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Decisione

52.2017.353

Licenza edilizia per l'edificazione di uno stabile residenziale

19 luglio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 369 consid. 4; STA 52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid. 2.2; ZBl 107/2006,

pag. 437 osservazioni di Arnold Marti

in calce a STF 1P.678/2004 del 21

giugno 2005; René Wiederkehr/Paul Richli,

Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, Berna 2012, n. 1418 segg. e

1439 segg.; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Basilea e Stoccarda 1976, V ed., n. 66 B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, Cadenazzo

2002, n. 396 seg.).

2.2. In sede di rilascio del permesso, rilevato

- invero a torto (cfr. consid. 2.4) - come il progetto (piano n. 7: sezione

A-A) prevedesse la copertura del vano scale, il Municipio ha stabilito che "non

è ammessa la realizzazione della soletta sopra il vano scale". In pratica,

ne ha disposto l'eliminazione, al fine di permettere alla luce naturale di

filtrare. Con questa condizione, ha ritenuto che l'art. 89 n. 1 NAPR fosse

rispettato. Con la risposta davanti al Governo e in questa sede, l'Esecutivo

comunale, ha ribadito la sua tesi. Dato che il progetto (già) prevede la posa

di un lucernario sul tetto, ha osservato, con la citata condizione l'illuminazione

del corpo scale verrebbe adeguatamente garantita, ritenuto che, segnatamente ai

piani inferiori, potrà se del caso essere potenziata dall'alto mediante la posa

di lampade. Il disposto in discussione non vieterebbe infatti queste ultime, posto

che un'adeguata illuminazione deve sempre essere garantita, ad esempio anche di

notte.

Dal canto suo il Governo

ha tutelato questa decisione, respingendo siccome priva di base legale la tesi

ricorsuale, secondo cui la norma in discussione imporrebbe che tutto il corpo

scale, e non soltanto la sua parte terminale, riceva la luce naturale. La

controversa condizione di licenza, volta a correggere un piccolo difetto di

progettazione, sarebbe quindi "corretta e proporzionata". Non

richiederebbe di presentare "una nuova documentazione".

I ricorrenti sostengono invece che il Governo si sarebbe

staccato in modo inammissibile dal tenore letterale della norma e anche dal suo

scopo. A loro avviso, l'art. 89 NAPR esigerebbe che tutto il corpo scale riceva

la luce naturale. A torto.

2.3. Contrariamente a quanto preteso dai

ricorrenti, l'art. 89 n. 1 NAPR non prescrive che il corpo scale debba ricevere

soltanto luce naturale. La norma non parla in effetti di luce naturale. Prevede

invece, alternativamente, che le scale ricevano "luce direttamente dall'esterno

o dall'alto". Posto che con la formulazione "direttamente dall'esterno"

si deve ragionevolmente intendere l'illuminazione naturale proveniente da

finestre o altre aperture assimilabili, con la formulazione "dall'alto"

è lecito invece intendere (anche) l'illuminazione artificiale derivante da

appositi impianti (lampade, lampadari, ecc.). La distinzione tra luce che

proviene direttamente dall'esterno e luce che proviene dall'alto non avrebbe

altrimenti senso, posto che, anche nel caso di un'apertura (lucernario) situata

nella parte alta del vano scale, la luce proverrebbe direttamente dall'esterno.

Come riconosciuto dagli insorgenti, che ne traggono tuttavia una conclusione

errata, un'eventuale apertura nella parte terminale del corpo scale non sarebbe

del resto suscettibile di assicurare che l'intero corpo scale possa beneficiare della luce naturale. Sarebbe dunque sempre

e comunque necessario prevedere delle aperture anche ai piani inferiori,

ciò che contraddice la formulazione alternativa della norma. Qualora il

legislatore comunale avesse voluto ottenere un simile risultato, peraltro

suscettibile di limitare in modo assai importante le scelte attuabili sotto il

profilo architettonico e costruttivo, l'avrebbe previsto espressamente. Nella

maggior parte dei casi, sarebbe peraltro impossibile garantire un'illuminazione

naturale alle scale che servono i piani interrati. Anche questa circostanza porta

invero a smentire la tesi ricorsuale. Ne discende che, nella misura in cui le

autorità inferiori hanno ritenuto che l'art. 89 n. 1 NAPR non esige che a tutto

il corpo scale sia garantita l'illuminazione naturale, rispettivamente che il

progetto, in quanto prevede l'illuminazione del corpo scale dall'alto sia tramite

un lucernario sia mediante la posa di lampade, ossequia i requisiti della norma,

il loro giudizio, comunque non insostenibile, merita dunque, perlomeno nel

risultato, di essere confermato.

2.4. Come detto, partendo dal presupposto che il progetto prevedesse

la copertura del vano scale, il Municipio ne ha disposto l'eliminazione. Scelta,

questa, condivisa dal Governo, che l'ha considerata "corretta e

proporzionata", in quanto suscettibile di permettere al lucernario contemplato

dai piani di progetto "di svolgere appieno la funzione di illuminazione".

Sennonché, la decisione municipale e quella governativa che la tutela sono frutto

di un'errata lettura del piano n. 7, la cui sezione A-A non "taglia" l'edificio

in corrispondenza del vano scale e, in particolare, del lucernario previsto sul

tetto perpendicolarmente alla tromba delle scale (cfr. piano n. 6: pianta 4°

piano). Per cui, contrariamente a quanto assunto dalle istanze inferiori, non

può dirsi che il vano scale sia coperto dalla

soletta in corrispondenza del lucernario e che, in tale misura, vi sia un

difetto di progettazione da correggere. La questione è comunque di scarsa

rilevanza, posto che in sostanza la condizione di licenza in discussione,

peraltro non contestata dai beneficiari del permesso, non aggiunge nulla di più di quanto i piani già indicano (cfr. pure

dichiarazione dell'architetto, prodotta con la risposta del 7 settembre

2016 davanti al Governo). In questo senso, è

quindi pure da respingere la censura di carenza della documentazione

annessa alla domanda di costruzione.

3. 3.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

3.2. Dato

l'esito, la tassa di giudizio è posta a carico dei ricorrenti, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), i quali rifonderanno ai resistenti,

assistiti da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giudizio di fr. 1'500.-, già anticipata, è posta a carico dei

ricorrenti, ai quali va restituita la somma di fr. 300.- versata in eccesso.

Gli insorgenti verseranno inoltre ai resistenti un identico importo (fr.

1'500.-) a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera