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Decisione

52.2017.356

Licenza edilizia per una variante di un complesso residenziale

11 giugno 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. La RI 1 è

proprietaria dei mapp. __________, __________ e __________, nonché comproprietaria

della part. __________, del Comune di Lugano, sezione di Castagnola. I fondi,

caratterizzati da una pendenza marcata in direzione del lago, sono attribuiti

alla zona edificabile R2a. Il piano viario contempla una strada di quartiere

all'interno dei mapp. _______ e __________ (via __________), in corso di

realizzazione, che si diparte dalla __________ e termina con una piazza di

giro. Due linee di arretramento a 4.00 m dal bordo della carreggiata gravano i

sedimi disposti lungo l'asse stradale.

b. Il 22 luglio 2009,

raccolto l'avviso favorevole (n. 65572) dei Servizi generali del Dipartimento

del territorio, il Municipio ha rilasciato alla RI 1 la licenza edilizia per la

costruzione di un grande complesso residenziale di quattordici unità abitative ai

mapp. __________, __________ e __________, parallelo a via __________. Suddivisa

su due blocchi principali, di tre rispettivamente due piani, disposti lungo la

verticale del versante e tra loro collegati, l'opera è servita da un ampio

garage seminterrato. Una rampa elicoidale in corrispondenza del centro delle

edificazioni ne permette l'accesso dalla strada.

c. In corso d'opera, l'istante

ha inoltrato una notifica di costruzione in variante del 30 settembre 2013,

composta di una planimetria e di una sezione, volta a ridefinire l'accesso veicolare,

e meglio a sostituire la rampa elicoidale con una rampa diretta e parzialmente

coperta. Quest'ultima si diparte da via __________ in prossimità del centro

del complesso e scende quasi parallelamente ad essa fino ad una curva a gomito che

la raccorda al sottostante garage. Il tratto rettilineo, coperto solo

parzialmente, si trova in misura consistente oltre la linea di arretramento.

Il 13 novembre 2013,

l'Esecutivo comunale ha autorizzato la variante, subordinando la licenza alla

condizione di concordare con la Sezione Genio la conformazione

definitiva dell'imbocco veicolare interrato nell'ambito della costruzione di

via __________.

d. Il 27 novembre 2013,

il Municipio ha approvato un'ulteriore variante per la trasformazione di alcuni

spazi interni ai livelli -1, -2 e -3 del gradone superiore, finalizzata alla

suddivisione delle unità abitative (ville) in appartamenti.

e. Sempre in corso d'opera, con domanda parzialmente a posteriori del 15

settembre 2015 la RI 1 ha presentato una variante, denominata aggiornamento

esecutivo progetto approvato (vedi ris. mun. 15.07.2009), concernente la

formazione di quattro appartamenti monolocali, la stabilizzazione statica delle

pareti dello scavo, l'edificazione di una scala quale via di fuga secondo la

normativa antincendio e di un accesso a valle dedicato alla manutenzione dei

giardini.

Nel termine di

pubblicazione, al rilascio della licenza si è opposta CO 2, lamentando

l'instabilità del pendio ed il livello delle immissioni dato dall'aumento delle

unità abitative e dei posteggi e dall'esecuzione dell'accesso ai giardini.

Con avviso cantonale (n.

94785) del 17 dicembre 2015, i Servizi generali del Dipartimento del territorio

hanno preavvisato favorevolmente il progetto.

f. Il 17 dicembre 2015,

l'istante ha presentato un complemento/aggiornamento (…) nella

procedura in variante in corso d'opera, comprendente una planimetria, alcune

sezioni ed un profilo longitudinale, che concerne la formazione di un tunnel

d'accesso alla rimessa.

Anche contro questa

variante CO 2 ha interposto opposizione, contestando il progetto sotto svariati

profili, formali (procedura di approvazione, incompletezza della domanda) e

materiali (impatto paesaggistico, distanza dalla strada, altezze, quote,

pendenze, indici edificatori ecc.).

g. Il 24 maggio 2016,

il Municipio ha rilasciato un unico permesso di costruzione per le varianti del

15 settembre e del 17 dicembre 2015, respingendo nel contempo le opposizioni

pervenute.

B. Con giudizio del 24

maggio 2017, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da CO 2

avverso quest'ultimo provvedimento, annullandolo.

Respinte le censure

riferite all'incompletezza dei piani, il Governo ha considerato indispensabile valutare

le immissioni foniche dovute ai movimenti veicolari sulla rampa. Ha tuttavia

ritenuto di poter prescindere dal raccogliere le informazioni mancanti e

l'avviso cantonale, stante che la licenza andava annullata per altri motivi. A

suo avviso, la rampa, che disattende la linea di arretramento dalla strada, non

potrebbe essere approvata, giacché non sarebbe annoverabile tra le opere

secondarie di cui all'art. 9 n. 9 delle norme di attuazione del piano

regolatore (NAPR), che non chiamano distanza.

C. Contro il predetto

giudizio governativo, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza

del 24 maggio 2016.

Secondo la ricorrente, l'edificazione

di una rampa d'accesso parzialmente interrata che sorge oltre la linea di

arretramento e direttamente a confine con la strada di PR sarebbe stata

autorizzata nel 2013. Su questo punto i piani della variante in contestazione

non divergerebbero da quelli precedenti, fatta eccezione per la precisazione

delle quote. L'ubicazione del manufatto non potrebbe pertanto essere rimessa in

discussione. Le modifiche apportate alla rampa non ne muterebbero il carattere di

opera secondaria. Le opposte conclusioni del Consiglio di Stato non sarebbero

di contro sostenibili. Trattandosi di un progetto identico a quello autorizzato

nel 2013, non sarebbe possibile pretendere ora l'acquisizione dell'avviso

dipartimentale. Per le stesse ragioni, sarebbe corretta la procedura

autorizzativa della notifica. Avendo annullato integralmente la licenza, il

giudizio governativo avrebbe inoltre leso il principio di proporzionalità. Essa

non concerneva infatti soltanto l'accesso veicolare, ma anche altri interventi (alcuni

dei quali pure contestati da CO 2).

D. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione

perviene la resistente, con argomentazioni che verranno riprese, se necessario,

in seguito.

Il Municipio si allinea alle tesi ricorsuali e chiede pertanto l'accoglimento

del gravame.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) conferma gli scritti inoltrati

all'istanza inferiore, prende atto della decisione di quest'ultima e si rimette

al giudizio del Tribunale.

b. In replica e duplica,

le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive tesi e domande di

giudizio.

E. Nel corso dell'istruttoria,

il Tribunale ha acquisito dal Municipio gli atti concernenti le licenze

edilizie del 22 luglio 2009, del 13 e del 27 novembre 2013.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza (art. 21 cpv. 2 LE;

art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con

sufficiente chiarezza dalle tavole processuali, completate con i documenti citati

in narrativa, acquisiti dall'Esecutivo comunale. Le prove sollecitate

(sopralluogo, richiamo documenti, audizioni testimoniali) non risultano invece suscettibili

di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per

l'esito della vertenza.

Considerandi

2.

La ricorrente

sostiene che l'ubicazione e le dimensioni della rampa costituirebbero un dato

acquisito alla luce della licenza edilizia del 13 novembre 2013, passata in

giudicato incontestata. L'avversata variante del dicembre 2015 si sarebbe

difatti limitata a chiarire le quote del manufatto. Per questa ragione, non potrebbe

essere contestata ora la violazione della linea di arretramento. A torto.

Contro una variante di un progetto autorizzato sono in generale proponibili

solamente le contestazioni che riguardano le parti d'opera che hanno subito

modifiche (cfr. STA 52.2012.172 dell'11 dicembre 2012 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, ad art. 16 LE n. 895). In concreto, il 17 dicembre 2015 l'istante in

licenza ha presentato una nuova domanda in variante riguardante la rampa

parzialmente coperta approvata nel 2013. Essa comprende un profilo longitudinale

dell'opera e della sovrastante strada, una nuova planimetria e due sezioni (n.

7.

e 13), con le relative pendenze (dal 17/18% del tratto iniziale fino al 5% in

corrispondenza della rimessa) e quote. Ora, non si tratta con tutta evidenza di

un mero progetto esecutivo di quanto precedentemente autorizzato. In caso

contrario, l'interessata non avrebbe chiesto al Municipio la concessione di un nuovo

permesso, ma si sarebbe limitata a concordare con la Sezione genio gli aspetti

esecutivi dell'intervento, come imposto dalla licenza del 13 novembre 2013. In

realtà, per quanto deducibile dalla precedente domanda, la variante di dicembre

non ha lasciato immutati i piani del 2013. Secondo quest'ultima, la quota

dell'area antistante all'imbocco della rampa raggiunge infatti i 353.00 mslm,

mentre la planimetria del 2013 indicava soli 350.00 mslm; inizialmente era quindi

stata sensibilmente sottostimata (cfr. piani del novembre 2013; sezioni delle

domande di costruzione del 15 settembre e del 17 dicembre 2015; scritto del 12

novembre 2015 di cui al doc. O allegato alla replica del 22 settembre 2017). Una

simile discrepanza (+3.00 m) ha evidentemente reso necessari dei correttivi che

hanno interessato l'opera nel suo complesso, il raccordo con la strada di

quartiere e, più in generale, il suo rapporto con le adiacenze. Non si tratta a

ben vedere di modifiche trascurabili, stante che, agli occhi dei terzi

interessati, il suo impatto visivo risulta marcatamente accresciuto, con

conseguenze sul suo grado di inserimento nel paesaggio. La variante in

contestazione ha inoltre allargato, seppur di poco, il tratto iniziale della

rampa (cfr. doc. D e E allegati al gravame). Alla luce di (tutti) questi

cambiamenti, l'autorità comunale poteva, rispettivamente doveva, rivalutare

integralmente la conformità del manufatto col diritto materialmente applicabile

e, di riflesso, l'opponente aveva il diritto di far valere tutte le censure

suscettibili di condurre al rifiuto del permesso, rispettivamente al suo

annullamento. E questo benché la domanda approvata nel 2013 contemplasse già la

formazione di un accesso privato parzialmente coperto all'interno della fascia

di arretramento dalla strada. La ricorrente non può quindi dedurre alcunché in

favore del progetto in contestazione dalla licenza del 13 novembre 2013,

rilasciata tra l'altro sulla base di una documentazione manifestamente

incompleta, costituita di una planimetria e di un'unica sezione (S3), che

taglia le edificazioni laddove la rampa risulta già interamente interrata.

3.

3.1.

3.1.1

Il piano regolatore di Lugano, sezione di Lugano, valido anche per

Castagnola (cfr. art. 3 NAPR), distingue quattro tipi di linee di edificazione.

Tra di esse figurano le linee di arretramento, che costituiscono il limite fino

al quale è possibile costruire (cfr. art. 9 n. 5 NAPR). Stando all'art. 9 n. 9

NAPR, le opere secondarie, anche se emergenti dal terreno - quali opere di accesso,

di cinta e di sistemazione del terreno, aree verdi di svago - nonché le piantagioni,

possono essere realizzate oltre le linee di edificazione. La norma

chiarisce che vanno comunque osservate le prescrizioni concernenti la

visuale per il traffico e tutte le misure necessarie per evitare pregiudizio

all'area pubblica confinante. Pure le costruzioni sotterranee, ossia quelle

non emergenti in misura rilevante dal terreno sistemato, possono essere

eseguite, se non contrastano con gli scopi perseguiti dall'art. 11,

oltre le linee di edificazione, ma solo sino ad una distanza di 2.50 m dal

confine con la proprietà pubblica esistente o prevista dal PR (cfr. art. 10 n.

1.

NAPR). L'ordinamento comunale non prevede invece la possibilità di realizzare

costruzioni accessorie entro le linee di edificazione. Per costruzioni

accessorie s'intendono le opere che non servono all'abitazione o al lavoro,

sono al servizio di un edificio principale e non hanno un fine industriale,

artigianale o commerciale. Non devono inoltre superare l'altezza di 3.00 m dal

terreno sistemato, né arrecare particolare pregiudizio ai fondi vicini (cfr.

art. 10 n. 2 NAPR).

3.1.2

Le distanze delle costruzioni dalle strade (allineamenti o arretramenti

che siano) possono avere svariate giustificazioni. Tutelano in particolare la

sicurezza della circolazione e assicurano la possibilità di attuare future

correzioni stradali. Permettono inoltre uno sviluppo armonioso degli

agglomerati, danno il necessario respiro ai quartieri (aria, luce, tutela dalle

immissioni), migliorano l'estetica dei centri urbani e facilitano la creazione

di aree verdi e spazi riservati ai pedoni, contribuendo in definitiva ad

elevare la qualità di vita della popolazione (cfr. RDAT II-2003 n. 21 consid.

5.

; RtiD II-2009 n. 21 consid. 3.1; STA 90.2006.26 del 24 settembre 2007

consid. 6.2.1; Scolari, op. cit.,

ad art. 25 LE n. 1029).

3.2

Il Municipio ha autorizzato l'opera in contestazione, rimarcando che l'ubicazione

del tunnel, rispettivamente dei manufatti di copertura, non è stata ritenuta

conflittuale (…) con il progetto stradale già approvato, in particolare

per l'ubicazione del portale d'accesso. Con la risposta del 25 agosto 2016

davanti al Consiglio di Stato, ha precisato che l'ubicazione del tunnel non

risulta conflittuale in relazione alla futura strada __________ e alla fascia

d'arretramento, ritenuto che le pareti e la soletta costituiscono opere

connesse e necessarie all'accesso stradale all'autorimessa (cfr. ad 4-6 pag.

5). In duplica, ha inoltre puntualizzato che i vincoli di arretramento

non entrerebbero in considerazione per le parti d'opera interrate (cfr. ad 7

pag. 4). Ha lasciato quindi intendere di aver fondato il permesso sull'assenza

di conflitti con l'impianto viario e sul carattere sotterraneo del manufatto (e

non di opera secondaria).

Ritenuta irrilevante (oltre che non data) la qualifica di costruzione

sotterranea o accessoria, il Governo ha escluso che la rampa potesse godere

delle facilitazioni previste per le opere secondarie. Ha in particolare rilevato

che con quel termine il legislatore comunale intende quelle opere che per le

loro dimensioni risultano tutto sommato contenute, con un ingombro limitato e

che peraltro possono essere facilmente rimosse. A fronte della mole e

delle caratteristiche architettoniche che presenta, la rampa non potrebbe

essere considerata alla stregua di un'opera minore e non potrebbe di

conseguenza essere approvata.

L'insorgente ribatte in questa sede che determinanti sarebbero la

subordinazione del manufatto rispetto al complesso residenziale ed il fatto che

non si porrebbe in contrasto con gli scopi perseguiti dalla linea di

arretramento. A torto il Consiglio di Stato avrebbe posto l'accento solamente sulle

sue dimensioni, aspetto non contemplato dalla norma, violando così l'autonomia

comunale.

L'Esecutivo comunale condivide, dal canto suo, le argomentazioni della

ricorrente.

3.3

In concreto, la part. __________ è gravata da una linea di arretramento da

via __________ profonda 4.00 m (cfr. Estratto piano di dettaglio traffico,

AP-EP e altri vincoli). L'accesso veicolare e la rampa si trovano dunque all'interno

della fascia di arretramento. Nessuno lo contesta. Occupano pertanto un'area

che dovrebbe restare libera da costruzioni, comprese quelle accessorie e

sotterranee (cfr. art. 10 NAPR; STA 52.2014.253 del 19 ottobre 2015 consid.

3.2

; Scolari, op. cit., ad art.

25.

LE n. 1030). Ai fini del rilascio di un permesso, decisiva è di conseguenza la

questione a sapere se la rampa d'accesso al garage possa essere assimilata ad

un'opera secondaria ai sensi dell'art. 9 n. 9 NAPR.

3.3.1

Quello di "opera secondaria" è un concetto giuridico di natura

indeterminata. Nell'individuazione del suo contenuto precettivo va quindi

riconosciuta all'autorità comunale una certa latitudine di giudizio; latitudine

che le istanze di ricorso devono rispettare, limitandosi a censurare le

interpretazioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto (art.

69.

LPAmm), in quanto insostenibili, siccome sprovviste di valide ragioni,

fondate su considerazioni estranee alla materia o suscettibili di portare a

conclusioni aberranti. Ove non sussista una simile violazione del diritto,

l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una decisione del Municipio

senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che

contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il

fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico

indeterminato appaia altrettanto plausibile di quella attribuitagli dall'autorità

comunale (cfr. STA 52.2017.358 del 9 febbraio 2018 consid. 4.2, 52.2013.411 del

4.

aprile 2014 consid. 2.2 con rinvii).

3.3.2

Scostandosi dall'interpretazione fornita dalla ricorrente e fatta in

seguito propria dal Municipio, il Governo ha ritenuto che tra le opere

secondarie andrebbero annoverate unicamente le costruzioni che hanno

dimensioni contenute ed un ingombro limitato e possono essere facilmente rimosse.

La sua valutazione è del tutto plausibile ed in quanto tale non risulta lesiva

dell'autonomia comunale. La tesi contrapposta appare invece insostenibile. Nel

dettaglio, tenuto conto del suo tenore letterale, del rapporto con le altre

disposizioni comunali in materia (art. 9 e 10 NAPR) e del contesto legislativo in

cui s'inserisce (cfr. per esempio art. 49 NAPR sugli accessi carrozzabili), occorre

concludere che, anche in virtù dell'art. 9 n. 9 NAPR, all'interno delle fasce a

contatto con le strade sono di principio ammissibili solamente le costruzioni

minori facilmente amovibili, come siepi, cinte, semplici accessi e muri di

sostegno a confine (analogamente a quanto indicato a titolo esemplificativo

dalla norma comunale; cfr. pure l'art. 13 cpv. 1 lett. a dell'abrogato

regolamento di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 29 gennaio 1991 [RLALPT; BU 1991, 48], che dava facoltà ai

Comuni di esentare dal rispetto delle linee di arretramento proprio edifici o

impianti di piccola entità, come cinte, siepi, accessi o pergole). Diversamente,

seguendo la tesi ricorsuale, dando dunque particolare importanza al rapporto di

subordinazione con una costruzione principale, molti accessori e manufatti

sotterranei (anche di grandi dimensioni) finirebbero per essere esentati dal

rispetto delle distanze dalla strada, ciò che non era nelle intenzioni del

legislatore comunale. Ha infatti adottato specifiche e distinte disposizioni

per le differenti tipologie di costruzione, imponendo il rispetto delle linee

di arretramento, rispettivamente di una distanza minima (2.50 m), tanto per gli

accessori, quanto per le costruzioni sotterranee. In questo senso, le opere

secondarie devono giocoforza rappresentare manufatti di natura minore

facilmente amovibili, insuscettibili di compromettere gli scopi perseguiti e

gli interessi tutelati dalle linee di arretramento. Ne discende che nel

concetto di semplice accesso, anch'esso di natura indeterminata, non

possono essere incluse quelle opere finalizzate all'accesso veicolare o

pedonale a fondi ed edifici (come le rampe) che, per dimensioni, posizione o

conformazione (presenza di alti muri di sostegno, portali d'ingresso, coperture

ecc.), possono porsi in conflitto con la strada dal profilo della sicurezza

viaria e risultare d'ostacolo a future correzioni della carreggiata, giacché

non potrebbero essere agevolmente allontanate o rettificate.

3.3.3

Ferme queste

premesse, in concreto l'Esecutivo cantonale ha concluso che la rampa non

potesse essere approvata, in quanto non potrebbe essere considerata un'opera

minore, vista la sua mole e le sue caratteristiche architettoniche. A ragione.

Nel primo tratto, sostanzialmente rettilineo e abbondantemente all'interno

della fascia delimitata dalla linea di arretramento, l'opera controversa,

sorretta da un terrapieno (cfr. doc. F - piani completivi del giugno 2017,

prodotti in questa sede, e meglio sezioni 8-11; doc. H allegato al ricorso;

sezione 7 del dicembre 2015) e separata dal gradone superiore del complesso

edilizio da uno strapiombo (cfr. sezione 7 del dicembre 2015), è lunga oltre 20.00

m, larga più di 5.00 m e alta internamente 3.20 m (+40 cm della soletta). In

corrispondenza del portale d'accesso, si eleva di ca. 2.00 m oltre il livello

del campo stradale, fino a 355.17 mslm (di contro il blocco di edifici a valle

raggiunge la quota di 350.00 mslm; cfr. profilo longitudinale del dicembre

2015; sezione 6a). Il lato rivolto al lago è interamente fuori terra. Non si presenta

dunque come un semplice accesso, bensì come un vero e proprio corpo di fabbrica

(cfr. planimetria, profilo longitudinale e sezione 7 del dicembre 2015; cfr.

rendering di cui al doc. G allegato al ricorso). Superando abbondantemente il

dimensionamento ammesso per gli accessori, va inoltre considerata alla stregua

di una costruzione principale. Rappresenta di conseguenza un evidente ostacolo

per future correzioni (allargamenti) stradali. In merito, la questione a sapere

se la traiettoria della carreggiata rappresenti l'optimum raggiungibile

dal punto di vista architettonico-ingegneristico, trovandosi già lungo il

percorso minimo più razionale sotto ogni punto di vista per collegare la piazza

di giro finale alla diramazione della __________, non è di alcuna

rilevanza, ritenuto che il vincolo istituito in sede di pianificazione

non può essere rimesso ora in discussione (cfr. DTF 125 II 643 consid. 5d e

rif. citati; Scolari, op. cit., ad

art. 21 LE n. 929) e che gli obiettivi da esso perseguiti vanno interpretati in

maniera restrittiva, così da impedire la creazione ed il consolidamento di

situazioni in contrasto con le linee di arretramento, che potrebbero

ostacolare, anche a lungo termine, quanto stabilito dal piano viario (cfr. STA

52.2014.253

citata consid. 3.2.2). Qualora via __________ dovesse essere

effettivamente allargata, anche di poco, la rampa e con essa il garage

potrebbero diventare addirittura inutilizzabili, posto che il passaggio

verrebbe (quantomeno parzialmente) ostruito. Sul punto, le argomentazioni della

ricorrente vanno dunque disattese. Nella misura in cui il Municipio le ha fatte

proprie, la sua decisione risulta di conseguenza insostenibile ed in quanto

tale lesiva del diritto.

3.4

Dato che il permesso va annullato già per il predetto motivo, non è

necessario chinarsi su eventuali pregiudizi per la sicurezza viaria dati dalla

conformazione del portale d'accesso o sulla necessità di un'indagine fonica

circa i movimenti veicolari sulla rampa, questione invero negletta dalle

autorità di prime cure.

4.

La ricorrente

critica il giudizio governativo per aver annullato interamente la licenza

edilizia, benché questa abbia approvato altri interventi oltre alla rampa. A

torto.

Effettivamente, il permesso del 24 maggio 2016 ha autorizzato anche la domanda

del 15 settembre 2015, che contempla, segnatamente, la formazione di appartamenti

monolocali, la stabilizzazione delle pareti dello scavo e l'edificazione di una

scala e di un accesso secondario ai giardini. Sennonché, accertata

l'impossibilità di autorizzare la rampa, opera fondamentale per la realizzazione

dell'autorimessa e, di riflesso, dell'intero complesso edilizio, il Governo non

poteva fare altro che annullare interamente la licenza sottoposta al suo giudizio,

senza dover necessariamente evadere le eccezioni opposte da CO 2

all'approvazione degli altri interventi.

5.

5.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

5.2

La tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv.

1.

LPAmm). Quest'ultima dovrà rifondere alla resistente, che si è avvalsa del

patrocinio di un legale, una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico della ricorrente,

che rifonderà alla resistente un identico importo (fr. 1'800.-) a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere