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Decisione

52.2017.396

Autorizzazione quale gerente di un esercizio pubblico - mancata concessione dell'effetto sospensivo

24 luglio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi di esclusione (art. 9 Lear);

che, pertanto, il Vicepresidente del Consiglio di Stato

non poteva conferire al ricorso 9 giugno 2017 alcun effetto sospensivo e nemmeno poteva entrare in linea di

conto l'accoglimento di una richiesta di adozione

di misure cautelari, come quella formulata

dall'insorgente, volta a permettere l'immediato rilascio della predetta

autorizzazione durante il lasso di tempo necessario all'evasione del merito

della vertenza;

che il ricorrente non poteva in effetti pretendere di ottenere tramite l'adozione di una misura cautelare ciò che

gli era stato rifiutato dall'autorità di prime cure e che costituiva, in

pari tempo, l'oggetto del litigio il quale,

come detto, è attualmente ancora pendente dinnanzi al Governo cantonale

(Benoît Bovay, op. cit., pag. 403

e seg.);

che lo scopo di simili provvedimenti è infatti quello di

permettere la conservazione di situazioni di fatto e di diritto fino al giudizio

di merito, di impedire un danno altrimenti irreparabile o di tutelare

provvisoriamente interessi giuridici minacciati;

che tali misure non possono in ogni caso costituire un'anticipata decisione di merito

(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 21 n. 1 con

riferimenti);

che la decisione impugnata nemmeno pone questioni di disparità di

trattamento nei confronti di chi, nonostante condanne analoghe a quelle del

ricorrente, continua ad esercitare per il solo fatto di non sollecitare un

cambiamento di gerenza;

che, infatti, l'elenco dei motivi esposti all'art. 9 Lear vale indistintamente

sia per l'esclusione sia per la revoca dell'autorizzazione;

che, oltretutto, anche quando non si è in presenza di un cambiamento di

gerenza, le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità

giudiziarie e di polizia segnalano su richiesta o d'ufficio tutti i casi

constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da

parte del Dipartimento (art. 49 Lear);

che sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve di

conseguenza essere respinto e la decisione presidenziale tutelata;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 300.-

è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

,

;

;

.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il vicecancelliere