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Decisione

52.2017.388

Bando di concorso a procedura selettiva per la progettazione di una casa anziani. Ammissibilità dell'impostazione del concorso secondo la procedura selettiva e dei criteri di idoneità posti

2 marzo 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I dettagli del metodo di

valutazione erano illustrati nel programma di concorso (cfr. bando punto n. 6 e

programma concorso cap. 4.8). Per quanto attiene ai criteri di idoneità, la

documentazione di gara prevedeva quanto segue (cap. 4.6 programma concorso):

Oltre alle condizioni di partecipazione, i team di

progettazione devono rispettare tutti i seguenti criteri di idoneità. In caso

di mancato rispetto di uno qualsiasi dei criteri, la domanda di candidatura non

verrà ulteriormente tenuta in considerazione.

1. Risorse umane/forza lavoro:

Lo studio di architettura deve avere un fatturato

medio superiore a 0.6 Mio CHF annuo durante gli ultimi tre anni.

Considerandi

2.

Esperienza e competenze professionali nella

progettazione, per:

a. lo studio di architettura

1.

referenza, realizzata in corso di

realizzazione (cantiere) negli ultimi 15 anni, quale progettista di edifici con

un investimento complessivo pari o superiore a 7.5 Mio CHF

(…)

B. Gli arch. RI 1 e RI 2 sono

insorti con due separati ricorsi, identici nel contenuto, contro il predetto

bando di concorso, chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto

sospensivo ai gravami. Hanno contestato la scelta della procedura selettiva, a

loro avviso ingiustificata per rapporto al mandato relativamente semplice e alla

costruzione ordinaria di cui si tratta. Hanno pure criticato le condizioni di

partecipazione relative al fatturato annuo degli ultimi tre anni (0.6 Mio fr.)

e alla referenza da apportare (opera con un investimento di 7.5 Mio fr.), che sarebbero

esageratamente onerose, oltre che inutili, dal momento che l'idoneità dell'architetto

potrà essere valutata sulla base del progetto che presenterà, e limiterebbero oltremodo

l'accesso al concorso a molti architetti operanti in Ticino. A quest'ultimo

proposito, nemmeno la possibilità di consorzio tra architetti viene in soccorso

agli studi di architettura più modesti, che da soli non potrebbero prendere

parte al concorso, dato che le regole di gara impongono al capofila di adempiere

tutte le condizioni di idoneità fissate. Gli insorgenti hanno inoltre contestato

le condizioni di gara per quanto riguarda l'inammissibilità di domande nella

prima fase del concorso, l'aggiudicazione a trattativa privata del mandato al

team vincitore e la possibilità per il committente di fare capo a submandatari

nel caso in cui il vincitore non disponesse delle qualifiche e capacità

operative al momento dell'aggiudicazione.

C. Ai gravami si è opposto l'CO

1.

In particolare, ha affermato che la procedura messa in atto, per la quale il

committente gode di un vasto margine discrezionale, è perfettamente conforme

alle disposizioni applicabili alla gara, il programma di concorso in linea con

il regolamento SIA 142/2009. Ha ribadito la particolarità e complessità dell'opera

da progettare, di importanti e notevoli dimensioni e costi di investimento, con

contenuti e funzioni diverse tra di loro e con esigenze costruttive

particolari, che giustificano appieno la scelta della procedura selettiva per

il concorso. La soglia minima di fr. 0.6 Mio di fatturato annuo per lo studio

di architettura si pone del resto in un rapporto del tutto ragionevole con i

valori in gioco, in considerazione degli onorari stimati per le prestazioni di

architetto, e assicura che le medesime possano essere fornite da operatori con

sufficienti capacità per realizzare e gestire il progetto in modo appropriato.

La referenza da portare, dal canto suo, serve proprio per dimostrare la

capacità dei partecipanti di gestire un mandato di questa entità. La valutazione

della bontà del progetto sarà invece oggetto della seconda fase del concorso. L'CO

1.

ha inoltre difeso la possibilità di consorzio tra architetti, alle condizioni

stabilite, che permette proprio a coloro che non adempiono i requisiti di partecipazione

di collaborare con lo studio principale e acquisire esperienza in un importante

progetto. La stazione appaltante ha pure contestato le altre censure della

ricorrente con motivi di cui si dirà, ove occorra, in appresso.

D. Con la replica e la duplica,

le parti hanno ribadito le proprie tesi precisandole con argomentazioni che

verranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo risulta dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1

del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6

febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4). La legittimazione

attiva dei ricorrenti, professionisti attivi nel ramo dell'architettura, è

certa (art. 65 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm,

RL 3.3.1.1).

1.2

I ricorsi, tempestivi

(art. 15 cpv. 2 CIAP), sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere

esaminati sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm) e con

un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm).

2.

I ricorrenti contestano

anzitutto la decisione dell'CO 1 di approntare un concorso di progetto con

procedura selettiva, più restrittiva e limitante l'accesso al mercato, anziché con

una procedura libera. A mente loro, il tipo di realizzazione assai comune e ordinario

è paragonabile ad un edificio plurifamiliare con tipi di alloggio diversi e non

giustifica la preselezione di candidati senza concedere a tutti gli interessati

di presentare un progetto.

2.1

A livello legislativo

cantonale, le norme disciplinanti i concorsi di progettazione (d'idee e di

progetto) sono contenute al capitolo III del RLCPubb/CIAP. L'art. 20 cpv. 1

RLCPubb/CIAP dispone che il concorso di progetto è il concorso che serve alla

soluzione di compiti ben definiti la cui realizzazione è prevista e all'identificazione

di professionisti idonei in grado di realizzare queste soluzioni. Il grado di

approfondimento del concorso di progetto può essere scelto liberamente e

dipende dalle esigenze di informazione del committente in vista delle decisioni

da prendere, ad esempio per quanto riguarda gli aspetti formali, funzionali,

economici e rilevanti ai fini dell'approvazione. Il cpv. 2 della stessa norma

indica che il committente disciplina nel singolo caso la procedura di concorso.

Di regola esso farà capo alle relative disposizioni di organizzazioni

professionali di categoria, segnatamente alla norma SIA 142, sempre che simili

disposizioni non contraddicano quelle della legge (in casu: il CIAP) o del relativo

regolamento di applicazione. Ogni concorso, compresi quelli di progettazione

gestiti in applicazione delle norme SIA, deve quindi rispettare i principi

cardine che governano l'aggiudicazione di commesse pubbliche, in particolare

quelli riferiti alla parità di trattamento, all'imparzialità e alla trasparenza

(cfr. art. 1 cpv. 3 CIAP).

2.2

In concreto, la gara

promossa dall'CO 1 è un concorso di progetto ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett.

b RLCPubb/CIAP, esplicitamente assoggettato, ancorché in via subordinata, alle

norme SIA 142/2009 (vedi programma di concorso, cap. 2.4 pag. 7), che ne

disciplinano lo svolgimento e stabiliscono diritti e doveri del committente,

dei membri della giuria, degli esperti e dei partecipanti (art. 2.1 SIA

142/2009). Secondo il programma di concorso, obiettivo della procedura è l'assegnazione

di un mandato di progettazione per una nuova casa anziani sul fondo n. 763.

Tenuto conto delle particolarità del compito, la stazione appaltante ha scelto

la procedura bifase. Con la (prima) selezione, l'CO 1 determina 12 concorrenti,

costituitisi in un team di progettazione interdisciplinare, che dovranno comprovare

la loro capacità a svolgere i compiti richiesti tramite la produzione di referenze

che ne attestano l'idoneità e le esperienze professionali (cfr. cap. 4.1 programma

di concorso). Dopo questa selezione, prende avvio il concorso vero e proprio,

dove i concorrenti ammessi devono allestire un progetto di massima che tenga in

particolare conto:

- della

funzione sociale e pubblica dell'edificio, con la possibilità di fruizione

degli spazi comuni e degli aperti, onde generare un luogo di aggregazione

sociale;

- dell'integrazione

nel contesto urbanistico e paesaggistico;

- della

funzionalità degli accessi per tutti i tipi di mobilità;

- dell'organizzazione

interna, in funzione delle relazioni funzionali tra i vari contenuti del

programma degli spazi;

- dell'organizzazione,

dell'arredo e della qualità degli spazi esterni;

- dell'efficacia

e della razionalità degli interventi costruttivi, della durevolezza dei

materiali proposti, dei dettagli costruttivi e della validità del concetto energetico;

- dell'economicità

dell'investimento proposto e della razionalità della manutenzione dell'edificio

(cfr.

cap. 1.3 pag. 5 e 5.2 pag. 21 programma di concorso).

La scelta del committente

di sottoporre questo concorso alla procedura selettiva non è censurabile con

successo dai ricorrenti. Nella misura in cui tale scelta rispetta i dettami

delle normative vigenti (CIAP, RLCPubb/CIAP e sussidiariamente la SIA 142/2009)

e i principi da queste sanciti e dedotti dalla giurisprudenza (in particolare

efficace e libera concorrenza tra concorrenti, parità di trattamento, trasparenza,

imparzialità dell'aggiudicazione), rientra nell'ampio margine di apprezzamento

che il Tribunale, al pari di qualsiasi bando di concorso, riconosce alla stazione

appaltante ed è sindacabile da parte dell'autorità giudiziaria unicamente sotto

il profilo di un esercizio abusivo del potere (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP). Ipotesi,

questa, che si verifica quando quest'ultimo è esercitato in spregio dei

principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla legge, la

legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e la buona fede. In particolare,

nell'ambito di contestazioni dirette contro il bando e i relativi documenti di

gara, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma deve limitarsi ad accertare

che le varie clausole contemplate da questi atti non disattendano i principi cardine dell'ordinamento delle commesse

pubbliche non siano insostenibili, in quanto fondate su considerazioni

estranee alla materia, che non operino distinzioni ingiustificate e discriminatorie

o che non permettano in definitiva di esprimere un giudizio oggettivo e

ponderato sulla bontà dell'offerta. Il controllo dell'opportunità, come precisa la legge stessa all'art. 16 cpv. 2 LCPubb,

è escluso (cfr. STA 52.2017.42 del 24 aprile 2017 consid. 2, STA

52.2015.498

dell'8 gennaio 2016 consid. 2, 52.2013.189 del 18 giugno 2013

consid. 2, 52.2010.444 del 3 maggio 2011, pubbl. in RtiD II-2011 n. 8 consid.

2, STA 52.2008.226 del 2 novembre 2009;

RDAT I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413). In concreto, la scelta di una procedura selettiva per l'edificazione

della struttura polifunzionale in questione, tutt'altro che ordinaria e banale

come invano tentano di sostenere i ricorrenti, non permette di ritenere abusiva

secondo i principi giuridici appena illustrati la decisione del committente di escludere

la procedura libera senza preselezione dei concorrenti per optare per una procedura

selettiva che dà al committente la possibilità di scegliere già in prima

battuta i team interdisciplinari che più offrono garanzie di massima qualità di

prestazioni. Del resto, gli insorgenti non hanno saputo menzionare nessuna

norma che in concreto sarebbe stata disattesa dal committente, le loro critiche

sono invece rimaste del tutto generiche.

3.

I ricorrenti ritengono

inoltre che i requisiti di partecipazione riferiti allo studio di architettura

e relativi al fatturato annuo (fr. 0.6 Mio negli ultimi tre anni) e alle referenze

(costruzione realizzata o in corso di costruzione con un investimento

complessivo pari o superiore a fr. 15 Mio) siano troppo elevati, ciò che

impedirebbe alla maggior parte degli architetti ticinesi di inoltrare la

candidatura. Ciò anche poiché la possibilità concessa dalla stazione appaltante

di consorzio tra studi di architettura sarebbe vanificata per il fatto che lo

studio capofila deve rispettare tutti i requisiti richiesti.

3.1

Insita nella

procedura di gara del concorso di progetto è la fissazione sin dall'inizio di

adeguati criteri di partecipazione e di selezione (cfr. per la procedura libera

l'art. 6.1. SIA 142/2009 e l'art. 7.1 SIA 142/2009 per quella selettiva). In

virtù dell'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono

una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri

oggettivi e verificabili. In Ticino, siffatte disposizioni si trovano nel RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6. L'art. 10 cpv. 2

lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i

documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di

predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per

entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che

devono produrre per dimostrarne

l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo

chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto

al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte

pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri

di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono

in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione

richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità

è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente

la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta

dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei

concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non

ha luogo soltanto nell'ambito della procedura

di concorso secondo il metodo selettivo, come quella che ci occupa, ma

anche nella procedura di concorso monofase (STA

52.2015.369

del 23 ottobre 2015, 52.2010.267 del 23 agosto 2010).

3.2

I criteri d'idoneità

si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere

particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente

deve soddisfare indipendentemente dalla

natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al

pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare

fra i criteri d'idoneità di carattere

particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge

stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a

dipendenza di sue specifiche esigenze.

3.3

Nel caso di specie,

l'ente banditore ha inserito nelle prescrizioni di gara, tra gli altri, due

criteri di idoneità di natura particolare, qui contestati dai ricorrenti, segnatamente

l'esigenza per lo studio di architettura di avere un fatturato medio

superiore a 0.6 Mio Fr. annui durante gli ultimi tre anni e 1 referenza

realizzata o in corso di realizzazione (cantiere) negli ultimi 15 anni quale progettista

di edifici con un investimento complessivo pari o superiore a 7.5 Mio fr. (cfr.

cap. 4.6 programma di concorso). In pratica, il committente ha richiesto queste

condizioni di accesso alla gara, suscettibili di dimostrare che i concorrenti

posseggono la capacità in termini di risorse umane e di forza lavoro e in

termini tecnici e finanziari e dispongono così di una struttura adeguata per l'adempimento

dei compiti da eseguire per fornire l'oggetto della commessa.

3.3.1

Così come formulati, i controversi

criteri di idoneità non prestano il fianco a critiche di sorta. Come già detto,

al di là del tentativo dei ricorrenti di banalizzare la complessità dell'operazione

voluta dai due comuni promotori, non v'è chi non veda che il progetto messo a

concorso è certamente particolare, sia per l'ampiezza dell'opera (4300 mq di

SUL), sia per l'entità dell'investimento globale (25 Mio fr.), sia per i suoi

contenuti e per le sue funzioni (casa anziani: unità abitative di cura standard

e protette, vani comunitari, locali medico-tecnici, servizi generali; centro di

protezione civile; asilo nido), sia per le differenti esigenze dei suoi fruitori

che devono trovare un'armoniosa e funzionale convivenza negli spazi (anziani,

bambini in tenera età, fruitori del centro di protezione civile). Va altresì

rilevato che le condizioni di partecipazione poste si pongono senz'altro in un

rapporto ragionevole con l'importanza del progetto messo a concorso in termini

di fatturato medio richiesto durante gli ultimi tre anni (fr. 0.6 Mio per un'opera

di fr. 25 Mio e un prevedibile onorario per le prestazioni da architetto di fr.

1.8

Mio minimo [cfr. risposta pag. 7 e doc. 6 dell'Ente]) e ciò indipendentemente

dal grado di difficoltà attribuito concretamente all'opera (n = 1.1 secondo la

norma SIA 102; cfr. anche programma di concorso, cap. 2.9) e sul quale i

ricorrenti a lungo, ma invano, disquisiscono.

3.3.2

Per quanto riguarda poi la referenza richiesta, si ricorda in

generale che le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare

la capacità del concorrente di fornire la prestazione oggetto della commessa.

Riguardano quindi l'idoneità del concorrente e non la bontà dell'offerta o del

progetto, che sarà oggetto di valutazione successiva. Di regola, le referenze

sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione

del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il

medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD I-2012 n.

14.

consid. 2.2.1; STA 52.2009.421 del 4 gennaio 2010).

In concreto, non v'è dunque dubbio che il

lavoro da apportare quale referenza è suscettibile di attestare la capacità (e

non, contrariamente a quanto supposto dai ricorrenti, la bontà del progetto,

oggetto di valutazione nella seconda fase) del concorrente di fornire quanto

richiesto dalla stazione appaltante ed è volto ad assicurare la

partecipazione di architetti che abbiano maturato esperienza quali progettisti

di edifici di un certo spessore. Il numero di referenze (una) e il periodo

determinante (15 anni) appaiono del tutto proporzionati. D'altra parte, le regole del concorso vanno impostate

in funzione della commessa occorrente al committente, non secondo le

rivendicazioni che permettano a potenziali offerenti senza esperienze

specifiche di partecipare alla gara.

Quanto all'invocata lesione del principio volto a garantire un'efficace

e libera concorrenza e all'asserita limitazione dell'accesso al mercato del

lavoro di molti architetti, gli insorgenti dimenticano che il concorso indetto

dall'CO 1 è retto dal CIAP e quindi ha portata territoriale internazionale

(cfr. anche le condizioni di partecipazione di cui al cap. 4.2 del programma di

concorso). In quest'ottica, nulla permette di inferire che i controversi

criteri di idoneità siano talmente incisivi da limitare il novero dei possibili

offerenti in modo che non vi sia più una concorrenza sufficiente. Del resto, secondo

l'indagine condotta dai ricorrenti solo tra i professionisti attivi in Ticino

affiliati alla Federazione Architetti Svizzeri, si potrebbero contare

potenzialmente 8 studi di architettura idonei (cfr. doc. 4 dei ricorrenti). Tale

numero non appare affatto eccessivamente ristretto al punto da essere in

contrasto con i principi che governano la materia invocati dagli interessati.

3.3.3

Ciò vale a maggior ragione se si considera che ai partecipanti è concessa

la facoltà di consorzio, che consente a quei concorrenti che, o non raggiungono

la cifra minima di fatturato, o non sono in grado di apportare una referenza dell'entità

richiesta, di ugualmente collaborare al progetto nel team interdisciplinare ed

acquisire esperienza e referenze che potranno in futuro mettere a frutto in

modo autonomo. Il fatto, criticato nei ricorsi, di ammettere il consorzio solo

a condizione che vi sia almeno un architetto o studio di architettura che

adempie tutti i requisiti di idoneità è senz'altro giustificato nell'ottica di garantire

al committente un interlocutore principale qualificato che dispone già di per

sé dell'attitudine e dell'esperienza necessarie per la gestione di grandi

progetti, senza per questo impedire a priori ad altri architetti di pure

collaborare con questi professionisti ed apportare la loro esperienza. La

scelta operata rientra pertanto nell'ampio potere di apprezzamento riservato al

committente e non può essere sindacata con successo questa sede. Il ricorso su

questo punto deve pertanto essere respinto.

4.

I ricorrenti contestano

pure la clausola che consente all'ente appaltante di esigere dal vincitore del

concorso il ricorso a submandatari idonei nel caso in cui non disponesse delle

qualifiche e delle capacità operative necessarie per adempiere il mandato (cfr.

programma di concorso 2.9), che considerano lesiva degli scopi che governano le

commesse pubbliche. A torto. Allorquando si instaura un concorso di progetto

conforme ai principi del diritto delle commesse pubbliche, l'ente banditore, in

linea di principio, è vincolato alla raccomandazione della giuria e può scostarsene

solo in casi eccezionali (art. 28 RLCPubb/CIAP). Dal canto suo, il vincitore ha

di regola diritto al mandato diretto così come formulato nel programma di

concorso (art. 30 lett. b RLCPubb/ CIAP). L'intenzione di concludere il successivo

contratto deve essere comunicata anticipatamente (art. 13 cpv. 1 lett. j

RLCPubb/CIAP), così come deve essere previamente annunciata l'entità del mandato.

La fase di selezione dei candidati deve d'altra parte assicurare al committente

che i concorrenti prescelti siano in grado, avendo sufficienti qualifiche, di

effettivamente eseguire il susseguente mandato. Qualora eccezionalmente il

vincitore di un concorso di progetto dovesse rivelarsi inadeguato per la prosecuzione

del progetto, dottrina e prassi concedono al committente la facoltà di affiancargli

persone più cognite della materia che possano contribuire, con il vincitore, a portare

a buon fine l'opera progettata (Felix

Jost/Claudia Schneider Heusi, Architektur- und Ingenieurwettbewerbe im

Submissionsrecht, pubbl. in ZBl 105/2004, pag. 371; Beat Messerli, Der Planungs- und Gesamtleistungswettbewerb im

öffentlichen Beschaffungsrecht, 2. ed., Berna 2007, pag. 105 e seg.).

In concreto, il committente ha impostato le norme di concorso conformemente a

quanto testé esposto (cap. 2.9 del programma di concorso), per cui ogni critica

a questo proposito cade nel vuoto. Dalla prima fase di selezione dei candidati

ad ogni modo dovrebbero emergere i concorrenti che, adempiuti i criteri di idoneità

posti (fatturato, referenze, ecc., cfr. cap. 4.6-4.8 del programma di

concorso), hanno reali qualità e concrete capacità per eseguire il mandato di

progettazione. In caso contrario, la riserva inserita nelle regole di gara

permetterà al committente di ugualmente realizzare il progetto vincitore,

conformemente ai criteri di aggiudicazione che hanno determinato il giudizio

della giuria, grazie all'ausilio di idonei submandatari. Per questi motivi il

ricorso anche su questo punto deve essere respinto.

5.

La critica dei ricorrenti

riguardo all'impossibilità di porre domande nella prima fase di selezione deve pure

essere respinta. Ritenuta la natura della procedura concorsuale messa in atto,

come rettamente osservato dal committente, nella prima fase di "semplice"

selezione dei concorrenti, non si vede né l'opportunità né la necessità di

istituire già in questo frangente una fase di domande e risposte, che, per

contro, è prevista, giustamente, per la seconda fase del concorso, più tecnica

e specifica e mirata al progetto concreto (cap. 5.8 programma di concorso). D'altra

parte, il timore che concorrenti che non conoscono sufficientemente il nostro

idioma non siano in grado di partecipare non può sovvertire queste conclusioni:

la lingua del concorso è l'italiano (cap. 2.11 programma di concorso; art. 10

cpv. 1 RLCPubb/CIAP), per cui eventuali problemi di comprensione linguistica

che potrebbero sorgere per questi candidati dovranno essere risolti altrimenti.

La decisione del committente anche su questo punto deve quindi essere tutelata.

6.

Infine, i ricorsi sono

votati all'insuccesso anche per quanto riguarda la contestazione della norma

inserita al cap. 2.9 del programma di concorso, relativa all'assegnazione del

mandato di progettazione mediante trattativa privata, modalità che gli insorgenti

considerano, a torto, illecita vista l'instaurazione precedente del concorso

pubblico. In effetti, la procedura retta dalla legislazione sulle commesse si

conclude con la decisione della giuria che ha determinato il progetto vincitore

che permette di attribuire al suo autore il mandato e con la sua raccomandazione

per il seguito dei lavori (art. 24 SIA 142/2009). I rapporti che scaturiscono

da questa fase concorsuale in poi tra il committente e il team prescelto sono

invece regolati con un contratto di diritto privato, soggetto a trattativa

nella misura in cui le prescrizioni di concorso non ne vincolano il contenuto (Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés

publics: Effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, pag. 496 segg.; TA

VS 19.5/3.61992; RVJ 1992 pag. 348; BR 1994 n. 206 pag. 104; Christian Pfammatter, Concours et

marchés publics, pubbl. in RDAF 2002 I , n. 29 e segg., pag. 454 e segg.).

7.

7.1. Visto quanto precede,

il ricorso deve quindi essere respinto. L'emanazione del presente giudizio

rende priva di oggetto la domanda di adozione di misure cautelari.

7.2

La tassa di giustizia

è posta a carico dei ricorrenti, in ragione della loro soccombenza (art. 47

cpv. 1 LPAmm). Essi sono inoltre tenuti a rifondere al committente, patrocinato

da un legale, un importo a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

I ricorsi sono respinti.

2.

La tassa di

giustizia complessiva di fr. 4'000.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane a

loro carico in ragione di ½ ciascuno. Essi rifonderanno al committente fr. 4'000.-,

sempre in ragione di ½ ciascuno, a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera