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Decisione

52.2017.400

Ricorso irricevibile in quanto sprovvisto di conclusioni e di motivazione, le quali devono imprescindibilmente essere fornite entro la scadenza del termine di ricorso. Inapplicabilità dell'art. 12 LPA

24 luglio 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) il

gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), può essere evaso da un giudice unico e senza intimazione del medesimo

alle parti (art. 72 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);

che in quanto partecipante

alla gara d'appalto, il ricorrente è senz'altro legittimato a contestare

l'aggiudicazione della commessa ad un altro partecipante (art. 37 lett. d

LCPubb e 65 cpv. 1 LPAmm);

che, per quanto riguarda

la ricevibilità del medesimo, l'art. 70 cpv. 1 LPAmm dispone che il ricorso

deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi

di prova richiesti;

che queste esigenze non sono rispettate con l'atto ricorsuale: il

ricorrente non formula alcuna conclusione né tantomeno spiega in quali violazioni del diritto sarebbe incorsa la

stazione appaltante, limitandosi a richiedere al Tribunale una verifica

del criterio dell'attendibilità del prezzo applicato per l'aggiudicazione e

avanzando generiche asserzioni riguardo alle modalità di calcolo e di giudizio

dei criteri in presenza di sole due offerte e riguardo al preventivo del

committente;

che l'atto ricorsuale non

è neppure suscettibile di essere emendato in applicazione dell'art. 12 cpv. 1

LPAmm: per costante giurisprudenza, motivazioni e conclusioni, costituendo

l'elemento centrale e portante del ricorso, devono infatti essere fornite entro

la scadenza del termine d'inoltro dell'impugnativa (cfr. fra le tante: STA

52.2016.139 del 21 marzo 2016; 90.2010.25 del 17 giugno 2011; STPT 90.2002.45

del 20 febbraio 2003; cfr. anche Merkli/Aeschlimann/Herzog,

op. cit., ad art. 33 n. 12; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Cadenazzo 2002, n.

1240); termine che nella presente fattispecie era ormai spirato al momento in

cui lo scritto degli insorgenti è pervenuto al Tribunale;

che, già a fronte di questi motivi, l'atto in questione non può pertanto che

essere dichiarato immediatamente irricevibile (art. 72 LPAmm);

che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato

dal ricorso ed al valore di causa, è posta a carico del consorzio insorgente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 300.- è posta a carico del Consorzio insorgente.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110) entro i limiti e alle condizioni di cui all'art.

83.

lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

Il

giudice delegato

del

Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera