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Decisione

52.2017.358

Licenza edilizia in sanatoria per la posa di una casetta da giardino in un lido comunale

9 febbraio 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A.

a. Nel territorio di Melide, su una lunga striscia di terreno

(part. 559) di proprietà dello Stato del Canton Ticino, compresa tra il lago di

Lugano, via alla Bola e il sentiero pedonale che conduce al porto, vi è il lido

comunale. All'interno del bagno pubblico, verso ovest vi sono un campo sportivo

e un edificio di recente costruzione destinato a spogliatoi e sala

multifunzionale; all'estremità opposta, una

piscina e uno stabile destinato a bar-ristorante.

Il fondo è assegnato

dal vigente piano regolatore alla zona AP5, riservata ad attrezzature d'interesse

pubblico - area di svago.

b. A inizio luglio 2016,

il comune di Melide ha collocato all'interno del fondo, dietro la cinta che

circonda il campo sportivo, una casetta prefabbricata per la sistemazione di

attrezzi vari e del mobilio esterno del lido. Il manufatto, che poggia su una

base di cemento, ha una superficie inferiore a 10 mq (2.60 m x 3.80 m) ed è

coperto da un tetto ad una falda, alto fino a 2.22 m (nel punto più elevato,

cfr. scheda tecnica allegata alla domanda di costruzione).

B. a. Con notifica di

costruzione 27 ottobre 2016, il comune di Melide ha chiesto al suo municipio la

licenza edilizia in sanatoria per la posa della suddetta casetta.

b. Raccolta la firma

dell'Ufficio del demanio pubblico, in rappresentanza dello Stato quale

proprietario del fondo (che ha tra l'altro indicato di riservare la possibilità

di spostare il manufatto, qualora fosse d'ostacolo alla realizzazione di un

tratto della passeggiata pedonale nei mesi invernali), il municipio ha

pubblicato la domanda.

c. Nel termine utile,

al rilascio della licenza si è opposto RI 1, proprietario del terreno

confinante (part. 231) verso ovest, sul quale si trova la sua casa d'abitazione.

d. Con risoluzione 9

gennaio 2017, il municipio ha rilasciato al suo comune la licenza in sanatoria

richiesta, respingendo l'opposizione del vicino. Disattese le censure di natura

formale e materiale, ha tra l'altro rilevato come l'opera, riconducibile a una

costruzione accessoria, non fosse di ostacolo a un'eventuale estensione della

passeggiata pedonale sul terreno del lido, durante il periodo invernale.

C. Con giudizio 31 maggio

2017 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente

avverso la decisione municipale ritenendo, in sostanza, che il comune abbia

applicato correttamente la procedura di notifica e che l'opera sia da ritenersi

accessoria e conforme alla zona di destinazione.

D. Con ricorso 30 giugno

2017 RI 1 impugna ora il predetto giudizio dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato, assieme alla risoluzione

municipale soggiacente e sollecitando la rimozione del manufatto in oggetto.

Il ricorrente ripropone

e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza.

Egli sostiene, in sintesi, che la procedura di notifica non fosse applicabile

al caso di specie. Lamenta inoltre una lesione dell'art. 82 NAPR, che ammette

nella zona unicamente strutture d'arredo e piccole costruzioni accessorie: il

manufatto, afferma, non avrebbe carattere accessorio. La casetta sarebbe

inoltre di ostacolo al passaggio pedonale a lago e gli ostruirebbe la vista. Il

ricorrente segnala infine che nei confronti del comune andrebbe aperta una

procedura contravvenzionale ai sensi dell'art. 46 della legge edilizia cantonale

del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).

E. All'accoglimento del

ricorso si oppongono il comune di Melide, il Consiglio di Stato e l'Ufficio

delle domande di costruzione, senza formulare particolari osservazioni.

F. In sede di

replica e duplica, il ricorrente e il comune si riconfermano nelle rispettive

conclusioni e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE.

La legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario del fondo confinante

(situato ad una distanza di ca. 25 m dal luogo in cui è posato il manufatto

visibile) e già opponente, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

La situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle

fotografie agli atti; il sopralluogo postulato dal ricorrente non appare idoneo

a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

Considerandi

2.

Procedura

contravvenzionale

Preliminarmente s'impone

di determinare l'oggetto del contendere. Il ricorrente accenna al fatto che

avverso il comune di Melide andrebbe aperta una procedura contravvenzionale ai

sensi dell'art. 46 LE. Tale ipotesi, peraltro neppure formulata dal ricorrente

nel petitum, esula dall'oggetto del presente giudizio ed è pertanto

inammissibile in questa sede. Controversa è infatti unicamente la legalità

della licenza edilizia in sanatoria per la posa della casetta per attrezzi,

rilasciata dal municipio e confermata dal Consiglio di Stato.

3.

Procedura

edilizia

3.1

Le domande di

costruzione soggiacciono di regola alla procedura ordinaria: verificata la

conformità dei progetti con le disposizioni legali (cfr. art. 2 cpv. 1 LE), la

licenza edilizia è rilasciata dal Municipio, previo avviso del Dipartimento del

territorio, il quale è chiamato a pronunciarsi sulla conformità dell'intervento

con il diritto federale e cantonale (cfr. art. 3 segg. LE e art. 5 del

regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL

7.1.2.1

). Tuttavia, i lavori di secondaria importanza possono essere

esaminati mediante la procedura di notifica, che prescinde dal coinvolgimento

dell'autorità cantonale e compete esclusivamente al Municipio (cfr. art. 11

cpv. 1 LE). La distinzione tra i due tipi di procedura si fonda sull'importanza

dell'opera edilizia e si manifesta nel coinvolgimento o meno del Dipartimento (cfr.

STA 52.2009.488 del 7 maggio 2010, consid. 2.1).

Secondo l'art. 11 cpv.

1.

LE sono di secondaria importanza i lavori quali il rinnovamento e la trasformazione

di edifici ed impianti senza modificazione della destinazione, del volume e

dell'aspetto generale e i lavori quali il rifacimento delle facciate, la sostituzione

dei tetti, le costruzioni accessorie nelle zone edificabili, le opere di cinta,

le sistemazioni di terreno e la demolizione di fabbricati. L'art. 6 cpv. 1 RLE

enumera in modo esaustivo gli interventi che possono essere sottoposti alla

procedura della notifica (cfr. art. 5 cpv. 1 RLE); vi rientrano tra l'altro, le

costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole (cfr. art. 6

cpv. 1 n. 3 RLE).

Se il progetto, pur

essendo di secondaria importanza ai sensi dei citati disposti, comporta l'applicazione

di leggi rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, deve essere in ogni caso

raccolto l'avviso del Dipartimento del territorio (cfr. art. 6 cpv. 2 RLE; cfr.

STA 52.2009.488 del 7 maggio 2010, consid. 2.2).

3.2

Secondo l'art. 26

NAPR di Melide, per costruzioni a carattere accessorio si intendono i manufatti

al servizio di un fabbricato principale che: non siano destinate all'abitazione

o al lavoro e che non abbiano funzione artigianale o commerciale; non

siano alte più di 3.00 ml al colmo e non superino la lunghezza pari al 40 % del

lato delle particelle su cui sorgono. Qualora il lato della particella fosse

inferiore a 18.00 ml sarà autorizzata l'edificazione su 7.00 ml.

La norma riprende in sostanza la nozione generalmente attribuita alle

costruzioni accessorie, ovvero di costruzione che per sua natura non è di

principio destinata all'abitazione o al lavoro e si pone in un rapporto di

subordinazione funzionale con una costruzione principale ed è quindi priva di

una destinazione autonoma (cfr. RDAT I-2003 n. 24; II-1994 n. 51 e 52; 1986 n.

39; 1985 n. 61; Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 11 LE n. 849 seg.).

3.3

Nel caso concreto,

il ricorrente ritiene che la domanda di costruzione non potesse essere

esaminata mediante la procedura di notifica, poiché il manufatto non

integrerebbe gli estremi di una costruzione accessoria. In questa sede osserva

in particolare che il manufatto non sarebbe al servizio degli edifici principali.

3.4

Al riguardo va

ricordato che il terreno sul quale è stata collocata la casetta (part. 559) è

assegnato ad una zona di attrezzature d'interesse pubblico (AP), e meglio all'area

di svago AP5, riservata ad attrezzature sportive, ricreative e di svago e segnatamente

alla balneazione e alla passeggiata a lago (cfr. art. 82 NAPR). In questo

comparto si trova infatti il lido comunale, che configura di per sé stesso l'impianto

d'interesse pubblico principale della zona.

Ora, è ammesso da

dottrina e giurisprudenza, che un simile impianto può anche comportare la

costruzione di edifici e impianti accessori, purché siano necessari per la sua

fruizione rispettivamente presentino con lo stesso una stretta connessione funzionale

(ad es. spogliatoi, depositi per il materiale; cfr. STA 52.2010.435/439 del 4

aprile 2011, consid. 3.3.5 e rimandi, confermata da STF 1C_235/2011 del 15

febbraio 2012;1P.498/2000 del 29 marzo 2001, consid. 4c; Daniel Gsponer, Die Zone für öffentlichen

Bauten und Anlagen, tesi, Zurigo 2000, pag. 76 e 172). Per quanto qui

interessa, l'art. 82 NAPR ammette strutture d'arredo (panchine, ecc.) e

piccole costruzioni accessorie o ludiche. Le "costruzioni accessorie"

previste da questa norma non sono dunque quelle al servizio di un edificio

principale ma, coerentemente con la zona d'interesse pubblico in questione,

quelle al servizio dell'impianto pubblico principale. In accordo a tale disposizione

va interpretata anche la prescrizione generale dell'art. 26 NAPR, nel senso che

il rapporto di subordinazione funzionale deve riferirsi in primo luogo all'impianto

pubblico principale.

Ciò detto, non vi è dubbio che la casetta in oggetto, destinata alla rimessa di

attrezzi da giardino vari per la cura dell'area verde (prato) e per lo

stoccaggio di elementi d'arredo del lido nel periodo invernale, abbia un nesso

funzionale e subordinato rispetto al centro balneare (lido), al cui servizio si

pone, così come essenzialmente concluso dal Governo. Altrettanto certo è che il

fabbricato non sia destinato all'abitazione o al lavoro, né abbia una funzione

artigianale o commerciale. Le sue dimensioni rispettano inoltre i parametri

imposti dall'art. 26 NAPR. Lo stesso può dunque senz'altro essere qualificato

quale costruzione accessoria, che secondo l'art. 6 cpv. 1 n. 3 RLE può essere

autorizzata secondo la procedura di notifica. Per caratteristiche e ingombro

(deposito per attrezzi, superficie < 10 mq), il manufatto potrebbe peraltro

anche rientrare nella categoria delle costruzioni elementari ai sensi dell'art.

6.

cpv. 1 n. 3 RLE, parimenti non soggetta a procedura ordinaria (cfr. anche,

per analogia, RDAT II-1995 n. 29 consid. 2.2; STA 52.1999.222 del 18 maggio

2000, consid. 2.1). Non richiamando il rilascio della licenza edilizia l'applicazione

di norme rimesse al giudizio del Dipartimento del territorio (ciò che nessuno

pretende), a giusto titolo il municipio ha dunque seguito la procedura della

notifica (art. 11 LE). Da respingere è di conseguenza la relativa censura del

ricorrente.

4.

Conformità di

zona

4.1

Secondo l'art. 82

NAPR, la zona AP5, come già accennato, deve essere destinata ad attrezzature

sportive, ricreative e di svago e segnatamente alla balneazione ed alla

passeggiata a lago. In particolare, la norma dispone che:

- la

delimitazione dell'area del lido deve avvenire in modo da garantire la trasparenza

e la visibilità verso il lago dal pedonale che da via Alla Bola arriva al porto;

- sono

ammesse unicamente strutture d'arredo (panchine, ecc.) e piccole costruzioni

accessorie o ludiche. È esclusa la costruzione di edifici anche se di servizio

alle attività di svago;

- è

ammessa la formazione di percorsi pedonali;

- alla

zona AP5 è attribuito il grado di sensibilità II al rumore.

4.2

La nozione di piccole

costruzioni accessorie è un concetto giuridico di natura indeterminata.

Nell'individuazione del suo contenuto precettivo va quindi riconosciuta

all'autorità amministrativa una certa latitudine di giudizio; latitudine che le

istanze di ricorso devono rispettare, limitandosi a censurare le interpretazioni

che integrano gli estremi di una violazione del diritto (art. 69 LPAmm), in

quanto insostenibili, siccome sprovviste di valide ragioni, fondate su

considerazioni estranee alla materia o suscettibili di portare a conclusioni

aberranti. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità

cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza

esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che

contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il

fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico

indeterminato appaia altrettanto plausibile di quella attribuitagli

dall'autorità comunale (STA 52.2013.411 del 4 aprile 2014, consid. 2.2. con

rinvii).

4.3

Il ricorrente

ritiene che il manufatto in oggetto non sia conforme ai parametri di zona

poiché, oltre a non costituire una costruzione accessoria, non sarebbe piccolo

ai sensi dell'art. 82 NAPR e ostacolerebbe la trasparenza e la visibilità verso

il lago.

4.4

Nel caso concreto,

la casetta per gli attrezzi, come detto, può senz'altro essere considerata una

costruzione accessoria (cfr. consid. 3.4.). L'autorità comunale ha ritenuto che

il manufatto, lungo m 3.80, profondo 2.60 m e alto fino a 2.22 m, possa essere

ritenuto "piccolo" ai sensi dell'art. 82 NAPR, conclusione condivisa

dal Consiglio di Stato. Tale interpretazione appare in concreto sostenibile e

non sussistono validi motivi per discostarsene. Avuto riguardo alle sue

dimensioni, ben più contenute (in altezza, ma soprattutto in lunghezza)

rispetto a quelle di principio ammissibili per le costruzioni accessorie (cfr.

altezza: 3 m; lunghezza minima: 7 m, cfr. art. 26 NAPR), non appare fuori luogo

considerare che il manufatto in questione possa essere ritenuto "piccolo".

Per quanto attiene alla

trasparenza e alla visibilità verso il lago, si osserva che, ai sensi dell'art.

82.

NAPR, è la delimitazione dell'area del lido a doverla garantire, in

modo che dal passaggio pedonale che da via Alla Bola arriva al porto (passaggio

che rimane esterno al fondo del lido, costeggiandone il confine nord-est) si possa

godere della vista senza essere ostacolati da imponenti opere di recinzione. Il

manufatto in oggetto non fa parte della delimitazione dell'area ed è ad

ogni buon conto stato posato accanto alla rete metallica del campetto sportivo

e davanti a un cespuglio, in modo che l'eventuale aggravio alla visibilità verso

il lago risultasse il più possibile limitato. La decisione comunale è pertanto

condivisibile anche sotto questo aspetto.

Da ultimo, non risulta

che il manufatto si ponga in contrasto con uno specifico vincolo pianificatorio

(tracciato) di passeggiata a lago (cfr. piano regolatore). Attualmente il piano

del traffico e delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico del

comune prevede infatti unicamente un sentiero che costeggia il lato ovest del

lido, posto a una ventina di metri dal manufatto in parola. Per il resto, si

nota peraltro che l'accesso all'intero fondo è attualmente libero (cfr. duplica

del municipio al Governo, pag. 3; cfr. decisione 18 giugno 2014 (n. 2884) del

Consiglio di Stato, che approva la variante del piano regolatore di Melide

relativa, in particolare, alla sistemazione a lago, pag. 12).

5.

5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il

ricorso deve pertanto essere respinto.

5.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del ricorrente. Non

si assegnano ripetibili al comune di Melide, non assistito da un patrocinatore legale

(art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera