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Decisione

52.2017.43

Licenza edilizia per la sopraelevazione di un muro a confine che delimita un'area di parcheggio

4 dicembre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i VP tornano comunque applicabili anche agli impianti fissi esistenti, qualora

le modifiche siano a tal punto importanti che, dal profilo costruttivo

e/o funzionale, quanto rimane dell'impianto preesistente, valutato secondo

criteri ambientali, si situa in posizione subalterna rispetto alla parte

modificata (cfr. DTF 141 II 483 consid. 3.3.3, 125

Considerandi

II 643 consid. 17a, 123 II 325 consid. 4c/aa, 116 Ib 435 consid. 5d/bb; Favre, op. cit.,

pag. 303 seg.). Lo stesso vale in caso di cambiamento completo dell'utilizzazio-ne

(art. 2 cpv. 2 OIF; cfr. Favre, op. cit.,

pag. 304 seg.; cfr. inoltre, per tutti quanto precede, STA 52.2015.190/191/192/194/195 del 23 novembre

2016.

consid. 5).

4.3

Il parcheggio presente al mapp. __________ è un impianto

fisso ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF. Risalendo a prima dell'entrata

in vigore della LPAmb, si tratta di un impianto fisso esistente. L'intervento

previsto, consistente nell'innalzamento del muro sul confine e nel livellamento

del terrapieno retrostante alla quota del piazzale adibito a posteggio, allo

scopo di renderne più funzionale lo spazio di manovra, configura quindi una modifica

di un impianto fisso esistente. Dato che in base alla perizia prodotta dai

ricorrenti, rimasta incontestata da questo profilo, già attualmente il posteggio

non rispetta, perlomeno di giorno, i VLI presso i locali sensibili degli

edifici che sorgono sui fondi vicini (part. __________ e __________), nella

migliore delle ipotesi è quindi applicabile l'art. 8 cpv. 1 OIF. A prescindere

dal fatto che non è previsto un incremento del numero di parcheggi, non poteva

pertanto dirsi d'acchito che l'intervento fosse del tutto irrilevante dal

profilo ambientale. Avrebbe dunque dovuto essere sottoposto (assieme alla

perizia) ai servizi cantonali competenti. Anche per questo motivo, il giudizio

impugnato non può essere tutelato e gli atti vanno retrocessi al Municipio

affinché raccolga un avviso cantonale completo e si pronunci di nuovo.

5.

5.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto. Di

conseguenza, la licenza edilizia ed il giudizio governativo che la tutela vanno

annullati, mentre gli atti sono rinviati al Municipio,

affinché completati gli stessi e, raccolto un avviso cantonale completo, si

pronunci nuovamente sulla domanda.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è

posta a carico della resistente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). La stessa rifonderà

ai ricorrenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili di

entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione del 7 dicembre 2016 (n.

5511) del Consiglio di Stato e la licenza edilizia del 4 maggio 2016 sono annullate;

1.2

gli atti sono rinviati al Municipio

affinché proceda come indicato al considerando 5.1.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.-, già anticipata, è posta a carico della CO 2, la quale verserà fr.

2'000.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili per entrambe le istanze. A questi

ultimi va di conseguenza restituita la somma di fr. 1'500.- versata a titolo di

anticipo delle spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere