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Decisione

52.2017.412

Tassa sui rifiuti - rustico di montagna: destinazione e abitabilità

12 giugno 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è

proprietario di un rustico situato sul mappale n. __________ del Comune di __________

(sezione di __________), fuori della zona edificabile. Con decisione,

confermata su reclamo il 20 gennaio 2015, il Municipio di quel Comune ha emesso

a suo carico una fattura di fr. 259.20 (IVA inclusa) per il servizio di

raccolta rifiuti 2014 relativo al suddetto immobile.

B. a. Con un primo

giudizio del 9 giugno 2015 (n. 2398) il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso

presentato da RI 1 avverso la suddetta fattura. Dopo aver ritenuto la tassa in

questione conforme alla legislazione e ai principi applicabili in materia,

l'Esecutivo cantonale ha comunque reputato necessario da parte del CO 1 accertare

l'effettiva destinazione dell'edificio in esame, vista l'assenza agli atti di

elementi suscettibili di concludere con la dovuta cognizione di causa che si

trattasse di una residenza secondaria, per la quale era dato l'assoggettamento

del suo proprietario alla tassa sui rifiuti.

b. A seguito di un sopralluogo avvenuto il 9 marzo 2017 alla presenza del

proprietario, con decisione del 16 marzo 2017 il CO 1 ha confermato la querelata

tassa rilevando che la destinazione del fabbricato in questione era abitativa.

C. Con pronuncia

dell'11 luglio 2017, il Governo cantonale ha respinto il ricorso presentato da RI

1 avverso quest'ultima decisione. Richiamato l'inventario degli edifici situati

fuori zona edificabile (IEFZE) dell'ex Comune di __________ (approvato dal

Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. __________ del 14 febbraio

2001), che indica l'edificio in parola quale residenza secondaria, e tenuto

conto delle risultanze istruttorie, che avevano dimostrato come il rustico sia

a tutti gli effetti abitabile e abitato, il Consiglio di Stato ha considerato

che fossero date le premesse per il prelievo del tributo litigioso.

D. Avverso

quest'ultima decisione, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento. Sostiene che il suo rustico non

possa essere ritenuto alla stregua di una residenza secondaria giacché non adempie

le condizioni di abitabilità. Contesta la valutazione operata dall'autorità

comunale e chiede, invero indipendentemente dall'esito del presente ricorso,

l'esperimento di una perizia che attesti l'effettiva agibilità dell'edificio.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

F. In sede di

replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi e

domande di giudizio.

G. Con una triplica

spontanea RI 1 ha nuovamente sollecitato l'allestimento di una perizia.

Lo scritto intimato alle parti, non ha suscitato ulteriori prese di posizione.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della

legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100). La tempestività

del ricorso (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e la legittimazione attiva del ricorrente (art.

209 lett. b LOC), sono certe per cui il gravame è ricevibile in ordine e può

essere emanato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). In particolare non è

necessario ordinare l'allestimento di una perizia volta a stabilire l'abitabilità

del rustico di proprietà dal ricorrente, visto che l'oggetto della

controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali per cui

la prova richiamata dal ricorrente sarebbe del tutto insuscettibile di

apportare la conoscenza di ulteriori

elementi rilevanti per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008

n. 6 pag. 559 e rinvii).

Considerandi

2.

Nel 2014

nel Comune di __________, il servizio di nettezza urbana era disciplinato dal regolamento

comunale per la gestione dei rifiuti del 16 giugno 2014 (RCGR), il quale

prevedeva al suo art. 12 che per la copertura delle spese relative al servizio

di raccolta, di separazione e di smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio

comunale, era prelevata una tassa annua. L'art. 13 RCGR stabiliva, per quanto

qui di interesse, che la tassa base per i rifiuti solidi urbani per un'economia

domestica di più persone e per le residenze secondarie doveva ammontare a un

minimo di fr. 180.- a un massimo di fr. 300.-. Giusta l'art. 15 RCGR le tasse

prelevate, entro i minimi e i massimi per ogni categoria, erano fissate dal

Municipio mediante ordinanza municipale.

L'art. 1 lett. b dell'ordinanza municipale concernente il tariffario per il

servizio raccolta rifiuti del 20 novembre 2014 fissava in fr. 240.- (IVA

esclusa) la tassa annua 2014 per le economie domestiche di più persone e per le

residenze secondarie.

3.

3.1. Il

ricorrente non contesta più in questa sede il tributo pubblico in quanto tale,

la cui conformità al diritto e ai principi applicabili in materia è già stata -

a giusto titolo - confermata dall'Esecutivo cantonale in sede di ricorso, ma

ritiene che non essendoci alcun servizio igienico all'interno del suo rustico

(doccia, lavabo o wc) e disponendo unicamente di un capanno esterno con una

latrina d'emergenza, l'edificio in parola non adempia le condizioni di

abitabilità e pertanto non possa essere considerato alla stregua di una

residenza secondaria. I requisiti di abitabilità d'altronde non possono essere

definiti né dal RCGR né dall'IEFZE. Contesta pertanto la valutazione

dell'autorità comunale, confermata dal Governo, secondo la quale l'abitazione

di montagna avrebbe scopo abitativo.

3.2

Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, l'istruttoria - in

particolare il sopralluogo del 9 marzo 2017 - ha permesso di attestare la

destinazione dell'edificio in parola. Nemmeno il ricorrente contesta infatti

che la cascina sia dotata di una cucina (di mobilio e di un fornello a gas per

la preparazione di pasti), di un lavello collegato alla rete di distribuzione

dell'acqua potabile, di una stufa economica a legna, di un caminetto, di una

zona adibita a notte benché molto essenziale (presenza di tre materassi) e di

una latrina esterna, con il che è da ritenere con tutta evidenza che il rustico

del ricorrente viene di fatto usato a scopo abitativo, anche se, quale

abitazione di montagna, solo saltuariamente. D'altronde tale deduzione viene

corroborata anche da quanto riportato nella scheda dell'IEFZE, secondo cui il

rustico era già a suo tempo utilizzato quale residenza secondaria. Ritenuto poi

che con il termine destinazione si intende in genere un insieme di

caratteristiche volte a definire l'identità di un edificio o di un impianto dal

profilo della sua utilizzazione, riferendosi a quegli aspetti qualitativi che

permettono di identificare un'opera edilizia attraverso l'uso che ne viene

fatto (STA 52.2007.290 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1), mal si comprende, e

il ricorrente non lo spiega, quale altra destinazione si sarebbe potuta

attribuire al rustico in esame.

3.3

L'insorgente sostiene che l'edificio in parola non adempirebbe i requisiti

minimi riconducibili alla tutela della pubblica salute e dell'igiene (cfr. art.

15.

e 16 del regolamento sull'igiene

del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 [RISA; RL 831.350]) che

determinato la possibilità effettiva di fare un uso abitativo dei locali. Sennonché,

CO 1 - la cui competenza a statuire su questi aspetti è data dagli art. 107

cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 del regolamento di applicazione della legge

organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 181.110), nonché art. 38 cpv. 1

e 38a cpv. 1 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento

sanitario (LSan; RL 801.100) - non ha mai eccepito nulla sull'abitabilità del

rustico e ciò nemmeno in seguito del sopralluogo effettuato nell'ambito della

presente vertenza, in occasione del quale ha potuto prendere atto del tipo di

servizio igienico a disposizione (latrina esterna). Per il che, allo stato

attuale delle cose, la cascina dell'insorgente va a tutti gli effetti

considerata abitabile.

3.4

Ritenuto infine che l'imposizione del tributo in questione è indipendente

dall'uso del servizio pubblico garantito dall'ente pubblico (Adelio Scolari, Tasse e contributi di

miglioria, Lugano 2005, pag. 61), la tassa per la raccolta dei rifiuti per

l'anno 2014, qui avversata, è dovuta.

4.

Visto

quanto precede, il ricorso va dunque respinto. Dato l'esito, la tassa di

giustizia è a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera