96
Fatti
I 369 consid. 4; STA 52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid. 2.2; ZBl 107/2006,
pag. 437 osservazioni di Arnold Marti
in calce a STF 1P.678/2004 del 21
giugno 2005; René Wiederkehr/Paul Richli,
Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, Berna 2012, n. 1418 segg. e
1439 segg.; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Basilea e Stoccarda 1976, V ed., n. 66 B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, Cadenazzo
2002, n. 396 seg.).
2.2. In sede di rilascio del permesso, rilevato
- invero a torto (cfr. consid. 2.4) - come il progetto (piano n. 7: sezione
A-A) prevedesse la copertura del vano scale, il Municipio ha stabilito che "non
è ammessa la realizzazione della soletta sopra il vano scale". In pratica,
ne ha disposto l'eliminazione, al fine di permettere alla luce naturale di
filtrare. Con questa condizione, ha ritenuto che l'art. 89 n. 1 NAPR fosse
rispettato. Con la risposta davanti al Governo e in questa sede, l'Esecutivo
comunale, ha ribadito la sua tesi. Dato che il progetto (già) prevede la posa
di un lucernario sul tetto, ha osservato, con la citata condizione l'illuminazione
del corpo scale verrebbe adeguatamente garantita, ritenuto che, segnatamente ai
piani inferiori, potrà se del caso essere potenziata dall'alto mediante la posa
di lampade. Il disposto in discussione non vieterebbe infatti queste ultime, posto
che un'adeguata illuminazione deve sempre essere garantita, ad esempio anche di
notte.
Dal canto suo il Governo
ha tutelato questa decisione, respingendo siccome priva di base legale la tesi
ricorsuale, secondo cui la norma in discussione imporrebbe che tutto il corpo
scale, e non soltanto la sua parte terminale, riceva la luce naturale. La
controversa condizione di licenza, volta a correggere un piccolo difetto di
progettazione, sarebbe quindi "corretta e proporzionata". Non
richiederebbe di presentare "una nuova documentazione".
I ricorrenti sostengono invece che il Governo si sarebbe
staccato in modo inammissibile dal tenore letterale della norma e anche dal suo
scopo. A loro avviso, l'art. 89 NAPR esigerebbe che tutto il corpo scale riceva
la luce naturale. A torto.
2.3. Contrariamente a quanto preteso dai
ricorrenti, l'art. 89 n. 1 NAPR non prescrive che il corpo scale debba ricevere
soltanto luce naturale. La norma non parla in effetti di luce naturale. Prevede
invece, alternativamente, che le scale ricevano "luce direttamente dall'esterno
o dall'alto". Posto che con la formulazione "direttamente dall'esterno"
si deve ragionevolmente intendere l'illuminazione naturale proveniente da
finestre o altre aperture assimilabili, con la formulazione "dall'alto"
è lecito invece intendere (anche) l'illuminazione artificiale derivante da
appositi impianti (lampade, lampadari, ecc.). La distinzione tra luce che
proviene direttamente dall'esterno e luce che proviene dall'alto non avrebbe
altrimenti senso, posto che, anche nel caso di un'apertura (lucernario) situata
nella parte alta del vano scale, la luce proverrebbe direttamente dall'esterno.
Come riconosciuto dagli insorgenti, che ne traggono tuttavia una conclusione
errata, un'eventuale apertura nella parte terminale del corpo scale non sarebbe
del resto suscettibile di assicurare che l'intero corpo scale possa beneficiare della luce naturale. Sarebbe dunque sempre
e comunque necessario prevedere delle aperture anche ai piani inferiori,
ciò che contraddice la formulazione alternativa della norma. Qualora il
legislatore comunale avesse voluto ottenere un simile risultato, peraltro
suscettibile di limitare in modo assai importante le scelte attuabili sotto il
profilo architettonico e costruttivo, l'avrebbe previsto espressamente. Nella
maggior parte dei casi, sarebbe peraltro impossibile garantire un'illuminazione
naturale alle scale che servono i piani interrati. Anche questa circostanza porta
invero a smentire la tesi ricorsuale. Ne discende che, nella misura in cui le
autorità inferiori hanno ritenuto che l'art. 89 n. 1 NAPR non esige che a tutto
il corpo scale sia garantita l'illuminazione naturale, rispettivamente che il
progetto, in quanto prevede l'illuminazione del corpo scale dall'alto sia tramite
un lucernario sia mediante la posa di lampade, ossequia i requisiti della norma,
il loro giudizio, comunque non insostenibile, merita dunque, perlomeno nel
risultato, di essere confermato.
2.4. Come detto, partendo dal presupposto che il progetto prevedesse
la copertura del vano scale, il Municipio ne ha disposto l'eliminazione. Scelta,
questa, condivisa dal Governo, che l'ha considerata "corretta e
proporzionata", in quanto suscettibile di permettere al lucernario contemplato
dai piani di progetto "di svolgere appieno la funzione di illuminazione".
Sennonché, la decisione municipale e quella governativa che la tutela sono frutto
di un'errata lettura del piano n. 7, la cui sezione A-A non "taglia" l'edificio
in corrispondenza del vano scale e, in particolare, del lucernario previsto sul
tetto perpendicolarmente alla tromba delle scale (cfr. piano n. 6: pianta 4°
piano). Per cui, contrariamente a quanto assunto dalle istanze inferiori, non
può dirsi che il vano scale sia coperto dalla
soletta in corrispondenza del lucernario e che, in tale misura, vi sia un
difetto di progettazione da correggere. La questione è comunque di scarsa
rilevanza, posto che in sostanza la condizione di licenza in discussione,
peraltro non contestata dai beneficiari del permesso, non aggiunge nulla di più di quanto i piani già indicano (cfr. pure
dichiarazione dell'architetto, prodotta con la risposta del 7 settembre
2016 davanti al Governo). In questo senso, è
quindi pure da respingere la censura di carenza della documentazione
annessa alla domanda di costruzione.
3. 3.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
3.2. Dato
l'esito, la tassa di giudizio è posta a carico dei ricorrenti, secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), i quali rifonderanno ai resistenti,
assistiti da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giudizio di fr. 1'500.-, già anticipata, è posta a carico dei
ricorrenti, ai quali va restituita la somma di fr. 300.- versata in eccesso.
Gli insorgenti verseranno inoltre ai resistenti un identico importo (fr.
1'500.-) a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera