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Decisione

52.2017.357

Decadenza di un permesso di dimora UE/AELS

22 gennaio 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il cittadino italiano RI 1 (1962)

è giunto in Svizzera il 5 aprile 2004 ottenendo, dapprima, un permesso di

dimora temporaneo L UE/AELS, e, dal 15 marzo 2005, un permesso di dimora B

UE/AELS valido fino al 14 marzo 2010 e in seguito rinnovato fino al 14 marzo

2015, per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese.

B. a. Il 25 febbraio 2015, RI 1

ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio.

Interrogato il 25 marzo 2015 dalla Polizia cantonale in

merito a tale richiesta, l'interessato ha dichiarato tra le altre cose di risiedere

a S__________ in una stanza degli alloggi per il personale del villaggio __________,

messa a disposizione dal datore di lavoro e di raggiungere regolarmente ogni

fine settimana sua moglie e suo figlio a T__________, in Italia, in provincia

di __________.

b. Fondandosi su tali riscontri, il 23 maggio 2016 la Sezione

della popolazione del Dipartimento delle

istituzioni ha comunicato ad RI 1 di

voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo

avergli dato la possibilità di

esprimersi in merito, il 21 giugno

2016 gli ha negato il rilascio del permesso

di domicilio richiesto, revocandogli (recte: non rinnovandogli) nel contempo

quello di dimora UE/AELS.

In sostanza, l'autorità ha ritenuto che il centro della vita

e degli interessi di RI 1 fosse all'estero. Gli ha quindi fissato un termine con

scadenza il 15 settembre successivo per

lasciare il territorio elvetico. Il provvedimento è stato reso sulla base

dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea

nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.

112.681), come pure degli art. 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera

circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 34 e 96 della legge federale sugli stranieri del 16

dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 60 dell'ordinanza sull'ammissione, il

soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS

142.201).

C. Con

giudizio 31 maggio 2017 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta

risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che

vi fossero gli estremi per non rilasciargli l'autorizzazione di domicilio UE/AELS e non rinnovargli il permesso

di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa, il soccombente si aggrava ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone - previa

concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando, in via principale, il rilascio di un permesso

di domicilio UE/AELS. In via del tutto subordinata chiede che gli venga rinnovato

il permesso di dimora UE/AELS.

Considera la decisione impugnata arbitraria nonché lesiva

della parità di trattamento e della sicurezza

del diritto. Sostiene di adempiere tutti i requisiti per ottenere il

permesso richiesto, asserendo di essere in procinto di prendere in locazione un

appartamento in cui vi alloggerà pure sua moglie.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il

Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni

al riguardo.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire

nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.

68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona

senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65

cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Permesso di domicilio

UE/AELS

2.1.1

L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è

un permesso che non è in quanto tale previsto dall'ALC, di

principio applicabile alla fattispecie in

forza della nazionalità italiana dell'insorgente. Giusta l'art. 5 OLCP, esso

viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStr e degli art. 60-63 OASA,

nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera

(DTF 130 II 49 consid. 4).

Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStr dispone - tra

l'altro - che il permesso di domicilio può essere rilasciato allo

straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla

scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli

ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora

(cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv.

2.

lett. b), oppure dopo un soggiorno

ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se egli

è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale (cpv. 4).

L'art. 60 OASA precisa che prima di rilasciare il

permesso di domicilio, occorre verificare

il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado

d'integrazione. Secondo l'art. 62 cpv. 1 OASA, il permesso di domicilio può essere rilasciato in

caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero rispetta i principi

dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), ha raggiunto nella lingua nazionale parlata

nel luogo di residenza almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di

Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa (lett. b), manifesta

la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione

(lett. c).

2.1.2

A livello

internazionale, sono da esaminare il Trattato di domicilio e consolare

sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3)

e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori

italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). Ora, l'art. 10 cpv. 2 di quest'ultimo accordo

prevede che i lavoratori italiani in Svizzera sono sottoposti al regime

previsto dall'art. 2 par. 2° della

Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui ottengono un permesso di domicilio

dopo una dimora regolare ed ininterrotta di dieci anni ai sensi dell'art. 1 par.

1° di tale Dichiarazione. Tuttavia, a seguito della Dichiarazione del

Consiglio federale 23 aprile 1983 è stata adottata la prassi secondo la quale i

lavoratori italiani hanno diritto ad

ottenere il permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno regolare

e ininterrotto (cfr. anche Istruzioni LStr, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, ad 3.4.3.3 nella

sua versione del 25.10.13, stato al 03.07.17).

2.1.3

Come

accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto il 15 marzo 2005 un permesso di dimora B

UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese.

Ne discende che, sulla base della normativa testé menzionata,

è data in linea di principio la possibilità al ricorrente di ottenere il rilascio

di un permesso di domicilio UE/AELS.

2.2

Permesso di dimora UE/AELS

2.2.1

L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli

degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il

loro diritto di entrare, soggiornare, accedere

ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti

(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni

di diritto interno. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore

dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata

uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante

riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla

data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni.

2.2.2

Giusta

l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i

permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere

revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il

loro rilascio.

2.2.3

In relazione alla

decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le

interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le

assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità

della carta di soggiorno (cfr. art. 6 cpv. 5, nonché 12 cpv. 5 e

24.

cpv. 6 Allegato I ALC). Quanto previsto dal menzionato Accordo è peraltro

equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStr, che riprende il tenore

dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la

dimora degli stranieri (LDDS) del 26 marzo

1931.

(Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002

3327.

segg. n. 2.9.2).

In modo analogo al menzionato disposto

dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio

esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di

dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso

non vi è spazio per una ponderazione degli interessi: determinante è soltanto

la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero

per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando

ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79

cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si

assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo,

ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla

legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza

continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure

quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio

di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c

pag. 372; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In

tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un

lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di

presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora

da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per

lo straniero il centro dei propri interessi (da ultima STF 2C_ 924/2017 del 2

novembre 2017, consid. 4.1. con rinvii e concernente un caso ticinese; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit,

Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2a ed. Basilea 2009, n. 8.8

segg.).

3.

3.1. In concreto, interrogato

dalla Polizia cantonale il 25 marzo 2015 in merito alla sua richiesta di porlo

al beneficio di un permesso di domicilio, RI 1 ha - tra l'altro - dichiarato:

"Dal 05.04.2004 sono in

Svizzera con lo statuto di dimorante e, all'inizio e sino al 2012, sono stato

alle dipendenze della __________, quale carpentiere. Dal 2012 sono passato alle

dipendenze della __________, per tre mesi e sempre come carpentiere e minatore,

venendo impiegato presso il Cantiere __________ in __________. In seguito, ancora

nel 2012, sono passato alle dipendenze della __________, lavorando comunque

ancora per la __________. Sono minatore/carpentiere con un grado di occupazione

del 100% e uno stipendio mensile netto pari a ca. CHF 5'000.-. Le spese di

vitto sono ripartite in questo modo: la colazione e un pasto sono a carico del

datore di lavoro, mentre l'altro pasto è a carico nostro in ragione di CHF

14.

-, che è dedotto dalla paga. Per l'alloggio, viene dedotto dallo stipendio

l'importo di ca. CHF 300.-. Vivo nella stanza nr. __________ del blocco __________,

presso gli alloggi per il personale del villaggio __________ in territorio di S__________.

La stanza è a mio esclusivo utilizzo.

(...). Non ho sostanza in Svizzera mentre all'estero, più precisamente a T__________,

ho un'abitazione unifamiliare, che ho acquistato e ristrutturato, nella quale

vive mia moglie, nostro figlio ed io quando rientro in Italia.

D 2: dove vive quando ha i

giorni di libero dal lavoro? R 2: Da quest'anno, nei fine settimana rientro a T__________

per passare i giorni di libero con la mia famiglia. Con il sistema vecchio, rientravo

quando avevo libero. D3: per quale motivo ha richiesto il permesso di

domicilio? R 3: mi era già stato chiesto se lo avessi voluto quando ancora

lavoravo nel cantiere di F__________; allora avevo detto che non ritenevo di

doverlo avere. Ora, però, mi è stato detto che il permesso di domicilio mi può

agevolare anche in campo professionale e per questo motivo ho deciso di richiederlo,

anche perché, con gli anni nei quali ho lavorato in Svizzera, ne ho maturato il

diritto.(...) D 5: nel momento in

cui raggiungerà l'età pensionabile, la sua intenzione è quella di rimanere in

Svizzera o di fare rientro in Italia? R 5: una volta raggiunta l'età pensionabile,

la mia intenzione sarebbe quella di rientrare in Italia, dove, come detto,

vivono i miei familiari".

Alla luce di queste inequivocabili affermazioni rilasciate

alla Polizia cantonale - che il ricorrente ha confermato sottoscrivendo il

relativo verbale dopo averlo riletto - si può senz'altro ritenere che da

parecchi anni ormai, malgrado i rientri in Svizzera per lavorare, il centro dei

suoi interessi non si trova nel nostro Paese bensì in Italia, in provincia di __________,

dove è proprietario di un'abitazione unifamiliare e vivono sua moglie e suo figlio.

A ben guardare, RI 1 si comporta alla stregua di un

lavoratore frontaliere ovvero, come definisce l'art. 28 primo periodo par. 1°

Allegato I ALC, un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio

regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati

limitrofi, che esercita un'attività retribuita nelle zone frontaliere

dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di

norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. In effetti, il 25 marzo

2015.

egli ha ammesso dinnanzi alla Polizia che da anni, durante il tempo libero

o nei fine settimana, raggiunge regolarmente i propri famigliari a T__________,

con i quali mantiene dei legami molto intensi. Del resto, il ricorrente non ha

nemmeno reso verosimile di avere in Svizzera altri interessi personali al di là

di quelli dettati dai suoi impegni professionali. Lo dimostra pure il fatto che

alloggia nel villaggio __________ a S__________, in una semplice stanza messa a

disposizione dal datore di lavoro per il personale occupato nel cantiere.

Con il suo modo di agire, l'insorgente ha disatteso quindi le

condizioni per le quali gli era stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS,

ovvero quelle di risiedere stabilmente nel nostro Paese (cfr. art. 23 OLCP). Visto

che quando è stato interrogato il suo permesso di dimora UE/AELS aveva già

perso inesorabilmente di validità, non permette certo di sovvertire quanto

precede l'argomento - peraltro sollevato soltanto dinnanzi al Tribunale e non documentato

da alcun supporto probatorio - secondo cui nel frattempo avrebbe preso in

locazione un appartamento in cui vi alloggerà

anche sua moglie, la quale sarebbe in procinto di raggiungerlo in Svizzera.

3.2

Certo, come ha già avuto modo di considerare questo Tribunale

(STA 52.2016.237 del 3 maggio 2017, consid. 4.2), visto che il diritto di

soggiorno e di accesso a un'attività economica nel nostro Paese di un cittadino

membro di uno Stato facente parte dell'ALC è in linea di principio garantito, il

fatto che egli abbia il coniuge e i figli che continuino a vivere all'estero

non comporta necessariamente la decadenza o la revoca del suo permesso di

dimora UE/AELS (cfr. art. 1 e 4 ALC,

2.

par. 1° Allegato I ALC; STF 131 II 339, consid. 2). In tale ambito va senz'altro incluso anche il caso del lavoratore

dipendente sottoposto all'ALC obbligato contrattualmente a brevi viaggi

all'estero nell'interesse del datore di lavoro residente in Svizzera.

La presente fattispecie è però diversa in quanto, come detto,

RI 1 si è comportato alla stregua di un lavoratore frontaliere. Sotto questo

profilo bisogna tenere conto che l'art. 9 cpv. 4 OLCP, riferendosi all'art. 2

par. 4° Allegato I ALC, secondo cui le parti contraenti possono imporre ai

cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza

sul territorio, sancisce che i frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi

presso l'autorità competente nel luogo di dimora e a richiedere, in

applicazione per analogia dell'art. 9 cpv. 1 OLCP, un permesso per frontalieri

sulla base dell'art. 11 LStr.

3.3

Va da sé che non soggiornando regolarmente e ininterrottamente in Svizzera ed avendo il

centro degli interessi personali e famigliari in Italia, RI 1 non può pretendere

neppure il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS per stabilirsi

definitivamente nel nostro Paese.

4.

Si deve pertanto concludere

che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta

applicazione delle disposizioni legali determinanti.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la decisione impugnata

non risulta pertanto né arbitraria né lesiva della parità di trattamento e

della sicurezza del diritto. Essa è pure rispettosa del principio di

proporzionalità. In effetti, l'insorgente ha sempre la possibilità di

richiedere il rilascio di un permesso di lavoro per confinanti G UE/AELS per

continuare a svolgere la propria attività nel nostro Paese (cfr. art. 7 par. 1°

e 28 Allegato I ALC) oppure di presentare una nuova domanda di rilascio di un

permesso di dimora B UE/AELS, in quest'ultima

ipotesi dimostrando però di soggiornare effettivamente e stabilmente in

Svizzera.

5.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto. Con

l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto

sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e

sono quindi poste a carico del ricorrente,

conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di giustizia e le

spese, per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere