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Decisione

52.2017.421

Tassa d'uso per l'acqua potabile. Sistema di tassazione a rubinetto

27 giugno 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. CO 2 è

proprietaria di due appartamenti a __________, situati ai mappali n. ___ e ___

di questo Comune.

Il 31 agosto 2016 l'Azienda

comunale acqua potabile (ACAP) le ha notificato la tassa d'uso dell'acqua

potabile 2016 relativa ai predetti fondi per un importo complessivo (IVA

inclusa) di fr. 205.- e, rispettivamente, di fr. 584.25, così suddivisi:

Mappale ____

CONTEGGIO (dal 01.01.2016 al 31.12.2016)

Quantità

Val.

unitario

Totale

a) primo rubinetto

1.00

70.00

70.00

b) secondo rubinetto

1.00

40.00

40.00

c) terzo rubinetto e seguenti, cadauno

2.00

20.00

40.00

t) impianto per l'acqua calda di ogni tipo

1.00

50.00

50.00

Emissione IVA al 2.50% su

200.00

5.00

DA PAGARE

205.00

Mappale ____

CONTEGGIO (dal 01.01.2016 al 31.12.2016)

Quantità

Val.

unitario

Totale

a)

primo rubinetto

1.00

70.00

70.00

b) secondo rubinetto

1.00

40.00

40.00

c) terzo rubinetto e seguenti, cadauno

6.00

20.00

120.00

d) lavastoviglie

1.00

20.00

20.00

f) impianto per l'acqua calda di ogni tipo

1.00

50.00

50.00

s) primo rubinetto esterno

1.00

70.00

70.00

t) secondo rubinetto esterno

1.00

40.00

40.00

u) terzo rubinetto esterno e seguenti

3.00

20.00

60.00

z) fontane in

parchi e giardini, vasche fino

a 3mc

1.00

100.00

100.00

Emissione IVA al 2.50% su

570.00

14.25

DA

PAGARE

584.25

B. a. Con reclamo

del 28 settembre 2016 CO 2 e CO 1 hanno contestato le predette tasse, chiedendo

che dalle stesse venisse stralciato l'importo di fr. 50.- concernente la

posizione f) "impianto per l'acqua calda di ogni tipo",

ritenuto come questi ultimi non eroghino ulteriore acqua oltre a quella già

erogata dai vari rubinetti tassati.

b. Con determinazione del 7 ottobre 2016 il RA 1 ha respinto il gravame,

rilevando come la querelata tassazione fosse avvenuta in conformità alle

disposizioni comunali applicabili e ritenendo ininfluente ai fini della

tassazione il fatto che gli impianti per l'acqua calda in questione non erogassero

direttamente acqua.

C. Mediante

giudizio del 14 giugno 2016 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso

inoltrato da CO 1 e CO 2 avverso la predetta decisione municipale, riducendo di

fr. 50.- ciascuna le due tasse acqua potabile 2016 emesse a loro carico. Riassunti i fatti salienti e illustrato il quadro

normativo applicabile, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che l'impianto con cui

viene prodotta acqua calda all'interno di un'abitazione non può essere

considerato alla stregua di un rubinetto che genera consumo in quanto normalmente

lo stesso è integrato nel circuito di distribuzione dell'acqua potabile e il

suo scopo è proprio quello di fornire acqua calda a quegli apparecchi che la

utilizzano (rubinetti, macchina da lavare, lavastoviglie, ecc.). Ha

quindi concluso che dalle querelate tasse andasse stralciato l'importo relativo

all'"impianto per l'acqua calda di ogni tipo".

D. Avverso la

predetta risoluzione governativa, il RI 1 insorge ora presso il Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che sia confermata

la fattura emessa il 31 agosto 2016 dall'ACAP nei confronti di CO 2. A mente

del ricorrente, l'erogazione di acqua al consumatore finale non avverrebbe per

il tramite di un unico circuito di distribuzione, senza distinzione tra acqua

fredda e acqua calda, ma attraverso due impianti separati e ben distinti con sistemi

di funzionamento propri. L'impianto per il riscaldamento dell'acqua andrebbe

quindi considerato ai fini del calcolo della querelata tassa d'uso alla stessa

stregua di una lavastoviglie o di una macchina lavatrice.

E. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Dal

canto loro CO 1 e CO 2 sono rimasti silenti.

In sede di replica il Comune si è riconfermato nelle proprie argomentazioni e

domande ricorsuali. Nessuna duplica è per contro stata introdotta dal Governo.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 della

legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP;

RL181.200). Certa è la legittimazione attiva del Comune, direttamente toccato

dalla decisione impugnata nei suoi interessi patrimoniali (art. 42 LMSP e art.

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. A __________

il servizio di distribuzione d'acqua potabile è retto dal regolamento

dell'Azienda comunale acqua potabile (di seguito: RACAP). Il RACAP istituisce a

questo scopo un'azienda municipalizzata (di seguito: Azienda) ai sensi della

LMSP incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto di privativa su tutto

il territorio del Comune (art. 1 cpv. 1). L'art. 48 RACAP afferma il principio

dell'autonomia finanziaria ed economica dell'Azienda e prevede, per il suo

perseguimento, l'imposizione di tasse di allacciamento (art. 49) e tasse d'uso

(art. 50). Le tasse d'uso sono quantificate, con sistema a rubinetto o a

contatore, da parte del Municipio mediante ordinanza, entro gli importi fissati

all'art. 50 RACAP. Per quanto qui di interesse, il cpv. 1 lett. f di questa

norma prevede che per ogni appartamento o economia domestica singola debba

essere prelevata una tassa compresa tra un minimo di fr. 40.- ed un massimo di

fr. 60.- per l' "impianto per l'acqua calda di ogni tipo".

2.2

Con ordinanza 22 giugno 2016 (di seguito: ordinanza), pubblicata all'albo

comunale dal giorno successivo, il RA 1 ha emesso il tariffario per le tasse

d'uso valide per il 2016, che, per quanto riguarda il sistema di tassazione a

rubinetto, stabilisce per ogni appartamento o economia domestica singola i

seguenti importi:

Le fatture all'origine

della presente vertenza sono state emesse sulla base dell'art. 50 RACAP e della

suddetta ordinanza.

3.

3.1. La

tassa d'uso è un compenso particolare imposto al privato per una prestazione

della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (cfr. DTF 111 Ia 326

pubbl. in RDAT 1986 n. 38 consid. 7). In materia di acqua potabile, la tassa d'uso

comprende di norma un importo di base (o d'abbonamento) indipendente dall'utilizzo

del servizio e un importo calcolato in funzione del consumo effettivo (cfr. STF

2C.656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.4. e 2P.266/2003 del

5.

marzo 2004 consid. 3.2.; Peter Karlen,

Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: URP 1999, pag. 539

segg., in particolare pag. 556). A __________, per il sistema di

tassazione a rubinetto il RACAP non prevede una distinzione tra la tassa d'abbonamento

e la tassa di consumo. Il tributo richiesto agli utenti costituisce dunque una

tassa mista comprensiva di entrambe le componenti.

3.2

Per fissare l'ammontare

delle tasse la giurisprudenza ammette l'adozione d'importanti schematizzazioni

al fine di non complicare in modo sproporzionato l'incasso, specialmente quando

differenziazioni non sono giustificate dal loro ammontare. Ciò in

considerazione del fatto che una valutazione economica del diritto di

utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di vantaggi

particolari è spesso alquanto difficile, se non impossibile. Nella scelta dei

criteri schematici il legislatore comunale gode di autonomia che l'autorità

giudiziaria è tenuta a rispettare. L'adozione di questi criteri non deve

comunque procurare risultati manifestamente insostenibili o sfociare in

distinzioni prive di ragionevole fondamento (cfr. STA 52.2005.273 del 19

ottobre 2005 consid. 2.2. in fondo).

A __________ il criterio scelto per il calcolo della tassa di consumo

dell'acqua è principalmente quello del numero dei rubinetti. Il legislatore

comunale ha in questo modo rinunciato a tener conto di altri criteri, anch'essi

schematici, quali ad esempio il genere d'utenza, il volume dell'attività, la

superficie dell'edificio, ecc. Ora, tale criterio è senz'altro pertinente e

tiene conto della quantità potenziale d'acqua consumata sulla base del numero

di apparecchiature esistenti all'interno di ogni singola economia domestica

suscettibili di provvedere alla sua erogazione. Condizione necessaria per poter

entrare in linea di conto ai fini della commisurazione della tassa d'uso in

questione è che l'apparecchiatura presa in considerazione consumi acqua se

messa in funzione. Ciò è sicuramente il caso per i rubinetti, per le

lavastoviglie, per le macchine da lavare la biancheria, per le fontane e gli

impianti di irrigazione, come pure per le piscine. Per contro non è dato di

vedere come la sola esistenza di un impianto di riscaldamento dell'acqua possa

in qualche modo influire sul consumo della medesima. Contrariamente a quanto

sostiene il Comune nel suo ricorso, il fatto che in un boiler confluisca dell'acqua

che deve essere riscaldata non determina ancora il suo consumo. Questo infatti

avviene solo nel momento in cui l'acqua calda, defluendo da questo impianto,

viene erogata da un rubinetto o viene immessa in un elettrodomestico che a sua

volta dopo il suo utilizzo la fa confluire nella rete di scarico. A questo

proposito occorre convenire con il Consiglio di Stato sul fatto che gli

impianti di riscaldamento dell'acqua sono sostanzialmente integrati nel

circuito di distribuzione dell'acqua potabile e il loro scopo è quello di fare

affluire acqua calda ai vari erogatori il cui funzionamento genera un consumo

effettivo di acqua suscettibile di entrare in linea di considerazione ai fini

del calcolo della tassa d'uso in questione.

Se si volesse seguire il ragionamento del Comune ricorrente allora andrebbero

ad esempio tassati anche eventuali impianti di addolcimento dell'acqua

esistenti, ciò che comunque, oltre a non essere previsto dalla normativa

comunale applicabile, condurrebbe a sua volta ad un risultato insostenibile e, come

tale, addirittura arbitrario.

Per finire occorre ancora ricordare, che contrariamente a quanto sembra

suggerire l'insorgente, il semplice fatto che l'art 50 cpv. 1 lett. f RACAP, su

cui si fonda la querelata tassazione degli impianti di riscaldamento dell'acqua,

fosse stato approvato, giusta i combinati art. 18 LMSP e 188 cpv. 1 della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), dalla Sezione degli enti

locali al momento della sua adozione, non basta ancora ed escludere che la

norma possa essere oggetto di controllo giudiziario in sede di sua applicazione

concreta (art. 190 cpv. 2 LOC).

4.

4.1.

Stante tutto quanto precede, il ricorso, infondato, deve essere respinto con

conseguente conferma della decisione governativa impugnata.

4.2

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del Comune

ricorrente che è intervenuto in causa a tutela dei propri interessi pecuniari

(art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.-, già anticipate dal Comune ricorrente,

restano a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera