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Decisione

52.2017.382

Commessa pubblica. Interruzione parziale della procedura d'aggiudicazione. Decisione confermata dal TF (STF 2C_825/2018 del 2 marzo 2021)

31 luglio 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti scelti avrebbero poi dovuto costituire un gruppo

interdisciplinare composto, oltre che dall'architetto stesso, da un ingegnere

civile, un ingegnere RCVS, un ingegnere elettrotecnico, un fisico della

costruzione e un architetto paesaggista (cfr. allegato A della documentazione

di gara, punto 2.6.2). In capo agli ingegneri specialisti, il committente ha

richiesto i seguenti requisiti:

Gli ingegneri specialisti devono avere domicilio

civile o professionale in Svizzera e devono essere iscritti al Registro

svizzero per ingegneri livello A o B (REG A o B).

Gli ingegneri specialisti con domicilio professionale o civile negli

Stati che hanno sottoscritto i trattati internazionali GPA e gli accordi

bilaterali devono disporre di un titolo equipollente ed essere abilitati a

esercitare la loro professione nel paese di domicilio. Gli interessati dovranno

dimostrare l'equivalenza del loro registro professionale a quello richiesto dal

regolamento di concorso, così come il riconoscimento di reciprocità

sull'esercizio della professione.

L'ingegnere civile può prestare la sua collaborazione unicamente in un gruppo

interdisciplinare di lavoro (team di progetto).

Gli altri specialisti possono prestare la loro collaborazione, al

massimo in due gruppi interdisciplinari di lavoro (team di progetto).

L'architetto rappresenta in ogni caso il gruppo di lavoro (capofila).

In merito all'aggiudicazione del mandato, il committente ha disposto quanto

segue (allegato A della documentazione di gara, punto 2.10):

L'ente promotore, in linea di principio, è vincolato alla

raccomandazione della giuria.

L'ente promotore si riserva il diritto di aggiudicare singolarmente le

successive fasi di progettazione, appalto e realizzazione.

Le prestazioni di direzione lavori non sono oggetto del presente

concorso e verranno assegnate successivamente.

Prima di procedere alla delibera del mandato di progettazione, l'ente

promotore chiederà ai membri del gruppo di lavoro aggiudicatario la

presentazione delle dichiarazioni descritte al punto 5.1.5 Dichiarazioni.

Inoltre tutti i membri del gruppo dovranno presentare la rispettiva iscrizione

all'OTIA.

[…]

La mancata presentazione da parte dell'architetto della documentazione

richiesta nei termini assegnati dall'ente promotore comporta l'esclusione dalla

procedura dell'intero gruppo di lavoro mentre la mancata presentazione delle

dichiarazioni da parte di un progettista specialista comporta la sua sola

esclusione. Esso verrà sostituito da un progettista scelto dal committente mediante

procedura prevista dalla legge.

[…]

L'ente promotore si riserva il diritto di non aggiudicare parte delle

prestazioni ed esigere la collaborazione con professionisti di provata

esperienza, qualora il team di progetto non disponesse della necessaria

competenza tecnica e organizzativa per la realizzazione dell'opera.

[…]

B. Su trentacinque

concorrenti il Consiglio di Stato ne ha selezionati dieci per la partecipazione alla seconda fase, tra cui lo studio

dell'arch. J__________.

C. a. I dieci gruppi interdisciplinari capeggiati

dagli architetti selezionati dal committente hanno inoltrato il proprio

progetto in forma anonima entro il termine

utile. La giuria preposta ha valutato i progetti e steso una

graduatoria, assegnando il primo premio a quello denominato S__________. Il

gruppo interdisciplinare responsabile del medesimo era costituito dall'arch. J__________

__________ quale capofila e da altri specialisti, tra cui, per l'ingegneria

civile, la RI 1 .

b. Preso atto del rapporto della giuria, la Sezione della logistica del DFE,

Divisione delle risorse ha preavvisato favorevolmente l'assegnazione del

mandato a tutti i componenti del gruppo interdisciplinare ad eccezione

dell'ingegnere civile, suggerendo di indire un nuovo concorso limitatamente

alle prestazioni di competenza di quest'ultimo. A giustificazione di questa

proposta ha addotto la precedente negativa esperienza avuta con la RI 1

nell'ambito dell'edificazione della scuola media di C__________.

D. Con separate decisioni

27 giugno 2017 il Consiglio di Stato ha aggiudicato all'arch. J__________ le

opere di sua pertinenza, al consorzio formato dall'arch. J______ e dallo studio

__________ architettura del paesaggio le prestazioni da architetto paesaggista,

alla _______ le opere di ingegnere RCVS e all'__________ quelle di ingegnere

elettrotecnico e fisico della costruzione. Con risoluzione del medesimo giorno,

il Governo, richiamata la prescrizione di concorso con cui si è riservato di non aggiudicare parte delle

prestazioni qualora il team di progetto non disponesse della necessaria

competenza tecnica e organizzativa per la realizzazione dell'opera e considerato

che quest'ipotesi si fosse realizzata nel caso del gruppo interdisciplinare

guidato dall'arch. J__________ limitatamente alle prestazioni di ingegnere

civile, non ha deliberato le predette opere alla RI 1, annunciando che

sarebbero state oggetto di procedura separata.

E. Contro quest'ultima

decisione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e la conseguente attribuzione della commessa in

proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. A mente

della ricorrente non vi sarebbe alcun motivo per negarle l'aggiudicazione delle

prestazioni di ingegnere civile. Le condizioni richieste dal bando di concorso

sarebbero soddisfatte, né vi sarebbero elementi oggettivi per ritenere una

mancanza di competenza tecnica e organizzativa. La sua vasta esperienza e le

sue referenze dimostrerebbero proprio il contrario. La decisione non potrebbe

nemmeno essere giustificata dai trascorsi tra la ricorrente e lo Stato, a cui

la risoluzione peraltro non accenna, sfociate in un contenzioso civile tuttora

pendente presso la Pretura di __________.

F. Al gravame si è

opposta la Divisione delle risorse, eccependo innanzitutto la carenza di

legittimazione attiva della ricorrente, che in quanto membro di un gruppo

interdisciplinare non avrebbe la facoltà di impugnare la decisione in modo

autonomo, senza la partecipazione degli

altri specialisti coinvolti. Nel merito, ha difeso la correttezza della

decisione governativa in quanto giustificata da un valido motivo. Premessa

l'importanza della figura dell'ingegnere civile nell'ambito della

ristrutturazione degli edifici - di pregio - dell'Istituto di Mezzana, ha sostenuto

che le difficoltà riscontrate con la ricorrente nell'ambito della nuova

edificazione della scuola media di C__________ dimostrerebbero l'inidoneità

della medesima a fornire le prestazioni messe a concorso.

G. Con la replica e la

duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, affinandole con argomentazioni

di cui si dirà, per quanto occorra, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo con-cernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).

1.2. La decisione impugnata è configurabile alla stregua di un'interruzione (parziale)

della procedura d'aggiudicazione, che la ricorrente,

in quanto partecipante al concorso, è legittimata a contestare (art. 15 cpv.

1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). A questo proposito non può infatti

essere seguita la tesi del committente secondo cui l'insorgente non avrebbe la

facoltà di agire in maniera autonoma, senza la partecipazione degli altri

membri del team di progetto. È vero che al concorso ha partecipato un gruppo

interdisciplinare formato da più professionisti e ditte costituenti una società

semplice ai sensi dell'art. 530 della legge

federale di complemento del codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle

obbligazioni) del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) che non ha capacità

giuridica, né processuale. Ciò comporta generalmente che solo i singoli membri

della società, riuniti in un litisconsorzio necessario, fruiscono della

legittimazione attiva (DTF 131 I 153 consid. 5) per contestare l'esito del

concorso. Nel caso concreto tuttavia, la risoluzione impugnata ha annullato la

procedura unicamente per quanto attiene alle opere di ingegneria civile, mentre

agli altri specialisti sono stati attribuiti i rispettivi mandati in maniera

del tutto indipendente. Vista la particolarità della fattispecie, alla RI 1 va

riconosciuto un interesse degno di protezione all'annullamento della stessa. Il

gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati

dall'incarto OR.2017.8 pendente presso la Pretura di ________, richiamato dal

Tribunale su richiesta sia della ricorrente, sia del DFE. Le tavole processuali forniscono al Tribunale sufficienti elementi

per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. Le parti non hanno del

resto sollecitato l'assunzione di ulteriori specifiche prove (art. 25

cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Secondo

l'art. 13 lett. i CIAP le disposizioni cantonali d'esecuzione del concordato

garantiscono, fra l'altro, la limitazione dell'interruzione e della ripetizione

della procedura di aggiudicazione per gravi motivi.

Le norme cantonali d'esecuzione devono in sostanza garantire

che il potere d'apprezzamento riservato all'ente banditore in ordine alla libertà di procedere a un'aggiudicazione

sulla base delle offerte inoltrate venga limitato in modo da permettergli di

prescindere da una delibera soltanto nel caso in cui sussistano gravi motivi.

Con questa disposizione si è inteso sottolineare gli obblighi derivanti dal

principio della buona fede che l'apertura di un pubblico concorso determina in

capo all'ente banditore nell'ambito dei rapporti precontrattuali (STA 52.2012.489 del 1° marzo 2013 consid. 3.1

pubbl. in RtiD II-2013 n. 20, 52.2009.13 del 16 marzo 2009 consid. 2.1; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, 3. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 790 segg.; Martin Beyeler, Ueberlegungen zum Abbruch von Vergabeverfahren, in: AJP/PJA 7/2005 pag.

784.

segg.; BR 2003, S20, pag. 66 segg.).

Di principio, sono considerati importanti tutti i motivi per i quali, in funzione della loro oggettiva gravità, non si

possa ragionevolmente esigere che il committente proceda

all'aggiudicazione. In quest'ordine di idee, l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al

committente di indire una nuova procedura di aggiudicazione o di rinunciare

totalmente o parzialmente alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento

in particolare quando, alternativamente: (a) nessuna delle offerte presentate risponde

ai criteri e alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) si può contare

su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni

tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza, (c) il

progetto viene modificato in modo sostanziale, (d) le offerte valide presentate superano manifestamente il limite dei

crediti allocati.

Suscettibili di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione sono in definitiva

tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla

legislazione sulle commesse pubbliche, permettono di considerare

un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del

concorso ingenera in capo al committente (RDAT II-2001 n. 41 pag. 169 segg.).

La giurisprudenza federale, dal canto suo, ritiene che il committente possa

interrompere la procedura di aggiudicazione se il provvedimento è giustificato

da motivi oggettivi e non mira a discriminare deliberatamente taluni

concorrenti; la loro prevedibilità non è di alcun rilievo (DTF 134 II 193

consid. 2.3).

2.2

In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso

e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto

di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 16 cpv. 1 CIAP). Il controllo

dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma

circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti

del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in

spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in

particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della

precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto

il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si

verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome

priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o

altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli

riferiti alla parità di trattamento o alla proporzionalità (cfr. DTF 104 Ia

206; RDAT I-1994 n. 34; STA 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 3;

52.2015.239

del 4 agosto 2015 consid. 2; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona

2002, n. 407 seg.).

3.

3.1. Nel caso

concreto il committente ha rinunciato ad aggiudicare le opere di competenza

dell'ingegnere civile alla ricorrente avvalendosi della facoltà prevista negli

atti di gara, che permetteva di non attribuire parte delle prestazioni ed

esigere la collaborazione con professionisti di provata esperienza qualora il

team di progetto non disponesse della

necessaria competenza tecnica e organizzativa per la realizzazione dell'opera.

La precedente esperienza vissuta sul cantiere della nuova sede di scuola

media a C__________ avrebbe dimostrato alla stazione appaltante l'inidoneità

della ricorrente all'esecuzione della commessa. Più precisamente, i predetti

lavori avrebbero evidenziato gravi lacune organizzative,

di gestione e progettazione dello studio d'ingegneria, problemi che

avrebbero comportato rallentamenti, rifacimenti e fermi del cantiere e che

hanno condotto l'ente appaltante a rescindere il contratto. Le manchevolezze

addotte dal committente avrebbero imposto il rifacimento e il rinforzo delle

strutture già eseguite e la riprogettazione delle strutture non ancora realizzate

al fine di evitare problemi statici.

3.2

Dal canto suo, la ricorrente ha contestato l'esistenza di qualsiasi motivo

oggettivo atto a inficiare la propria idoneità all'esecuzione dell'opera. In

particolare la medesima, con sede in Svizzera

e iscritta al Registro svizzero degli ingegneri, soddisfa le uniche condizioni

richieste per la partecipazione alla gara. La sua idoneità a concorrere

non potrebbe del resto essere messa in dubbio, potendo vantare numerose e

valide referenze in Svizzera e all'estero. I trascorsi riferiti al cantiere di

C__________ non poterebbero essere presi in considerazione già perché oggetto

di una lite pendente dinanzi alla Pretura di __________ e avviata dalla

ricorrente stessa. Le motivazioni addotte dal committente costituirebbero delle semplici argomentazioni

soggettive, inadatte a giustificare il provvedimento adottato.

3.3

3.3.1

Dagli atti emerge che i problemi sul cantiere di C_______ sono sorti

principalmente in relazione alla progettazione del dettaglio di appoggio e di

aggancio delle travi della palestra. Più precisamente, a febbraio 2016 la

ricorrente ha fornito al carpentiere le indicazioni per l'elaborazione dei

piani delle predette travi. Quest'ultimo ha tuttavia comunicato che secondo il

proprio fornitore il dettaglio d'appoggio delle stesse non poteva essere

garantito (rischio fessurazione) e che lo stesso comportava degli interventi

su più anni per il serraggio. Lo stesso divergeva inoltre da quanto originariamente

previsto in appalto, con maggiori costi nell'ordine di fr. 70'000.-. Il

committente e la direzione lavori (in seguito: DL) hanno pertanto chiesto alla

ricorrente e al carpentiere una serie di verifiche sul sistema proposto e sui

costi supplementari. Un mese dopo, la ricorrente e il carpentiere hanno comunicato

al committente di aver condiviso un dettaglio esecutivo brevettato dal

fornitore. Di conseguenza, il committente ha chiesto loro di indicare per

scritto le varianti proposte corredate da un commento tecnico e da un riepilogo

aggiornato dei costi. La RI 1, dapprima tramite e-mail e in occasione della

riunione di cantiere del 12 aprile 2016 poi, ha spiegato che vi erano tre soluzioni,

tutte tecnicamente realizzabili: quella prevista nel progetto originale, la variante

(a) da essa proposta in prima battuta, rispettosa della norma SIA 265, che

avrebbe comportato maggiori costi per fr. 66'000.- e l'ulteriore variante (b) proposta

dal carpentiere comprendente un dettaglio esecutivo brevettato dal fornitore ma non conforme alla citata norma SIA, che avrebbe

generato costi supplementari di fr. 25'000.-. La stazione appaltante, sia

per scritto sia in occasione delle riunioni di cantiere, ha espresso la volontà

di attenersi al progetto originale, salvo necessità tecniche documentate. Ha

quindi sollecitato la ricorrente a comunicare il dettaglio definitivo di

appoggio al carpentiere, ricordando l'esigenza di ordinare le travi della

palestra entro il 21 aprile 2016.

Dal verbale della riunione di cantiere del 19 aprile 2016, emerge che ricorrente e carpentiere si sono dati atto che

la soluzione originariamente prevista in appalto non poteva essere

eseguita e hanno deciso di approfondire la variante (b) proposta dal carpentiere. La ricorrente, subito dopo la

riunione, ha scritto un rapporto all'attenzione della committenza in cui

caldeggiava questa soluzione, ritenendola la più idonea sia dal profilo

estetico sia da quello esecutivo e preventivando un maggior costo di fr. 26'846.90.

Il 2 maggio 2016 il committente ha quindi approvato questa modifica di

progetto e il conseguente maggior costo. Quattro giorni dopo la ricorrente ha

trasmesso alla DL e ai professionisti coinvolti il piano esecutivo delle travi

in legno della palestra, specificando che la soluzione elaborata risultava

perfettamente compatibile con il progetto originale e che non comportava

pertanto oneri supplementari. Il carpentiere ha espresso il suo disappunto sul

piano esecutivo elaborato dalla ricorrente, facendo notare che, contrariamente

alla soluzione approvata in occasione della precedente riunione di cantiere,

questa non poteva escludere il rischio di fessurazione dovuto al cambiamento

dimensionale causato dalla variazione di umidità. Pure la DL ha bocciato questa

ulteriore variante (c), diversa da quella (b) concordata tra l'ingegnere e il

carpentiere. Evidenziando il ritardo accumulato, ha quindi sollecitato la

ricorrente a procedere attenendosi alla soluzione già approvata dal committente.

Dopo discussione, il 15 giugno 2016 il committente ha deciso di approvare la

proposta (c) riguardante l'esecuzione delle travi per la palestra. Il

carpentiere si è tuttavia rifiutato di eseguirla, giustificando la propria

posizione sulla base di una perizia di uno studio di ingegneria da esso

commissionata. La stazione appaltante ha di

conseguenza incontrato il carpentiere e l'ingegnere alla presenza della DL e ha

informato i professionisti che se non si fosse trovata una soluzione concordata per risolvere il problema avrebbe

fatto capo a un perito. Visto il proposito di carpentiere e ricorrente di

trovare un'intesa, la committenza ha assegnato loro un termine scadente il 1°

luglio successivo per presentare una nuova soluzione. Durante una riunione del

5.

luglio 2017, la ricorrente e il carpentiere hanno sottoscritto in segno di

approvazione dei piani di concetto che quest'ultimo avrebbe poi dovuto inviare

nella forma adatta alla ricorrente, che vi avrebbe apportato le proprie

correzioni. Ricevuti i piani rivisti dall'insorgente, il carpentiere ha

tuttavia reso noto di non poter procedere nel senso indicato dalle correzioni,

in quanto costituivano una modifica dell'ultima soluzione concordata (cfr. doc.

9/4 - 9/10, inc. OR.2017.8 della Pretura di __________ doc. O, Q-T, Y, EEE,

LLL, 4-19).

3.3.2

Vista l'impossibilità di giungere a un accordo sul progetto da

realizzare, il committente ha deciso di prediligere l'ultima variante approvata

(c), dando mandato allo studio di ingegneria B__________

di verificarne la fattibilità. La perizia 20 luglio 2016 che ne è scaturita ha

messo in luce diverse criticità del progetto (cfr. inc. OR.2017.8 doc.

LLL). In particolare, gli ingegneri hanno

espresso perplessità sulla progettazione del collegamento tra le travi di legno

e la lastra in cemento armato, ritenendolo troppo importante. Inoltre, hanno

criticato le dimensioni delle travi di legno lamellare, a loro dire

irrealizzabili nell'ambito della normale

produzione di legno lamellare incollato. In merito ai dettagli costruttivi

degli appoggi, la perizia ha segnalato che quelli proposti dalla ricorrente non

erano conformi alle esigenze della norma SIA 265 e alle regole dell'arte,

segnalando che le sollecitazioni non permettono di verificare la resistenza

della trave. Da chiarire, secondo gli ingegneri, sarebbe pure l'effettiva

necessità degli spinotti di stabilizzazione previsti nel progetto esaminato, i

quali andrebbero comunque ripensati in modo da risultare compatibili con il

movimento verticale e orizzontale della trave di legno. In conclusione, i

periti hanno osservato che il progetto

prevedeva soluzioni poco usuali, poco consone e poco corrispondenti alle regole

dell'arte della costruzione in legno e dell'ingegneria strutturale

del legno, segnalando che senza le modifiche indicate il medesimo era da

ritenersi non conforme alle esigenze attuali. A loro modo di vedere, si

imponeva una revisione completa del progetto della struttura in legno e

della sua interfaccia e collegamenti con il resto della costruzione.

3.3.3

Il 22 e il 24 agosto 2016 si sono tenuti incontri tra il committente e

la ricorrente volti a decidere come proseguire, alla luce della predetta

perizia. Con scritto 26 agosto 2016 il committente, con riferimento ai predetti

colloqui, ha comunicato alla ricorrente la sua intenzione di assegnare allo

studio B__________ il mandato di affiancarla in qualità di supporto per la progettazione

esecutiva delle travi della palestra e ha indicato il materiale che

l'insorgente avrebbe dovuto consegnare allo studio d'ingegneria per l'esecuzione

del compito. La ricorrente ha risposto difendendo l'operato sino ad allora

svolto e definito la perizia priva di osservazioni utili. Ha informato il

committente che l'elaborazione di una nuova variante esecutiva, in modo indipendente

o in collaborazione con una figura esterna, sarebbe stata da ritenere estranea

al mandato conferitole e puntualmente svolto e pertanto avrebbe comportato

l'assegnazione di un nuovo incarico con conseguente remunerazione (cfr. doc.

9/12, 9/13, inc. OR.2017.8 doc. CC-FF).

3.3.4

Vista la posizione della ricorrente,

il 31 agosto 2016 il Consiglio di Stato ha deciso di rescindere il

contratto con effetto immediato. Alla decisione è seguito uno scambio di

corrispondenza in cui la ricorrente ha reclamato l'importo rimanente della mercede

(fr. 170'000.-) e il committente ha richiesto la consegna di documenti utili ai

fini della continuazione del cantiere.

Non essendo addivenute a un accordo, la ricorrente ha avviato una causa civile

dinanzi alla Pretura di __________, a cui ha chiesto la condanna dello Stato al

pagamento di fr. 295'269.80 a saldo delle prestazioni previste a contratto,

nonché di quelle supplementari per l'elaborazione delle varianti di progetto

relative alle travi della palestra. Pretese a cui il Governo si è fermamente

opposto. Dal canto suo, lo stesso ha inoltrato una domanda riconvenzionale

tendente alla condanna della ricorrente al versamento di fr. 1'251'840.90 a

titolo di risarcimento danni per i maggiori costi di realizzazione dell'intera scuola

media di C______.

Questi sarebbero composti da prestazioni supplementari fatturate dal

carpentiere non solo in relazione alle travi della palestra, ma anche a causa

di altre modifiche al progetto elaborate dalla ricorrente prima e durante la

messa in opera. Inoltre, parte di questi costi deriverebbe da ritardi

riconducibili alla negligenza della ricorrente, in particolare alla mancata

tempestiva consegna di piani e documentazione (cfr. doc. 9/14, 9/15, inc.

OR.2017.8 doc. C, HH-NN). Oltre a ciò, l'importo reclamato dallo Stato a titolo

di risarcimento sarebbe in gran parte riferito a interventi resi necessari in

seguito alle risultanze di un rapporto preliminare redatto il 16 dicembre 2016

dallo studio B__________, il quale evidenziava diverse problematiche nelle

strutture realizzate secondo le indicazioni

dell'insorgente (cfr. doc. 26). Più precisamente, i periti, premesso che

la struttura non era immediatamente valutabile data la sua complessità, hanno

evidenziato che le armature presentavano dettagli costruttivi non ideali

per il tipo di edifici, con particolare riferimento al loro diametro

decisamente inconsueto […] all'interno di elementi strutturali di

spessore decisamente contenuto, praticamente impossibili da eseguire. Pure

le solette e le pareti sono state ritenute di spessore molto esiguo per il

genere di struttura. A mente degli ingegneri, parecchi problemi di cantiere sarebbero

emersi a causa di scelte costruttive estremamente

complesse. Non essendo stata

studiata a fondo la combinazione di armature e precompressione, molti

dettagli sono stati modificati in corso d'opera. Pur avendo impiegato calcestruzzo

con ottime caratteristiche meccaniche, le tappe di getto imposte

avrebbero accentuato la tendenza alla fessurazione dovuta al ritiro, constatata

specialmente attorno alle aperture. Relativamente alla struttura in

calcestruzzo, i periti hanno escluso rischi importanti di cedimento e appurato

che le armature presenti garantiscono a rottura una sicurezza sufficiente.

Tuttavia, essi hanno riscontrato problematiche in relazione all'efficienza

funzionale della struttura, e meglio:

·

Eccessive deformazioni sotto gli

sbalzi e sotto le grandi aperture,

·

fessurazioni dovute a trazioni nel

calcestruzzo superiori ai limiti ammissibili dalla norma SIA 262 per esigenze

accresciute (calcestruzzo facciavista)

·

armature nelle solette di copertura

inferiori ai quantitativi minimi secondo SIA 262

·

impossibilità di posa delle

armature previste dal progettista di grande diametro in spessori troppo contenuti.

In relazione alle

strutture in legno il rapporto ha confermato i riscontri della precedente

perizia in merito alla copertura della palestra.

Inoltre, per le diverse solette miste legno-calcestruzzo presenti nei

diversi blocchi, i periti hanno scorto un dettaglio inusuale di collegamento,

non conforme alla prevenzione incendi.

Per porre rimedio alle mancanze riscontrate, gli ingegneri hanno proposto i seguenti

correttivi:

·

precompressione disposta

linearmente nei cordoli di copertura del blocco B e C

·

predisposizione di un appoggio

puntuale supplementare con colonna in acciaio e rinforzo nelle fondazioni nel

blocco C […]

·

aumento delle armature e degli

spessori delle solette, laddove ancora possibile

·

completa revisione del progetto

della copertura con travi di legno della palestra

·

correzione del dettaglio di

connessione per solette miste, per garantire la prevenzione incendi

(disposizioni già implementate).

4.

4.1. Da quanto

esposto ai precedenti considerandi emerge senza dubbio che il cantiere si è

trovato in una situazione di stallo, occasionata

dal rifiuto del carpentiere e della DL a mettere in opera il progetto, più volte modificato, della ricorrente,

ciò che ha spinto l'Ente pubblico a commissionare una perizia per

valutare la fattibilità dello stesso. Perizia che ha sostanzialmente bocciato

il lavoro dell'insorgente. Impregiudicato l'esito della procedura civile

pendente, che stabilirà le effettive responsabilità delle parti, sulle quali

evidentemente il Tribunale non può esprimersi, vi sono elementi concreti per

concludere che il rapporto di fiducia tra stazione appaltante e ingegnere si è

rotto in seguito a circostanze oggettivamente serie che rischiavano di

pregiudicare la prosecuzione del cantiere in modo celere ed efficace.

Date queste premesse, non si può ritenere che il committente abbia agito per

semplice ripicca, in seguito a banali attriti o mosso da imbarazzo o da un

sentimento di antipatia verso la ricorrente. Rinunciando ad assegnarle la

commessa, il Governo ha inteso piuttosto tutelarsi dal rischio che problemi di

ordine tecnico, strutturale e organizzativo

potessero verificarsi sul cantiere di Mezzana. Eventualità che, data la

complessità della ristrutturazione di edifici di un certo pregio quali Villa Cristina

e la cantina del vino e le conclusioni poco rassicuranti cui è giunto lo studio

B__________ nelle proprie perizie, il committente poteva ritenere non del tutto

remota senza abusare del proprio potere di apprezzamento.

4.2

Se è vero che in capo all'ingegnere civile il committente non ha richiesto

ulteriori criteri di idoneità oltre al domicilio in Svizzera e all'iscrizione

al registro svizzero per ingegneri e che la prescrizione che gli conferiva

facoltà di rinunciare all'aggiudicazione di talune prestazioni in caso di

mancanza della necessaria competenza tecnica e organizzativa per la

realizzazione dell'opera era piuttosto

vaga, non richiedendo ad esempio di apportare referenze di sorta, è pur

vero che il committente, a fronte dell'esperienza diretta nell'ambito di un

precedente cantiere poteva a ragione ritenere la RI 1 inidonea ad assumere la

commessa. Certo non ogni minimo difetto dell'opera

o qualunque banale screzio avrebbero potuto giustificare la mancata

attribuzione delle prestazioni all'insorgente. Nel caso concreto, i ritardi

accumulati sul cantiere a causa dell'impossibilità di trovare una soluzione concordata

e affidabile in merito alla progettazione delle travi della palestra e le

risultanze delle dettagliate perizie, ancorché di parte, costituiscono elementi

concreti su cui lo Stato ha fondato la propria decisione. A questo stadio, in

attesa dell'esito del procedimento civile che li vede contrapposti, il Governo

ha insomma maturato le proprie valutazioni

senza incorrere in un uso scorretto del proprio potere di apprezzamento.

Imporre una diversa conclusione si tradurrebbe in un esame

dell'opportunità della decisione impugnata, ciò che a questo Tribunale è precluso.

4.3

In altre parole, la rottura del rapporto di fiducia tra il committente e

l'insorgente in seguito ai fatti avvenuti durante i lavori a C__________ costituisce

un motivo grave e oggettivo atto a giustificare l'interruzione della procedura limitatamente

alle prestazioni di ingegneria civile conformemente alla disposizione delle

regole di gara di cui al punto 2.10 dell'allegato A. La risoluzione governativa,

sostenibile, merita tutela. Il ricorso va quindi respinto.

5.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente al

conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.

6.

La tassa di

giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera