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Decisione

52.2017.389

Irricevibilità di un ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato (agente in veste di autorità di vigilanza sui Comuni) in materia di fissazione del moltiplicatore d'imposta di un Comune conflui

8 agosto 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti postulano che la definizione del moltiplicatore sia sospesa sino

alla chiusura dei conti disaggregati dei vari quartieri del nuovo Comune;

che essi domandano

inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;

che, per i motivi che

si vedranno, non è qui necessario riassumere le tesi contenute nell'atto di

ricorso;

che il Consiglio di

Stato resiste al ricorso, opponendosi a che all'impugnativa sia conferito l'effetto

sospensivo, mentre il Comune di Bellinzona si rimette al giudizio del

Tribunale;

considerato, in

diritto

che prima di entrare nel merito

di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono

date le premesse d'ordine che determinano la ricevibilità del rimedio;

che la risoluzione impugnata è stata

adottata in applicazione degli art. 12 cpv. 2 della legge sulle aggregazioni e

separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LASC; RL 182.200) e 194 segg.

della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);

che, dunque, quella impugnata è una

decisione presa dal Governo nella sua veste di autorità di vigilanza sui Comuni

(cfr. messaggio del 14 gennaio 2003 concernente la nuova legge sulle

aggregazioni e separazioni dei Comuni, in: RVGC, anno parlamentare 2003-2004,

vol. 3, pag. 2296 segg., commento all'art. 12 del progetto, nota n. 2, ultima

frase);

che le decisioni rese dal Consiglio di

Stato quale autorità di vigilanza sui Comuni sono di principio impugnabili

davanti al Tribunale cantonale

amministrativo (art. 207 cpv. 1 LOC);

che ha diritto di ricorso davanti a quest'ultima autorità soltanto chi è leso

nei suoi legittimi interessi (art. 207 cpv. 1 LOC); il Comune, dal canto

suo, è legittimato a ricorrere solo se è leso nella propria autonomia (art. 207

cpv. 2 LOC);

che introducendo all'art. 207 cpv. 1 LOC il requisito dell'interesse legittimo,

il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio

popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal

provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino

o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante

o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione (cfr. DTF 111 Ia

282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 n. 19; STA 52.2004.324 del 27

settembre 2004 con rinvii);

che nel

caso di specie gli insorgenti dichiarano di ritenersi legittimati a ricorrere

contro la decisione adottata il 14 giugno 2017 dal Consiglio di Stato in quanto

cittadini dell'allora Comune di Camorino;

che, per le ragioni appena illustrate, questa sola circostanza non basta tuttavia

a fondare la loro potestà ricorsuale;

che essi invocano anche il fatto di essere stati consiglieri comunali, nonché

membri della Commissione della gestione dell'ex Comune di Camorino e di essere

toccati dal querelato provvedimento nei loro diritti di contribuenti;

che anche questi aspetti non permettono

di riconoscere in capo a loro una relazione rilevante o speciale con l'oggetto

della lite, giacché essi non sono toccati dal provvedimento impugnato

altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino dell'ex Comune di Camorino;

che essi sostengono inoltre che essendo decaduta l'istituzione precedente, la

loro legittimazione si giustificherebbe anche perché non vi sarebbe più "altra

istanza fisica o giuridica (…) in grado di far valere eventuali diritti

ricorsuali di valore generale";

che

quest'ultima tesi si rivela d'acchito errata: infatti il Comune di Bellinzona -

destinatario del provvedimento avversato in quanto successore in diritto di

quello di Camorino (cfr. art. 3 cpv. 1 decreto legislativo concernente l'aggregazione

dei Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno,

Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio e Sementina in un unico Comune

denominato Bellinzona del 21 marzo 2016; BU 2016, 227) - sarebbe potuto

insorgere davanti al Tribunale in applicazione dell'art. 207 cpv. 2 LOC, facendo

valere la lesione della propria autonomia da parte del Governo cantonale;

che tuttavia, pur essendosi rimesso in questa sede al giudizio del Tribunale,

esso non si è preventivamente opposto all'adozione del provvedimento di

vigilanza qui in discussione, né tantomeno ha intrapreso i passi necessari per

impugnare il medesimo;

che, alla luce di tutto quanto precede, il

ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile, per difetto della

legittimazione ad agire degli insorgenti;

che visto l'esito, la tassa di giustizia va posta in capo a quest'ultimi in

quanto soccombenti (art. 47 cpv. 1 e 2 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che non essendovi parti patrocinate, non si

pone il quesito delle ripetibili (art. 49 LPAmm);

che l'emanazione della presente decisione

rende superflua l'eventuale adozione della misura provvisionale sollecitata con

l'impugnativa.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 700.- resta a carico dei ricorrenti, che già l'hanno

anticipata, con vincolo di solidarietà.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere