52.2017.421
Tassa d'uso per l'acqua potabile. Sistema di tassazione a rubinetto
27 giugno 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.421
Lugano
27 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Elisa
Bagnaia
statuendo
sul ricorso del 16 agosto 2017 del
RI
1
rappresentato
dal suo Municipio,
contro
la
decisione del 14 giugno 2017 (n. 2673) del Consiglio di Stato che,
accogliendo il gravame di CO 1 e CO 2, ha ridotto di fr. 50.- cadauna le
tasse acqua potabile per il 2016 relative agli appartamenti situati ai
mappali n. e di quel Comune;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. CO 2 è
proprietaria di due appartamenti a __________, situati ai mappali n. ___ e ___
di questo Comune.
Il 31 agosto 2016 l'Azienda
comunale acqua potabile (ACAP) le ha notificato la tassa d'uso dell'acqua
potabile 2016 relativa ai predetti fondi per un importo complessivo (IVA
inclusa) di fr. 205.- e, rispettivamente, di fr. 584.25, così suddivisi:
Mappale ____
CONTEGGIO (dal 01.01.2016 al 31.12.2016)
Quantità
Val.
unitario
Totale
a) primo rubinetto
1.00
70.00
70.00
b) secondo rubinetto
1.00
40.00
40.00
c) terzo rubinetto e seguenti, cadauno
2.00
20.00
40.00
t) impianto per l'acqua calda di ogni tipo
1.00
50.00
50.00
Emissione IVA al 2.50% su
200.00
5.00
DA PAGARE
205.00
Mappale ____
CONTEGGIO (dal 01.01.2016 al 31.12.2016)
Quantità
Val.
unitario
Totale
a)
primo rubinetto
1.00
70.00
70.00
b) secondo rubinetto
1.00
40.00
40.00
c) terzo rubinetto e seguenti, cadauno
6.00
20.00
120.00
d) lavastoviglie
1.00
20.00
20.00
f) impianto per l'acqua calda di ogni tipo
1.00
50.00
50.00
s) primo rubinetto esterno
1.00
70.00
70.00
t) secondo rubinetto esterno
1.00
40.00
40.00
u) terzo rubinetto esterno e seguenti
3.00
20.00
60.00
z) fontane in
parchi e giardini, vasche fino
a 3mc
1.00
100.00
100.00
Emissione IVA al 2.50% su
570.00
14.25
DA
PAGARE
584.25
B. a. Con reclamo
del 28 settembre 2016 CO 2 e CO 1 hanno contestato le predette tasse, chiedendo
che dalle stesse venisse stralciato l'importo di fr. 50.- concernente la
posizione f) "impianto per l'acqua calda di ogni tipo",
ritenuto come questi ultimi non eroghino ulteriore acqua oltre a quella già
erogata dai vari rubinetti tassati.
b. Con determinazione del 7 ottobre 2016 il RA 1 ha respinto il gravame,
rilevando come la querelata tassazione fosse avvenuta in conformità alle
disposizioni comunali applicabili e ritenendo ininfluente ai fini della
tassazione il fatto che gli impianti per l'acqua calda in questione non erogassero
direttamente acqua.
C. Mediante
giudizio del 14 giugno 2016 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso
inoltrato da CO 1 e CO 2 avverso la predetta decisione municipale, riducendo di
fr. 50.- ciascuna le due tasse acqua potabile 2016 emesse a loro carico. Riassunti i fatti salienti e illustrato il quadro
normativo applicabile, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che l'impianto con cui
viene prodotta acqua calda all'interno di un'abitazione non può essere
considerato alla stregua di un rubinetto che genera consumo in quanto normalmente
lo stesso è integrato nel circuito di distribuzione dell'acqua potabile e il
suo scopo è proprio quello di fornire acqua calda a quegli apparecchi che la
utilizzano (rubinetti, macchina da lavare, lavastoviglie, ecc.). Ha
quindi concluso che dalle querelate tasse andasse stralciato l'importo relativo
all'"impianto per l'acqua calda di ogni tipo".
D. Avverso la
predetta risoluzione governativa, il RI 1 insorge ora presso il Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che sia confermata
la fattura emessa il 31 agosto 2016 dall'ACAP nei confronti di CO 2. A mente
del ricorrente, l'erogazione di acqua al consumatore finale non avverrebbe per
il tramite di un unico circuito di distribuzione, senza distinzione tra acqua
fredda e acqua calda, ma attraverso due impianti separati e ben distinti con sistemi
di funzionamento propri. L'impianto per il riscaldamento dell'acqua andrebbe
quindi considerato ai fini del calcolo della querelata tassa d'uso alla stessa
stregua di una lavastoviglie o di una macchina lavatrice.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Dal
canto loro CO 1 e CO 2 sono rimasti silenti.
In sede di replica il Comune si è riconfermato nelle proprie argomentazioni e
domande ricorsuali. Nessuna duplica è per contro stata introdotta dal Governo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 della
legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP;
RL181.200). Certa è la legittimazione attiva del Comune, direttamente toccato
dalla decisione impugnata nei suoi interessi patrimoniali (art. 42 LMSP e art.
65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. A __________
il servizio di distribuzione d'acqua potabile è retto dal regolamento
dell'Azienda comunale acqua potabile (di seguito: RACAP). Il RACAP istituisce a
questo scopo un'azienda municipalizzata (di seguito: Azienda) ai sensi della
LMSP incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto di privativa su tutto
il territorio del Comune (art. 1 cpv. 1). L'art. 48 RACAP afferma il principio
dell'autonomia finanziaria ed economica dell'Azienda e prevede, per il suo
perseguimento, l'imposizione di tasse di allacciamento (art. 49) e tasse d'uso
(art. 50). Le tasse d'uso sono quantificate, con sistema a rubinetto o a
contatore, da parte del Municipio mediante ordinanza, entro gli importi fissati
all'art. 50 RACAP. Per quanto qui di interesse, il cpv. 1 lett. f di questa
norma prevede che per ogni appartamento o economia domestica singola debba
essere prelevata una tassa compresa tra un minimo di fr. 40.- ed un massimo di
fr. 60.- per l' "impianto per l'acqua calda di ogni tipo".
2.2
Con ordinanza 22 giugno 2016 (di seguito: ordinanza), pubblicata all'albo
comunale dal giorno successivo, il RA 1 ha emesso il tariffario per le tasse
d'uso valide per il 2016, che, per quanto riguarda il sistema di tassazione a
rubinetto, stabilisce per ogni appartamento o economia domestica singola i
seguenti importi:
Le fatture all'origine
della presente vertenza sono state emesse sulla base dell'art. 50 RACAP e della
suddetta ordinanza.
3.
3.1. La
tassa d'uso è un compenso particolare imposto al privato per una prestazione
della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (cfr. DTF 111 Ia 326
pubbl. in RDAT 1986 n. 38 consid. 7). In materia di acqua potabile, la tassa d'uso
comprende di norma un importo di base (o d'abbonamento) indipendente dall'utilizzo
del servizio e un importo calcolato in funzione del consumo effettivo (cfr. STF
2C.656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.4. e 2P.266/2003 del
5.
marzo 2004 consid. 3.2.; Peter Karlen,
Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: URP 1999, pag. 539
segg., in particolare pag. 556). A __________, per il sistema di
tassazione a rubinetto il RACAP non prevede una distinzione tra la tassa d'abbonamento
e la tassa di consumo. Il tributo richiesto agli utenti costituisce dunque una
tassa mista comprensiva di entrambe le componenti.
3.2
Per fissare l'ammontare
delle tasse la giurisprudenza ammette l'adozione d'importanti schematizzazioni
al fine di non complicare in modo sproporzionato l'incasso, specialmente quando
differenziazioni non sono giustificate dal loro ammontare. Ciò in
considerazione del fatto che una valutazione economica del diritto di
utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di vantaggi
particolari è spesso alquanto difficile, se non impossibile. Nella scelta dei
criteri schematici il legislatore comunale gode di autonomia che l'autorità
giudiziaria è tenuta a rispettare. L'adozione di questi criteri non deve
comunque procurare risultati manifestamente insostenibili o sfociare in
distinzioni prive di ragionevole fondamento (cfr. STA 52.2005.273 del 19
ottobre 2005 consid. 2.2. in fondo).
A __________ il criterio scelto per il calcolo della tassa di consumo
dell'acqua è principalmente quello del numero dei rubinetti. Il legislatore
comunale ha in questo modo rinunciato a tener conto di altri criteri, anch'essi
schematici, quali ad esempio il genere d'utenza, il volume dell'attività, la
superficie dell'edificio, ecc. Ora, tale criterio è senz'altro pertinente e
tiene conto della quantità potenziale d'acqua consumata sulla base del numero
di apparecchiature esistenti all'interno di ogni singola economia domestica
suscettibili di provvedere alla sua erogazione. Condizione necessaria per poter
entrare in linea di conto ai fini della commisurazione della tassa d'uso in
questione è che l'apparecchiatura presa in considerazione consumi acqua se
messa in funzione. Ciò è sicuramente il caso per i rubinetti, per le
lavastoviglie, per le macchine da lavare la biancheria, per le fontane e gli
impianti di irrigazione, come pure per le piscine. Per contro non è dato di
vedere come la sola esistenza di un impianto di riscaldamento dell'acqua possa
in qualche modo influire sul consumo della medesima. Contrariamente a quanto
sostiene il Comune nel suo ricorso, il fatto che in un boiler confluisca dell'acqua
che deve essere riscaldata non determina ancora il suo consumo. Questo infatti
avviene solo nel momento in cui l'acqua calda, defluendo da questo impianto,
viene erogata da un rubinetto o viene immessa in un elettrodomestico che a sua
volta dopo il suo utilizzo la fa confluire nella rete di scarico. A questo
proposito occorre convenire con il Consiglio di Stato sul fatto che gli
impianti di riscaldamento dell'acqua sono sostanzialmente integrati nel
circuito di distribuzione dell'acqua potabile e il loro scopo è quello di fare
affluire acqua calda ai vari erogatori il cui funzionamento genera un consumo
effettivo di acqua suscettibile di entrare in linea di considerazione ai fini
del calcolo della tassa d'uso in questione.
Se si volesse seguire il ragionamento del Comune ricorrente allora andrebbero
ad esempio tassati anche eventuali impianti di addolcimento dell'acqua
esistenti, ciò che comunque, oltre a non essere previsto dalla normativa
comunale applicabile, condurrebbe a sua volta ad un risultato insostenibile e, come
tale, addirittura arbitrario.
Per finire occorre ancora ricordare, che contrariamente a quanto sembra
suggerire l'insorgente, il semplice fatto che l'art 50 cpv. 1 lett. f RACAP, su
cui si fonda la querelata tassazione degli impianti di riscaldamento dell'acqua,
fosse stato approvato, giusta i combinati art. 18 LMSP e 188 cpv. 1 della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), dalla Sezione degli enti
locali al momento della sua adozione, non basta ancora ed escludere che la
norma possa essere oggetto di controllo giudiziario in sede di sua applicazione
concreta (art. 190 cpv. 2 LOC).
4.
4.1.
Stante tutto quanto precede, il ricorso, infondato, deve essere respinto con
conseguente conferma della decisione governativa impugnata.
4.2
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del Comune
ricorrente che è intervenuto in causa a tutela dei propri interessi pecuniari
(art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-, già anticipate dal Comune ricorrente,
restano a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera