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Decisione

52.2017.424

Licenza edilizia per la sopraelevazione e l'ampliamento di un edificio

30 ottobre 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. __________ è

proprietaria di un edificio monofamiliare situato a Vacallo, su un terreno (part. __________) posto all'intersezione tra via

__________ e via __________, assegnato

alla zona del nucleo lineare (NL). Lo stabile, articolato su due piani, è stato

costruito negli anni '60-70. Verso via __________ - strada di collegamento

locale e asse centrale del

paese - il fondo è gravato da una linea di costruzione (allineamento), che

delimita una fascia all'interno della quale il piano del traffico prevede la

formazione di un percorso pedonale, non ancora realizzato.

ESTRATTO PIANO DELLE ZONE

N

b. Con domanda di

costruzione del giugno 2016, CO 1, qui

resistente, ha chiesto al Municipio il permesso di sopraelevare e ampliare il

suddetto stabile (casa bifamiliare). Il progetto prevede in particolare

di innalzare l'edificio esistente di due livelli (2P e piano mansardato) e di

aggiungere sui lati - lungo la linea di costruzione

di via __________ - due nuovi volumi, uno lungo e stretto formato da un

portico e un castello di terrazze coperte (lato S), l'altro riservato alle

scale d'accesso e ai vani dell'appartamento ai piani superiori (lato N). Verso

l'asse stradale centrale, l'edificio (da cui sarà anche eliminato l'angolo che invade

l'allineamento) sarà lungo ca. 21 m e alto ca. m 8.50 (quota dalla strada).

c. Nel termine di pubblicazione, al rilascio della licenza edilizia si è

opposto RI 1, qui insorgente, proprietario del fondo confinante verso est

(part. __________), censurando svariate difformità con l'art. 47 delle norme di

attuazione del piano regolatore di Vacallo (NAPR), che disciplina l'attività

edilizia nella zona NL.

d. Raccolto l'avviso favorevole (n. 98466) dei Servizi generali del

Dipartimento del territorio, con decisione del 23 novembre 2016 il Municipio ha

rilasciato al resistente il permesso richiesto, respingendo l'opposizione del

vicino.

B. Con giudizio del 14

giugno 2017, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta dal

ricorrente avverso la predetta risoluzione. Il Governo, avallando l'interpretazione

data dal Municipio, ha anzitutto ritenuto che l'art. 47 cpv. 3 NAPR, che

richiede un ingombro minimo in altezza corrispondente a 3 livelli (misurati a

metà facciata sul fronte stradale), non vietasse di realizzarne quattro.

L'edificio progettato, compreso il corpo aggiunto sul lato sud (con il portico

e le terrazze), ha aggiunto, sarebbe conforme alla linea di costruzione verso

via __________. La sua altezza sarebbe contenuta in quella massima (10 m dalla

quota stradale) prescritta dall'art. 47 cpv.

4 NAPR. Lo stabile in questione, ha proseguito, non disattenderebbe alcun

obbligo di contiguità, che l'art. 47

cpv. 5 NAPR semplicemente auspica. Da ultimo, ma senza trarne particolari

conclusioni, l'Esecutivo cantonale ha osservato che il progetto non altererebbe

in modo sostanziale l'identità dell'edificio esistente.

C. Avverso il predetto

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato assieme alla suddetta licenza edilizia.

Riproponendo le tesi rimaste inascoltate, il ricorrente contesta anzitutto che

l'art. 47 NAPR ammetta la realizzazione di un edificio che, come in concreto,

ha quattro piani; lo dimostrerebbe lo schema grafico annesso al rapporto di

pianificazione. Contesta poi che il progetto si attenga alla linea di

costruzione di via __________ e allo scopo da essa auspicato, considerando

minima l'edificazione su questo fronte: verso nord vi sarebbe un'entrata "vuota",

mentre il corpo aggiunto sul lato sud sarebbe "fittizio". Inammissibile,

aggiunge, sarebbe la distanza (3 m) dello stabile dal confine del fondo a nord

(part. __________), siccome eccessivamente contraria alla contiguità auspicata

dall'art. 47 cpv. 5 NAPR. Da ultimo, puntualizzato come l'intervento alteri in

modo sostanziale l'identità dell'edificio esistente, sostiene che, quale nuova

costruzione, non sarebbe ammissibile poiché, come detto, si porrebbe in

contrasto con il PR.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma nell'avviso cantonale. Il

Municipio e CO 1 chiedono invece che l'impugnativa sia respinta con argomenti

che, per quanto occorre, verranno discussi in appresso.

E. In sede di replica e

duplica, l'insorgente rispettivamente il Municipio e l'istante in licenza si

sono riconfermati nelle proprie conclusioni e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, vicino opponente, personalmente e

direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 21 cpv.

Considerandi

2.

LE; 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2

La decisione può essere resa sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il giudizio del 1° febbraio 2016 (inc.

52.2014

) di questo Tribunale, richiamato dal ricorrente, riferito a un

precedente progetto, è noto alle parti.

2.

2.1. L'attività

edilizia nella zona del nucleo lineare (NL) è disciplinata dall'art. 47 NAPR,

che al cpv. 3 impone un concetto urbanistico che tenga conto di

un'edificazione orientata lungo le linee di costruzione (allineamenti) a

contatto con il (percorso) pedonale con un ingombro minimo in altezza

corrispondente a 3 livelli misurati a metà facciata sul fronte stradale.

In quest'ottica, il

cpv. 4 della norma disciplina gli allineamenti (lett. a) e le altezze degli

edifici (lett. b). Gli allineamenti (lett. a), dispone, sono obbligatori

sulle linee di costruzione con deroghe per parti di edifici se giustificati da

motivi architettonici, mentre la lunghezza del fabbricato deve

corrispondere, di regola, alla lunghezza del lato del fondo sul fronte stradale.

L'altezza minima degli edifici è di 8 m,

quella massima di 10 m (misurata dalla quota stradale); l'altezza a valle è

indefinita.

Le nuove edificazioni,

soggiunge il cpv. 5, devono essere realizzate a confine o a 1.50 m verso un

fondo aperto, in contiguità o a 3.00 m verso un edificio senza aperture, a 4.00

m verso un edificio con aperture. La contiguità è auspicata laddove non

risulta impedita da esigenze d'accesso o da rapporti di vicinato.

Fino alla

realizzazione del percorso pedonale, conclude l'art. 47 NAPR (cpv. 6),

sono ammessi interventi di rinnovo e trasformazione di edifici esistenti ad

eccezione degli ampliamenti sostanziali. Dopo l'esecuzione del percorso

pedonale sono ammessi esclusivamente gli interventi che rientrano nella

definizione della manutenzione normale.

2.2

Il PR si ripropone, tra le altre cose, di riqualificare

il comparto a lato di via __________, tra la località __________ e la parte

alta di Vacallo (zona NL), riorientando le edificazioni in modo da creare un

fronte di edifici lungo la strada. A tale scopo, ha introdotto l'obbligo di

allineamento sulla linea di costruzione e il rispetto di determinate altezze

minime e massime (cfr. Rapporto di pianificazione del novembre 1995, pag. 29

seg.), auspicando nel contempo - senza tuttavia imporla - l'edificazione in

contiguità (art. 47 cpv. 5 NAPR). Lo schema allegato al rapporto di

pianificazione, che giustifica le scelte del piano regolatore (cfr. art. 27

della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365), esemplifica bene quale

dovrebbe essere l'orientamento e l'ubicazione delle costruzioni rispetto alla

strada e le une per rapporto alle altre (cfr. allegato B, ad n. 8, pag. 22).

In questa zona nuove costruzioni sono ammesse nei limiti prescritti

dalle norme. Quelle esistenti, per principio, possono essere conservate. Fino

alla realizzazione del percorso pedonale possono anche essere rinnovate e

trasformate, ma non ampliate in modo sostanziale. Dopo la realizzazione di

quest'opera, possono invece essere soltanto oggetto di interventi di manutenzione

ordinaria (art. 47 cpv. 6 NAPR). Come ha già avuto modo di chiarire questo Tribunale

(STA 52.2014.419 del 1° febbraio 2016 consid. 2.1), con questa limitazione

degli interventi ammissibili sulle costruzioni esistenti, la norma intende

soltanto evitare che interventi su costruzioni esistenti in contrasto con il

nuovo diritto consolidino le difformità, rendendo impossibile o più difficile il

conseguimento dell'obiettivo pianificatorio. Ampliamenti anche sostanziali di

edifici esistenti in contrasto con il diritto vanno ammessi se rimuovono le

difformità. Considerato che potrebbero comunque essere autorizzati come nuovi

edifici, demolendo le preesistenze, non avrebbe invero senso negare il permesso

per ampliarli in misura anche sostanziale per conseguire il medesimo risultato

(STA 52.2014.419 citata consid. 2.1).

3.

3.1. In

concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede essenzialmente di

sopraelevare di due piani l'edificio esistente e di ampliarlo sui lati nord e

sud, ricavando una casa bifamiliare.

Al di là dell'impropria osservazione del

Governo, non vi è alcun dubbio che l'intervento - che comporta almeno un

raddoppio del volume esistente e un'apprezzabile

modifica del suo aspetto esterno (cfr. piani agli atti) - debba essere

assimilato a una nuova costruzione, come rettamente concluso dal Municipio

(cfr. anche risposta in questa sede, pag. 3). Come tale, può dunque essere

autorizzato solo nella misura in cui non mantiene, né comporta difformità con

le prescrizioni vigenti.

3.2

Ciò detto, contrariamente a quanto eccepisce l'insorgente, il numero di

piani previsti dal progetto non risulta porsi in contrasto con l'art. 47 NAPR.

Come rettamente dedotto dalle precedenti istanze, il cpv. 3 di tale norma

impone solo un ingombro minimo in altezza corrispondente a 3 livelli (misurati

a metà facciata sul fronte stradale). Non vieta anche la realizzazione di un

quarto piano. Più che il numero dei livelli, decisivo risulta l'ingombro verticale

degli stabili verso via __________, che - unitamente a quanto prescrive il cpv.

4.

- devono avere un'altezza equivalente almeno a 3 livelli, da un minimo di 8 m

a un massimo di 10 m (misurato dalla quota stradale). E ciò conformemente all'obiettivo

del PR di realizzare un fronte edificato di pari sviluppo verso l'asse stradale.

Non porta ad altra conclusione, ma al contrario conferma tale impostazione, lo

schema annesso al rapporto di pianificazione (cfr. citato allegato B, ad n. 8,

pag. 22, sezione-tipo 1, da cui ben emerge

la forchetta [8.00 ÷ 10.00] dell'altezza del prospetto su via __________). Ne discende che il

nuovo stabile, prevedente un ingombro di più di 3 livelli e un'altezza

pari a ca. m 8.50 (dalla quota stradale a

metà facciata), rispetta senz'altro le disposizioni in questione.

3.3

Il progetto ossequia inoltre appieno la predetta linea di costruzione

verso la strada centrale. Su questo lato, il nuovo edificio presenta infatti un

fronte lungo ca. 21 m, privo di particolari interruzioni. L'unico angolo dell'edificio

che sfora attualmente oltre l'allineamento sarà rimosso. Irrilevante appare l'androne

d'ingresso verso nord, che forma una semplice apertura a livello del primo

piano; questo "vuoto" non interrompe il fronte costruito, che resta

tale anche ai piani superiori (cfr. facciata ovest).

Sostenibile è pure la decisione del Municipio, tutelata dal Governo, di

considerare nel fronte edificato il volume aggiunto sul lato sud. Ancorché

lungo e stretto fino a m 2.10 (per un tratto di ca. m 5.20), questo corpo -

destinato a un portico e a un castello di terrazze al servizio dei due

appartamenti - non può essere considerato "fittizio"

o equiparato a un muro. Benché non particolarmente profondo, ben si può

ritenere che tale volume concorra a formare il fronte edificato compatto (alto

più di 8 m) verso via __________. L'art. 47 NAPR non impone del resto una

profondità minima degli edifici dalla linea di costruzione, né in generale un

determinato sviluppo plano-volumetrico; al contrario, non pare curarsi particolarmente

dei loro ingombri sul versante opposto (cfr. art. 47 cpv. 4 lett. b NAPR, altezza

a valle: non definita). Una profondità minima non è peraltro

deducibile nemmeno dallo schema annesso al rapporto di pianificazione (cfr.

citata sezione-tipo 1, focalizzata sul fronte verso la strada). In queste

circostanze, per quanto opinabile possa apparire agli occhi dell'insorgente, la

valutazione del Municipio resiste quindi alle sue critiche.

3.4

Da respingere sono infine le censure riferite alle distanze.

In base all'art. 47 cpv. 4 lett. a NAPR, la lunghezza del fabbricato deve

corrispondere, di regola, alla lunghezza del lato del fondo sul fronte

stradale. La disposizione mira come detto a creare un'edificazione compatta

verso la strada di collegamento centrale. L'obiettivo pianificatorio non è

comunque assoluto; tant'è vero che la contiguità

non è imposta, ma solo auspicata (cfr. art. 47 cpv. 5 NAPR; inoltre, schema

ubicazione orientativa degli spazi liberi e delle aree edificate allegato al

rapporto di pianificazione, che traccia sagome distanziate tra loro; STA

52.2014.419

citata consid. 4.1).

Ciò detto, immune da violazione del diritto è anzitutto la distanza di 3 m da

via __________, in linea con quella minima prescritta dall'art. 15 cpv. 2 lett. c NAPR verso strade private; neppure l'insorgente

del resto la contesta. Analoga conclusione s'impone per la medesima distanza (3

m) prevista sul lato opposto, verso il fondo fabbricato a nord (part. __________).

Tale distanza non appare eccessiva; corrisponde a quella (3 m) che

richiamerebbe l'art. 47 cpv. 5 NAPR verso un edificio privo di aperture, che

dovesse trovarsi a confine sul fondo attiguo, lungo la linea di via __________.

Non è invece ben dato di vedere cosa si dovrebbe dedurre dalle distanze verso

un fondo aperto. Ricordato che la norma auspica, ma non impone la contiguità

(cfr. supra), anche su questo punto la valutazione del Municipio non

appare quindi insostenibile.

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con

conseguente conferma del giudizio impugnato.

4.2

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non vengono assegnate ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm)

al resistente, che non si è avvalso del patrocinio di un legale per la stesura

degli allegati di causa.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata

dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera