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Decisione

52.2017.385

Aiuto complementare comunale - condizioni per la concessione

6 febbraio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti. Il 15 marzo 2017, su reclamo, l'Esecutivo comunale ha confermato

la propria decisione precisando che, sulla base dell'accertamento periodico

esperito dall'autorità a febbraio 2017, dalla decisione di tassazione 2015 risultava

che la sostanza netta del figlio di RI 1, con cui essa vive in comunione

domestica, ammontava a fr. 89'000.-, importo superiore al limite di fr.

75'000.- previsto dal diritto comunale per la concessione del suddetto

contributo finanziario.

B. Con giudizio del 5

luglio 2017 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata

dall'insorgente avverso l'ultima decisione municipale. Il Governo ha rilevato,

in sostanza, che la dichiarazione d'imposta per il 2017 riferita al figlio e

prodotta dalla ricorrente al fine di comprovare che la sostanza netta a questi

relativa era inferiore a fr. 75'000.-, non permetteva di confutare quanto

attestato dalla decisione di tassazione del 2015; di conseguenza l'Esecutivo

cantonale ha confermato che RI 1 non ossequia più le condizioni legali per

poter beneficiare del contributo comunale a far tempo dal 1° gennaio 2017.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone

implicitamente l'annullamento e postulando che le sia riconosciuto il diritto

di poter continuare a beneficiare dell'aiuto complementare comunale. L'insorgente

ritiene, in sostanza, che l'autorità comunale avrebbe dovuto considerare che, a

fronte del modesto reddito percepito dal figlio, la sostanza di cui egli

dispone costituisce la sua fonte di sostentamento. Aggiunge quindi che il CO 1 non

avrebbe dovuto tenere conto della comunione domestica ma unicamente della sua

situazione. Censura poi il fatto che nel regolamento comunale non sia prevista

alcuna possibilità di deroga per i casi particolari come quello qui in esame.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di stato senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene il CO 1 con argomentazioni di cui si dirà, per

quanto necessario, in appresso.

E. In sede di replica e

duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro contrapposte

tesi di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La ricorrente,

direttamente toccata dalla decisione impugnata, nonché parte del procedimento

di prima istanza, è legittimata ad agire in giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è ricevibile in ordine e può essere

deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Nei limiti della

legislazione federale e cantonale applicabile in materia, il 18 novembre 2013

il Comune di __________ ha emanato il regolamento comunale concernente l'aiuto

complementare comunale per gli anziani, i superstiti e gli invalidi del 18 novembre

2013.

(RACC), approvato dalla Sezione enti locali il 27 marzo 2014. In questo

modo il Legislatore comunale ha inteso riconoscere la necessità di migliorare

la previdenza sociale a favore di una determinata cerchia di persone più

vulnerabili che risiedono nel Comune. Tale aiuto, di natura finanziaria, viene

concesso ai cittadini che adempiono cumulativamente i seguenti requisiti (art.

2.

RACC):

a) sono domiciliati nel Comune da almeno 3 anni;

b) sono a beneficio delle prestazioni complementari giusta la legge federale

sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30);

c) dispongono di una sostanza netta non superiore a fr. 50'000.- (per le

persone sole) o non superiore a fr. 75'000.- (per le coppie);

d) vivono in comunione domestica con parenti o conviventi che dispongono di un

reddito imponibile non superiore a fr. 50'000.- e/o di una sostanza netta non

superiore a fr. 75'000.-.

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, la ricorrente sostiene che l'esecutivo comunale non

abbia debitamente valutato la sua situazione. A suo dire, visto l'esiguo

reddito annuale percepito dal figlio - in parte dovuto al fatto che questi deve

accudire la madre - e la necessità per quest'ultimo di attingere alla sostanza

per provvedere al proprio sostentamento, nel caso di specie la sua situazione

andava valutata individualmente.

3.2

Secondo quanto emerge dagli atti, allorquando è stata resa la decisione

municipale all'origine della presente vertenza la ricorrente non adempiva la

condizione di cui all'art. 2 lett. d RACC per poter beneficiare dell'aiuto

complementare comunale. In effetti, come emerge dalla notifica di tassazione

2015, sulla quale si è fondato il Municipio per sospendere il versamento del

sussidio in parola alla ricorrente, è certo che la sostanza netta del figlio di

quest'ultima, il quale vive in comunione domestica con la madre, superava la

soglia di fr. 75'000.- fissata dalla lett. d dell'art. 2 RACC, ciò che in

questa sede l'insorgente nemmeno più contesta. Il fatto che verosimilmente

parte di questa sostanza venga usata dal figlio di RI 1 per sopperire all'esiguo

reddito che riesce a conseguire, non permette di giungere a diversa conclusione.

Ne discende pertanto che la decisione del CO 1, che si è limitato ad applicare alla

fattispecie concreta quanto previsto dal regolamento comunale, non presta il

fianco ad alcuna critica.

La questione di sapere se, pendente causa, la sostanza imponibile del figlio

accertata nelle decisioni di tassazione successive a quella del 2015, sia scesa

di sotto della citata soglia di fr. 75'000.- è una questione che esula dalla

presente vertenza e che dovrà essere esaminata dal Municipio qualora la

ricorrente dovesse chiedere un ripristino dell'aiuto complementare litigioso.

4.

4.1. La

ricorrente contesta pure il fatto che nel RACC non vi sarebbe nessuna norma che

permetta in casi particolari di derogare alle condizioni previste dal suo art.

2.

4.2

La critica è rivolta non tanto contro la decisione del Municipio di

sospendere l'erogazione del sussidio in questione, quanto piuttosto verso la

normativa comunale che disciplina questa materia. A questo proposito, occorre

preliminarmente rilevare che, giusta l'art. 73 cpv. 2 secondo periodo della

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI;

RL 101.100), i tribunali non possono applicare norme cantonali (tra cui

rientrano anche quelle di rango comunale) contrarie al diritto federale o alla

Costituzione cantonale. Pertanto, al fine di rispettare il principio della

preminenza del diritto superiore, l'autorità

di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma con il diritto federale

e internazionale e può paralizzarne

l'applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o

modificarla operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle)

della norma stessa (Adelio Scolari,

Diritto amministrativo - parte generale -, 2a ed., Cadenazzo 2002 n. 375

segg. e riferimenti; STA 52.2016.200 del 9 luglio 2018 consid. 2).

In concreto non si vede tuttavia, né la ricorrente lo spiega, quali norme di

rango superiore sarebbero in specie violate. La tesi ricorsuale infatti getta

al massimo dei dubbi sull'opportunità di prevedere ulteriori casi di eccezione

oltre a quelli contemplati dall'art. 3 RACC, ma non dimostra ancora che la

regolamentazione attualmente in vigore sia incompatibile con le norme di rango

superiore, con il che anche questo argomento è da respingere.

5.

5.1. Stante

quanto precede, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della

decisione governativa qui impugnata.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia, commisurata secondo le possibilità

finanziarie della ricorrente, è a carico di quest'ultima, in quanto soccombente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 300.-, già anticipata per fr. 600.- dalla ricorrente, è posta

a suo carico. Alla ricorrente è restituito l'importo di fr. 300.- anticipato in

eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera