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Decisione

52.2017.38

Violazione dell'obbligo di dare informazioni (mancata produzione moduli A1). Divieto di prestare servizi in Svizzera per 1 anno. In ambito edilizio, tutti gli interventi (anche per semplice sostituzio

31 agosto 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente

che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità

fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid.

2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche

se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la

decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad

altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e

rimandi).

2.2. In concreto, il Governo ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna

violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità dipartimentale

nella misura in cui quest'ultima si era espressa, seppur in maniera concisa, sulle

circostanze significative, così da permettere alla parte interessata di

afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in piena conoscenza di

causa.

A giusta ragione. Se è vero che la motivazione

contenuta nella risoluzione dell'UIL è alquanto succinta, dall'intimazione

della procedura di contravvenzione e dalla successiva corrispondenza - a cui la

decisione rinvia - è nondimeno possibile desumere con sufficiente

chiarezza le ragioni che hanno indotto l'autorità dipartimentale a pronunciare il controverso divieto, ovvero la

mancata produzione di una parte della documentazione richiesta dall'AIC, e

meglio dei moduli A1 e del contratto d'appalto (rispettivamente della conferma

d'ordine dei lavori), che erano stati sollecitati

ancora il 25 gennaio 2016 e che la ricorrente sapeva perfettamente di non avere

prodotto. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Ne

discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del diritto di

essere sentita dell'insorgente. Quand'anche vi fosse stata, una simile

lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata,

nella misura in cui l'UIL ha maggiormente sviluppato i motivi della

propria decisione nella risposta di causa presentata davanti all'Esecutivo

cantonale e la ricorrente ha dunque potuto

difendersi compiutamente già in quella sede; oltretutto, in concreto, un

rinvio degli atti all'autorità dipartimentale

costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia

processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid.

2.6.1).

3. 3.1. L'Accordo tra la Confederazione

Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera

circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) si

rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità

(oggi: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare,

di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi

negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di

principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi

sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla

prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una

durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.

Beneficiano di tale diritto i cittadini UE/AELS

che effettuano una prestazione di servizi in un altro Stato contraente in

qualità di lavoratori indipendenti, come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi

cittadinanza, distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi (cfr. art. 14 cpv. 1 dell'ordinanza sull'introduzione della libera

circolazione delle persone del 22 maggio 2002; OLCP; RS 142.203). I lavoratori

dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta

con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in

vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) - nel contesto

di un rapporto di subordinazione - da effettuare a favore di uno o più

destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. Istruzioni OLCP, versione giugno 2018, emanate

dalla Segreteria di Stato della migrazione, n. 6.3.1).

3.2. Per combattere il pericolo di un'eventuale pressione

sociale potenzialmente connessa con la

comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato

proveniente dai Paesi dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha

elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione dell'ALC,

volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e

salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.

In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata adottata, tra

l'altro, la LDist, entrata in vigore il 1° luglio 2004.

3.2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LDist, prima dell'inizio

dell'impiego, il datore di lavoro deve notificare all'autorità designata dal

Cantone in virtù dell'art. 7 cpv. 1 lett. d (in Ticino, l'USML) le indicazioni

necessarie per l'esecuzione dei controlli, in particolare l'identità e il

salario delle persone distaccate in Svizzera (lett. a), l'attività svolta in

Svizzera (lett. b) e il luogo in cui saranno eseguiti i lavori (lett. c),

allegando alla notifica una dichiarazione secondo la quale ha preso atto delle

condizioni previste negli art. 2 e 3 e si impegna a rispettarle (cpv. 2). Il lavoro

può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell'impiego (cpv. 3).

Secondo l'art. 6 ODist, la procedura di

notifica è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per

anno civile (cpv. 1), ritenuto che, nel caso di attività in determinati settori

- tra cui l'edilizia, l'ingegneria e i rami accessori dell'edilizia (lett. a) -

la notifica dev'essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori

(cpv. 2).

3.2.2. Giusta l'art. 7 cpv. 2 LDist, il datore

di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il cpv. 1,

su richiesta e in una lingua ufficiale, tutti i documenti che provano

l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori. Se i

documenti necessari non ci sono o non sono più disponibili, deve dimostrare

l'osservanza delle disposizioni legali, in quanto non possa fornire la prova di

non aver alcuna colpa nella perdita dei documenti giustificativi (cpv. 3).

Secondo l'art. 8 ODist, gli organi di

controllo possono esigere dal datore di lavoro estero l'esibizione di un

documento che provi i versamenti dei contributi sociali all'estero a favore dei

suoi lavoratori, tra l'altro, se questi non soddisfa spontaneamente o soddisfa

solo in modo incompleto all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 6 LDist

(lett. b).

4. 4.1. Come accennato in narrativa,

qui controversa è la risoluzione con cui il Governo ha tutelato la decisione dell'autorità

dipartimentale di sanzionare la ricorrente per non avere mai dato seguito, nonostante

le svariate opportunità concessele sia dall'AIC, sia dall'UIL (cfr. richiesta documenti del 7 settembre 2015, richiamo

del 23 settembre 2015, intimazione procedura di contravvenzione del 4

dicembre 2015, comunicazioni del 4 e del 25 gennaio 2016), alla richiesta di

esibire il contratto di appalto concluso con il committente (rispettivamente la

conferma d'ordine dei lavori) e i moduli A1.

4.2. Premesso che l'effettiva mancata produzione dei suddetti documenti nei

termini via via impartitile a tal fine è incontestata, per quanto concerne il

contratto d'appalto, in corso di procedura l'insorgente ha comunicato all'UIL di

non avere concluso con il committente alcun contratto scritto e di non disporre

di alcuna conferma d'ordine dei lavori, avendo operato, come di consueto, "tramite

Considerandi

fattura diretta" (cfr. e-mail dell'8 e del 25 gennaio 2016). Ora, da

questo profilo, a fronte di tale spiegazione, non può ragionevolmente essere

ritenuto che, non producendo carte che concretamente non esistono, la

ricorrente abbia violato l'obbligo di dare informazioni che le incombe giusta

l'art. 7 cpv. 2 LDist. Del resto, l'esistenza di un rapporto contrattuale con

il committente era già stata dimostrata mediante la produzione, l'8 gennaio

2016, delle fatture emesse per i lavori eseguiti e non si comprende quale altra

circostanza utile per l'esito del controllo tali atti dovessero comprovare.

4.3

Diversa conclusione s'impone invece per

quanto concerne i moduli A1.

Tali certificati attestano che i lavoratori distaccati da parte di un'impresa

che esercita abitualmente le proprie attività in un Paese membro dell'UE rimangono

assoggettati fino ad una determinata data alla legislazione in materia di

sicurezza sociale dello Stato d'invio e sono quindi esonerati dall'applicazione

della legislazione dello Stato di occupazione; vanno richiesti dai lavoratori

stessi o dal loro datore di lavoro, se possibile prima dell'inizio del periodo

di distacco (ma eccezionalmente anche nel corso di tale periodo o al termine

dello stesso), all'istituzione competente dello Stato d'invio, che li rilascia

a condizione che i contributi siano stati regolarmente versati nello Stato

d'invio (cfr. art. 12 n. 1 del regolamento [CE] n. 883/2004 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di

sicurezza sociale; art. 15 n. 1 e 19 n. 2 del regolamento [CE] n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

che ne stabilisce le modalità di applicazione; cfr. pure Guida pratica: La legislazione applicabile nell'unione

europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera, edita dalla Commissione amministrativa

per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stato al dicembre 2013,

pag. 6-7 e 15; cfr. anche doc. 9 allegato alla risposta dell'UIL in questa sede).

Nella fattispecie, la ricorrente ha spiegato di non essere in possesso dei

moduli A1 relativi agli operai che erano stati attivi sul cantiere di Bodio in

quanto non aveva annunciato il loro distacco all'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS) italiano, convinta in buona

fede che per l'intervento eseguito il 3 settembre 2015 - volto alla semplice

sostituzione di alcuni elementi posati precedentemente che si erano rotti - non

occorresse seguire le usuali procedure applicabili al distacco di lavoratori,

cioè "fare sia l'annuncio all'autorità elvetica che all'autorità italiana"

(cfr. dichiarazione prodotta con l'e-mail del 14 dicembre 2015, plico doc. 5 allegato alla risposta dell'UIL al Governo; cfr.

pure e-mail dell'8 e del 25 gennaio 2016). A torto. La ricorrente non poteva infatti

ignorare che, in ambito edilizio, tutti gli interventi - anche per la semplice

sostituzione di materiale - sono soggetti a notifica sin dal primo giorno (cfr.

art. 6 cpv. 2 ODist). In ogni caso, l'insorgente dimentica che avrebbe potuto

(e dovuto) sollecitare il rilascio di tali documenti almeno in un secondo

momento, quando l'AIC prima e l'UIL poi l'hanno esortata a più riprese ad esibirli

nell'ambito della presente procedura, ciò che tuttavia ha omesso di

fare.

Neppure si è peraltro premurata di dimostrare in altro modo - entro i termini

impartitile - l'osservanza delle disposizioni legali (cfr. art. 7 cpv. 3 LDist),

e meglio l'assoggettamento dei suoi lavoratori

distaccati alla legislazione italiana in materia di sicurezza sociale e la

conseguente esenzione dall'obbligo contributivo in Svizzera. Non è invece dato di vedere come possa soccorrerla

l'aver prodotto soltanto davanti all'Esecutivo cantonale i due scritti con cui

il 30 marzo 2015 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),

sulla base di uno specifico accordo (cfr. art. 17 del regolamento [CEE] 1408/71),

ha confermato all'indirizzo dell'INPS l'esenzione dei due lavoratori distaccati

dall'assoggettamento alla legislazione svizzera concernente la sicurezza

sociale per un distacco (dal 12 ottobre 2011 all'11 ottobre 2016, cfr. doc. E

allegato alla replica). Già perché tardivo, tale invio non permette di ritenere che la violazione dell'obbligo di dare

informazioni non sia stata commessa e che una sanzione non si giustifichi (cfr.,

nello stesso senso, sentenza Verwaltungsgericht Basel-Stadt VD.2015.36 del

2.

settembre 2015, in: BJM 2016, pag. 304 consid. 2.6). Ad ogni modo, non ci si

può esimere dal rilevare che la conferma dell'UFAS si riferisce ad altri

committenti in Svizzera, di modo che non può essere considerata valida per il distacco

sul cantiere di Bodio, come indicato dal Governo e del resto pacificamente

ammesso anche dalla ricorrente davanti a questo Tribunale (cfr. ricorso, punto

n. 49, pag. 11). Identiche conclusioni vanno tratte per quanto attiene ai moduli

E101 - in uso prima ma con lo stesso scopo degli attuali A1 (cfr. Guida

pratica, pag. 15), che li hanno sostituiti con effetto, per la Svizzera, dal 1°

aprile 2012 (RS 0.831.109.268.11) -, che si riferiscono alla suddetta conferma

dell'UFAS (punto n. 5.3). Moduli che, oltre a essere stati prodotti solo in

questa sede con la replica (cfr. e-mail del 25 maggio 2016 di cui al doc. C con

allegati), pure non contemplano il committente leventinese (ciò che rende peraltro

irrilevanti anche le digressioni sviluppate al riguardo dalle parti, attinenti a

un'altra procedura tuttora pendente, cfr. anche "oggetto" del citato e-mail

del 25 maggio 2016 di cui al predetto doc. C e duplica, punto n. 2, pag. 2).

4.4

Posto come la richiesta di fornire la documentazione in questione fosse in

concreto pienamente giustificata (cfr. art. 8 lett. b ODist), da tutto quanto

sopra discende dunque che la ricorrente è incorsa in una chiara violazione

dell'art. 7 cpv. 2 e 3 LDist.

5.

Appurata la realizzazione dell'infrazione,

non resta quindi che da verificare l'entità della sanzione.

5.1

Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist (nella versione vigente al momento

dei fatti), l'autorità cantonale competente può, per infrazioni ai sensi

dell'art. 12 cpv. 1, vietare alle imprese o alle persone interessate di offrire

i lori servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni. Per l'art. 12

cpv. 1 lett. a LDist, chiunque, in violazione dell'obbligo di dare

informazioni, rifiuta di darle o ne fornisce scientemente di false, è punito

con una multa sino a fr. 40'000.-, sempre che non sia stato commesso un delitto

per il quale il codice penale commina una

pena più grave. La punibilità in base all'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist non

presuppone una decisione di sanzione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LDist,

essendo sufficiente che siano riunite le condizioni di applicazione di tale disposto

(cfr. Messaggio concernente la legge federale sull'adeguamento delle misure

collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012, FF

2012.

3017, 3043).

Secondo l'art. 9 cpv. 3 vLDist, l'autorità che pronuncia una sanzione notifica

una copia della sua decisione all'organo di controllo competente ai sensi

dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO),

la quale tiene un elenco - pubblico - delle imprese e delle persone che sono

state oggetto di una sanzione passata in giudicato.

5.2

La commisurazione dell'entità della sanzione dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie. Deve in

particolare tenere debitamente conto della gravità

della violazione e della colpa, degli antecedenti dell'interessato, oltre che

del principio della proporzionalità (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern

dell'8 febbraio 2016, in: BVR 2017 pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA

52.2016.337

del 1° febbraio 2017 consid. 5.2).

5.3

In concreto, pur vertendo - contrariamente a quanto stabilito dalle

precedenti istanze - soltanto sulla mancata produzione dei moduli A1, la

violazione della legge da parte dell'insorgente non va certo sottovalutata, dal

momento che la sua mancata collaborazione ha impedito all'ente preposto di

controllare in modo completo l'osservanza delle condizioni lavorative e

salariali dei lavoratori distaccati nel nostro Paese. Infatti, come

correttamente rilevato dall'UIL (risposta, punto n. 13, pag. 5), il datore di

lavoro estero che non presenta tale certificato interviene nel mercato del lavoro

svizzero senza portare prova alcuna dell'adempimento dei propri obblighi legali

nello Stato d'invio, creando il rischio di distorsioni della concorrenza

rispetto alle aziende indigene e a quelle che distaccano lavoratori nel

rispetto dei requisiti di legge e mettendo a rischio il corretto funzionamento

del mercato del lavoro.

D'altro canto bisogna comunque considerare che la ricorrente risulta - quanto

meno dagli atti - incensurata.

In queste circostanze, il divieto pronunciato nei confronti della RI 1 e di

tutti i suoi dipendenti di prestare servizi in Svizzera per la durata di un

anno appare legittimo e giustificato. Oltre che essere contenuta nei limiti

concessi dalla legge, la sanzione - che corrisponde alla più lieve prevista

dalla norma applicabile - risulta rispettosa del principio della

proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità oggettiva

dell'infrazione rimproverata all'insorgente, nonché del grado di colpa ad essa

ascrivibile.

6.

6.1. Sulla base delle considerazioni

che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Ciò che, in concreto, esclude

anche l'assegnazione di ripetibili (art. 49 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera