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Decisione

52.2017.355

Revoca della licenza di condurre. Durata minima della revoca in base all’art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr

16 novembre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, qui ricorrente,

è nato il 26 maggio 1955 ed ha conseguito la licenza di condurre della cat. B

nel 1974.

Meccanico d'auto di professione, attualmente al beneficio di AI, negli anni

scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro

automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):

21 aprile 2010/

12 ottobre 2010 revoca della licenza di

condurre per la durata di 6 mesi a seguito di un'infrazione grave (guida di un

veicolo a motore in stato d'ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol

nel sangue [1.77 gr. per mille], commessa il 31 gennaio 2010): la misura, ridotta

a 5 mesi (grazie alla partecipazione ad un corso di educazione stradale) è

stata scontata dall'1. luglio 2010 al 22 ottobre 2010 (tenuto conto del periodo

già effettuato dal 31 gennaio al 10 marzo 2010);

31 luglio 2014/

10 marzo 2015 revoca della licenza di condurre per la durata di 12 mesi a seguito di

un'infrazione grave (per aver circolato, l'11 aprile 2014, a velocità eccessiva

sull'autostrada, superando di 43 km/h il limite vigente di 120 km/h):

provvedimento, confermato dal Consiglio di Stato, da scontare dall'11 maggio

2015 al 23 aprile 2016 (tenuto conto dei giorni già espiati).

B. Il 6 febbraio 2016,

verso le ore 14.50, RI 1 è stato fermato e controllato dalla polizia comunale a

__________ (su viale __________), mentre circolava alla guida del suo veicolo __________

(targato __________), nonostante la suddetta revoca della licenza ancora in

corso.

C. Preso atto del

rapporto di polizia 6 febbraio 2016, la Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico, ha aperto nei confronti dell'interessato un procedimento amministrativo

di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 24 marzo

2016 l'autorità amministrativa gli ha revocato la licenza di condurre a tempo

indeterminato, con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame verrà

concesso prima del mese di febbraio 2018 e subordinando la riammissione alla

guida al superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico.

La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f e

16c cpv. 2 lett. d e cpv. 3 della legge federale sulla circolazione

stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1

dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS

741.51).

D. a. Avverso

quest'ultimo provvedimento, RI 1 ha presentato dinnanzi al Consiglio di Stato un

ricorso, al quale, nelle more della procedura, è stato conferito effetto

sospensivo.

b. Nel frattempo, con decreto 11 aprile 2016 il competente Procuratore pubblico

ha ritenuto l'insorgente colpevole di guida senza autorizzazione in base all'art.

95 cpv. 1 lett. b LCStr, per i fatti occorsi il 6 febbraio 2016, condannandolo

alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4

anni) di fr. 3'600.- (corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna),

oltre al pagamento di una multa di fr. 600.-.

Tale imputazione è stata confermata dalla Pretura penale, il 3 aprile 2017, la

quale ha tuttavia ridotto la pena pecuniaria a fr. 2'700.- (pari a 45 aliquote

giornaliere da fr. 60.-) e la multa a fr. 500.-.

c. Preso atto di quest'ultima decisione, con giudizio 31 maggio 2017 il

Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento della Sezione della

Circolazione, respingendo l'impugnativa del ricorrente.

Ricordato di essere vincolato per giurisprudenza federale agli accertamenti di

fatto contenuti nella decisione penale, cresciuta in giudicato, il Governo ha

constatato la sussistenza dell'infrazione prevista dall'art. 16c cpv. 1

lett. f LCStr e - visti i due gravi precedenti (di cui alle decisioni 21 aprile

2010 e 31 luglio 2014) - ha ritenuto fossero dati gli estremi per la revoca a

tempo indeterminato, ma almeno per due anni, disposta in applicazione dell'art.

16c cpv. 2 lett. d LCStr. Da ultimo, ha confermato la condizione imposta

per la riammissione alla guida, siccome conforme all'art. 17 cpv. 3 LCStr.

E. Avverso quest'ultimo

giudizio, dichiarato immediatamente esecutivo, RI 1 si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, previa

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

L'insorgente, pur non rimettendo in discussione la grave infrazione commessa il

6 febbraio 2016, contesta tuttavia che siano dati gli estremi della recidiva ai

sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr: in particolare, visto il tempo

trascorso dalla scadenza della prima revoca, ritiene applicabile la regola

sancita da questa stessa norma, secondo cui si rinuncia a questo

provvedimento [revoca a tempo indeterminato] se durante almeno cinque

anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni

per cui è ordinato un provvedimento amministrativo.

F. Il Consiglio di

Stato e la Sezione della circolazione propongono di respingere il gravame senza

formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale

sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre

1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti (cfr. art. 25 cpv. 1

LPAmm). Le prove (testi, interrogatorio) genericamente sollecitate dal

ricorrente non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini

del giudizio.

2.2.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è

applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24

giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure

l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata

minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3

LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza

(art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve

essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci

anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni gravi

(art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di

sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che

accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto

comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della

strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio 31 marzo 1999 concernente

la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2; 139 II 95 consid. 3.4.2; Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Berna 2015, pag. 593 seg.). Si deve tuttavia rinunciare a questo provvedimento,

in applicazione dello stesso art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, se durante

almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse

infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo. Il conducente

implicato deve insomma dimostrare di aver guidato per almeno cinque anni

consecutivi dopo la scadenza di una revoca (nach Ablauf eines Ausweisentzugs),

senza commettere infrazioni pregiudicanti la sicurezza della circolazione stradale.

Un tale lasso di tempo - nonostante la successione d'infrazioni commesse -

significa infatti che il conducente interessato è in grado di condurre in

maniera irreprensibile per un periodo prolungato e che non è dunque

fondamentalmente inidoneo (cfr. Messaggio citato, pag. 3863 e pag. 3865; Mizel, op. cit., pag. 614). Questa sorta

di termine di "assoluzione parziale" si calcola dunque a partire

dalla fine di ogni revoca scontata negli ultimi dieci anni, fino al compimento

della successiva infrazione, che ha dato luogo a una nuova misura di revoca

(cfr. Mizel, op. cit., pag. 615).

2.2. In concreto il ricorrente, dopo aver subito nel 2010 un ritiro della

licenza di 5 mesi per un'infrazione grave (guida in stato d'ebrietà qualificata),

il 31 luglio 2014 è stato oggetto di una seconda revoca di 12 mesi - confermata

dal Consiglio di Stato il 10 marzo 2015 - per un'ulteriore grave infrazione (e

meglio per aver circolato, l'11 aprile 2014, a velocità eccessiva sull'autostrada,

superando di 43 km/h il limite vigente di 120 km/h; cfr. consid. A).

Il 6 febbraio 2016, nonostante tale misura d'ammonimento in corso (da scontare

fino al 23 aprile 2016, cfr. decisione della Sezione della circolazione del 10

marzo 2015), RI 1 ha circolato alla guida del suo veicolo; delitto, accertato

in sede penale, per il quale è stato sanzionato con sentenza 3 aprile 2017

della Pretura penale, cresciuta in giudicato. Neppure l'insorgente contesta

tali fatti, che vincolano anche questo Tribunale (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3.2 e rinvii).

Ora tale delitto rientra nel novero delle infrazioni gravi esplicitamente

definite come tali dall'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr, che a cagione dei

precedenti accumulati, impongono una revoca a tempo indeterminato di almeno 2

anni in forza dell'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr.

Contrariamente a quanto afferma, il ricorrente non può invocare la rinuncia a

tale provvedimento prevista dallo stesso art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr,

perché nel termine di osservazione di 10 anni non vanta alcun periodo di 5 anni

privo di revoche (cfr. supra, consid. 2.1; Mizel, op. cit., pag. 615). In particolare, a torto si richiama

al tempo trascorso dalla prima infrazione, scontata il 22 ottobre 2010:

decisivo non è infatti il periodo tra questa data e il giorno (6 febbraio 2016)

dell'ultima (terza) infrazione, ma tra la stessa e il momento in cui è stata

commessa l'infrazione successiva, ovvero la seconda, avvenuta l'11 aprile 2014,

dunque a meno di 5 anni di distanza. Una tale durata non è poi data prima dell'ultima

(terza) infrazione: la seconda revoca - a cui l'insorgente non si è attenuto e

che ha dato luogo al provvedimento in oggetto (ex art. 16c cpv. 1 lett.

f LCStr) - nel sistema a cascata costituisce infatti per legge un antecedente

immediatamente aggravante (cfr. al riguardo: STF 1C_275/2007 del 16 maggio

2008, consid. 4.3.3; Mizel, op.

cit., pag. 512, 608 e 614 nota 3038).

Ne consegue che il provvedimento tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente

confermato da questo Tribunale, in quanto corrispondente al minimo previsto

dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si

è macchiato. Lo stesso dicasi per la condizione posta in vista della riammissione

al volante, conforme al diritto e del tutto in linea con la giurisprudenza resa

dal Tribunale federale in materia di inidoneità caratteriale alla guida (cfr.

art. 17 cpv. 3 LCStr; cfr. STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012, consid. A; Mizel, op. cit., pag.

596; Philippe Weissenberger,

Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach

Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 17 n. 12 seg.), che neppure l'insorgente

del resto contesta. Va da sé che una volta cresciuta in

giudicato la presente decisione, l'autorità di prime cure dovrà fissare un

nuovo periodo di sospensione, così come indicato dal Governo (giudizio

impugnato, consid. 5).

3. Sulla

base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

4. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo al gravame.

5. La tassa di giustizia

è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera