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Decisione

52.2017.42

Bando di concorso per l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico. Ai concorrenti deve essere fatto obbligo di produrre una dichiarazione attestante il rispetto del CCL valido per la categor

24 aprile 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti da allegare all'offerta, ossia, il modulo compilato (cifra 1), l'autorizzazione

federale per la professione di trasportatore di viaggiatori su strada, se già disponibile (cifra 2) e le varie

dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi di legge (cifra

3, lett. a-g). Nulla indica riguardo

alle dichiarazioni di rispetto delle norme di protezione dei lavoratori o di

rispetto dei contratti collettivi di lavoro per la categoria

determinante. Alla posizione 4.3.4. si dispone invece che:

Le condizioni di cui agli

art. 11 lett. e Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP e 39 del

Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del

concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) devono essere

soddisfatte per tutta la durata del contratto. Il mancato ossequio costituisce

motivo di risoluzione immediata se, in seguito ad un richiamo scritto, la ditta

o il consorzio aggiudicatario non pone tempestivo rimedio al difetto.

B. Contro la documentazione di

gara la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che il bando e il relativo capitolato d'oneri

vengano annullati. Ha osservato che, contrariamente a quanto prescritto dall'art.

39 cpv. 2 del regolamento di

applicazione della legge sulle

commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL

7.1.4.1.6), la committenza non ha chiesto ai concorrenti di inoltrare le

attestazioni degli organi paritetici attestanti il rispetto dei contratti collettivi

di lavoro. Ciò impedirebbe di aggiudicare

la commessa rispettando le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori

e delle condizioni di lavoro esatte all'art. 11 lett. e CIAP, la cui validità, tra

l'altro, è estesa a tutto il periodo contrattuale (posizione 4.3.4. del

capitolato d'oneri).

C. a. All'accoglimento del

ricorso si è opposto il committente, il quale ha avversato le tesi

dell'insorgente. In particolare, ha rilevato che non esisterebbe un contratto

collettivo di lavoro nel settore specifico dei trasporti scolastici, per cui l'attestazione

del rispetto di tali disposizioni non poteva essere richiesta.

b. Dal canto suo,

l'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA) ha

rinunciato a presentare osservazioni.

D. Con la replica la ricorrente ha ribadito l'esistenza nel Cantone

Ticino di un contratto collettivo nel settore dei trasporti professionali di

persone e cose, che essa ha del resto sottoscritto, nel quale rientra

senz'altro anche il trasporto di scolari. In duplica, il committente ha posto

in dubbio l'applicabilità del contratto anche al caso di trasporto di allievi.

Ma anche se così non fosse, il bando e il capitolato d'oneri non potrebbero in

ogni caso essere annullati come richiesto dalla ricorrente, bastando la

precisazione che i concorrenti dovranno presentare l'attestazione richiesta entro

un termine perentorio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è

data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del

decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al

concordato intercantonale sugli appalti

pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo

2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4). La

ricorrente, ditta attiva nel ramo dei trasporti professionali di persone e

merci (vedi scopo sociale iscritto a registro di commercio), è senz'altro

legittimata a contestare gli elementi del bando - e i relativi atti -

pubblicati dalla stazione appaltante (art. 15 cpv. 1bis lett. a CIAP e 65 cpv. 1

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base delle tavole processuali, senza

procedere ad atti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Il bando di concorso è un documento mediante il quale l'ente

pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno indeterminata di potenziali

interessati per invitarli ad inoltrare delle offerte, rispettivamente delle

candidature, per l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o

per la prestazione di servizi. Esso costituisce

un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano il

quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti - comprendenti nel

caso di specie il capitolato originario e le relative modifiche -

costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente

banditore, quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si

fonda il concorso ed i principi generali del diritto

amministrativo, specie in correlazione

all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento tra i concorrenti (DTF 125

I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982 n. 14).

Per il resto, nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente

banditore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che

l'autorità di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire

integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il

profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP).

Ipotesi, questa, che si verifica quando quest'ultimo

è esercitato in spregio dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza

davanti alla legge, la legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e

la buona fede (DTF 119 Ib 452; RDAT

I-1995 n. 14; Marco Borghi/

Guido Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413). In

particolare, nell'ambito di contestazioni dirette contro il bando e i relativi documenti di gara, il Tribunale cantonale

amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell'autorità che ha indetto il concorso, ma deve limitarsi ad accertare che le

varie clausole contemplate da questi atti non siano insostenibili, in quanto

fondate su considerazioni estranee alla materia, sprovviste di valide ragioni o altrimenti lesive dei diritti costituzionali

(cfr. STA 52.2015.498 dell'8 gennaio 2016 consid. 2; 52.2010.444 del 3 maggio

2011.

consid. 2).

3.

3.1.

Il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica

e tecnica. L'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i documenti di

gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di

predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare

in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono

produrre per dimostrarne l'adempimento.

I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al

momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il

committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri

di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono

in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione

richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità

è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente

la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta

dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei

concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non

ha luogo soltanto nell'ambito della procedura

di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di

concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura,

occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla

base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da

escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in

punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i

concorrenti che non soddisfano questi

criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla

base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2015.369

del 23 ottobre 2015 e 52.2010.267 del 23 agosto 2010; per i concorsi retti dalla LCPubb cfr. invece STA 52.2011.458 del 5 gennaio 2012, 52.2010.132

del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7

maggio 2010).

3.2

I criteri d'idoneità

si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere

particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente

deve soddisfare indipendentemente dalla

natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al

pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare

fra i criteri d'idoneità di carattere

particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge

stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a

dipendenza di sue specifiche esigenze.

3.3

Giusta gli art. 11

lett. e CIAP e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/ CIAP, nell'aggiudicazione delle

commesse devono essere rispettate le disposizioni in materia di protezione dei

lavoratori nonché delle condizioni di lavoro, pena l'esclusione dall'aggiudicazione.

Per dimostrare il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel

Cantone per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa

occorre allegare all'offerta una dichiarazione della Commissione paritetica

competente. La dichiarazione deve comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno

del suo rilascio o al giorno determinante per l'emittente e non può essere stata

rilasciata più di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o un periodo

inferiore esatto dal committente nel bando o nella richiesta di offerta (cfr.

art. 39 cpv. 2 e 3 RLCPubb/CIAP, nella formulazione entrata in vigore il 26

agosto 2016).

4.

4.1. Nell'evenienza concreta, il committente non ha previsto nelle

prescrizioni di gara alcun criterio di idoneità in materia di protezione

dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei cantoni per

categoria di arti e mestieri o, laddove non esistono, dei contratti nazionali

mantello. Il motivo per questa omissione risiederebbe nel fatto che, a mente

del committente, la specifica categoria dei trasporti scolastici non sarebbe

regolata da alcun contratto collettivo, per cui non potrebbe esserne esatto il

rispetto. A torto. Come addotto dalla ricorrente nel suo gravame, tra le Imprese

di trasporto professionale di persone e di cose del Cantone Ticino e tre

organizzazioni sindacali (Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese, Sindacato Indipendenti Ticinesi e

Unia il Sindacato) è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro con lo

scopo di promuovere e migliorare la collaborazione tra datori di lavoro e dipendenti nel settore degli

autotrasporti e nella singola ditta (cfr. preambolo CCL, lett. a). Entrato in

vigore il 1. gennaio 2016, si applica (cfr. art. 1.1 lett. a CCL) alle aziende

di trasporto professionali (di persone e cose) che occupano dipendenti, che lo

sottoscrivono individualmente (…), nonché a tutti i loro dipendenti, ad

eccezione degli impiegati di ufficio (art. 1.1 lett. b CCL). Visto il

tenore della normativa e ritenuto che la commessa in questione riguarda chiaramente

un'attività contemplata dal CCL (il trasporto di allievi a differenti sedi scolastiche

cantonali), il committente avrebbe dovuto sottoporre i concorrenti alle condizioni

di idoneità derivanti dall'art. 11 lett. e CIAP, nelle modalità previste all'art.

39.

cpv. 2 e 3 RLCPubb/ CIAP. Tanto più che lo stesso committente ha richiesto l'ossequio

delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle

condizioni di lavoro per tutta la durata del contratto, pena la sua rescissione

(pos. 4.3.4 capitolato d'oneri, pag. 31). Nulla muta infine il fatto che si

tratti in concreto di un trasporto di persone che avviene nello specifico

ambito scolastico, evenienza non esclusa esplicitamente né implicitamente dal

CCL. A questo proposito le censure ricorsuali sono quindi fondate, con

conseguente accoglimento del ricorso su questo punto.

4.2

Le lacune dei documenti del concorso non comportano tuttavia, contrariamente

a quanto richiesto dalla ricorrente, l'annullamento di tutto il concorso, potendo

essere emendate completando la pos. 10.6 del capitolato

d'oneri nel senso che ai concorrenti è fatto obbligo di produrre anche una

dichiarazione attestante il rispetto del contratto collettivo di lavoro vigente

nel Cantone Ticino per la categoria degli autotrasporti. Quest'ultima rientra

nelle usuali attestazioni enunciate all'art. 39 RLCPubb/ CIAP e potrà pertanto

essere esibita dai concorrenti entro un congruo termine perentorio che il

committente dovrà impartire loro al fine di sanare la carenza dei documenti del

concorso, pena l'esclusione dell'offerta (cfr. pos. 10.6 pag. 65 capitolato d'oneri

e art. 39a cpv. 4 e 38 cpv. 1 lett. g RLCPubb/CIAP).

5.

Visto quanto precede, il ricorso è quindi parzialmente

accolto e gli atti di gara completati come testé menzionato. La tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico della

ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Per evitare inutili partite di giro allo Stato non vengono invece caricate

spese processuali.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

Di conseguenza la pos. 10.6 del capitolato d'oneri concernente l'appalto del servizio

di trasporto scolastico per gli allievi della scuola media di __________ a partire dall'anno scolastico 2017/

2018.

è completato nel senso che ai concorrenti è fatto obbligo di

produrre una dichiarazione attestante il rispetto del contratto collettivo di

lavoro vigente nel Cantone Ticino per la categoria degli autotrasporti.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- è posta a carico della ricorrente alla quale viene restituito l'importo

di fr. 1'500.- versato in eccesso a titolo di anticipo.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti

ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera