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Decisione

52.2017.415

Autorizzazione di posteggio

17 aprile 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 16 giugno 2016 il CO

1, in risposta a una formale richiesta di RI 1, ha negato a quest'ultimo il rilascio

di un'autorizzazione per l'utilizzo del parcheggio pubblico sito in __________

(denominato P10), informandolo che tale facilitazione poteva essere concessa

solo alle persone residenti nell'area di utilizzo del posteggio, mentre che per

gli abitanti del nucleo, come nel caso dell'interessato, vi era la possibilità

di stipulare degli abbonamenti annuali per l'utilizzo dell'autosilo comunale (denominato

P1). Con più scritti RI 1 ha contestato tale decisione sostenendo che la

propria abitazione è ad ogni modo limitrofa al posteggio P10, che la distanza

da casa sua è minore e il tragitto più comodo rispetto all'autosilo , che la

maggioranza delle persone che risiedono nella zona del posteggio P10 dispone di

parcheggi privati e dunque non utilizzano i posteggi pubblici e che ad ogni

modo le particolari circostanze del caso giustificherebbero il rilascio

dell'autorizzazione postulata.

Il CO 1 ha tuttavia ogni volta confermato il contenuto della propria presa di

posizione e negato l'autorizzazione, in ultima battuta con decisione del 14

dicembre 2016.

B. Con giudizio dell'11

luglio 2017 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da RI 1

avverso la suddetta risoluzione municipale. Dopo aver evocato il quadro

legislativo applicabile in specie e aver escluso un'eventuale violazione del

diritto di essere sentito, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'abitazione

del ricorrente non si trova nell'area di utilizzo del parcheggio P10, la quale

va intesa come quella che si affaccia sul posteggio in questione e,

segnatamente, quella posta nelle immediate vicinanze. Ne ha concluso dunque che

il richiedente non ossequia le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta

e che non ricorrono in specie delle circostanze particolari tali da

giustificare la concessione di una deroga.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e postulando nuovamente che gli sia rilasciata

l'autorizzazione per il posteggio sito in __________. Sostiene di adempiere le

condizioni per l'ottenimento di questo permesso. Critica inoltre la differenza

tra il prezzo del posteggio P10, corrispondente a fr. 60.- mensili, e il costo

dell'abbonamento annuale per l'autosilo comunale, il quale ammonta a fr. 120.-

mensili.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

E. In sede di replica e

duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi e domande di

giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Il ricorrente,

direttamente toccato dalla decisione impugnata è legittimato ad agire in

giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),

è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere

ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Preliminarmente

ci si può chiedere se il Consiglio di Stato non doveva dichiarare d'acchito

inammissibile il gravame inoltrato da RI 1, ritenendo che l'atto dedotto in

giudizio avesse il carattere di una semplice decisione confermativa delle

precedenti risoluzioni con cui il CO 1 aveva negato all'insorgente il rilascio

dell'autorizzazione di parcheggio litigiosa. In un simile caso, il suddetto

gravame sarebbe sfuggito all'esame da parte del Governo cantonale (RDAT I-1998

n. 40).

Il quesito non merita approfondimento, ritenuto che la presente impugnativa

deve comunque essere respinta nel merito per i motivi che seguono.

3.

3.1. Secondo

l'art. 177 cpv. 1 LOC i beni amministrativi sono beni comunali che servono

all'adempimento di compiti di diritto pubblico; tra questi vi sono da

annoverare i beni di uso comune ovvero quelli che ognuno può liberamente

utilizzare conformemente alla loro destinazione rispettando i diritti altrui (RDAT

I-1993 N. 8; STA 52.2001.413 del 24 maggio 2002 consid. 2.1, 52.2001.11 del 25

luglio 2001 consid. 2.2). Nell'ambito dei suoi poteri di polizia locale il

Municipio disciplina l'uso accresciuto ed esclusivo dei beni comunali (art.107

cpv. 2 lett. c LOC). L'esecutivo comunale dispone in questo ambito di un ampio

potere discrezionale, che è tenuto ad esercitare nel rispetto dei principi

generali del diritto e dei diritti fondamentali dei cittadini, che non

comprendono soltanto il divieto d'arbitrio e la parità di trattamento, ma anche

le libertà ideali garantite dalla Costituzione (DTF 138 I 274 consid. 2.2.2,

127.

I 164 consid. 3b, 124 I 267 consid. 3a, 107 Ia 63 consid. 2a; STA

52.2004.150

del 4 ottobre 2004 consid. 2.3).

3.2

Il Comune di __________ ha previsto delle norme specifiche volte a

disciplinare l'utilizzazione dei beni amministrativi all'interno del

regolamento comunale del 16 marzo 1992 (RC). L'art. 128 RC disciplina l'uso

speciale, per il quale il Municipio è competente a rilasciare le autorizzazioni

per gli usi di poca intensità (art. 126 cpv. 3 e art. 128 cpv. 1 lett. b RC),

tra i quali, specifica la norma, rientra anche il posteggio continuato di

veicoli. Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto

di autorizzazione o di concessione o mediante speciale ordinanza; la decisione

in quest'ambito deve considerare gli interessi in gioco, in particolare

l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione

(art. 128 cpv. 1 lett. e RC). In questo contesto si inscrive l'ordinanza municipale

concernente i parcheggi pubblici nel comprensorio comunale del 24 novembre

2015, la quale prevede al suo art. 5, per quanto qui di interesse, che hanno

diritto all'ottenimento dell'autorizzazione per l'uso senza limitazioni di

tempo del parcheggio sito in __________ (P10) le persone domiciliate che

risiedono nell'area di utilizzo del posteggio e che non hanno la possibilità di

avere un posteggio privato a disposizione, nonché altri interessati quando

particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del

richiedente (disposto nella sua versione in vigore fino al 15 maggio 2017).

4.

4.1. Il

ricorrente critica la decisione governativa impugnata, contestando che

l'autosilo di sia più vicino alla sua abitazione rispetto al parcheggio P10.

Afferma anzi che il tragitto da casa sino all'autosilo è meno comodo e più

lungo in termini di tempo. Sostiene quindi che la sua abitazione si trova

all'interno dell'area di utilizzo del suddetto parcheggio, visto anche che la

maggior parte delle persone residenti in zona disporrebbero di un posteggio

privato. Ritiene che, in ogni modo, sussisterebbero delle circostanze

particolari tali da giustificare un'eccezione a suo favore.

4.2

In quanto procedenti da apprezzamento e riconducibili all'autonomia

comunale, le decisioni del Municipio in materia di autorizzazioni di posteggio

sono sindacabili da parte delle istanze di ricorso soltanto nella misura in cui

violano il diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del

potere discrezionale che la legge riserva all'autorità comunale. Sono censurabili

soltanto le decisioni che violano il diritto, vale a dire, in particolare,

quelle che si fondano su considerazioni estranee alla materia o che scaturiscono da una ponderazione insostenibile degli

interessi contrapposti. In questo ambito le istanze di ricorso devono pertanto limitarsi

a rilevare eventuali violazioni del

diritto. Non possono semplicemente sostituire il loro apprezzamento a quello dell'autorità comunale

(STA 52.2016.89 del 16 agosto 2016 consid. 2.5, 52.2004.275 del 18

dicembre 2006 consid. 2.3).

Ora, premesso che il privato non ha un diritto soggettivo all'ottenimento

dell'autorizzazione per l'uso speciale della cosa pubblica (Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte speciale, Bellinzona/Cadenazzo 1993, n. 576), la valutazione operata

dall'esecutivo comunale, e confermata dal Governo, per quanto opinabile possa

apparire, regge alle critiche sollevate dal ricorrente. In particolare, la

stessa non appare di certo insostenibile. Il posteggio P10, che comprende una

ventina di posti auto, è destinato a servire prevalentemente la zona

immediatamente limitrofa, di cui il nucleo del villaggio - dove vive

l'insorgente - non fa parte. La zona del nucleo invece, è coperta ora per il

fabbisogno di posteggi dal nuovo autosilo comunale (300 posti auto) che

permette al Comune, in generale, una migliore gestione dello stazionamento

prolungato di veicoli, segnatamente la concentrazione dei mezzi a motore nella

nuova struttura e l'utilizzo delle altre aree di parcheggio in primo luogo da

parte degli abitanti più prossimi ad esse. Dall'altra parte, il vantaggio che

deriverebbe per il ricorrente dal disporre di un posto auto presso il

parcheggio P10 si limita al fatto che potrebbe beneficiare di un tragitto fino

a casa a lui più comodo e di un tempo di percorrenza a piedi di soli 3 minuti

più breve; ciò che in tutta evidenza non può ancora essere ritenuto prevalente

rispetto all'interesse del Comune di poter organizzare in modo ottimale e

coordinato la sosta prolungata sul proprio territorio dei veicoli appartenenti

alle persone residenti, né permette di ritenere che siano in specie date delle circostanze

particolari tali da giustificare la concessione a favore dell'insorgente di una

deroga.

5.

Nel suo gravame RI

1.

si lamenta anche della differenza tra la tassa percepita per il posteggio P10,

corrispondente a fr. 60.- al mese, e il costo dell'abbonamento annuale all'autosilo

comunale, il quale ammonta a fr. 120.- al mese.

Sennonché la censura è improponibile in questa sede poiché esula dall'oggetto

della lite. L'autorità di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma

con il diritto di rango superiore e può paralizzarne l'applicazione solo in

caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o modificarla

operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle) della norma stessa (STA

52.2016.598

del 30 marzo 2017 consid. 3.2, 52.2016.200 del 9 luglio 2018

consid. 2; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 375 segg. e riferimenti).

Circostanza, questa, che nel caso di specie non si verifica, dal momento che il

presente litigio non verte su di un caso concreto di applicazione delle

suddette tasse di parcheggio, ma unicamente sul mancato rilascio all'insorgente

dell'autorizzazione ad utilizzare il posteggio P10 di __________.

6.

6.1. Stante

quanto precede, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della

decisione governativa qui impugnata.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in

quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Benché patrocinato da un avvocato, al Comune di __________ non possono essere

assegnate delle ripetibili come da esso richiesto nei suoi allegati di causa,

non essendone date le condizioni. A questo proposito giova in effetti

rammentare che, tranne nei casi in cui è esplicitamente escluso dalla legge (si

veda per es. art. 104 cpv. 3 Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege del Canton Berna), il riconoscimento di una

simile indennità a favore dell'autorità

pubblica può entrare in linea di conto unicamente se quest'ultima si è trovata

confrontata, nell'ambito della conduzione di un procedimento giudiziario, con

un dispendio lavorativo al di fuori della norma, con la necessità di dover far

capo all'assistenza di un legale a causa della complessità giuridica delle

problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla

decisione impugnata (cfr. Kaspar Plüss, in: Martin Bertschi/Marco

Donatsch/Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/Kaspar Plüss [a cura

di], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3a ed., Zurigo

2014, n. 51 ad § 17 con numerosi riferimenti; STA 52.2008.409 del 6 marzo 2009,

consid. 4.1).

Nella prassi si ritiene che il fatto di compiere degli atti di causa in sede

processuale rientri tra i compiti ordinari di cui un autorità amministrativa

deve sapersi fare carico autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti

accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi fare fronte; inoltre

si considera che, di regola, nelle liti che la concernono l'autorità si trova a

dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali già dispone di

conoscenze specialistiche (Plüss,

loc. cit.), per cui il privato che si vede costretto ad intraprendere la via

ricorsuale per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve

di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli

deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover

sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo senso: Thomas

Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 14 ad art. 104).

Nel caso di specie quello di __________ è senza dubbio un piccolo Comune,

sprovvisto di un proprio servizio giuridico. Si deve però considerare che la

presente vertenza non poneva delle questioni giuridiche particolarmente

complesse che necessitavano a tutti i costi il sostegno di un legale per poter

essere discusse. Il Municipio oltretutto, in quanto autorità competente a

decidere in materia di uso di beni comunali, era sostanzialmente chiamato in sede

ricorsuale a difendere il proprio operato limitandosi a giustificare le

valutazioni che lo avevano portato a negare l'autorizzazione chiesta dal

ricorrente. Compito questo, che avrebbe potuto essere svolto senza troppe

difficoltà dall'amministrazione comunale e che non imponeva di ricorrere al

patrocinio di un legale.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Non si

assegnano ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera