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Decisione

52.2017.372

Licenza edilizia per l'impianto di un vigneto

29 aprile 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Con domanda di

costruzione del 6 febbraio 2012, CO 1 aveva

chiesto al Municipio di Bioggio il permesso per realizzare un nuovo vigneto sul

suo terreno (part. __________), situato in zona agricola. Il progetto

prevedeva in particolare la messa a dimora, su una superficie terrazzata di

1'000 m2, un tempo vignata, di 557 nuove barbatelle, destinate a

ottenere altrettanti ceppi di vite, suddivisi in 16 filari (sorretti da pali di

sostegno alti ca. 2 m), coltivati con la

tecnica del Guyot semplice. In base alla domanda, l'uva prodotta sarebbe stata utilizzata

a uso privato dell'istante.

b. Fatto proprio l'avviso favorevole cantonale (n. 78859), il 4 luglio 2012 il

Municipio gli ha rilasciato la licenza edilizia richiesta (unitamente

all'autorizzazione prevista dalla legislazione agricola per i nuovi vigneti).

Adito su ricorso del proprietario del fondo vicino (part. __________) RI 1, il

Governo ha avallato la decisione. Non così il Tribunale cantonale

amministrativo, che con sentenza del 30 giugno 2014 (n. 52.2013.19) ha

annullato le risoluzioni delle istanze inferiori; ha in particolare considerato

che il vigneto litigioso non fosse conforme

alla zona agricola, siccome interamente rientrante nella nozione di

coltivazione esercitata a titolo ricreativo giusta l'art. 34 cpv. 5 dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). Adito

da CO 1, con sentenza del 10 settembre 2014 (1C_398/2014) il Tribunale federale

ne ha respinto l'impugnativa, tutelando il giudizio cantonale.

c. Nel frattempo, il vigneto è stato impiantato sul terreno.

B. a. Dopo che era stata

presentata e ritirata un'identica domanda di costruzione a posteriori da parte

di una terza persona (__________), il 21 dicembre 2015 CO 2, gestore di un'azienda

vitivinicola, ha formulato a sua volta un'istanza al Municipio per ottenere la licenza edilizia a posteriori per lo stesso

vigneto. Al pari della precedente, la domanda è stata coordinata con la

richiesta di autorizzazione per l'impianto di un nuovo vigneto secondo l'art.

60 della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1).

b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda di costruzione si è nuovamente

opposto RI 1.

c. L'8 aprile 2016 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno

emesso il loro avviso favorevole (n. 95852), considerando in particolare l'impianto del vigneto (incluse le

opere di livellamento e terrazzamento)

conforme alla zona agricola (art. 16a della legge federale sulla pianificazione del territorio

del 22 giugno 1979; LPT; RS 700) e il terreno idoneo alla viticoltura

(art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di

vino del 14 novembre 2007; ordinanza sul vino; RS 916.140).

d. Raccolto il predetto avviso, il 27 aprile 2016 il Municipio ha rilasciato a CO

2 il permesso edilizio richiesto, unitamente all'autorizzazione esatta dalla

legislazione agricola.

C. Con giudizio del 7

giugno 2017, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta dal

vicino opponente avverso la predetta decisione, che ha confermato. Dopo aver

disatteso una censura relativa alla completezza della domanda di costruzione,

il Governo, illustrata la duplice disciplina applicabile ai vigneti (legislazione

pianificatoria e agricola), si è in sostanza allineato alle conclusioni dell'autorità

dipartimentale. Ha inoltre respinto l'obiezione dell'insorgente secondo cui scopo

della domanda sarebbe solo di aggirare l'esigenza - non soddisfatta dal

proprietario CO 1 - di una coltivazione non esercitata a mero titolo ricreativo.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato e che sia negata la licenza edilizia a posteriori.

Dopo aver ribadito che la domanda sarebbe incompleta, il ricorrente nega in

particolare che l'impianto soddisfi il requisito della conformità di zona: l'adempimento dei requisiti posti dagli art. 16a

LPT e 34 OPT non sarebbe affatto dimostrato. A questo proposito sostiene pure

che la procedura sarebbe di carattere strumentale, contestando l'effettivo

sfruttamento a titolo professionale del vigneto. In tal senso richiama

tra l'altro l'identicità della domanda con quella presentata a suo tempo dal

proprietario e poi da un terzo (__________), con cui sussisterebbe ancora un

contratto di affitto agricolo; afferma inoltre che sarebbe inverosimile che l'azienda

gestita da CO 2 necessiti dei "pochi filari" sul fondo in questione.

Ribadendo come il progetto preveda anche delle sistemazioni del terreno

(terrazzamenti), contesta che le stesse siano correttamente riprodotte dai

piani, che siano state approvate in passato e che possano essere autorizzate.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene l'Ufficio

delle domande di costruzione, riconfermando il contenuto dell'avviso cantonale;

il Municipio si rimette invece al giudizio del Tribunale.

CO 1 e CO 2 chiedono la reiezione del gravame, contestando puntualmente le tesi

dell'insorgente con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso.

F. Con la replica e

le dupliche, il ricorrente rispettivamente l'UDC nonché l'istante e il

proprietario si sono riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di

giudizio, sviluppando ulteriormente le proprie tesi, su cui si tornerà, nella

misura del necessario, nei considerandi di diritto.

G. Nel corso della

procedura vi è stato uno scambio di corrispondenza a seguito del quale, per

quanto qui interessa, CO 2 ha dichiarato al Tribunale che è tuttora interessato

alla licenza edilizia qui controversa, a cui non intende rinunciare.

Al Tribunale sono inoltre pervenute informazioni, trasmesse alle parti,

inerenti il predetto contratto d'affitto agricolo tra CO 1 e __________, di cui

si dirà semmai più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, vicino opponente, personalmente e

direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 21

cpv. 2 LE; art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine. Lo stesso non è inoltre divenuto privo d'oggetto,

atteso che l'istante in licenza non ha rinunciato alla controversa licenza

edilizia.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1

LPAmm). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza

inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Di

principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per

edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione

(principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Per l'art. 16a

cpv. 1 LPT, gli stessi sono conformi alla zona agricola se, riservata una

descrizione più restrittiva della conformità alla zona ai sensi dell'art. 16

cpv. 3 LPT, sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura. L'art.

34.

cpv. 4 OPT precisa tale condizione: l'autorizzazione va rilasciata soltanto

se l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett.

a), all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti

nell'ubicazione prevista (lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a

lungo termine (lett. c).

2.2

Per giurisprudenza, il quesito della necessità di costruire o modificare

un edificio o un impianto va valutato secondo criteri obiettivi. Dipende

segnatamente dalla superficie coltivata, dal tipo di coltura e di produzione

come pure dalla struttura, grandezza e necessità dell'azienda (cfr. STF

1C_808/2013 del 22 maggio 2014 consid. 4.1,1C_226/2008 del 21 gennaio 2009

consid. 4.2 e rimandi).

Di principio, una modifica del terreno naturale è conforme alla zona agricola

solo se è indispensabile per migliorare le condizioni della coltivazione e se

l'apporto o l'asportazione di materiale sono limitati allo stretto necessario

(STF del 31 ottobre 1988, citata in RDAT I-1995 n. 61 consid. 2.6). L'intervento

deve perseguire fini agricoli, tendenti a migliorare la qualità del terreno, aumentandone

la fertilità (cfr. STF 1A.71/1994 parz. pubbl. in ZBl 1996 pag. 89 consid. 4a; Niklaus Spoerri,

Remise en état de modifications de terrains

illégales, in: INFORUM, VLP-ASPAN, n. 5/08, pag. 6). I motivi

posti a fondamento della modifica del suolo (mediante scavo o colmata) devono

prevalere sull'interesse pubblico al mantenimento del suo andamento naturale. Di

regola, il mero obiettivo di ottimizzare la coltivazione di un fondo mediante

macchinari non è sufficiente (cfr. STF 1C_226/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 4.4; STA 52.2009.29 dell'11

febbraio 2010 consid. 2.2 e rimandi).

In quest'ordine di idee, la prassi di altri Cantoni ammette quelle modifiche che, senza comportare essenziali

trasformazioni o pregiudizi al paesaggio, consentono di migliorare

qualitativamente il suolo o di ottenere importanti benefici per il suo

sfruttamento agricolo (quale ad es. un riporto di terra che permette di

migliorare un accesso). Inammissibili sono per contro quegli interventi al

terreno che, per la loro portata, non si trovano più in un rapporto ragionevole

rispetto al beneficio per l'attività agricola

oppure che, deteriorando elementi caratterizzanti il paesaggio, collidono con

aspetti prioritari della tutela della natura e del paesaggio. Minori esigenze

vengono invece poste a miglioramenti di precedenti modifiche artificiali

del terreno (cfr. AGVE 2013, pag. 457 seg.; STF 1C_808/2013 del 22 maggio 2014 consid.

4.

).

2.3

Affinché sia data la conformità di

zona, l'esistenza dell'azienda deve inoltre essere garantita a lungo

termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT), ciò che viene stabilito sulla base di

analisi tecniche, economiche e finanziarie

(cfr. DTF 133 ll 370 consid. 5; STF 1C_4/2015

del 13 giugno 2018 consid. 3.3.1,1C_517/2014 del 9 marzo 2014 consid.

4).

Quanto alla ponderazione degli interessi

richiesta dall'art. 34 cpv. 4 lett. b OPT, essa deve essere eseguita tenendo

conto degli scopi e dei principi della pianificazione del territorio enunciati

dagli art. 1 e 3 LPT e di tutti gli interessi pubblici e privati toccati dal

progetto (art. 3 cpv. 1 lett. a OPT). Si tratta innanzitutto degli interessi

perseguiti dalla stessa LPT (mantenimento di superfici idonee all'agricoltura,

integrazione delle costruzioni nel paesaggio, protezione delle rive, dei siti

naturali e delle foreste), ma anche degli altri interessi tutelati da leggi

speciali (LPAmb, LPN, LFo, OIE, OlAt; cfr. DTF 134 ll 97 consid. 3.1, 129 II 63

consid. 3.1; STF 1C_4/2015 del 13 giugno 2018 consid. 3.3.2,1C_616/2015

dell'8 dicembre 2016 consid. 3.1).

3.

3.1. In concreto, qui controverso è il nuovo

vigneto impiantato sul fondo (part. __________) di

proprietà di CO 1. Il progetto ricalca in sostanza quello oggetto della

procedura sfociata nella citata sentenza di questo Tribunale del 30 giugno

2014, confermata dal Tribunale federale. A differenza di quel

procedimento, la domanda di costruzione per l'impianto - a posteriori - non s'inquadra

in una coltivazione esercitata (dal proprietario) a titolo ricreativo, bensì in

quella di un'azienda agricola. La domanda è stata presentata da CO 2, gestore

di un'azienda vinicola (la __________ SA, che dal giugno 2016 ha ripreso gli

attivi e passivi dell'omonima ditta individuale dell'istante), che avrebbe un accordo

di fitto con il proprietario.

3.2

In sede di avviso, l'autorità dipartimentale ha ritenuto che il progetto

per l'impianto del nuovo vigneto fosse conforme alla zona agricola, alla luce

della qualifica di agricoltore professionista dell'istante

e delle superfici gestite dalla sua azienda (7.5 ettari di superfici

vignate nella regione), come pure dell'idoneità alla viticoltura del fondo

secondo il catasto delle idoneità agricole, non incluso nelle superfici per l'avvicendamento

delle colture (SAC). Ricordato che per prassi sarebbero autorizzate

sistemazioni del terreno volte a permettere una lavorazione meccanica, indispensabili

per una gestione razionale e professionale (quali l'aratura, il trapianto delle

barbatelle, il diserbo, la potatura, i trattamenti fitosanitari, la vendemmia,

ecc.), l'autorità di prime cure ha precisato che, in concreto, erano quindi

conformi i "lavori di livellamento e terrazzamento" per la

messa in esercizio dell'impianto, limitati a

una "lavorazione leggera in superficie" (senza colmate e

apporti di terra; cfr. citato avviso pag. 2). A identica conclusione è giunto

il Governo, adagiandosi su queste motivazioni. La decisione non va esente da

critiche.

3.3

3.3.1

Come censura il ricorrente, occorre anzitutto rilevare che dal progetto

non è in realtà possibile comprendere l'entità dei predetti lavori di

livellamento e terrazzamento. Agli atti mancano chiare sezioni del terreno

naturale (originario). I piani riportano il livello del terreno naturale

attuale, che coinciderebbe con quello

sistemato (cfr. sezione 2-2), mentre la relazione tecnica indica che i

16.

filari sarebbe stati collocati su terrazzamenti esistenti (senza che

siano previste ulteriori modifiche). Nella passata procedura, il proprietario

aveva invero dichiarato che il fondo era già stato terrazzato nel 2006, sulla

base di una licenza edilizia (cfr. STA 52.2013.19 citata consid. 2.3; cfr.

anche ricorso del 29 agosto 2014 di CO 1 al Tribunale federale pag. 8). In

queste circostanze, non è quindi chiaro se la domanda preveda (e in che misura)

degli interventi al terreno naturale o se - diversamente da quanto assunto dall'autorità

dipartimentale - non ne contempli affatto, perché già autorizzati in passato

(mediante una licenza edilizia cresciuta in giudicato e non decaduta, che non

potrebbe essere rimessa in discussione). Di riflesso, non è possibile stabilire

se il progetto, come indicato dalle precedenti istanze, includa una "lavorazione

leggera in superficie" del suolo, necessaria e conforme all'art. 16a

LPT, secondo i criteri giurisprudenziali sopraesposti (consid. 2.2).

3.3.2

A ciò aggiungasi che non è nemmeno possibile pronunciarsi sulla

necessità del vigneto (di 1'000 m2) in quanto tale per l'azienda agricola

gestita dall'istante, di cui nulla emerge dagli atti. Limitandosi a evocare l'esistenza dell'azienda e le superfici che

essa coltiva (75'000 m2 di vigna, in Comuni della regione), le

precedenti istanze non si sono in realtà confrontate con il requisito della

necessità dell'impianto. Tanto meno hanno verificato il requisito della

possibilità dell'esistenza a lungo termine dell'azienda ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 lett. c OPT: ancorché nel caso

specifico possa non imporsi l'elaborazione di un vero e proprio concetto di

gestione aziendale, la giustificazione del progetto deve comunque potersi

fondare su un rilevamento plausibile dei bisogni e delle prospettive aziendali

(cfr. STF 1C_4/2015 citata consid.

3.

); ciò che in concreto non è stato fatto. Questo requisito mira in

particolare ad assicurare che nella zona agricola - un'area che dovrebbe

rimanere in massima parte libera da costruzioni (cfr. art. 16 cpv. 1 LST) - non

vengano autorizzati inutilmente edifici o impianti che dopo poco tempo restano

inutilizzati a causa della loro scarsa redditività (cfr. DTF 133 I 370 consid.

5; STF 1C_517/2014 del 9 marzo 2016 consid. 4;

Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 27 ad

art. 16a). In questo contesto - e considerato pure che in

discussione vi è un permesso a posteriori per un impianto già realizzato -

pertinente è anche la questione di sapere se l'azienda possa effettivamente

disporre in fatto e in diritto del fondo vignato o se ciò non sia il caso, poiché esso è in realtà già stato affittato per 15

anni a una terza persona (__________) - come risulta dalle informazioni che

quest'ultima ha spontaneamente fatto pervenire (cfr. supra consid. G e contratto del 18 dicembre 2014 agli atti).

Rapporto giuridico che non è chiaro perché dovrebbe essere considerato "rescisso"

e/o inesistente, come afferma genericamente il resistente (cfr. duplica, pag. 4

e scritto del 10 ottobre 2018), senza fornire il benché minimo riscontro

oggettivo al riguardo.

4.

4.1. Stante

quanto precede, non essendo state esaminate compiutamente le condizioni poste

dal diritto federale per ammettere la conformità di zona, il Tribunale non può

che accogliere il ricorso annullando il

giudizio impugnato. Gli atti sono rinviati al Governo affinché, esperiti tutti

gli accertamenti necessari, si pronunci nuovamente.

4.2

Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per

procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre

venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017

consid. 6.1,1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5; STA 52.2017.178 del 9

agosto 2018 e rinvii). La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è dunque

posta a carico dei resistenti, soccombenti, che rifonderanno inoltre all'insorgente,

assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (cfr. art.

49.

cpv. 1 LPAmm). Il Comune ne va esente essendo comparso in lite per esigenze di

funzione (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale unico antagonista

(cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 7 giugno 2017

(n. 2547) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli atti sono rinviati al Governo

affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, che rifonderanno un

identico importo a RI 1 a titolo di ripetibili per questa sede. Al ricorrente è

retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera